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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3296/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. TICOZZI Parte_1 Parte_2
MARCO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. I coniugi dichiarano di essere allo stato autosufficienti e di non aver nulla a pretendere
l'uno dall'altra.
3. La regolamentazione della responsabilità genitoriale e i provvedimenti riguardo ai figli rimangono invariati rispetto a quanto omologato nella procedura di separazione, e quindi:
“
2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 presso la madre e le seguenti modalità di permanenza con ciascun genitore: a weekend alternati staranno da sabato sera a martedì mattina con la madre e dal venerdì sera a lunedì mattina con il padre;
durante la settimana il papà lì terrà tutti i giorni dopo scuola e lì riporterà a casa dalla madre per l'ora di cena, due notti alla settimana i bambini di fermeranno a dormire dal padre;
durante le vacanze di Natale e Pasqua staranno metà del tempo con ciascun genitore;
d'estate trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascuno e per il resto del periodo estivo al padre sarà garantito di stare con i figli come stabilito (ovvero weekend alternati dal venerdì sera al lunedì mattina e giorni infrasettimanali con 2 pernotti come sopra);
3. la casa familiare sita in Mira (VE) – Via Sabbiona n. 66/A rimane assegnata alla sig.ra per abitarvi con i figli, la quale pertanto provvederà alle spese d'uso (utenze, Pt_2 riscaldamento, spese condominiali ordinarie, riparazioni ordinarie), mentre quelle di proprietà rimarranno a carico per metà ciascuno dei coniugi, anche altresì contribuiranno al pagamento del mutuo per metà ciascuno a mezzo c/c cointestato che rimarrà in essere a tale scopo, sul quale mensilmente verseranno la quota di competenza per il mese successivo;
4. attesa la situazione, le tempistiche con cui i figli staranno con i genitori, si conviene che il padre provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie dei figli come da protocollo del Tribunale di Venezia noto alle parti”;
4. L'immobile di Oriago, via Sabbiona n. 66/a, 30034, catastalmente censito al Catasto
Fabbricati del comune di Mira:
- Foglio 15, part. 2066, sub. 9, piano 2, cat. A/3, classe 4, 6,5 vani, 103 mq., confinante a nord, est e sud con muri perimetrali, ad ovest con vano scale ed unità immobiliare di proprietà di terzi;
- Foglio 15, part. 2066, sub. 5, piano T, cat. C/6, classe 7, mq. 25 (garage al piano terra, con ingresso da sud, confinante ad est con vano scale e ad ovest con centrale termica);
è in comproprietà al 50% tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2
Il suddetto immobile è pervenuto al sig. e alla sig.ra in Parte_1 Parte_2 forza di atto di compravendita del 10.05.2019 (rep. n. 26.640 – racc. n. 20.930) per atto di notaio dott. , trascritto in data 10.05.2019 (reg. gen. n. 15.835 - reg. part. Persona_3
n. 11.063.
Il sig. (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] Oriago di Mira (VE), cede con la sottoscrizione del presente atto alla sig.ra (c.f. ) nata a [...]_2 CodiceFiscale_2 il 02.12.1987 e residente in [...] Oriago di Mira (VE), che accetta, la sua quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile su indicato.
Il presente trasferimento immobiliare costituisce versamento dell'assegno divorzile una tantum.
Il suddetto immobile viene trasferito a corpo nel suo attuale stato di fatto e di diritto, noto alle parti, con tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e con la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei rispettivi millesimi.
Le parti dichiarano di non aver affidato al legale l'incarico di provvedere ad accertamenti urbanistici né di controllare la corrispondenza delle risultanze amministrative con le dichiarazioni sopra rese. Il sig. presta le garanzie di legge e rinuncia espressamente a qualsiasi Parte_1 diritto di ipoteca legale ed esonera il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
Per effetto del succitato trasferimento la sig.ra rimane proprietaria Parte_2 esclusiva dell'immobile sopra descritto.
Le parti danno atto che il valore del bene oggetto di trasferimento ammonta ad €
100.000,00.
In data 24.06.2019 veniva rilasciata l'attestazione di prestazione energetica (A.P.E.), da parte del geom. , relativa all'immobile sopraindicato rientrante nella Controparte_1 classe energetica G.
Le parti dichiarano che sul presente immobile non sussistono prelazioni legali.
I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto qui previsto avranno regolato ogni reciproca pretesa. Le parti convengono che il trasferimento immobiliare, che si impegnano nella presente sede a stipulare nei termini indicati, avvenga senza versamento di corrispettivo alcuno e al solo fine di dare definizione a tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici sorti in costanza di matrimonio.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale di Venezia si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione di divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare entro 30 giorni la stipula davanti al notaio, senza nulla avere a pretendere dal relativo legale. Le parti si impegneranno a curare la trascrizione dell'atto con eventuali oneri a carico del 100 % del sig. . Le parti, inoltre, esonerano Parte_1 il Conservatore da ogni responsabilità.
Il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 l. n. 74 del
06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
19.06.2011, contratto matrimonio con rito concordatario a Mira, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 19, Parte II, Serie A, anno 2011, del medesimo
Comune; che da tale unione nascevano i figli minori in data 06.10.2010 a Persona_4
LO (VE) e in data 01.08.2012 a Mirano (VE); che gli stessi ponevano la Persona_5 residenza familiare presso l'immobile sito in Oriago di Mira, via Sabbiona n. 66/a, 30034, in comproprietà al 50% per ciascuno;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata decreto di omologa n.
4786/2021 del 06.04.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. All'udienza del 25.11.2025 comparivano personalmente entrambi i coniugi, chiedendo l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, e all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 4786/2021 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 19.06.2011 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 19, dell'anno 2011) del Comune di Mira.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, come riportate in epigrafe.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. TICOZZI Parte_1 Parte_2
MARCO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. I coniugi dichiarano di essere allo stato autosufficienti e di non aver nulla a pretendere
l'uno dall'altra.
