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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Albanese, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, Via Pietro Belon n. 129
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari con procura generale alle liti, a rogito del Notaio in Roma, del 22/03/2024, Rep. n. 37845 – Rac. N. 7313, elettivamente domiciliato, Persona_1 in Roma presso l'Avvocatura Metropolitana dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 2 CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9710/2023 pubblicata il 02/11/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, impugnava il rigetto da parte dell' convenuto della Parte_1 CP_1
1 domanda di NASpI e deduceva il diritto della stessa al beneficio a seguito della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro con il esponendo quanto segue: - di aver Controparte_2 presentato tramite il patronato domanda di NASpI in data 11.5.2022 a seguito della CP_3 cessazione del rapporto di lavoro con il , essendo in possesso dei requisiti Controparte_2 lavorativi e contributivi di cui all'art. 3 D.lgs. 22/2015 (contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione); - che la domanda le era stata rigettata in data
24.6.2022 con la seguente motivazione “FLUSSI IN CORSO DI VERIFICA ISPETTIVI”; - di aver presentato, sempre tramite patronato, ricorso amministrativo respinto dal Comitato Provinciale di
Roma in data 20.07.2022 poiché “la domanda di Naspi è stata respinta in quanto risultano periodi contributivi sottoposti a verifica, e quindi non presenti nella sua posizione contributiva. Il periodo suddetto si riferisce al rapporto di lavoro, la cui cessazione involontaria ha dato luogo alla presentazione della domanda di NASpI, la prestazione non può essere liquidata neanche in via provvisoria e si deve attendere l'esito della verifica”; - di aver depositato documentazione integrativa (“Invio informazioni integrative alla domanda”) presso l' , in data 10.6.2022, con CP_1 modalità on line, allegando i pagamenti contributivi effettuati dal in data Controparte_2
1.6.2022; - che, alla luce della motivazione addotta dal Comitato Provinciale nel provvedimento di rigetto, l'unico requisito non integrato da parte del era quello previsto dal primo _2 capoverso dell'art. 3, comma 1 del D.lgs. n. 22/2015, ossia il mancato versamento contributivo;
- CP_ che, tuttavia, il c.d. principio dell'automaticità delle prestazioni di cui agli art. 2116 c.c. e 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 modificato dall'art. 40 della Legge 153/69, garantisce al lavoratore dipendente il diritto alle prestazioni previdenziali, di tutela contro la disoccupazione, di malattia e di maternità anche quando il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei CP_ contributi;
- che la valutazione dell' previdenziale ed il provvedimento di diniego scaturito erano illegittimi in quanto, in presenza degli altri requisiti di legge, la cessazione del rapporto di lavoro costituiva “perdita involontaria dell'occupazione” ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.lgs. n.
22/2015. La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dalla sig.ra
[...]
in data 20.05.2022 (Identificativo domanda: 14229558), con conseguente diritto della Parte_1 ricorrente al beneficio richiesto. 2) Conseguentemente condannare l' convenuto a CP_1 riconoscere e corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo indicato nella domanda stessa o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, eccependo l'assenza di prova della sussistenza
2 in concreto del rapporto lavorativo alla luce delle procedure, attivate dall' con circolare n. 93 CP_1 del 30.5.2017 (piano operativo cd. “FROZEN”), volte a contrastare l'instaurazione di falsi rapporti di lavoro al solo fine di percepire indebiti trattamenti previdenziali/assistenziali nonché, in generale,
a contrastare e prevenire fenomeni evasivi/elusivi della contribuzione previdenziale. In particolare,
l'Istituto faceva riferimento ad una nota - che produceva - con la quale l'Ufficio di vigilanza aveva segnalato una serie di gravi anomalie in ordine al rapporto di lavoro asseritamente cessato;
allegava altresì la richiesta della Legione Carabinieri Puglia del 22.5.2022 che aveva determinato il blocco da parte della Direzione antifrode e ulteriore documentazione a supporto. Aggiungeva l'ente CP_1 convenuto che, a fronte di tali emergenze, la ricorrente non aveva offerto alcuna prova della effettiva sussistenza del rapporto lavorativo, considerato altresì che il - dalla Controparte_2 visura camerale del 24.6.2021 - risultava già inattivo e che la risultava assunta con contratto Pt_1
a tempo determinato cessato dopo la tredicesima settimana, requisito minimo di contribuzione necessario nell'anno in cui si verifica la disoccupazione.
