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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
OT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1107/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Abaco Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002122511016142686 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002114980972370464 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6449/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli due distinti provvedimenti di fermo amministrativo, emessi ai sensi dell'art. 86 del D.
P.R. n. 602 del 1973, aventi ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni d'imposta 2012 e 2015. In particolare, il primo fermo amministrativo (n. 20230002114980972370464) era iscritto in relazione al veicolo Toyota targato Targa_1 per un importo complessivo di euro 492,42, riferito all'annualità 2015; il secondo (n. 20230002122511016142686) riguardava invece un'autovettura Fiat targata Targa_2, relativo al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012, per complessivi euro 203,60.
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente deduceva, in via principale, la nullità e l'illegittimità dei provvedimenti di fermo impugnati per mancata e/o irrituale notifica dei preavvisi di fermo amministrativo e degli atti presupposti, nonché la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità delle notifiche eseguite da gestori di servizi postali privati sprovvisti della “licenza individuale speciale” prevista dalla normativa di settore, con la conseguente inesistenza giuridica degli atti notificatori. Sosteneva, infine, l'illegittimità degli interessi richiesti, in quanto l'agente della riscossione non aveva fornito indicazioni circa il criterio di calcolo e le aliquote applicate.
Si costituivano le società concessionarie della riscossione resistendo al ricorso. Esse sostenevano la piena legittimità dell'operato, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione e l'intervenuta definitività dei titoli esecutivi per mancata tempestiva contestazione degli atti prodromici. Nel merito, affermavano la regolare notifica di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni di pagamento e i preavvisi di fermo, e negavano qualsiasi prescrizione dei crediti, anche in ragione della sospensione dei termini intervenuta nel periodo emergenziale da Covid-19.
Nel corso del giudizio, la contribuente depositava memoria illustrativa con la quale ribadiva le eccezioni già formulate e contestava espressamente la documentazione prodotta dalle controparti. Osservava, in particolare, che in relazione alla comunicazione di iscrizione di fermo n. 20230002122511016142686, riferita all'anno 2012, non era stata fornita alcuna prova della rituale notificazione né del preavviso né degli atti prodromici. Per quanto concerneva invece il fermo n. 20230002114980972370464 (anno 2015), la resistente depositava un preavviso di fermo contrassegnato dal n. 20220002089800893925666, allegando come prova della notifica una relata recante il codice alfanumerico MUNIM301122RR0000898. Tale codice, tuttavia, non risultava riportato né sul preavviso prodotto né su altri documenti in atti, rendendo impossibile ricondurre con certezza la relata di notifica all'atto specifico. In relazione a tale discrasia, la contribuente evidenziava l'assenza di qualunque nesso certo tra la relata e il documento notificato, affermando di non aver mai ricevuto il preavviso e di non riconoscere le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento. Formulava quindi istanza di rinvio dell'udienza per consentire la proposizione di querela di falso, ritenendo che le firme apposte sulle ricevute di ritorno non corrispondessero alla grafia della ricorrente né a quella di alcun familiare convivente.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2024. Con sentenza n. 11222/2024, depositata in data 10 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo che la parte resistente avesse fornito prova della regolare notifica degli atti prodromici e, conseguentemente, della non maturazione della prescrizione dei crediti. Le ulteriori eccezioni della contribuente venivano ritenute assorbite o implicitamente infondate, e la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 250,00.
Avverso tale pronuncia la contribuente propone appello, notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato in data 10 febbraio 2025, deducendo l'erroneità, l'ingiustizia e l'illegittimità della sentenza di primo grado. In particolare, l'appellante lamenta che la decisione impugnata ritenga provate notifiche mai dimostrate, basandosi su documentazione parziale e in parte tardivamente prodotta dalla controparte, soltanto pochi giorni prima dell'udienza di discussione. Sottolinea che per uno dei due fermi amministrativi non è mai stata depositata alcuna prova di notifica degli atti presupposti, mentre per l'altro la relata allegata non può in alcun modo considerarsi riferibile al preavviso di fermo dichiarato notificato. Contesta, inoltre, l'ammissione in giudizio di documenti prodotti tardivamente, la violazione dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973 per mancato invio della comunicazione preventiva con il termine di trenta giorni e la prescrizione triennale dei crediti tributari, poiché le ingiunzioni sottese risalgono al 2017 e non sono state interrotte da validi atti notificati al contribuente.
