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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/11/2024, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4171/2022 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4171/22 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 9.12.2022
D A
, con il proc. dom. avv. Tortora Annachiara Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, CONTUMACE Controparte_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale
C O N C L U S I O N I
Per la parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e sciogliendo la comunione legale dei beni, con richiesta di
1 pronuncia di addebito della separazione al marito per la condotta posta in essere dal sig. di violazione dei doveri nascenti dal matrimonio CP_1
verso la moglie e verso i figli che ha causato la crisi coniugale,
l'impossibilità della convivenza e grave pregiudizio alla prole;
- accertata la inadeguatezza della figura del padre ad assolvere al ruolo genitoriale, per le causali di cui in narrativa attestanti il pregiudizio nello sviluppo della prole, a seguito di istruttoria e di eventuale CTU medico- psichiatrica da effettuarsi sulla capacità genitoriale, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_1 Persona_2
ritenuta genitore adeguato, con collocamento prevalente presso la stessa la quale non intende avere in assegnazione la casa famigliare di Camino al T. per le causali di cui in premessa;
- disporsi a carico del sig. , tenuto conto anche della Controparte_1 rinuncia, come detto, all'assegnazione della casa coniugale in capo alla madre quale collocataria, il pagamento a titolo di mantenimento della moglie di € 300,00 mensili, nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori di € 500,00 complessivamente, in forma tracciabile in favore della moglie, oltre a Istat e rivalutazione, oltre al pagamento di 80% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente innanzi all'intestato
Tribunale; con vittoria di spese di lite, precisandosi che la sig.ra è stata Parte_1
ammessa a godere del beneficio del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con N. 509/22 G.P. in base a delibera COA di Udine di ammissione d.d.
24.11.22 agli atti
Per il Pubblico Ministero: come da conclusioni di parte ricorrente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.12.2022 e regolarmente notificato,
2 , premesso di aver contratto matrimonio il 16.8.2014 Parte_1
con e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1
il 5.8.2015 e il 14.12.2017, ha esposto che con il passare Per_1 Per_2
del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento ed aggressivo del marito. A seguito dell'ultima aggressione versificatasi verso la fine del 2021 in occasione della quale il marito avrebbe cercato di soffocarla, l'avrebbe minacciata con un coltello e l'avrebbe gettata giù dalle scale, la moglie aveva sporto denuncia-querela.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito. Ha domandato, altresì, l'affido esclusivo dei figli alla madre e un concorso del padre nel mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili oltre all'80% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno di mantenimento di euro 300,00.
Il marito è rimasto contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre con l'ausilio dei Servizi Sociali per monitoraggio e controllo periodico e con visite paterne protette;
ha quantificato in euro 500,00 mensili l'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie. Ha fissato in euro 200,00 mensili l'assegno per la moglie.
Infine, ha nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 25.7.2023, nella contumacia del resistente, la parte ricorrente ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il giudice istruttore ha rinviato per le successive determinazioni istruttorie all'udienza del 14.12.2023 disponendo la prosecuzione della presa in carico da parte del
. Controparte_2
3 Nelle more sono pervenute relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali.
La causa è stata quindi istruita mediante produzione documentale, escussione di prova testimoniale sui fatti posti a fondamento della domanda di addebito e accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.
All'esito, acquisito dispositivo della sentenza penale di condanna del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, all'udienza del 18.6.2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora matura per la decisione.
1- sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso, confermata davanti al Presidente del Tribunale e mantenuta davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non costituendosi ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2- sull'addebito della separazione.
Va premesso che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151, comma 2,
c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. civ. 4656/86; Cass. civ., 21/8/97 n. 7817; Cass. civ.
11/12/98 n. 12489; Cass. civ. 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. 9/6/2000 n. 7859);
4 inoltre, al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi.
Ebbene, la moglie ha proposto domanda di addebito allegando di essere stata vittima di percosse, lesioni e minacce da parte del coniuge e che le aggressioni avvenivano anche in presenza dei figli.
