TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8015 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3826/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato IUCCI MASSIMO, nonché dall'avvocato SPADA ANDREA
( ) VIALE DELLO STATUTO 41 04100 LATINA;
C.F._2
ATTORE contro
(ora (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; ora C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato CARUSO P.IVA_1 P.IVA_2
CR
RT VI (C.F. ), contumace C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 27.05.2025 le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio TO VI e Parte_1
(ora , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 Controparte_2 rispettivamente proprietario/conducente ed assicuratore dell'autovettura Fiat Tipo tg. RM52370S per pagina 1 di 6 sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli, in data 17.04.2007, alle ore 15.30 circa, mentre si trovava a percorrere in sella al proprio velocipede via Regina Elena, in direzione Piazzale del Verano – Piazza Ungheria, nel Comune di Roma. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_3
(ora , la quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del
[...] Controparte_2 diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attore e, nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto. All'udienza del 23.05.2023, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto TO VI e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. Con ordinanza del 10.10.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice. All'udienza del 22.05.2024, il Giudice dava atto che i testi ammessi di parte attrice non si erano presentati per ragioni di salute ed economiche e dava altresì atto che il convenuto contumace TO VI non si era presentato, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale. Pertanto, il Giudice dichiarava parte attrice decaduta dalla facoltà di escutere il terzo teste, non ritualmente citato, e rinviava la causa per l'escussione dei testi non comparsi all'udienza del 17.09.2024. Il Giudice disponeva, inoltre, l'acquisizione del fascicolo RG. 33243/2008 per ATP del Tribunale di Milano. Con decreto del 4.06.2024, il Giudice dava atto che il fascicolo per ATP non poteva essere acquisito in quanto facente parte dell'annualità autorizzata per il macero e, conseguentemente, revocava l'ordinanza di acquisizione e confermava il rinvio d'udienza per l'escussione dei testi ammessi. All'udienza del 17.09.2024, il Giudice, escusso il teste rinviava, su istanza di Testimone_1 parte attrice, all'udienza del 26.02.2025 per l'escussione del teste , ritualmente citato e Testimone_2 non comparso. All'udienza del 26.02.2025, parte attrice rinunciava all'escussione del teste e, su Testimone_2 concorde istanza delle parti, il Giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.05.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.07.2025 e fissava un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c. III c.p.c.
2. In via preliminare, l'eccezione sollevata e reiterata da parte convenuta di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti dall'attore è priva di pregio. Ritiene il Tribunale che la prescrizione sia stata correttamente interrotta dall'attore, dapprima, in data 29.05.2009, successivamente, in data 20.11.2013, ancora nel 5.11.2018 e, infine, in data 8.11.2022 (cfr. docc. 6, 2 e 3 fasc. att.). Sul punto, deve rilevarsi che il fatto illecito di cui è causa integra gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 582 e 590 c.p., in particolare lesione personale lieve essendo derivata all'attore una malattia di 30gg (cfr. doc. PS3 fasc. att.). Di conseguenza, letto il combinato disposto dell'art. 582/590 c.p. con l'art. 157, c. 1, c.p. il termine di prescrizione è pari a sei anni sicché nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione di anni sei e non già il termine breve di due anni di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c. pagina 2 di 6 Sul punto, giova rammentare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, a mente del quale: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.” (cfr. Cass. ord. n. 32021 del 11/12/2024 e Cass. ord. n. 2350 del 31/01/2018).