Ribadisce, infine, che la querela di falso, chiesta in primo grado e non esaminata, rende quantomeno sospetto il valore probatorio delle ricevute postali su cui la sentenza si fonda.
La società resistente Municipia, costituendosi in appello, chiede il rigetto dell'impugnazione, sostenendo l'inammissibilità del gravame per tardività e la correttezza della decisione impugnata. Ribadisce la rituale notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione, richiamando la sospensione dei termini disposta dai decreti emergenziali. Affermano, inoltre, che nel processo tributario è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti in grado di appello e che le copie fotostatiche depositate, non disconosciute nei modi e nei tempi previsti, hanno pieno valore probatorio.
L'appello viene discusso all'udienza del 22 ottobre 2025 e viene trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che, con riguardo al fermo amministrativo afferente l'anno d'imposta 2012, la parte resistente non fornisce prova della preventiva comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 86, comma 2, del D.P.R.
602/1973 (preavviso di fermo con termine di trenta giorni e specifica indicazione del veicolo), né documenta atti idonei a interrompere la prescrizione;
le difese si arrestano a richiami di regolarità di carattere meramente assertivo, privi di puntuali indicazioni di data e di riferimenti documentali, sicché non è consentito al giudice supplire alla genericità dell'allegazione, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere di specificità delle produzioni (Cass. civ., Sez. III, n. 11617/2011). Pertanto, in difetto della comunicazione preventiva ex lege e della prova di atti interruttivi, il fermo relativo all'anno 2012 deve essere annullato.
Diversamente, quanto al fermo amministrativo relativo all'anno d'imposta 2015, risulta in atti il preavviso contrassegnato dal n. 20220002089800893925666, con prova di notifica a mezzo ricevuta postale in data 29.12.2022 recante consegna a mani della contribuente (codice MUNIM301122RR0000898); in tale quadro, il mero disconoscimento della sottoscrizione non vale a elidere l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento in assenza della rituale proposizione della querela di falso, che nel caso di specie è stata soltanto preannunciata e non coltivata.
In proposito “Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di "ratio", della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata.>> (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 03/04/2018, n. 8086)
Accertata la regolarità della notifica della raccomandata ricevuta in data 29.12.2022 va respinta la eccezione sollevata dall'appellante anche in primo grado di mancanza di collegamento tra la raccomandata e l'atto di preavviso del fermo in quanto “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.” (Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 09/03/2025, n. 6251)
Inoltre, ai fini della prescrizione, è documentata la notifica dell'ingiunzione di pagamento riferita al medesimo rapporto (A.R. Racc. A.G. 78829284773-6), sì che non risulta maturato il termine triennale rispetto alla successiva notifica del preavviso di fermo e dell'iscrizione del fermo stesso [Non verificato] la data di consegna indicata dall'appellante è 12.03.2021, con consegna a mani della destinataria. Ne consegue che, per l'anno
2015, l'appello va respinto sia sotto il profilo della prova della notifica del preavviso, sia in ordine alla dedotta prescrizione.
In conclusione, l'appello è accolto limitatamente al fermo relativo all'anno 2012, che viene annullato per mancanza della comunicazione preventiva ex art. 86, comma 1, del D.P.R. 602/1973 e per difetto di prova di atti interruttivi;
è rigettato quanto al fermo relativo all'anno 2015, sussistendo prova della notifica del preavviso a mani della contribuente e non risultando maturata la prescrizione triennale alla luce della notificazione dell'ingiunzione di pagamento richiamata.
Stante l'esito parzialmente favorevole ad entrambe le parti, le spese di lite dell'intero giudizio sono interamente compensate
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, con riferimento all'annualità 2012; rigetto nel resto. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
OT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1107/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Abaco Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002122511016142686 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002114980972370464 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6449/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli due distinti provvedimenti di fermo amministrativo, emessi ai sensi dell'art. 86 del D.