Evidenziava, inoltre, l' che, secondo le comunicazioni degli Uffici amministrativi, il CP_1
– pur avendo presentato i flussi telematici - non aveva versato la contribuzione ordinaria _2
IVS, salvo euro 166,00 in data 1.6.2022 in relazione al solo mese di aprile 2022.
Concludeva insistendo per la legittimità della determinazione assunta, non rilevando nella fattispecie il principio di automaticità delle prestazioni, in quanto presupposto indefettibile della prestazione è la reale sussistenza del rapporto di lavoro, nel caso di specie non provata dalla ricorrente e, anzi, da escludere a fronte delle anomalie e criticità rilevate dall' . CP_1
Con la sentenza n. 9710/2023 del 02/11/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, rigettava il ricorso. Ad avviso del Tribunale, “La ricorrente non ha dimostrato l'esistenza del rapporto con il dedotto in giudizio. Innanzitutto, contrariamente a quanto Controparte_2 affermato dalla lavoratrice, non è stato prodotto alcun contratto di assunzione né alcuna comunicazione di licenziamento. L'unica busta paga relativa al prodotta in atti indica _2 quale data di cessazione del rapporto il 30.6.22, mentre nella comunicazione unilav risulta il
30/09/2022 per “giustificato motivo oggettivo”. La ricorrente, invece, risulta aver presentato la domanda il 20.5.2022 e quindi in epoca anteriore ad entrambe le date. Il rapporto dedotto in giudizio non risulta nemmeno dall'estratto contributivo prodotto in atti (aggiornato al 5.10.22).
Inoltre dalla visura camerale del 24.6.21 prodotta dall'istituto risulta che all'epoca il era _2 già inattivo, per cui anche la data di assunzione del 1.4.22 risultante dalla busta paga prodotta deve ritenersi fittizia. Quanto al riferimento, fatto dalla ricorrente nelle note, circa il possesso dei requisiti per la NASPI anche prima del 1.4.22, è sufficiente osservare che la richiesta di prestazione riguarda il rapporto con il (che deve ritenersi insussistente) e non Controparte_2
3 con il precedente datore di lavoro, in relazione al quale non deve essere compiuto alcun approfondimento istruttorio”.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 5.1.2024, proponeva appello
[...]
censurando la sentenza impugnata per i motivi così denominati, che si andranno di Parte_1 seguito ad esaminare:
1) “Sull'errata statuizione della prova documentale del rapporto di lavoro;
2) “Sulla sussistenza dei requisiti lavorativi e contributivi di cui all'art. 3 d.lgs 22/2015 e
l'errata statuizione dell'art. 2116 cod. civ;
art.27 rd 636/1939, così come modificato dall'art. 40 della legge 153/1969”.
Sulla scorta delle censure proposte, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza gravata e così concludeva: “1. ACCERTARE E DICHIARARE l'avvenuto rapporto lavorativo tra la sig.ra
e la Cooperativa Politaly dal 1.4.2022 al 11.5.2022; 2. ACCERTARE la Parte_1 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 d.lgs 22/2015 E DICHIARARE l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dalla sig.ra in data 20.05.2022 Parte_2
(Identificativo domanda: ), con conseguente diritto della ricorrente al beneficio richiesto;
Numer_1
3. CONDANNARE l' convenuto a riconoscere e corrispondere alla ricorrente quanto dovuto CP_1
a titolo di NASpI dal 20.5.2022 sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo.; 4. RIFORMARE l'impugnata sentenza n.