3. In ordine all'an debeatur, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore afferma: che, nelle sopra richiamate circostanze di tempo e di luogo, in sella alla propria bicicletta, allorché arrestava la marcia al semaforo proiettante luce rossa, veniva tamponato da tergo dall'autovettura di proprietà e condotta da TO VI tg. RM52370S, assicurato con (ora ; che la predetta dinamica Controparte_3 Controparte_2 veniva confermata dal conducente del veicolo antagonista, il quale, nel compilare il modulo CAI, avrebbe ammesso la propria responsabilità; che in conseguenza dell'urto, l'attore riportava lesioni personali per cui veniva accompagnato da un passante presso il PS del Policlinico Umberto I per gli accertamenti e le cure del caso;
che, stante il mancato risarcimento dei danni patiti da parte della Compagnia di Assicurazione di TO VI, l'attore si vedeva costretto a depositare presso il Tribunale di Milano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. RG n. 33243/2008 e neppure all'esito di tale procedimento la compagnia risarciva i danni all'attore. Addebitando ai convenuti, in via solidale tra loro, l'esclusiva responsabilità dei danni patiti, l'attore ne chiedeva condanna al risarcimento in suo favore. Orbene, la domanda formulata dall'attore è infondata non essendo stato assolto l'onere probatorio in ordine al verificarsi dello scontro come allegato in citazione, alla dinamica del sinistro nonché al nesso di causa tra evento e lesioni lamentate. Sul punto, all'esito dell'istruttoria orale e della documentazione versata in atti, è emerso che:
- l'unico “accertamento” del sinistro di cui è causa è contenuto nel modulo CAI sub doc. 2 fasc. att. In ordine al valore che assume il modulo CAI, sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro, occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale: “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore pagina 3 di 6 dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. n. 25770 del 14/10/2019; cfr. Cass. Sez. Un. n. 10311/2006);
- l'attore veniva trasportato presso il P.S. da soggetto rimasto ignoto;
- nel corso del procedimento per ATP presso il Tribunale di Milano, RG. n. 33243/2008, il CTU dott.ssa rilevava che: “Appare doveroso segnalare all'attenzione dell'Ill.mo Persona_1
Signor Giudice alcuni elementi che destano alcune perplessità sul riconoscimento del nesso causale con lo specifico evento per cui è causa e che, come tali, sono stai messi in risalto anche dal consulente di parte convenuta;
essi sono: se il trauma subito fu tale da produrre una valida frattura del soma vertebrale quale quella evidenziata dalle indagini strumentali con particolare riguardo per la TC rachidea, esso dovette necessariamente essere dotato di una certa virulenza giacché la frattura si verificò in un soggetto giovane, sano, che agli esami strumentali subito eseguito non risultò essere affetto da osteoporosi o da altre patologie capaci di indurre vertebrale. Com'è infatti possibile che il paziente, cadendo così rovinosamente a terra, non presenti segni evidenti di contusione al dorso? I sanitari del P.S., pur indagandolo più volte sia clinicamente che strumentalmente, non descrissero mai escoriazioni, ecchimosi, ematomi o qualsiasi altro segno tipico delle contusioni, come invece ci si aspetterebbe da una caduta rovinosa da una bicicletta;
in contrasto con la datazione del sinistro vi è l'annotazione del medico accettante in reparto, che infatti annotò in cartella clinica: “il paziente fa risalire l'inizio dell'attuale quadro clinico a circa 24 ore fa quando in seguito ad un incidente stradale (il paziente alla guida di una bicicletta veniva urtato da un'automobile)”. Da quanto esposto si evince pertanto che le perplessità sulla lesione non sorgono in merito alla sua natura, essendo essa di chiara origine traumatica, bensì sul suo riferimento cronologico inequivocabilmente con lo specifico evento infortunistico del giorno 17.04.2007.” (cfr. pagg. 4 e 5 doc. 3 fasc. att.). In particolare, per quanto concerne la dinamica del sinistro e il nesso di causa tra evento lesivo e danni patiti, questo Tribunale condivide il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui: “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.” (Cfr. Cass. civ. n. 2438/2024, ex multis cfr. Cass. civ. n. 15431/2024; Cass. civ. n. 8451/2019; Cass. civ. n. 15881/2013);