P.R. n. 602 del 1973, aventi ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni d'imposta 2012 e 2015. In particolare, il primo fermo amministrativo (n. 20230002114980972370464) era iscritto in relazione al veicolo Toyota targato Targa_1 per un importo complessivo di euro 492,42, riferito all'annualità 2015; il secondo (n. 20230002122511016142686) riguardava invece un'autovettura Fiat targata Targa_2, relativo al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012, per complessivi euro 203,60.
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente deduceva, in via principale, la nullità e l'illegittimità dei provvedimenti di fermo impugnati per mancata e/o irrituale notifica dei preavvisi di fermo amministrativo e degli atti presupposti, nonché la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità delle notifiche eseguite da gestori di servizi postali privati sprovvisti della “licenza individuale speciale” prevista dalla normativa di settore, con la conseguente inesistenza giuridica degli atti notificatori. Sosteneva, infine, l'illegittimità degli interessi richiesti, in quanto l'agente della riscossione non aveva fornito indicazioni circa il criterio di calcolo e le aliquote applicate.
Si costituivano le società concessionarie della riscossione resistendo al ricorso. Esse sostenevano la piena legittimità dell'operato, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione e l'intervenuta definitività dei titoli esecutivi per mancata tempestiva contestazione degli atti prodromici. Nel merito, affermavano la regolare notifica di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni di pagamento e i preavvisi di fermo, e negavano qualsiasi prescrizione dei crediti, anche in ragione della sospensione dei termini intervenuta nel periodo emergenziale da Covid-19.
Nel corso del giudizio, la contribuente depositava memoria illustrativa con la quale ribadiva le eccezioni già formulate e contestava espressamente la documentazione prodotta dalle controparti. Osservava, in particolare, che in relazione alla comunicazione di iscrizione di fermo n. 20230002122511016142686, riferita all'anno 2012, non era stata fornita alcuna prova della rituale notificazione né del preavviso né degli atti prodromici. Per quanto concerneva invece il fermo n. 20230002114980972370464 (anno 2015), la resistente depositava un preavviso di fermo contrassegnato dal n. 20220002089800893925666, allegando come prova della notifica una relata recante il codice alfanumerico MUNIM301122RR0000898. Tale codice, tuttavia, non risultava riportato né sul preavviso prodotto né su altri documenti in atti, rendendo impossibile ricondurre con certezza la relata di notifica all'atto specifico. In relazione a tale discrasia, la contribuente evidenziava l'assenza di qualunque nesso certo tra la relata e il documento notificato, affermando di non aver mai ricevuto il preavviso e di non riconoscere le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento. Formulava quindi istanza di rinvio dell'udienza per consentire la proposizione di querela di falso, ritenendo che le firme apposte sulle ricevute di ritorno non corrispondessero alla grafia della ricorrente né a quella di alcun familiare convivente.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2024. Con sentenza n. 11222/2024, depositata in data 10 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo che la parte resistente avesse fornito prova della regolare notifica degli atti prodromici e, conseguentemente, della non maturazione della prescrizione dei crediti. Le ulteriori eccezioni della contribuente venivano ritenute assorbite o implicitamente infondate, e la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 250,00.
Avverso tale pronuncia la contribuente propone appello, notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato in data 10 febbraio 2025, deducendo l'erroneità, l'ingiustizia e l'illegittimità della sentenza di primo grado. In particolare, l'appellante lamenta che la decisione impugnata ritenga provate notifiche mai dimostrate, basandosi su documentazione parziale e in parte tardivamente prodotta dalla controparte, soltanto pochi giorni prima dell'udienza di discussione. Sottolinea che per uno dei due fermi amministrativi non è mai stata depositata alcuna prova di notifica degli atti presupposti, mentre per l'altro la relata allegata non può in alcun modo considerarsi riferibile al preavviso di fermo dichiarato notificato. Contesta, inoltre, l'ammissione in giudizio di documenti prodotti tardivamente, la violazione dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973 per mancato invio della comunicazione preventiva con il termine di trenta giorni e la prescrizione triennale dei crediti tributari, poiché le ingiunzioni sottese risalgono al 2017 e non sono state interrotte da validi atti notificati al contribuente.