Per tali fatti la donna aveva sporto denuncia querela nei confronti del marito.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il contegno tenuto dal resistente nei confronti della moglie integri senza alcun dubbio quel
“comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” che, come sopra evidenziato, è tale da integrare i presupposti dell'addebito della responsabilità della separazione coniugale.
Tali gravi condotte sono state ampiamente provate nel corso del presente giudizio a mezzo prova orale.
Il padre della ricorrente, ha confermato il capitolo 3 della Persona_3
memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c. “Vero che dal maggio 2021 il marito mutava atteggiamento verso la moglie omettendo di limitarsi alle litigate e ponendo in essere condotte vessatorie in danno della moglie e dei figli come urlarle addosso, davanti ai bambini minori d'età, epiteti come "troia", "puttana", "deficiente"?” precisando “lo so perché ero presente. Non vivevo da mia figlia, ma nel 2021 spesso di rientro dal CRO di Aviano con mia figlia mi fermavo da lei. Posso dire che tra i due, partivano le litigate sempre su impulso di lui, perché secondo il lei arrivava tardi o andava “in giro”. Lui in queste CP_1
circostanze la insultava come indicato nel capitolo. Ho sempre visto lui iniziare questi litigi. Cap. 4) più di qualche volta durante questi litigi lui era alterato. Si vedeva chiaramente.”.
Il teste ha confermato anche il capitolo 7 della medesima memoria “Vero che nelle occasioni di cui al cap. 6 occorse dal maggio 2021 al dicembre 2021 il alzava le mani CP_1 ai danni della moglie, sempre davanti ai bambini, spintonandola, prendendola a calci e pugni dove capitava, percuotendola ed è anche capitato che cercasse di soffocarla mettendole le mani al collo e stringendo?” aggiungendo “è vero. L'ho visto diverse volte. Accadeva davanti
5 ai bambini e anche davanti a me. In quel periodo come ho riferito mia figlia mi accompagnava a fare terapie al CRO. Di rientro dall'Ospedale ci fermavamo a casa da mia figlia. Capitava spesso questa scena che mi accingo a descrivere: lui arrivava a casa e iniziava con le solite domande
“dove siete stati, cosa avete fatto, etc.”. Poi lui partiva con gli insulti di cui al capitolo precedente per poi passare alle vie di fatto. Lui la afferrava chiedendole “cosa hai fatto e dove sei andata”. La scuoteva ripetutamente.
l'ho visto prenderla a calci. Una volta l'ha spinta e lei è caduta dalle scale.
Una volta l'ha presa per il collo alzandola fino alla finestra. Io ero senza forze perché all'epoca facevo chemioterapia ma nel mio piccolo ho cercato di dividerli ma soprattutto di preservare i bambini che erano presenti. Lui era geloso perché mia figlia mi accompagnava in ospedale”.
Tali condotte hanno determinato la condanna del resistente in primo grado alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.
In merito al procedimento penale la parte ricorrente ha prodotto denuncia querela, avviso di conclusione delle indagini e dispositivo della sentenza di condanna del Tribunale di Udine, Sezione Penale.
Va, allora, rilevato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze
6 rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388); “comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare
l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); "le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Sulla base di tanto, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" (Tribunale Vicenza, 11/11/2019,
n.2330).
Sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale va, pertanto, ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova certa in ordine alle reiterate violenze, fisiche e verbali, cui il marito ha sottoposto la moglie in costanza di matrimonio, la responsabilità della separazione debba indubbiamente essere ad esso ascritta.
7 La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve, pertanto, trovare accoglimento.
3- sull'affido e sul collocamento dei figli minori.
Con i provvedimenti provvisori il Presidente aveva disposto l'affido dei 2 figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di vederli secondo tempi e modi stabiliti dai servizi sociali di Udine.