9710/2023 pubblicata in data 2.11.2023 anche nella parte in cui ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3500 oltre oneri di legge”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse censure alla sentenza di prime cure e CP_1 chiedendo la reiezione dell'appello proposto, in quanto inammissibile ed infondato, e la conferma della decisione impugnata. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che alcuna contestazione specifica o produzione documentale era stata effettuata dalla ricorrente in sede di prima udienza di discussione a fronte della eccezione di inammissibilità prospettata dall'Ente con la costituzione in primo grado. Nel merito, l'appellato insisteva sulla correttezza della sentenza gravata, risultando priva di pregio la deduzione di controparte secondo cui l'ente avrebbe riconosciuto la sussistenza del rapporto lavorativo, in quanto l'intero atto di costituzione in primo grado era fondato proprio sul diniego del beneficio in relazione alle evidenziate anomalie emerse nel corso dell'attivata procedura di verifica del rapporto, nonché sull'assenza di alcuna prova della effettiva sussistenza del rapporto stesso. Inconferente, secondo l'ente appellato, era la giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante in tema di esistenza della persona giuridica che si trovi in fase di inattività, in quanto, nella fattispecie, non potendo la
4 svolgere alcuna attività lavorativa in favore del inattivo, quest'ultimo Pt_1 Controparte_2 evidentemente non poteva assumere nei suoi confronti la veste di datore di lavoro. Si trattava, per parte appellata, di profilo assorbente e risolutivo, in considerazione del quale non assumeva alcuna rilevanza probatoria la busta paga depositata dalla controparte. Richiamate le deduzioni svolte nel precedente grado di giudizio, concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello, oltre che infondato in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza del 16 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello – che non presenta profili di inammissibilità e i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione - è infondato.
2.1. Il Tribunale ha respinto l'originario ricorso in quanto non è stata dimostrata da
[...]
l'esistenza del rapporto di lavoro con il dedotto in giudizio e posto alla Parte_1 _2 _2 base della domanda di NASpI. In proposito il giudice di prime cure ha rilevato che:
- contrariamente a quanto affermato dalla lavoratrice, non è stato prodotto alcun contratto di assunzione né alcuna comunicazione di licenziamento;
- vi è una incongruenza tra le date che risultano dagli atti: “L'unica busta paga relativa al
prodotta in atti indica quale data di cessazione del rapporto il 30.6.22, mentre nella _2 comunicazione unilav risulta il 30/09/2022 per “giustificato motivo oggettivo “. La ricorrente, invece, risulta aver presentato la domanda il 20.5.2022 e quindi in epoca anteriore ad entrambe le date”;
- il rapporto con il non risulta nemmeno dall'estratto contributivo Controparte_2 prodotto (aggiornato al 5.10.22);
- dalla visura camerale del 24.6.2021, depositata dall' , risulta che all'epoca il CP_1
era già inattivo, per cui anche la data di assunzione dell'1.4.2022 risultante dalla busta _2 paga prodotta deve ritenersi fittizia.