- neppure la dichiarazione del teste ha permesso di avvalorare la Testimone_1 ricostruzione attorea. In particolare, il teste nulla ha saputo riferire in ordine al “veicolo antagonista” e alla dinamica del sinistro (cfr. verbale d'udienza del 17.09.2024, teste Tes_1
“Ricordo che nel 2007, non so meglio precisare, nel pomeriggio, ero con altri due
[...] amici a piedi all'incrocio di via Regina Elena e stavamo attendendo che scattasse il semaforo per poter attraversare la strada. Vidi sopraggiungere un ragazzo a bordo di una bicicletta che si fermò al semaforo che proiettava luce rossa. Qualche frazione di secondo dopo la bicicletta fu tamponata da un'auto che sopravveniva dalla stessa direzione. Sentii subito dopo il conducente dell'auto che diceva “mi dispiace, è colpa mia”. Nulla so dire circa la velocità pagina 4 di 6 dell'auto prima dell'incidente. Io non vidi il momento esatto dell'incidente, sentii un forte urto e vidi che in quel momento il ragazzo che era a bordo della bici era stato ribaltato sul cofano dell'auto e poi cadde a terra. Ribadisco che avevo visto il ciclista fermo al semaforo poco prima che l'incidente si verificasse. Sopraggiunsero altre persone e il ciclista fu condotto al vicino pronto soccorso con un'auto di uno dei soccorritori. In quel momento io ero fermo all'incrocio con i miei due amici: e . Al signore che Persona_2 Testimone_2 accompagnò il ciclista all'ospedale diedi il mio numero di telefono. ADR: “preciso che io ero fermo al semaforo rosso per attraversare la strada dalla quale vidi provenire prima la bicicletta e poi l'auto, che però non vidi sopraggiungere. Nel momento in cui io raggiunsi l'incrocio con i miei amici il semaforo era rosso per noi pedoni e quindi le auto stavano transitando regolarmente. Quando vidi arrestare la bicicletta al semaforo dedussi che stava scattando il verde per noi;
poco dopo con i miei amici mi stavo accingendo ad attraversare la strada ho sentito l'urto, ma stavamo ancora sul marciapiede e subito dopo l'urto vidi il ciclista sul cofano dell'auto. Ribadisco di non aver visto l'impatto tra l'auto e la bicicletta”. ADR: “la bicicletta era ferma con posizione di marcia per procedere dritto sulla strada”. ADR: “non so la strada percorsa dalla bicicletta se procedesse verso Piazza Ungheria o Piazza Verano. So solo che la strada era via Regina Elena.”). Pertanto, il Giudice si conforma al seguente principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del 21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019). Pertanto, questo Giudice ritiene inattendibile la deposizione testimoniale del teste in quanto la Testimone_1 dichiarazione del predetto teste (peraltro non indicato nel modulo CAI, ove nessun testimone viene indicato prodotto dall'attore né negli atti della fase stragiudiziale) è risultata imprecisa e contraddittoria sicché deve ritenersi inattendibile;
- per quanto concerne gli altri due testi indicati da parte attrice come persone informate sui fatti, uno è stato rinunciato in quanto ritualmente citato non è comparso in udienza per ben due volte;
invece, l'altro teste non veniva tempestivamente citato da parte attrice, la quale veniva dunque dichiarata decaduta dalla facoltà di escutere il teste all'udienza del 22.05.2024;
- il convenuto TO VI non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attore, senza addurre giustificato motivo.