Ribadisce, infine, che la querela di falso, chiesta in primo grado e non esaminata, rende quantomeno sospetto il valore probatorio delle ricevute postali su cui la sentenza si fonda.
La società resistente Municipia, costituendosi in appello, chiede il rigetto dell'impugnazione, sostenendo l'inammissibilità del gravame per tardività e la correttezza della decisione impugnata. Ribadisce la rituale notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione, richiamando la sospensione dei termini disposta dai decreti emergenziali. Affermano, inoltre, che nel processo tributario è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti in grado di appello e che le copie fotostatiche depositate, non disconosciute nei modi e nei tempi previsti, hanno pieno valore probatorio.
L'appello viene discusso all'udienza del 22 ottobre 2025 e viene trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che, con riguardo al fermo amministrativo afferente l'anno d'imposta 2012, la parte resistente non fornisce prova della preventiva comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 86, comma 2, del D.P.R.
602/1973 (preavviso di fermo con termine di trenta giorni e specifica indicazione del veicolo), né documenta atti idonei a interrompere la prescrizione;
le difese si arrestano a richiami di regolarità di carattere meramente assertivo, privi di puntuali indicazioni di data e di riferimenti documentali, sicché non è consentito al giudice supplire alla genericità dell'allegazione, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere di specificità delle produzioni (Cass. civ., Sez. III, n. 11617/2011). Pertanto, in difetto della comunicazione preventiva ex lege e della prova di atti interruttivi, il fermo relativo all'anno 2012 deve essere annullato.
Diversamente, quanto al fermo amministrativo relativo all'anno d'imposta 2015, risulta in atti il preavviso contrassegnato dal n. 20220002089800893925666, con prova di notifica a mezzo ricevuta postale in data 29.12.2022 recante consegna a mani della contribuente (codice MUNIM301122RR0000898); in tale quadro, il mero disconoscimento della sottoscrizione non vale a elidere l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento in assenza della rituale proposizione della querela di falso, che nel caso di specie è stata soltanto preannunciata e non coltivata.
In proposito “Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di "ratio", della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata.>> (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 03/04/2018, n. 8086)
Accertata la regolarità della notifica della raccomandata ricevuta in data 29.12.2022 va respinta la eccezione sollevata dall'appellante anche in primo grado di mancanza di collegamento tra la raccomandata e l'atto di preavviso del fermo in quanto “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.” (Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 09/03/2025, n. 6251)
Inoltre, ai fini della prescrizione, è documentata la notifica dell'ingiunzione di pagamento riferita al medesimo rapporto (A.R. Racc. A.G. 78829284773-6), sì che non risulta maturato il termine triennale rispetto alla successiva notifica del preavviso di fermo e dell'iscrizione del fermo stesso [Non verificato] la data di consegna indicata dall'appellante è 12.03.2021, con consegna a mani della destinataria. Ne consegue che, per l'anno
2015, l'appello va respinto sia sotto il profilo della prova della notifica del preavviso, sia in ordine alla dedotta prescrizione.
In conclusione, l'appello è accolto limitatamente al fermo relativo all'anno 2012, che viene annullato per mancanza della comunicazione preventiva ex art. 86, comma 1, del D.P.R. 602/1973 e per difetto di prova di atti interruttivi;
è rigettato quanto al fermo relativo all'anno 2015, sussistendo prova della notifica del preavviso a mani della contribuente e non risultando maturata la prescrizione triennale alla luce della notificazione dell'ingiunzione di pagamento richiamata.
Stante l'esito parzialmente favorevole ad entrambe le parti, le spese di lite dell'intero giudizio sono interamente compensate
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, con riferimento all'annualità 2012; rigetto nel resto. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.