2.2. Con il primo motivo di gravame la parte appellante ha censurato la sentenza sotto più profili: innanzi tutto ha sostenuto che l' , in giudizio, “non ha mai contestato l'inesistenza del CP_1 rapporto di lavoro tra le parti”, che risulterebbe, invece, provato dalle comunicazioni e Pt_3 da una busta paga prodotte;
ha, quindi, evidenziato che il Tribunale ha errato nell'individuare la data di cessazione del rapporto, in quanto, “nella comunicazione Unilav, la data di cessazione del rapporto è l'11.5.2022 e non il 30.09.2022 che rappresenta la data di scadenza del contratto della sig.ra (1.4.2022 al 30.09.2022)”; ha, altresì, rilevato che la società iscritta nel registro delle Pt_1 imprese, quand'anche non sia sostanzialmente operativa sotto il profilo gestionale e risulti
5 “inattiva” secondo la visura camerale, resta comunque giuridicamente esistente, conservando la piena capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante, dopo aver sostenuto la sussistenza di tutti i presupposti per fruire della prestazione richiesta, ha dedotto l'irrilevanza del mancato versamento dei contributi da parte del : e ciò sulla scorta del c.d. “principio dell'automaticità delle _2 prestazioni ”, che assicura al lavoratore dipendente il diritto alle prestazioni previdenziali, di CP_1 tutela contro la disoccupazione, di malattia e di maternità anche quando il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi, a meno che i contributi dovuti non siano prescritti. Ha, in ogni caso, evidenziato che, “anche a voler ritenere non valido l'ultimo periodo di contribuzione, intercorrente dal 1.4.2022 al 11.5.2022, la sig.ra già in data 1.4.2022 era in possesso dei Pt_1 requisiti per la richiesta del sussidio statale essendo lo stesso presentato nei termini di 68 giorni previsti dalla vigente normativa”: in particolare, era in possesso dei requisiti contributivi richiesti dal D.lgs. n. 22/2015, avendo lavorato in precedenza con la società Longchamp Italia S.r.l., per poi essere assunta in data 1.4.2022 dal e licenziata per giusta causa in data Controparte_2
11.5.2022.
2.3. Le censure sono infondate, dovendosi confermare la decisione assunta dal Tribunale, sulla base delle motivazioni che si andranno di seguito a svolgere.
2.3.1. Innanzi tutto, giova evidenziare che l' ha espressamente e chiaramente contestato CP_1
- sin dalla costituzione innanzi al Tribunale - l'esistenza del rapporto di lavoro con il _2
, dalla cui cessazione involontaria sarebbe sorto, secondo la prospettazione di
[...] [...]
, il diritto alla prestazione per cui è causa. Parte_1
Si legge in proposito alla pagina 2 della comparsa di costituzione dell' innanzi al CP_1
Tribunale: “Preliminarmente si evidenzia che ai fini del riconoscimento della prestazione Naspi, il presupposto di legge indefettibile – prima che il versamento della contribuzione ordinaria e del contributo specifico Naspi all'atto della cessazione del rapporto– è la sussistenza in concreto del rapporto di lavoro, in alcun modo dimostrata nell'odierno giudizio”.
Ancora, alla pagina 5 della medesima memoria si legge: “Alla luce di quanto evidenziato, appare fuor di dubbio il legittimo operato degli Uffici amministrativi e la conseguente totale infondatezza della domanda avversa, non rilevando nella fattispecie in alcun modo il principio di automaticità delle prestazioni, in quanto il presupposto indefettibile della prestazione è, come detto, la reale sussistenza del rapporto di lavoro”.
È appena il caso di evidenziare che il riferimento effettuato dall' ai documenti acquisiti CP_1 nel corso del procedimento amministrativo, a fini ricostruttivi della vicenda, non è certo finalizzato
6 a sostenere l'effettività del rapporto, che l' fermamente ha negato e nega, sulla scorta della CP_1 pluralità di elementi acquisiti. Co Tanto premesso, rileva il Collegio che dagli accertamenti espletati dall'Ufficio Vigilanza dell' e dalle notizie raccolte dall'Istituto, emerge che: 1) in sede di accesso ispettivo, è stato CP_1 rilevato che presso l'indirizzo della sede legale del , come indicato sulla visura Controparte_2 camerale (in Roma, alla Via degli Scialoja n. 3), non è presente la predetta sede legale e non è stato rinvenuto alcunché; 2) l'indirizzo pec della società è risultato non valido;
3) dalla visura camerale lo stato dell'attività è il seguente: “impresa inattiva”; 4) il presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante del , nonché uno dei consiglieri della società hanno presentato _2 separate denunce presso la Procura della Repubblica di Foggia e la Procura della Repubblica di
Roma, segnalando che il non ha mai svolto alcuna attività e le assunzioni eventualmente _2 risultanti sono fittizie;
in particolare, il legale rappresentante del ha dichiarato che, _2 trascorsi tre anni dalla nomina, riteneva la carica ormai cessata e che, in ogni caso, non ha firmato alcun atto riconducibile al predetto;
5) sono in corso accertamenti della Legione _2
Carabinieri Puglia in ordine ad alcuni rapporti lavorativi con soggetti extracomunitari (anche diversi dalla odierna appellante) apparentemente assunti dal . Controparte_2
A fronte della posizione assunta dall' e degli elementi testé evidenziati l'odierna CP_1 appellante ha sostenuto che il rapporto di lavoro sarebbe provato dalle comunicazioni di Pt_3 inizio e cessazione del rapporto e dalla busta paga in atti.
