CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 29 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 975/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ceci ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio sito in Roma, Via Valdinievole 11;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1
Miglio e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma dell'impugnata sentenza:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 con decorrenza dal 1° Gennaio 2017 come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/12/2016, o dalla data di giustizia. CP_ CONDANNARE l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 dal 1° Gennaio 2017 come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/12/2016, o dalla data di giustizia.
CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambi i gradi di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia l'On.le Corte adìta rigettare l'impugnazione in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 1259/2022.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e diritto
1 ricorre, in data 28 settembre 2018, al giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli Parte_1
allegando quanto segue:
- con decreto ex articolo 445 bis c.p.c. del 19 dicembre 2016 il medesimo ufficio giudiziario adito ha omologato l'accertamento del requisito sanitario di cui all'articolo 12 della legge 118/71 in capo al ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18 novembre 2014; CP_
- ha provveduto a notificare il decreto di omologa all' in data 4 gennaio 2017;
- in data 31 gennaio 2017 ha trasmesso all' il modello AP/70 relativo ai dati socioeconomici CP_1
per beneficiare della prestazione richiesta;
- il 5°comma dell'articolo 445 bis c.p.c. prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a CP_ seguito dell'accertamento sanitario, sia notificato all' che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi;
- il ricorrente possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della prestazione richiesta, così come da modelli regolarmente inviati;
- a tutt'oggi nulla è stato disposto in favore del ricorrente.
Tanto premesso conclude chiedendo: <ACCERTARE documentalmente il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 come riconosciuto dal decreto di omologa del
Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/12/2016 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18/11/2014, o con decorrenza di giustizia.
Conseguentemente:
2 CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi della CP_1 pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 18/11/2014, o dalla data di giustizia, come riconosciuto dal decreto di omologa del Trib unale
Ordinario di Tivoli del 19/12/2016 da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71
e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n.
483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.>>.
CP_ 2. Si costituisce l' deducendo di avere emesso provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità civile ex articolo 12 legge 118/71, il cui requisito sanitario è stato riconosciuto a seguito di omologa del Tribunale di Tivoli, perché il ricorrente, per gli anni dal 2014 al 2016, ha dichiarato redditi all'Agenzia delle Entrate che non consentono l'erogazione della pensione di inabilità civile per superamento dei limiti, come previsto dalla legge.
Rappresenta, infatti, che il per gli anni predetti è stato titolare di reddito d'impresa che si Parte_1
somma al reddito derivante dall'assegno ordinario di invalidità IOCOM 37370261 di cui è titolare dal 1° maggio 2012.
Evidenzia, inoltre, che nel Modello AP/70 trasmesso dal difensore del ricorrente in data 31 gennaio
2017, quest'ultimo ha dichiarato di percepire soltanto l'assegno ordinario di invalidità, omettendo di segnalare il reddito d'impresa dichiarato all'Agenzia delle Entrate.
Osserva che il avrebbe conseguito il diritto alla prestazione solo dal 1° gennaio 2017, alla Parte_1 data cioè della cessazione dell'impresa e del relativo reddito e non dal 1° dicembre 2014 come richiesto.
Deduce che, in questi casi, si impone la presentazione di una nuova domanda di ripristino, al momento del perfezionamento del diritto per la sopravvenienza del requisito socioeconomico, mediante il modello AP/93; la decorrenza della prestazione, in questo caso, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale nuova richiesta.
Rileva che, nel caso specifico, il non ha mai avanzato tale richiesta. Parte_1
Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Con memoria autorizzata depositata il 18 giugno 2020 precisa la domanda nel Parte_1
CP_ seguente modo: <Tutto ciò premesso e ritenuto, anche alla luce di quanto dedotto dall' il
3 ricorrente, insiste affinché il Tribunale, in accoglimento del ricorso, voglia accertare documentalmente il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71 come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/12/2016 e conseguentemente condannare l' al pagamento della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 CP_1
con decorrenza dal 01/01/2017.>>.