Ciò si era reso necessario in ragione delle condotte maltrattanti allegate dalla sig.ra Parte_1
I Servizi Sociali, coinvolti dallo stesso Tribunale per i Minorenni preventivamente adito, hanno così strutturato un intervento comprensivo di colloqui per i componenti del nucleo, di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, valutazione delle problematiche alcol-correlate del padre, incontri presenziati padre-figli e interventi sociali anche a domicilio.
Il Tribunale ha a sua volta disposto la prosecuzione dei percorsi attivati a sostegno del nucleo ed ha monitorato, tanto la tenuta dei genitori ai percorsi avviati a favore del nucleo, quanto l'andamento delle interazioni (per vero totalmente assenti) tra i figli e il padre.
In termini generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affido condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene vi siano i presupposti per disporre d'ufficio l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori in favore della madre
8 con collocamento prevalente presso la stessa, in considerazione del disinteressamento complessivamente dimostrato dal padre nei confronti dei figli nel corso del presente procedimento, nonché della mancanza di consapevolezza, in capo a costui, circa gli oneri connessi al concreto e quotidiano esercizio di una genitorialità condivisa.
Anzitutto, il resistente non ha, nei fatti, assolutamente aderito ai percorsi proposti dai Servizi Sociali coinvolti e non ha saputo cogliere gli aiuti offerti.
Con le relazioni trasmesse, i Servizi Sociali hanno riportato la totale assenza e indifferenza del padre che non ha inteso avviare il percorso personale né intraprendere un percorso di riavvicinamento ai figli, dimostrando così un comportamento completamente deresponsabilizzante e una mancata presa di consapevolezza circa le proprie problematiche e le esigenze dei figli.
L'atteggiamento abdicativo assunto dal padre rispetto ai propri doveri genitoriali è, del resto, implicitamente confermato dal mancato versamento degli oneri economici posti a suo carico, come da denunce querele che la moglie ha medio tempore sporto.
Poiché, dunque, sono emersi, da parte paterna, condizioni di deresponsabilizzazione, forti elementi di criticità oltre che superficialità nel riconoscimento dei rischi per i figli, il Collegio ritiene maggiormente tutelante per una serena crescita dei minori una forma di affidamento esclusivo rafforzato degli stessi alla madre, con collocamento presso tale genitore.
Infatti, nel caso di specie è preminente interesse dei figli avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante perché le decisioni da prendere nell'interesse dei figli non possono subire gli effetti di situazioni disfunzionali del padre che arrechino danno alla corretta crescita dei bambini.
9 Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato alla madre con collocamento della prole presso la stessa.
Per la madre, infatti, deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, se non altro per essersi occupata dei figli con continuità e adeguata responsabilità.
Deve essere, però, confermata la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori) per sostegno e controllo del nucleo, anche per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica delle condizioni psicologiche del padre e previa verifica della relativa adesione al programma che verrà lui nuovamente sottoposto, in ogni caso secondo forme tali da salvaguardare la sicurezza dei figli e comunque solo con le eventuali necessarie autorizzazioni dell'Autorità giudiziaria penale.
Tale misura si rivela particolarmente utile per proseguire, qualora ritenuti necessari dagli operatori, i percorsi attivati a sostegno e, nello specifico, per garantire ai minori l'eventuale necessario supporto psicologico nella crescita e nella elaborazione delle esperienze vissute, anche attraverso il servizio educativo domiciliare, ma anche per accogliere e accompagnare la figura genitoriale materna nel sostenere i figli senza coinvolgerli nella conflittualità con il marito.
La ricorrente viene invitata con forza ad intraprendere tali percorsi stanti le criticità relazionate dai servizi sociali.
Il Collegio prende atto che la moglie ha rinunciato alla assegnazione della casa coniugale.
10 4- sul mantenimento della prole.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Infatti, si ribadisce, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ne deriva che, ancorché non siano documentate le entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per
11 garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita.