Osserva il Collegio che detta documentazione non basta, di per sé, a dimostrare l'effettività di un rapporto la cui sussistenza l' specificamente contesta. CP_1
Innanzi tutto, giova evidenziare che le suddette comunicazioni , sebbene Pt_3 individuino come datore di lavoro il , indicano un legale rappresentante e una Controparte_2 sede legale che non coincidono affatto con quelli risultanti dalla visura camerale.
Inoltre, sebbene effettivamente la sentenza impugnata abbia erroneamente indicato la data di cessazione del rapporto, deve rilevarsi che la documentazione in atti rileva una diversa incongruenza: non deve, infatti, sfuggire che le comunicazioni indicano la durata del Pt_3 contratto di lavoro dall'1.4.2022 al 30.9.2022 (con asserita cessazione ante tempus in data
11.5.2022), ma la busta paga prodotta, relativa al mese di aprile 2022, indicata come data di inizio del rapporto l'1.4.2022 e come data di fine rapporto il 30 giugno 2022 (anziché il 30 settembre
2022).
A tutti i predetti elementi di dubbio e alle precisate incongruenze di carattere documentale occorre aggiungere l'assenza – già rilevata dal Tribunale – del contratto di assunzione, che
(trattandosi di contratto a termine di durata superiore a 12 giorni) avrebbe dovuto essere stipulato
7 per iscritto ex art. 19 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con obbligo per il datore di lavoro di consegnarne una copia al lavoratore.
Egualmente manca la lettera del riferito licenziamento, asseritamente intervenuto prima della naturale scadenza del contratto.
È appena il caso di evidenziare come la produzione del contratto di assunzione e dell'atto di recesso sottoscritti dalla parte datoriale sarebbero stati particolarmente necessari nel caso di specie,
a fronte di tutte le incongruenze innanzi evidenziate. Peraltro, in ordine alla mancanza di tali documenti – evidenziata dal Tribunale nella sentenza impugnata – l'appellante non ha dedotto alcunché, omettendo non solo di produrli ma anche di evidenziare le ragioni per cui non ne aveva
(evidentemente) la disponibilità.
Quanto alla dedotta irrilevanza dell'annotazione sulla visura camerale, giova evidenziare che
- al di là del dato formale - l'inoperatività della società ha trovato riscontro nell'accertamento effettuato dagli organi di vigilanza dell' , che hanno verificato l'inesistenza della sede legale CP_1 del e raccolto elementi che confermano la non operatività della società stessa Controparte_2
(come l'invalidità dell'indirizzo di posta elettronica certificata).
In definitiva, i documenti prodotti in giudizio, in ragione di tutte le anomalie evidenziate, non integrano neanche una prova indiziaria in favore dell'odierna appellante, dovendosi concludere che non ha fornito, con il necessario rigore, la prova dell'esistenza del rapporto Parte_1 alle dipendenze del , sulla cui cessazione involontaria si fonda la richiesta della Naspi. _2
È evidente che, in mancanza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in parola, nessun rilievo assume il principio di automaticità delle prestazioni, che presuppone l'esistenza un datore di lavoro effettivo e la prestazione di fatto di un'attività lavorativa.