Il processo è istruito con i documenti prodotti dalle parti.
All'esito, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Tivoli respinge il ricorso.
La decisione è fondata sui seguenti assunti: <Dalle concordi allegazioni delle parti e dagli atti da entrambe depositati in giudizio, si evince che il ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 19.12.2016, notificato all'ente il successivo 4.1.2017, con successiva notifica del modello AP70 in data 31.1.2017.
Il ricorso è stato depositato in data 1.8.2018.
Le parti concordano sulla decorrenza della concessione del beneficio a partire dal 1.1.2017 - data della cessazione dell'Impresa e del relativo reddito - e non dal 1° dicembre 2014 come inizialmente richiesto da parte ricorrente.
Il requisito socio economico, la cui iniziale mancanza ha portato l'amministrazione resistente a non riconoscere il beneficio per gli anni dal 2014 al 2016, deve quindi ritenersi successivamente integrato, essendo incontestato, sebbene non è documentato in atti che la parte lo abbia formalmente comunicato all'Ente.
I soggetti beneficiari di pensioni assistenziali hanno l'obbligo di comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale ex. art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009 e, al momento del perfezionamento del diritto (cfr. Comunicazione n. 1487/2017 allegata da parte CP_1
resistente – doc. 6 della memoria di costituzione), è sempre a carico dell'interessato presentare una nuova domanda di ripristino tramite il modello AP93 con decorrenza dal primo giorno successivo a tale operazione.
Si rileva, inoltre, che la parte non ha provato di aver notificato correttamente all'Ente il decreto di omologa, notifica che avrebbe dovuto essere effettuata alla sede provinciale dell'Ente ai sensi dell'art. 10, 6 comma del d.l. 203/2005, risultando diversamente in atti la notifica alla sola sede zonale del decreto di omologa. Pertanto, la prova della notifica non può ritenersi valida.
La domanda, al momento della proposizione, era quindi virtualmente infondata nel merito posto che, pur essendo la spettanza della pretesa riconosciuta dallo stesso Ente con decorrenza solo dal
1.1.2017, la mancata liquidazione non è imputabile all'Ente stesso, bensì all'inerzia del ricorrente
4 nell'invio della documentazione successiva attestante il possesso anche del requisito socio economico e alla mancata notifica del decreto di omologa alla sede corretta.>>.
4. Avverso la suddetta decisione propone l'odierno appello sulla base di un Parte_1
CP_ unico, articolato motivo d'impugnazione cui resiste l'
4.1. Parte appellante evidenzia che è incontestato tra le parti che è in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge per aver diritto alla richiesta pensione di inabilità a decorrere dal 1°
CP_ gennaio 2017. Osserva che l'articolo 445 bis c.p.c. pone a carico dell' l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa, previa verifica entro il medesimo termine dei requisiti socioeconomici previsti dalla legge.
Deduce, quindi, che la legge non pone alcun onere a carico del richiedente avente diritto alla prestazione, sicché l'eventuale invio incompleto del modello AP/70 non è preclusivo del pagamento. Infatti, il richiamato articolo del codice di rito pone a carico del richiedente, quale CP_ condizione necessaria per l'adempimento dell' la sola notificazione del decreto di omologa.
Rammenta di avere provveduto alla notificazione del decreto di omologa in data 4 gennaio 2017, quando già era in possesso del requisito reddituale (maturato dal 1° gennaio 2017), e decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'articolo 445 bis, comma 5 c.p.c. ha depositato il ricorso per ottenere il pagamento della prestazione.
Evidenzia che tale lettura è conforme alla ratio della norma richiamata, che ha inteso apprestare una risposta in tempi rapidi alle istanze dei richiedenti, relative ad una materia costituzionalmente tutelata, senza porre in capo agli stessi oneri ulteriori rispetto alla notificazione del decreto di omologa.