pagina 5 di 6 In definitiva, la ricostruzione attorea non ha trovato riscontro probatorio nel corso del presente giudizio. Di conseguenza, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata in quanto l'attore non ha provato gli elementi costitutivi della domanda proposta ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
4. Consegue alla soccombenza, la condanna dell'attore a rifondere alla convenuta Controparte_3
(ora le spese processuali relative al presente giudizio che si liquidano come
[...] Controparte_2 da dispositivo. Non ripetibili le spese processuali dal convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta Controparte_3
(ora , che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella Controparte_2 misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del convenuto contumace TO VI;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Milano, 23.10.2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3826/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato IUCCI MASSIMO, nonché dall'avvocato SPADA ANDREA
( ) VIALE DELLO STATUTO 41 04100 LATINA;
C.F._2
ATTORE contro
(ora (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; ora C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato CARUSO P.IVA_1 P.IVA_2
CR
RT VI (C.F. ), contumace C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 27.05.2025 le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio TO VI e Parte_1
(ora , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 Controparte_2 rispettivamente proprietario/conducente ed assicuratore dell'autovettura Fiat Tipo tg. RM52370S per pagina 1 di 6 sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli, in data 17.04.2007, alle ore 15.30 circa, mentre si trovava a percorrere in sella al proprio velocipede via Regina Elena, in direzione Piazzale del Verano – Piazza Ungheria, nel Comune di Roma. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_3
(ora , la quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del
[...] Controparte_2 diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attore e, nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto. All'udienza del 23.05.2023, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto TO VI e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. Con ordinanza del 10.10.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice. All'udienza del 22.05.2024, il Giudice dava atto che i testi ammessi di parte attrice non si erano presentati per ragioni di salute ed economiche e dava altresì atto che il convenuto contumace TO VI non si era presentato, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale. Pertanto, il Giudice dichiarava parte attrice decaduta dalla facoltà di escutere il terzo teste, non ritualmente citato, e rinviava la causa per l'escussione dei testi non comparsi all'udienza del 17.09.2024. Il Giudice disponeva, inoltre, l'acquisizione del fascicolo RG. 33243/2008 per ATP del Tribunale di Milano. Con decreto del 4.06.2024, il Giudice dava atto che il fascicolo per ATP non poteva essere acquisito in quanto facente parte dell'annualità autorizzata per il macero e, conseguentemente, revocava l'ordinanza di acquisizione e confermava il rinvio d'udienza per l'escussione dei testi ammessi. All'udienza del 17.09.2024, il Giudice, escusso il teste rinviava, su istanza di Testimone_1 parte attrice, all'udienza del 26.02.2025 per l'escussione del teste , ritualmente citato e Testimone_2 non comparso. All'udienza del 26.02.2025, parte attrice rinunciava all'escussione del teste e, su Testimone_2 concorde istanza delle parti, il Giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.05.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.07.2025 e fissava un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c. III c.p.c.
2. In via preliminare, l'eccezione sollevata e reiterata da parte convenuta di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti dall'attore è priva di pregio. Ritiene il Tribunale che la prescrizione sia stata correttamente interrotta dall'attore, dapprima, in data 29.05.2009, successivamente, in data 20.11.2013, ancora nel 5.11.2018 e, infine, in data 8.11.2022 (cfr. docc. 6, 2 e 3 fasc. att.). Sul punto, deve rilevarsi che il fatto illecito di cui è causa integra gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 582 e 590 c.p., in particolare lesione personale lieve essendo derivata all'attore una malattia di 30gg (cfr. doc. PS3 fasc. att.). Di conseguenza, letto il combinato disposto dell'art. 582/590 c.p. con l'art. 157, c. 1, c.p. il termine di prescrizione è pari a sei anni sicché nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione di anni sei e non già il termine breve di due anni di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c. pagina 2 di 6 Sul punto, giova rammentare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, a mente del quale: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.” (cfr. Cass. ord. n. 32021 del 11/12/2024 e Cass. ord. n. 2350 del 31/01/2018).
