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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
PI LA, OR
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari - Piazza Del Comune 1 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA Spa - Municipia Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ ADEMPIE n. 202216801592771979621161 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente : previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dichiarare l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari.
Per la controparte, comune di Sassari: in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile in quanto non sono stati impugnati gli avvisi di accertamento, ritualmente notificati;
2) nel merito confermare l'operato del
Comune di Sassari e dichiarare legittima l'intimazione di pagamento impugnata. 3) con vittoria delle spese.
Per il Concessionario BA - Municipia, controparte: nel merito, rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e competenze di lite.
----------------
Con ricorso ritualmente notificato il 10.01.2023 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 202216801592771979621161, per il recupero dell'Imposta ICI, anni dal 2006 al 2008, notificata da BA, Concessionario per la Riscossione per conto del comune di Sassari, preceduta dall'intimazione di pagamento notificata da Municipia, cui é subentrata la società BA, per la complessiva somma di € 2.621,55.
Premetteva di non avere avuto conoscenza degli atti presupposti per mancata notifica degli avvisi di accertamento, cartella di pagamento nonché dell'intimazione di pagamento per cui l'assenza di atti interruttivi avrebbe reso la pretesa creditoria prescritta per il decorso del termine quinquennale e, in ogni caso mancherebbe il presupposto impositivo per assenza di immobili di riferimento. La parte ha infine eccepito l'inesistenza dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione.
Nel costituirsi in giudizio BA –Municipia riscontra che l' ingiunzione di pagamento n. 2017 1680678160000015656 è stata notificata il 27.12.2017 presso il domicilio della Ricorrente_1, nella Indirizzo_1,(“dove peraltro è stata notifica l'impugnata intimazione”), a mezzo raccomandata n. 78697546799-5, a mani della medesima che ne ha sottoscritto la relata di notifica. L'eccezione sulla intervenuta prescrizione non può pertanto essere sollevata dalla parte, stante la notifica dell'atto nei termini di legge, ovvero entro 31 dicembre, terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e, in applicazione dei decreti di sospensione emessi a causa della Pandemia da Covid 19, il termine ultimo per la notifica dell'ingiunzione risulta fissata al 31.12.2022.
Le parti hanno concluso come sopra.
La Corte con Ordinanza n. 480/2024 ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto.
All'udienza sono presenti i rappresentanti del comune di Sassari e di BA i quali insistono per la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata viene in evidenza perché la ricorrente, pur affermando di non avere avuto conoscenza degli atti presupposti, risulta invece essere stata destinataria di distinti avvisi di accertamento, n. 1348 per l'annualità 2006, n. 13512 per il 2007 e n. 1384 per l'anno 2008, tutti notificati dall'ente Impositore, comune di Sassari, per il tramite del servizio postale in data 4/8/2011 con distinti avvisi di ricevimento, tutti non opposti. L'Ente nel costituirsi in giudizio ha infatti fornito la prova delle predette notifiche, effettuate presso la residenza della ricorrente. Ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in assenza di pagamento, conseguentemente, dando luogo alla procedura di riscossione con la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 201716806781600.00015656 del 07.12.2017, notificata il 27.12.2017, a cura del concessionario BA che fornisce la prova della notifica dell'atto presso la residenza di Indirizzo_1, all'indirizzo presso il quale la ricorrente ha ricevuto l'atto oggetto della presente impugnazione.
Gli atti non impugnati, pertanto, sono divenuti definitivi e avverso gli stessi é preclusa qualsiasi successiva eccezione secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato (ordinanza cassazione1 civile, Sez. Trib.n. 22108 del 5 agosto 2024).
Ciò evidentemente rende la pretesa definitivamente cristallizzata e, tanto basterebbe per dichiarare il ricorso inammissibile.
A fronte dell'eccezione sollevata con riguardo alla presunta intervenuta prescrizione del credito osserva la
Corte che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez./Collegio5, Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 23, “l'atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate, non è atto autonomamente impugnabile a meno che non costituisca il primo atto con cui il contribuente è messo al corrente del debito tributario e dell'emissione di un accertamento esecutivo nei suoi confronti".
In ogni caso si osserva che anche la riscossione coattiva da parte del Concessionario dell'Ente, Municipia-
BA- sia avvenuta nel termine triennale di decadenza previsto dall'art.1 co. 163 Legge 296 /2006, quindi, nel caso di specie, entro il 31.12.2020. La successiva proroga di 24 mesi per i termini di prescrizione e di decadenza per la notifica dell'ingiunzione di pagamento stabilita dal comma 4 bis dell'art.68 del d.l. n.18 del
2020(relativa all'intervento normativo per l'emergenza Covid 19) ha determinato la tempestiva notifica dell'atto entro il termine del 31.12.2022.
Nella sostanza, valuta la Corte la ricorrente é consapevole del debito vantato nei suoi confronti dal comune di Sassari, considerato che negli anni accertati la medesima risulta avere la proprietà dell'immobile, ceduto nell'anno 2009. Peraltro, la contribuente avrebbe dovuto provvedere in autonomia alla denuncia del possesso dell'immobile e al relativo calcolo dell'imposta dovuta da versare al Comune. L'ICI come l'IMU che l'ha sostituita é infatti una imposta in autoliquidazione il cui adempimento é rimesso alla volontà del contribuente, in ossequio al principio di collaborazione e buona fede cui deve essere improntato il rapporto con il Fisco ai sensi dell'art.10 della legge 212 del 2000(Statuto del Contribuente).
Anche la eccepita assenza di firma dell'intimazione appare pretestuosa, si riscontra infatti in modo inequivocabile il mittente dell'atto, BA S.p.A. e Municipia S.p.A., nella persona del legale rappresentante Difensore_2 (firma apposta con indicazione a stampa ai sensi dell'art.3D.Lgs.39/1993 e art.1, comma 87 L.549/1995).
In conclusione, il ricorso va respinto, integralmente confermata la pretesa tributaria impugnata. Le spese seguono la soccombenza della parte e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di €. 350,00 ciascuno in favore di BA s.p.a. e del Comune di Sassari.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
PI LA, OR
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari - Piazza Del Comune 1 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA Spa - Municipia Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ ADEMPIE n. 202216801592771979621161 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente : previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dichiarare l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari.
Per la controparte, comune di Sassari: in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile in quanto non sono stati impugnati gli avvisi di accertamento, ritualmente notificati;
2) nel merito confermare l'operato del
Comune di Sassari e dichiarare legittima l'intimazione di pagamento impugnata. 3) con vittoria delle spese.
Per il Concessionario BA - Municipia, controparte: nel merito, rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e competenze di lite.
----------------
Con ricorso ritualmente notificato il 10.01.2023 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 202216801592771979621161, per il recupero dell'Imposta ICI, anni dal 2006 al 2008, notificata da BA, Concessionario per la Riscossione per conto del comune di Sassari, preceduta dall'intimazione di pagamento notificata da Municipia, cui é subentrata la società BA, per la complessiva somma di € 2.621,55.
Premetteva di non avere avuto conoscenza degli atti presupposti per mancata notifica degli avvisi di accertamento, cartella di pagamento nonché dell'intimazione di pagamento per cui l'assenza di atti interruttivi avrebbe reso la pretesa creditoria prescritta per il decorso del termine quinquennale e, in ogni caso mancherebbe il presupposto impositivo per assenza di immobili di riferimento. La parte ha infine eccepito l'inesistenza dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione.
Nel costituirsi in giudizio BA –Municipia riscontra che l' ingiunzione di pagamento n. 2017 1680678160000015656 è stata notificata il 27.12.2017 presso il domicilio della Ricorrente_1, nella Indirizzo_1,(“dove peraltro è stata notifica l'impugnata intimazione”), a mezzo raccomandata n. 78697546799-5, a mani della medesima che ne ha sottoscritto la relata di notifica. L'eccezione sulla intervenuta prescrizione non può pertanto essere sollevata dalla parte, stante la notifica dell'atto nei termini di legge, ovvero entro 31 dicembre, terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e, in applicazione dei decreti di sospensione emessi a causa della Pandemia da Covid 19, il termine ultimo per la notifica dell'ingiunzione risulta fissata al 31.12.2022.