La madre ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00 per i figli oltre all'80% delle spese straordinarie.
In via provvisoria e urgente, il Presidente ha fissato in euro 500,00 l'assegno a carico del marito oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di dover rideterminare in euro 400,00, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, l'assegno a carico del padre.
Tale quantificazione è conforme ai preminenti interessi dei 2 figli, tenuto peraltro conto della loro età e del fatto che è la madre ad occuparsi in via pressoché esclusiva del loro mantenimento diretto, ma anche della situazione reddituale delle parti accertata nel corso del procedimento.
Infatti, la ricorrente - di anni 24 - dichiara di essere disoccupata da anni.
Non constano costi fissi per l'alloggio.
La ricorrente è stata autorizzata ad accedere alla anagrafe tributaria al fine di ricostruire la complessiva posizione economico-patrimoniale del resistente.
Il sig. è proprietario esclusivo dell'immobile che fu casa familiare. CP_1
I coniugi sono soci di una società agricola semplice volta all'allevamento misto, coltivazione di orticole e foraggere.
Dalla documentazione depositata a seguito di accesso all'anagrafe tributaria
è emerso che il predetto ha ottenuto un mutuo nell'anno 2018; che è titolare di conto corrente e certificati di deposito/buoni fruttiferi;
che nell'anno di imposta 2021 ha percepito redditi da lavoro alle dipendenze di per Parte_2
euro 11.052,22 mentre nel 2022 ha percepito, sempre per redditi da lavoro alle dipendenze di per euro 4.461,41. Controparte_3
Con riferimento agli anni di imposta 2023 e 2024 non risultano CU o dichiarazioni dei redditi.
Tuttavia, osserva il Collegio, proprio perché la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può
12 venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino – ancorché non siano documentate come nella fattispecie le ultime entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita. Irrilevante, pertanto, la circostanza che il resistente si trovi privo di occupazione o nella materiale impossibilità di svolgere la precedente attività lavorativa.
Il Collegio ritiene pertanto congruo fissare in euro 400,00 mensili (euro
200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, il contributo che il resistente dovrà versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori.
Alla madre deve essere, però, integralmente attribuito l'assegno unico per i figli.
Le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago vengono ripartite fra i genitori al 50%.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine
(protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
Tali rideterminazioni avranno decorrenza dal mese successivo la pubblicazione della presente sentenza.
5- sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Resta da esaminare la domanda di contributo economico per la moglie, richiesta dalla stessa per euro 300,00.
Orbene, il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento, a seguito
13 della separazione personale, trova il suo fondamento nell'art. 156 c.c. e viene riconosciuto al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e a condizione che egli non abbia adeguati redditi propri.
Come è noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, n.41797,
Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017).
Sul punto, giova specificare che, fatte salve alcune rare decisioni difformi
(Cassazione civile sez. VI, 19/06/2019, n.16405), anche dopo le pronunce innovative in materia di assegno divorzile (cfr. Sezioni Unite n. 18287/2018) resta consolidato l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale, cui parametrare l' “ adeguatezza” delle risorse economiche del coniuge richiedente, quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770;
Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162).
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale
14 non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.02.2006, n. 2626; Tribunale
Bari sez. I, 07/02/2019, n. 606).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24.05.2001 n. 7068 e Cass. Civ., n. 7672/1999).
Infine, la giurisprudenza di merito ha altresì dato rilevanza, ai fini della determinazione del quantum del contributo, alla durata del matrimonio (Trib.
Bari 7 febbraio 2019; App. Venezia 8 novembre 2018; App. Roma 29 maggio 2018; Trib. Bologna 1 febbraio 2018).
Al proposito, il Collegio ritiene di dover escludere il diritto della moglie alla percezione di un assegno di mantenimento.
