Articolo 3 della Legge 14 maggio 2024, n. 66
Articolo 2Articolo 4
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28 maggio 2024
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Entrata in vigore il 28 maggio 2024