3. La regolamentazione della responsabilità genitoriale e i provvedimenti riguardo ai figli rimangono invariati rispetto a quanto omologato nella procedura di separazione, e quindi:
“
2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 presso la madre e le seguenti modalità di permanenza con ciascun genitore: a weekend alternati staranno da sabato sera a martedì mattina con la madre e dal venerdì sera a lunedì mattina con il padre;
durante la settimana il papà lì terrà tutti i giorni dopo scuola e lì riporterà a casa dalla madre per l'ora di cena, due notti alla settimana i bambini di fermeranno a dormire dal padre;
durante le vacanze di Natale e Pasqua staranno metà del tempo con ciascun genitore;
d'estate trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascuno e per il resto del periodo estivo al padre sarà garantito di stare con i figli come stabilito (ovvero weekend alternati dal venerdì sera al lunedì mattina e giorni infrasettimanali con 2 pernotti come sopra);
3. la casa familiare sita in Mira (VE) – Via Sabbiona n. 66/A rimane assegnata alla sig.ra per abitarvi con i figli, la quale pertanto provvederà alle spese d'uso (utenze, Pt_2 riscaldamento, spese condominiali ordinarie, riparazioni ordinarie), mentre quelle di proprietà rimarranno a carico per metà ciascuno dei coniugi, anche altresì contribuiranno al pagamento del mutuo per metà ciascuno a mezzo c/c cointestato che rimarrà in essere a tale scopo, sul quale mensilmente verseranno la quota di competenza per il mese successivo;
4. attesa la situazione, le tempistiche con cui i figli staranno con i genitori, si conviene che il padre provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie dei figli come da protocollo del Tribunale di Venezia noto alle parti”;
4. L'immobile di Oriago, via Sabbiona n. 66/a, 30034, catastalmente censito al Catasto
Fabbricati del comune di Mira:
- Foglio 15, part. 2066, sub. 9, piano 2, cat. A/3, classe 4, 6,5 vani, 103 mq., confinante a nord, est e sud con muri perimetrali, ad ovest con vano scale ed unità immobiliare di proprietà di terzi;
- Foglio 15, part. 2066, sub. 5, piano T, cat. C/6, classe 7, mq. 25 (garage al piano terra, con ingresso da sud, confinante ad est con vano scale e ad ovest con centrale termica);
è in comproprietà al 50% tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2
Il suddetto immobile è pervenuto al sig. e alla sig.ra in Parte_1 Parte_2 forza di atto di compravendita del 10.05.2019 (rep. n. 26.640 – racc. n. 20.930) per atto di notaio dott. , trascritto in data 10.05.2019 (reg. gen. n. 15.835 - reg. part. Persona_3
n. 11.063.
Il sig. (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] Oriago di Mira (VE), cede con la sottoscrizione del presente atto alla sig.ra (c.f. ) nata a [...]_2 CodiceFiscale_2 il 02.12.1987 e residente in [...] Oriago di Mira (VE), che accetta, la sua quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile su indicato.
Il presente trasferimento immobiliare costituisce versamento dell'assegno divorzile una tantum.
Il suddetto immobile viene trasferito a corpo nel suo attuale stato di fatto e di diritto, noto alle parti, con tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e con la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei rispettivi millesimi.
Le parti dichiarano di non aver affidato al legale l'incarico di provvedere ad accertamenti urbanistici né di controllare la corrispondenza delle risultanze amministrative con le dichiarazioni sopra rese. Il sig. presta le garanzie di legge e rinuncia espressamente a qualsiasi Parte_1 diritto di ipoteca legale ed esonera il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
Per effetto del succitato trasferimento la sig.ra rimane proprietaria Parte_2 esclusiva dell'immobile sopra descritto.
Le parti danno atto che il valore del bene oggetto di trasferimento ammonta ad €
100.000,00.
In data 24.06.2019 veniva rilasciata l'attestazione di prestazione energetica (A.P.E.), da parte del geom. , relativa all'immobile sopraindicato rientrante nella Controparte_1 classe energetica G.
Le parti dichiarano che sul presente immobile non sussistono prelazioni legali.
I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto qui previsto avranno regolato ogni reciproca pretesa. Le parti convengono che il trasferimento immobiliare, che si impegnano nella presente sede a stipulare nei termini indicati, avvenga senza versamento di corrispettivo alcuno e al solo fine di dare definizione a tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici sorti in costanza di matrimonio.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale di Venezia si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione di divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare entro 30 giorni la stipula davanti al notaio, senza nulla avere a pretendere dal relativo legale. Le parti si impegneranno a curare la trascrizione dell'atto con eventuali oneri a carico del 100 % del sig. . Le parti, inoltre, esonerano Parte_1 il Conservatore da ogni responsabilità.
Il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 l. n. 74 del
06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
19.06.2011, contratto matrimonio con rito concordatario a Mira, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 19, Parte II, Serie A, anno 2011, del medesimo
Comune; che da tale unione nascevano i figli minori in data 06.10.2010 a Persona_4
LO (VE) e in data 01.08.2012 a Mirano (VE); che gli stessi ponevano la Persona_5 residenza familiare presso l'immobile sito in Oriago di Mira, via Sabbiona n. 66/a, 30034, in comproprietà al 50% per ciascuno;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata decreto di omologa n.
4786/2021 del 06.04.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. All'udienza del 25.11.2025 comparivano personalmente entrambi i coniugi, chiedendo l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, e all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 4786/2021 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 19.06.2011 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 19, dell'anno 2011) del Comune di Mira.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, come riportate in epigrafe.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero