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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7974 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE NL Massimo Fabio BO,
dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; letta la nota depositata dall'appellante; verificate ritualità e tempestività della notifica (in data 28.11.2024) del ricorso in appello e del pedissequo decreto di assegnazione di termini per note scritte sostitutive dell'udienza;
dichiara la contumacia dei Signori e e CP_1 Controparte_2
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38238/2024 R.G. promossa da: (c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
RI RO LA (c.f. ) e RC AL SO (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante – contro
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), residenti a [...], domiciliati in C.F._5
, Via Pitteri n. 110, contumaci;
Pt_1
- appellati –
con ricorso in appello depositato il 25.10.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di termine sostitutivo dell'udienza, il 28.11.2024;
oggetto: appello avverso sentenza n. 2403/2024 in data 29.4.2024 del Giudice di Pace di
(RG 34157/23); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< in riforma della sentenza n. 2403/2024, resa dal Giudice di Pace di nel giudizio RG Pt_1
34157/2023, non notificata e depositata in data 29.04.2024, preso atto del riconoscimento della legittimità del verbale n. 597352/23 dell'importo di € 100,88, confermare tutti i restanti verbali di contestazione opposti e le relative sanzioni, nella misura non inferiore alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale prevista per ogni verbale, oltre alle relative spese di accertamento e di notificazione, e disporre la restituzione delle somme eventualmente pagate a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa)
2 trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 2403 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di - Sezione III Civile in data 29.4.2024 nel procedimento n. Pt_1
34157/23 RG, che ha parzialmente accolto le opposizioni proposte dai Signori
[...]
e avverso diciannove verbali di contestazione di infrazioni ex art. 7 CP_1 Controparte_2 co. 14 CdS (per accessi in ZTL Area B con veicolo non autorizzato) n.
00597352/2023/1/1/1, n. 00597987/2023/1/1/1, n. 00598827/2023/1/1/1, n.
00599666/2023/1/1/1, n. 00600484/2023/1/1/1, n. 00601333/2023/1/1/1, n.
00557302/2023/1/1/1, n. 00656332/2023/1/1/1, n. 00658127/2023/1/1/1, n.
00655613/2023/1/1/1, n. 00692004/2023/1/1/1, n. 00692628/2023/1/1/1, n.
00693408/2023/1/1/1, n. 00695276/2023/1/1/1, n. 00695931/2023/1/1/1, n.
00696618/2023/1/1/1, n. 00744255/2023/1/1/1, n. 00744940/2023/1/1/1, n.
00743421/2023/1/1/1, elevati dalla Polizia Locale di a carico degli appellati per Pt_1 altrettante violazioni, commesse con veicolo non autorizzato Euro4 Diesel targato EB
517XB condotto da , di proprietà di , tra il 7.3.2023 e il Controparte_2 CP_1
7.4.2023.
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha parzialmente accolto l'opposizione, annullando, in applicazione dell'art. 8-bis L. 689/1981, diciotto dei diciannove verbali impugnati, e confermando il solo verbale n. 597352/23 (relativo a violazione dell'8.3.2023).
Il Giudice di Pace ha ritenuto le violazioni successive alla prima riconducibili a una programmazione unitaria e ha determinato in € 100,88 la sanzione dovuta per l'infrazione di cui al verbale n. 597352/23, compensando tra le parti le spese processuali.
3 Il censura la decisione del GdP nella parte in cui ha fatto erronea Parte_1 applicazione dell'art. 8-bis L. 689/1981 e violato l'art. 198 CdS. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza del GdP, il rigetto delle opposizioni proposte da e CP_1
e la conferma dei verbali di accertamento da loro impugnati. Controparte_2
Gli appellati sono rimasti contumaci in questo grado di giudizio.
*
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
È infatti inapplicabile alla presente fattispecie l'art. 198 del Codice della Strada (d.lgs.
30.4.1992 n. 285), per il quale < una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo>>. Deve escludersi che le violazioni, accertate in momenti e luoghi diversi, siano state commesse da Controparte_2 con una sola azione. Ma all'applicazione di un'unica sanzione si oppone soprattutto il disposto dell'art. 198 co. 2 CdS, secondo il quale <
1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione>>.
Per la medesima ragione (carenza di unicità di azione) non può trovare applicazione nella fattispecie neppure l'art. 8 L. 689/1981.
Né soccorre, in favore della decisione del primo Giudice, l'art. 8-bis co. 4 della L. 689/1981, poiché, secondo il qui pienamente condiviso insegnamento di Cass.
8.8.2007 n. 17347, < tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dall'articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre
1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2,
4 cod. pen.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge.
Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione>>.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque tutti pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
Deve infine osservarsi che, per legge (art. 7 co. 11 CdS), il pagamento deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata e le sanzioni di cui ai diciannove verbali di contestazione sopra elencati devono essere rideterminate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del co. 11 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, ritiene questo giudice che ricorrano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, atteso che e CP_1
non hanno resistito all'impugnazione e hanno cessato le violazioni Controparte_2 immediatamente dopo la notifica del primo verbale di accertamento (art. 92 c.p.c. e Corte
Cost. n 77/2018).
Quanto alle spese relative al giudizio di primo grado, nulla può essere rifuso all'appellante, atteso che avanti al GdP il si è costituito senza il ministero di difensore e che le Pt_1 spese vive sostenute non risultano documentate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, in contumacia di e , ogni CP_1 Controparte_2 diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, in parziale riforma della sentenza n. 2403/2024 in data 29.4.2024 del Giudice di
[...]
Pace di (RG 34157/23), confermata esclusivamente in punto compensazione spese Pt_1 processuali:
rigetta le opposizioni proposte da e avverso i diciannove CP_1 Controparte_2
verbali di accertamento infrazioni della Polizia Locale di , relativi a violazioni Pt_1 dell'art. 7, comma 14, d.lgs. 285/1992, elencati nel ricorso in appello del;
Parte_1
determina le sanzioni in € 85,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali sopra indicati;
compensa interamente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Milano, 22.10.2025.
Il giudice
RE NL BO
6
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE NL Massimo Fabio BO,
dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; letta la nota depositata dall'appellante; verificate ritualità e tempestività della notifica (in data 28.11.2024) del ricorso in appello e del pedissequo decreto di assegnazione di termini per note scritte sostitutive dell'udienza;
dichiara la contumacia dei Signori e e CP_1 Controparte_2
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38238/2024 R.G. promossa da: (c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
RI RO LA (c.f. ) e RC AL SO (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante – contro
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), residenti a [...], domiciliati in C.F._5
, Via Pitteri n. 110, contumaci;
Pt_1
- appellati –
con ricorso in appello depositato il 25.10.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di termine sostitutivo dell'udienza, il 28.11.2024;
oggetto: appello avverso sentenza n. 2403/2024 in data 29.4.2024 del Giudice di Pace di
(RG 34157/23); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< in riforma della sentenza n. 2403/2024, resa dal Giudice di Pace di nel giudizio RG Pt_1
34157/2023, non notificata e depositata in data 29.04.2024, preso atto del riconoscimento della legittimità del verbale n. 597352/23 dell'importo di € 100,88, confermare tutti i restanti verbali di contestazione opposti e le relative sanzioni, nella misura non inferiore alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale prevista per ogni verbale, oltre alle relative spese di accertamento e di notificazione, e disporre la restituzione delle somme eventualmente pagate a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa)
2 trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 2403 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di - Sezione III Civile in data 29.4.2024 nel procedimento n. Pt_1
34157/23 RG, che ha parzialmente accolto le opposizioni proposte dai Signori
[...]
e avverso diciannove verbali di contestazione di infrazioni ex art. 7 CP_1 Controparte_2 co. 14 CdS (per accessi in ZTL Area B con veicolo non autorizzato) n.
00597352/2023/1/1/1, n. 00597987/2023/1/1/1, n. 00598827/2023/1/1/1, n.
00599666/2023/1/1/1, n. 00600484/2023/1/1/1, n. 00601333/2023/1/1/1, n.
00557302/2023/1/1/1, n. 00656332/2023/1/1/1, n. 00658127/2023/1/1/1, n.
00655613/2023/1/1/1, n. 00692004/2023/1/1/1, n. 00692628/2023/1/1/1, n.
00693408/2023/1/1/1, n. 00695276/2023/1/1/1, n. 00695931/2023/1/1/1, n.
00696618/2023/1/1/1, n. 00744255/2023/1/1/1, n. 00744940/2023/1/1/1, n.
00743421/2023/1/1/1, elevati dalla Polizia Locale di a carico degli appellati per Pt_1 altrettante violazioni, commesse con veicolo non autorizzato Euro4 Diesel targato EB
517XB condotto da , di proprietà di , tra il 7.3.2023 e il Controparte_2 CP_1
7.4.2023.
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha parzialmente accolto l'opposizione, annullando, in applicazione dell'art. 8-bis L. 689/1981, diciotto dei diciannove verbali impugnati, e confermando il solo verbale n. 597352/23 (relativo a violazione dell'8.3.2023).
Il Giudice di Pace ha ritenuto le violazioni successive alla prima riconducibili a una programmazione unitaria e ha determinato in € 100,88 la sanzione dovuta per l'infrazione di cui al verbale n. 597352/23, compensando tra le parti le spese processuali.
3 Il censura la decisione del GdP nella parte in cui ha fatto erronea Parte_1 applicazione dell'art. 8-bis L. 689/1981 e violato l'art. 198 CdS. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza del GdP, il rigetto delle opposizioni proposte da e CP_1
e la conferma dei verbali di accertamento da loro impugnati. Controparte_2
Gli appellati sono rimasti contumaci in questo grado di giudizio.
*
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
È infatti inapplicabile alla presente fattispecie l'art. 198 del Codice della Strada (d.lgs.
30.4.1992 n. 285), per il quale < una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo>>. Deve escludersi che le violazioni, accertate in momenti e luoghi diversi, siano state commesse da Controparte_2 con una sola azione. Ma all'applicazione di un'unica sanzione si oppone soprattutto il disposto dell'art. 198 co. 2 CdS, secondo il quale <
1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione>>.
Per la medesima ragione (carenza di unicità di azione) non può trovare applicazione nella fattispecie neppure l'art. 8 L. 689/1981.
Né soccorre, in favore della decisione del primo Giudice, l'art. 8-bis co. 4 della L. 689/1981, poiché, secondo il qui pienamente condiviso insegnamento di Cass.
8.8.2007 n. 17347, < tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dall'articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre
1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2,
4 cod. pen.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge.
Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione>>.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque tutti pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
Deve infine osservarsi che, per legge (art. 7 co. 11 CdS), il pagamento deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata e le sanzioni di cui ai diciannove verbali di contestazione sopra elencati devono essere rideterminate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del co. 11 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, ritiene questo giudice che ricorrano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, atteso che e CP_1
non hanno resistito all'impugnazione e hanno cessato le violazioni Controparte_2 immediatamente dopo la notifica del primo verbale di accertamento (art. 92 c.p.c. e Corte
Cost. n 77/2018).
Quanto alle spese relative al giudizio di primo grado, nulla può essere rifuso all'appellante, atteso che avanti al GdP il si è costituito senza il ministero di difensore e che le Pt_1 spese vive sostenute non risultano documentate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, in contumacia di e , ogni CP_1 Controparte_2 diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, in parziale riforma della sentenza n. 2403/2024 in data 29.4.2024 del Giudice di
[...]
Pace di (RG 34157/23), confermata esclusivamente in punto compensazione spese Pt_1 processuali:
rigetta le opposizioni proposte da e avverso i diciannove CP_1 Controparte_2
verbali di accertamento infrazioni della Polizia Locale di , relativi a violazioni Pt_1 dell'art. 7, comma 14, d.lgs. 285/1992, elencati nel ricorso in appello del;
Parte_1
determina le sanzioni in € 85,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali sopra indicati;
compensa interamente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Milano, 22.10.2025.
Il giudice
RE NL BO
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