CP_ Osserva che tale orientamento è stato fatto proprio anche nei messaggi dell' che, nel dettare le disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, evidenziano la necessità che gli uffici procedano all'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria, in particolare mediante il ricorso all'interconnessione con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate. CP_ Deduce, quindi, che l' dopo la notificazione del decreto di omologa – in ossequio alle proprie direttive operative – avrebbe dovuto liquidare la prestazione in via amministrativa entro il termine di legge a decorrere dal 1° gennaio 2017 (data dalla quale risultava soddisfatto anche il requisito reddituale da parte del ricorrente).
Evidenzia la non conferenza del richiamo, operato nella sentenza di primo grado, alla necessità di presentare una nuova domanda inoltrando il c.d. modello AP/93. Il ricorrente, infatti, non doveva chiedere il ripristino, per sopravvenuto possesso del requisito reddituale, di una prestazione di cui
5 era stato in passato titolare;
al contrario, il caso in esame ha ad oggetto la prima liquidazione di una prestazione assistenziale.
Censura, inoltre, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla mancanza di prova di una valida notifica del decreto di omologa.
Evidenzia, al riguardo, che il decreto di omologa, salvo che per la pronuncia sulle spese, non CP_ costituisce titolo esecutivo diretto per il pagamento di prestazioni monetarie a carico dell' ma rappresenta un mero accertamento del requisito sanitario utile per una determinata prestazione, dovendo essere poi espletata, a seguito della notificazione, la procedura amministrativa per la verifica dei requisiti di legge diversi da quello sanitario.
Deduce che non possa, quindi, applicarsi alla notifica del decreto di omologa, da cui scaturisce l'obbligo della verifica dei requisiti diversi da quello sanitario, una norma speciale concernente l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo diretto di pagamento di somme di denaro. CP_ Rappresenta che, d'altra parte, è proprio l' ad affermare nella propria memoria di costituzione di avere ricevuto e considerato valida la notificazione effettuata dal non prospettando al Parte_1
riguardo alcuna contestazione.
CP_ 4.2. Si costituisce l' opponendosi al gravame, rammentando che, ai fini della concessione della pensione di invalidità civile ex articolo 12 legge n. 118/71 è necessario – oltre al requisito sanitario
– anche quello reddituale, che si concretizza nel possesso di redditi non superiori al limite legislativamente fissato.
Evidenzia che i suddetti requisiti sono elementi costitutivi del diritto, il cui difetto è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio e che devono sussistere al momento della domanda amministrativa.
Osserva che parte ricorrente, invece, imposta la propria difesa considerando i requisiti socioeconomici previsti per le prestazioni di invalidità civile come condizioni di erogabilità delle stesse, mentre è pacifico che in tema di assegno mensile e pensione i suddetti requisiti si atteggiano come elementi costitutivi del diritto.
Segnala, inoltre, che nel caso di specie non si è in presenza del venir meno dei requisiti, ma della loro insussistenza ab origine.
Evidenzia che è pacifico che dal momento dell'accertamento del requisito sanitario non sussisteva il requisito reddituale, con la conseguenza che il relativo diritto alla prestazione non è mai sorto.
Rammenta, quindi, che non possedendo il il requisito reddituale alla data della domanda Parte_1
amministrativa, correttamente la prestazione non è stata riconosciuta poiché non è sorto il relativo
6 diritto. Il medesimo principio è applicabile pure al caso in cui il ricorrente maturi il requisito socioeconomico in data successiva alla domanda amministrativa.
Rappresenta che il punto dirimente della questione, infatti, non è la maturazione del requisito reddituale nel 2017, ma è la mancanza della necessaria domanda amministrativa a quella data: per l'insorgenza del diritto all'assegno sin dal 2017 era necessaria una nuova domanda amministrativa, unitamente al fatto costitutivo del possesso del reddito al di sotto del limite di legge. Tale situazione, tuttavia, non si è determinata, non avendo l'appellante a quella data presentato una nuova istanza.
5. Le difese dell' sono fondate e meritevoli di accoglimento. CP_1
In una fattispecie del tutto analoga la Suprema Corte si è pronunciata, con recente decisione, ritenendo che sia necessaria la presentazione di nuova domanda amministrativa. A tale conclusione
è pervenuta richiamando anche i suoi precedenti arresti.
La vicenda oggetto della pronuncia resa dal giudice di legittimità con la sentenza n. 36508/2023 è riassunta nel seguente modo: <In punto di fatto, la Corte territoriale ha accertato che il signor …, dopo il riconoscimento del requisito sanitario all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445- bis cod. proc. civ.), ha chiesto l'erogazione dell'assegno mensile il 20 novembre 2015, con domanda respinta il 15 marzo 2016 per la carenza dei requisiti socio - economici per gli anni 2014 e 2015. L'appellante ha quindi inoltrato, il 20 gennaio 2017, nuova richiesta, attestante la titolarità di tali requisiti a far data dal gennaio 2016. … >>.
Avendo la Corte d'appello accolto la domanda di erogazione dell'assegno a decorrere da tale ultima
CP_ data, l' proponeva ricorso per la cassazione di tale decisione lamentando che <Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare la necessità d'una nuova domanda amministrativa, quando il requisito socio-economico risulti integrato solo dopo la domanda iniziale, conseguentemente respinta. …>>.
La Corte Suprema, con la pronuncia dianzi richiamata, ha quindi accolto il ricorso dell'Istituto sulla base delle seguenti argomentazioni: <2. – Il ricorso è fondato.
2.1.– Nell'individuare la decorrenza dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del
1971, la sentenza impugnata reputa superflua la presentazione d'una nuova domanda amministrativa, quando i requisiti socio-economici risultino soddisfatti solo in data posteriore alla presentazione dell'originaria domanda, rigettata per la carenza di tali requisiti.
2.2.– L'assunto della Corte territoriale non può essere condiviso, per le convincenti ragioni illustrate nel ricorso e nella memoria depositata dal Pubblico Ministero in vista dell'udienza.
7 2.3.– La tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socio-economici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza.
Al presupposto della pendenza sine die del procedimento amministrativo si affianca il rilievo, egualmente fallace, che la successiva segnalazione del maturare dei requisiti si configuri come un riesame della domanda inoltrata ab origine.
Da quest'angolo visuale, la domanda che dà impulso all'iniziale procedimento presenterebbe un'efficacia ultrattiva, suscettibile di protrarsi sine die.
2.4.– La necessità di una nuova domanda rinviene un'ulteriore conferma, sul piano sistematico, nelle previsioni richiamate nel ricorso (pagina 9), che, in caso di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali correlate al reddito, conferiscono rilievo al reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva al momento della domanda.
La nuova domanda è, pertanto, necessaria al fine precipuo di consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante, che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa, senza esaurirsi in una mera condizione di erogabilità.
2.5.– La reiezione, oramai inoppugnabile, dell'originaria domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, e il ruolo che tali sopraggiunti requisiti rivestono, di elementi costitutivi della prestazione rivendicata, mai prima vagliati, convergono nel rendere necessaria la presentazione d'una nuova domanda, al sopraggiungere dei requisiti all'inizio carenti.
2.6.– La mancanza di ogni preventiva verifica su requisiti che si sono perfezionati solo successivamente, in relazione a una prestazione mai riconosciuta, frustrerebbe la ratio che perme a la necessità di presentare la domanda amministrativa, ancorando proprio alla domanda, anche per evidenti esigenze di certezza, la decorrenza della prestazione.
Come hanno chiarito di recente le sezioni unite di questa Corte, «La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità» (Cass., S.U., 9 maggio 2022, n.
14561, punto 18.2. delle Ragioni della decisione).
