TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5331/2025 V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5331/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
23.5.2025 da
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e nel Comune di Padova in data 21/05/2011 trascritto nei Registri
[...] Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Padova al n. 53 Parte II Serie A anno 2011.
2) La casa coniugale di Padova Via degli Artisti n. 6, di proprietà esclusiva del sig. CP_1
resta assegnata, completa di arredi ed accessori, alla sig.ra che ivi
[...] Parte_1
convive con il figlio minore Utenze, imposte e tasse relative alla conduzione Persona_1
saranno a carico del sig. CP_1
3) La rata del mutuo ipotecario contratto in occasione dell'acquisto della casa di abitazione coniugale continuerà ad essere pagata in via integrale dal sig. CP_1
1 4) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento paritario presso di essi. La sua gestione sia nel periodo scolastico che in quello estivo, così come avviene oggi, verrà via via concordata tra i ricorrenti in funzione delle loro esigenze lavorative e di quelle scolastiche e ricreative di Per_1
5) Ciascuno dei ricorrenti provvederà in via autonoma al mantenimento diretto di Per_1
durante la sua permanenza presso di sé. Le spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale noto alle parti, saranno a carico delle parti per la giusta metà salvo quella relativa alla retta della scuola frequentata da che continuerà ad essere pagata Per_1
dal sig. CP_1
6) Le decisioni nell'interesse del minore sulle questioni di ordinaria amministrazione verranno disgiuntamente e separatamente assunte dai genitori, il tutto senza necessità di formalità alcuna, mentre quelle di maggior rilievo e interesse saranno assunte di comune accordo da entrambi.
7) I genitori reciprocamente autorizzano sin d'ora gli spostamenti fuori città e l'espatrio temporaneo per motivi di turismo insieme al minore, salvo preavviso circa la durata e la destinazione dei viaggi.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
9) Il sig. si impegna e obbliga a sostenere le spese di manutenzione ordinaria CP_1
e straordinaria relative alla autovettura Audi A3 Sportback di proprietà della sig.ra
[...]
e in uso a questa ultima. Pt_1
10) L'assegno unico familiare resta assegnato in via esclusiva alla sig.ra . Pt_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 21.5.2011 in Parte_1 CP_1
Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.53 anno 2011.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
26.10.2021 e la separazione è stata omologata il 27.10.2021.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 1.7.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
2 separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettose degli artt.337 ter e ss. c.c.
e, pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 3
e 9 delle rassegnate conclusioni costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 21.5.2011 in Padova e trascritto nel relativo
[...] CP_1
registro parte II serie A n.53 anno 2011 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5331/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
23.5.2025 da
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e nel Comune di Padova in data 21/05/2011 trascritto nei Registri
[...] Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Padova al n. 53 Parte II Serie A anno 2011.
2) La casa coniugale di Padova Via degli Artisti n. 6, di proprietà esclusiva del sig. CP_1
resta assegnata, completa di arredi ed accessori, alla sig.ra che ivi
[...] Parte_1
convive con il figlio minore Utenze, imposte e tasse relative alla conduzione Persona_1
saranno a carico del sig. CP_1
3) La rata del mutuo ipotecario contratto in occasione dell'acquisto della casa di abitazione coniugale continuerà ad essere pagata in via integrale dal sig. CP_1
1 4) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento paritario presso di essi. La sua gestione sia nel periodo scolastico che in quello estivo, così come avviene oggi, verrà via via concordata tra i ricorrenti in funzione delle loro esigenze lavorative e di quelle scolastiche e ricreative di Per_1
5) Ciascuno dei ricorrenti provvederà in via autonoma al mantenimento diretto di Per_1
durante la sua permanenza presso di sé. Le spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale noto alle parti, saranno a carico delle parti per la giusta metà salvo quella relativa alla retta della scuola frequentata da che continuerà ad essere pagata Per_1
dal sig. CP_1
6) Le decisioni nell'interesse del minore sulle questioni di ordinaria amministrazione verranno disgiuntamente e separatamente assunte dai genitori, il tutto senza necessità di formalità alcuna, mentre quelle di maggior rilievo e interesse saranno assunte di comune accordo da entrambi.
7) I genitori reciprocamente autorizzano sin d'ora gli spostamenti fuori città e l'espatrio temporaneo per motivi di turismo insieme al minore, salvo preavviso circa la durata e la destinazione dei viaggi.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
9) Il sig. si impegna e obbliga a sostenere le spese di manutenzione ordinaria CP_1
e straordinaria relative alla autovettura Audi A3 Sportback di proprietà della sig.ra
[...]
e in uso a questa ultima. Pt_1
10) L'assegno unico familiare resta assegnato in via esclusiva alla sig.ra . Pt_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 21.5.2011 in Parte_1 CP_1
Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.53 anno 2011.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
26.10.2021 e la separazione è stata omologata il 27.10.2021.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 1.7.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
2 separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettose degli artt.337 ter e ss. c.c.
e, pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 3
e 9 delle rassegnate conclusioni costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 21.5.2011 in Padova e trascritto nel relativo
[...] CP_1
registro parte II serie A n.53 anno 2011 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3