2.3.2. Quanto alla deduzione svolta nell'atto di appello, secondo cui “anche a voler ritenere non valido l'ultimo periodo di contribuzione, intercorrente dal 1.4.2022 al 11.5.2022, la sig.ra già in data 1.4.2022 era in possesso dei requisiti per la richiesta del sussidio statale essendo Pt_1 lo stesso presentato nei termini di 68 giorni previsti dalla vigente normativa”, giova evidenziare che tale tesi è stata introdotta, inammissibilmente, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente alla proposizione del ricorso.
Tale inammissibilità è stata puntualmente evidenziata dall' nelle note del 2.10.2023, CP_1 ove si legge: “Ribadisce, quindi, l'infondatezza della domanda avversa di cui al ricorso introduttivo, oltre che l'inammissibilità della nuova domanda (mutatio libelli) di prestazione riferita alla precedente azienda presso la quale la ricorrente ha prestato l'attività lavorativa.
Controparte, infatti, del tutto inammissibilmente vorrebbe richiedere, modificando la domanda originaria e pendente iudicio, la prestazione facendo riferimento all'azienda “S.R.L.
8 LONGCHAMP ITALIA”, allegando che il requisito sarebbe provato nei confronti di quest'ultima presso la quale la ricorrente ha lavorato “dal 31.12.2014 al 31.03.2022 senza interruzione per poi essere stata assunta in data 1.4.2022 dal e licenziata in data 11.5.2022”. La Controparte_2 diversa domanda ex adverso formulata è del tutto inammissibile, costituendo un'ipotesi di mutatio libelli, oltre ad essere improponibile per mancanza di relativa domanda amministrativa”.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: «Quanto al riferimento, fatto dalla ricorrente nelle note, circa il possesso dei requisiti per la NASPI anche prima del 1.4.22, è sufficiente osservare che la richiesta di prestazione riguarda il rapporto con il consorzio (che deve ritenersi _2 insussistente) e non con il precedente datore di lavoro, in relazione al quale non deve essere compiuto alcun approfondimento istruttorio».
Con tale statuizione del primo giudice l'appellante non si è in alcun modo confrontata. E invero, non ha contrastato la decisione del primo giudice laddove ha affermato che Parte_1 la richiesta di prestazione riguardava espressamente il rapporto con il e non con la _2 società Longchamp, con conseguente inammissibilità della prospettazione avanzata nel corso del giudizio;
si è limitata, piuttosto, a reiterare la tesi difensiva che il Tribunale ha ritenuto inammissibile.
Tale lacuna dell'atto di gravame, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza
n. 18932 del 27/09/2016).
Nel caso di specie sussiste, dunque, una statuizione del Tribunale, non censurata dalla parte impugnante e dunque ormai coperta dal giudicato, idonea a comportare la reiezione della domanda in disamina.
Solo ad abundantiam deve rilevarsi come in relazione al precedente rapporto di lavoro non è stata dedotta, né tantomeno provata, la perdita involontaria dell'occupazione, che è presupposto per il riconoscimento del diritto alla NASpI.
9 3. Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate, secondo i parametri vigenti, come in dispositivo.
In proposito giova aggiungere che al ricorso in appello non è stata allegata una dichiarazione utile ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto l'unica dichiarazione a fini reddituali concerne l'esonero dal contributo unico e non contiene l'attestazione di un reddito inferiore alla soglia rilevante ai fini dell'esenzione dalle spese del giudizio.
Neanche può farsi riferimento alla dichiarazione allegata all'originario ricorso (che anche il
Tribunale, correttamente, non ha preso in considerazione, con conseguente statuizione di condanna alle spese di primo grado, non impugnata), trattandosi di un modulo firmato dall'odierna appellante
(il cui nucleo familiare comprende anche un altro soggetto) in cui non è indicato né il reddito percepito né un anno di riferimento (essendo del tutto vuoti gli spazi finalizzati all'inserimento di tali dati).
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del grado, liquidate in euro CP_1
3.500,00, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi
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