8 2.7.– È la ricostruzione sistematica del dato normativo che avvalora, in ultima analisi, la prospettazione del ricorrente.
Nessun rilievo riveste, a tale riguardo, la prassi amministrativa, inidonea a fungere da fonte del diritto e richiamata come elemento di mero rincalzo.
2.8.– Alle medesime conclusioni questa Corte è giunta in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella odierna, concernente il medesimo assegno regolato dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971.
A tale riguardo, questa Corte ha rimarcato che, quando i requisiti prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda, «viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa. Condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria» (Cass., sez. VI-L, 24 agosto 2021, n. 23359, menzionata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa).
Da tale premessa discende che «il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione» (ordinanza n. 23359 del 2021, cit.). …>> (Cass.
36508/2023).
Ne consegue, quindi, che quando i requisiti socioeconomici prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda, «viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa. Condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria».
5.1. L'omologa del requisito sanitario, di cui al provvedimento del Tribunale di Tivoli del 19 dicembre 2016, si inserisce, infatti, nel procedimento originato dalla domanda amministrativa del del 18 dicembre 2014, procedimento che – dopo l'accertamento del requisito sanitario Parte_1
effettuato in sede giudiziale – prosegue per l'accertamento del possesso degli ulteriori requisiti socioeconomici richiesti dalla normativa per la concessione della provvidenza di cui all'articolo 12 della legge 118/71.
Questi ultimi, come chiarito dalla giurisprudenza, debbono comunque esistere ed essere riferiti alla data della presentazione della domanda amministrativa, perché è dal primo giorno del mese successivo alla stessa che decorre la prestazione.
La mancanza dei requisiti economici a tale data impone il rigetto della domanda, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, mentre la successiva sopravvenienza degli stessi – come è anche il caso oggetto del presente giudizio – impone la presentazione di nuova domanda amministrativa.
9 5.2. E' appena il caso di sottolineare la differenza tra la fattispecie oggetto del presente processo e quella esaminata dalla recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 14561/2022 che ha affermato il seguente principio di diritto: <Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa>>.
La questione sottoposta alle sezioni unite era, quindi, diversa, perché atteneva al diritto di proporre azione giudiziaria, in caso di revoca di prestazione assistenziale, per far accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto, senza la necessità di proporre una nuova domanda amministrativa, come pure sostenuto da un rilevante filone della giurisprudenza di legittimità.
Il massimo organo nomofilattico è giunto alla conclusione indicata sul rilievo che <Peraltro, ove pure si ritenga che l'oggetto della controversia sia la verifica della «permanenza di tutti i requisiti ex lege richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca» (Cass. 20 febbraio 2009, n. 4254), la previsione a pena di improponibilità dell'azione della presentazione di una domanda amministrativa non ne costituisce uno sviluppo necessario. Il diritto alla prestazione promana dalla norma, nel concorso dei requisiti legali. La revoca è atto dell'ente gestore che ne accerta la sopravvenuta insussistenza. L'intervento del giudice verifica la persistenza o meno dei presupposti di legge per beneficiarne. Con la revoca si può mettere in discussione la debenza del trattamento, ma non è ragionevole ritenere che si possa determinare una irrimediabile cesura laddove il giudice accerti l'esistenza ab initio e senza soluzione di continuità dei requisiti di legge per beneficiarne>>, cesura che, invece, si determinerebbe irrimediabilmente nel caso fosse richiesta una nuova domanda amministrativa per il ripristino della prestazione.
Tuttavia, nell'esaminare la questione sottoposta al loro esame, le sezioni unite non hanno mancato di rilevare – il passaggio motivazionale è espressamente richiamato anche da Cass. 36508/2023 – che <La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione.
Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità>>.
6. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
10 Tenuto conto della dichiarazione ex articolo 152 disp. att. c.p.c. resa dal nelle conclusioni Parte_1
CP_ dell'atto d'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dall' devono essere dichiarate non ripetibili.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
11