3. In ordine all'an debeatur, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore afferma: che, nelle sopra richiamate circostanze di tempo e di luogo, in sella alla propria bicicletta, allorché arrestava la marcia al semaforo proiettante luce rossa, veniva tamponato da tergo dall'autovettura di proprietà e condotta da TO VI tg. RM52370S, assicurato con (ora ; che la predetta dinamica Controparte_3 Controparte_2 veniva confermata dal conducente del veicolo antagonista, il quale, nel compilare il modulo CAI, avrebbe ammesso la propria responsabilità; che in conseguenza dell'urto, l'attore riportava lesioni personali per cui veniva accompagnato da un passante presso il PS del Policlinico Umberto I per gli accertamenti e le cure del caso;
che, stante il mancato risarcimento dei danni patiti da parte della Compagnia di Assicurazione di TO VI, l'attore si vedeva costretto a depositare presso il Tribunale di Milano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. RG n. 33243/2008 e neppure all'esito di tale procedimento la compagnia risarciva i danni all'attore. Addebitando ai convenuti, in via solidale tra loro, l'esclusiva responsabilità dei danni patiti, l'attore ne chiedeva condanna al risarcimento in suo favore. Orbene, la domanda formulata dall'attore è infondata non essendo stato assolto l'onere probatorio in ordine al verificarsi dello scontro come allegato in citazione, alla dinamica del sinistro nonché al nesso di causa tra evento e lesioni lamentate. Sul punto, all'esito dell'istruttoria orale e della documentazione versata in atti, è emerso che:
- l'unico “accertamento” del sinistro di cui è causa è contenuto nel modulo CAI sub doc. 2 fasc. att. In ordine al valore che assume il modulo CAI, sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro, occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale: “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore pagina 3 di 6 dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. n. 25770 del 14/10/2019; cfr. Cass. Sez. Un. n. 10311/2006);
- l'attore veniva trasportato presso il P.S. da soggetto rimasto ignoto;
- nel corso del procedimento per ATP presso il Tribunale di Milano, RG. n. 33243/2008, il CTU dott.ssa rilevava che: “Appare doveroso segnalare all'attenzione dell'Ill.mo Persona_1
Signor Giudice alcuni elementi che destano alcune perplessità sul riconoscimento del nesso causale con lo specifico evento per cui è causa e che, come tali, sono stai messi in risalto anche dal consulente di parte convenuta;
essi sono: se il trauma subito fu tale da produrre una valida frattura del soma vertebrale quale quella evidenziata dalle indagini strumentali con particolare riguardo per la TC rachidea, esso dovette necessariamente essere dotato di una certa virulenza giacché la frattura si verificò in un soggetto giovane, sano, che agli esami strumentali subito eseguito non risultò essere affetto da osteoporosi o da altre patologie capaci di indurre vertebrale. Com'è infatti possibile che il paziente, cadendo così rovinosamente a terra, non presenti segni evidenti di contusione al dorso? I sanitari del P.S., pur indagandolo più volte sia clinicamente che strumentalmente, non descrissero mai escoriazioni, ecchimosi, ematomi o qualsiasi altro segno tipico delle contusioni, come invece ci si aspetterebbe da una caduta rovinosa da una bicicletta;
in contrasto con la datazione del sinistro vi è l'annotazione del medico accettante in reparto, che infatti annotò in cartella clinica: “il paziente fa risalire l'inizio dell'attuale quadro clinico a circa 24 ore fa quando in seguito ad un incidente stradale (il paziente alla guida di una bicicletta veniva urtato da un'automobile)”. Da quanto esposto si evince pertanto che le perplessità sulla lesione non sorgono in merito alla sua natura, essendo essa di chiara origine traumatica, bensì sul suo riferimento cronologico inequivocabilmente con lo specifico evento infortunistico del giorno 17.04.2007.” (cfr. pagg. 4 e 5 doc. 3 fasc. att.). In particolare, per quanto concerne la dinamica del sinistro e il nesso di causa tra evento lesivo e danni patiti, questo Tribunale condivide il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui: “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.” (Cfr. Cass. civ. n. 2438/2024, ex multis cfr. Cass. civ. n. 15431/2024; Cass. civ. n. 8451/2019; Cass. civ. n. 15881/2013);