Le parti hanno concluso come sopra.
La Corte con Ordinanza n. 480/2024 ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto.
All'udienza sono presenti i rappresentanti del comune di Sassari e di BA i quali insistono per la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata viene in evidenza perché la ricorrente, pur affermando di non avere avuto conoscenza degli atti presupposti, risulta invece essere stata destinataria di distinti avvisi di accertamento, n. 1348 per l'annualità 2006, n. 13512 per il 2007 e n. 1384 per l'anno 2008, tutti notificati dall'ente Impositore, comune di Sassari, per il tramite del servizio postale in data 4/8/2011 con distinti avvisi di ricevimento, tutti non opposti. L'Ente nel costituirsi in giudizio ha infatti fornito la prova delle predette notifiche, effettuate presso la residenza della ricorrente. Ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in assenza di pagamento, conseguentemente, dando luogo alla procedura di riscossione con la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 201716806781600.00015656 del 07.12.2017, notificata il 27.12.2017, a cura del concessionario BA che fornisce la prova della notifica dell'atto presso la residenza di Indirizzo_1, all'indirizzo presso il quale la ricorrente ha ricevuto l'atto oggetto della presente impugnazione.
Gli atti non impugnati, pertanto, sono divenuti definitivi e avverso gli stessi é preclusa qualsiasi successiva eccezione secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato (ordinanza cassazione1 civile, Sez. Trib.n. 22108 del 5 agosto 2024).
Ciò evidentemente rende la pretesa definitivamente cristallizzata e, tanto basterebbe per dichiarare il ricorso inammissibile.
A fronte dell'eccezione sollevata con riguardo alla presunta intervenuta prescrizione del credito osserva la
Corte che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez./Collegio5, Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 23, “l'atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate, non è atto autonomamente impugnabile a meno che non costituisca il primo atto con cui il contribuente è messo al corrente del debito tributario e dell'emissione di un accertamento esecutivo nei suoi confronti".
In ogni caso si osserva che anche la riscossione coattiva da parte del Concessionario dell'Ente, Municipia-
BA- sia avvenuta nel termine triennale di decadenza previsto dall'art.1 co. 163 Legge 296 /2006, quindi, nel caso di specie, entro il 31.12.2020. La successiva proroga di 24 mesi per i termini di prescrizione e di decadenza per la notifica dell'ingiunzione di pagamento stabilita dal comma 4 bis dell'art.68 del d.l. n.18 del
2020(relativa all'intervento normativo per l'emergenza Covid 19) ha determinato la tempestiva notifica dell'atto entro il termine del 31.12.2022.
Nella sostanza, valuta la Corte la ricorrente é consapevole del debito vantato nei suoi confronti dal comune di Sassari, considerato che negli anni accertati la medesima risulta avere la proprietà dell'immobile, ceduto nell'anno 2009. Peraltro, la contribuente avrebbe dovuto provvedere in autonomia alla denuncia del possesso dell'immobile e al relativo calcolo dell'imposta dovuta da versare al Comune. L'ICI come l'IMU che l'ha sostituita é infatti una imposta in autoliquidazione il cui adempimento é rimesso alla volontà del contribuente, in ossequio al principio di collaborazione e buona fede cui deve essere improntato il rapporto con il Fisco ai sensi dell'art.10 della legge 212 del 2000(Statuto del Contribuente).
Anche la eccepita assenza di firma dell'intimazione appare pretestuosa, si riscontra infatti in modo inequivocabile il mittente dell'atto, BA S.p.A. e Municipia S.p.A., nella persona del legale rappresentante Difensore_2 (firma apposta con indicazione a stampa ai sensi dell'art.3D.Lgs.39/1993 e art.1, comma 87 L.549/1995).
In conclusione, il ricorso va respinto, integralmente confermata la pretesa tributaria impugnata. Le spese seguono la soccombenza della parte e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di €. 350,00 ciascuno in favore di BA s.p.a. e del Comune di Sassari.