- neppure la dichiarazione del teste ha permesso di avvalorare la Testimone_1 ricostruzione attorea. In particolare, il teste nulla ha saputo riferire in ordine al “veicolo antagonista” e alla dinamica del sinistro (cfr. verbale d'udienza del 17.09.2024, teste Tes_1
“Ricordo che nel 2007, non so meglio precisare, nel pomeriggio, ero con altri due
[...] amici a piedi all'incrocio di via Regina Elena e stavamo attendendo che scattasse il semaforo per poter attraversare la strada. Vidi sopraggiungere un ragazzo a bordo di una bicicletta che si fermò al semaforo che proiettava luce rossa. Qualche frazione di secondo dopo la bicicletta fu tamponata da un'auto che sopravveniva dalla stessa direzione. Sentii subito dopo il conducente dell'auto che diceva “mi dispiace, è colpa mia”. Nulla so dire circa la velocità pagina 4 di 6 dell'auto prima dell'incidente. Io non vidi il momento esatto dell'incidente, sentii un forte urto e vidi che in quel momento il ragazzo che era a bordo della bici era stato ribaltato sul cofano dell'auto e poi cadde a terra. Ribadisco che avevo visto il ciclista fermo al semaforo poco prima che l'incidente si verificasse. Sopraggiunsero altre persone e il ciclista fu condotto al vicino pronto soccorso con un'auto di uno dei soccorritori. In quel momento io ero fermo all'incrocio con i miei due amici: e . Al signore che Persona_2 Testimone_2 accompagnò il ciclista all'ospedale diedi il mio numero di telefono. ADR: “preciso che io ero fermo al semaforo rosso per attraversare la strada dalla quale vidi provenire prima la bicicletta e poi l'auto, che però non vidi sopraggiungere. Nel momento in cui io raggiunsi l'incrocio con i miei amici il semaforo era rosso per noi pedoni e quindi le auto stavano transitando regolarmente. Quando vidi arrestare la bicicletta al semaforo dedussi che stava scattando il verde per noi;
poco dopo con i miei amici mi stavo accingendo ad attraversare la strada ho sentito l'urto, ma stavamo ancora sul marciapiede e subito dopo l'urto vidi il ciclista sul cofano dell'auto. Ribadisco di non aver visto l'impatto tra l'auto e la bicicletta”. ADR: “la bicicletta era ferma con posizione di marcia per procedere dritto sulla strada”. ADR: “non so la strada percorsa dalla bicicletta se procedesse verso Piazza Ungheria o Piazza Verano. So solo che la strada era via Regina Elena.”). Pertanto, il Giudice si conforma al seguente principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del 21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019). Pertanto, questo Giudice ritiene inattendibile la deposizione testimoniale del teste in quanto la Testimone_1 dichiarazione del predetto teste (peraltro non indicato nel modulo CAI, ove nessun testimone viene indicato prodotto dall'attore né negli atti della fase stragiudiziale) è risultata imprecisa e contraddittoria sicché deve ritenersi inattendibile;
- per quanto concerne gli altri due testi indicati da parte attrice come persone informate sui fatti, uno è stato rinunciato in quanto ritualmente citato non è comparso in udienza per ben due volte;
invece, l'altro teste non veniva tempestivamente citato da parte attrice, la quale veniva dunque dichiarata decaduta dalla facoltà di escutere il teste all'udienza del 22.05.2024;
- il convenuto TO VI non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attore, senza addurre giustificato motivo.
pagina 5 di 6 In definitiva, la ricostruzione attorea non ha trovato riscontro probatorio nel corso del presente giudizio. Di conseguenza, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata in quanto l'attore non ha provato gli elementi costitutivi della domanda proposta ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
4. Consegue alla soccombenza, la condanna dell'attore a rifondere alla convenuta Controparte_3
(ora le spese processuali relative al presente giudizio che si liquidano come
[...] Controparte_2 da dispositivo. Non ripetibili le spese processuali dal convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta Controparte_3
(ora , che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella Controparte_2 misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del convenuto contumace TO VI;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Milano, 23.10.2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
pagina 6 di 6