Invero, ribadito che la domanda di contributo economico sottende diritti che sono nella disponibilità delle parti, si osserva che la moglie è socia della società semplice costituita con il marito. La stessa non ha documentato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e nemmeno i redditi attuali del marito, omettendo così di provare l'esistenza di una netta sperequazione reddituale tra i coniugi. Va, del resto, valorizzata la circostanza che per età
(24 anni) e condizioni di salute, ben potrebbe la moglie attivarsi per reperire una occupazione lavorativa confacente alle proprie competenze, eventualmente anche part-time a voler considerare l'età dei minori.
15 Tale statuizione avrà parimenti decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
6- spese di lite
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza e i preminenti interessi dei minori qui in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che contrassero matrimonio nel Comune di Camino Controparte_1
al Tagliamento alle seguenti condizioni:
1- accerta e dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
2- affida i figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre che, dunque, adotterà autonomamente le scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche);
3- dà atto che vi è rinuncia da parte della moglie alla assegnazione della casa coniugale;
4- conferma la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori), come in parte motiva anche per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica delle condizioni psicologiche del padre e previa verifica della relativa adesione al programma che verrà lui sottoposto, in ogni caso secondo forme tali da salvaguardare la sicurezza dei figli e comunque con le eventuali necessarie autorizzazioni dell'Autorità giudiziaria penale;
5- pone a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento dei figli mediante versamento alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, di un
16 assegno di mantenimento di euro 400,00, annualmente rivalutabile ex indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale – contributo così rideterminato con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
5- dispone che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
6- nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi con analoga decorrenza;
7- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camino al
Tagliamento di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto n. 1, Parte
1 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Si comunichi ai servizi sociali competenti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 23.10.2024.
Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice Est.
Dr.ssa Marta Diamante
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4171/22 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 9.12.2022
D A
, con il proc. dom. avv. Tortora Annachiara Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, CONTUMACE Controparte_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale
C O N C L U S I O N I
Per la parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e sciogliendo la comunione legale dei beni, con richiesta di
1 pronuncia di addebito della separazione al marito per la condotta posta in essere dal sig. di violazione dei doveri nascenti dal matrimonio CP_1
verso la moglie e verso i figli che ha causato la crisi coniugale,
l'impossibilità della convivenza e grave pregiudizio alla prole;
- accertata la inadeguatezza della figura del padre ad assolvere al ruolo genitoriale, per le causali di cui in narrativa attestanti il pregiudizio nello sviluppo della prole, a seguito di istruttoria e di eventuale CTU medico- psichiatrica da effettuarsi sulla capacità genitoriale, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_1 Persona_2
ritenuta genitore adeguato, con collocamento prevalente presso la stessa la quale non intende avere in assegnazione la casa famigliare di Camino al T. per le causali di cui in premessa;
- disporsi a carico del sig. , tenuto conto anche della Controparte_1 rinuncia, come detto, all'assegnazione della casa coniugale in capo alla madre quale collocataria, il pagamento a titolo di mantenimento della moglie di € 300,00 mensili, nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori di € 500,00 complessivamente, in forma tracciabile in favore della moglie, oltre a Istat e rivalutazione, oltre al pagamento di 80% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente innanzi all'intestato
Tribunale; con vittoria di spese di lite, precisandosi che la sig.ra è stata Parte_1
ammessa a godere del beneficio del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con N. 509/22 G.P. in base a delibera COA di Udine di ammissione d.d.
24.11.22 agli atti
Per il Pubblico Ministero: come da conclusioni di parte ricorrente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.12.2022 e regolarmente notificato,
2 , premesso di aver contratto matrimonio il 16.8.2014 Parte_1
con e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1
il 5.8.2015 e il 14.12.2017, ha esposto che con il passare Per_1 Per_2
del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento ed aggressivo del marito. A seguito dell'ultima aggressione versificatasi verso la fine del 2021 in occasione della quale il marito avrebbe cercato di soffocarla, l'avrebbe minacciata con un coltello e l'avrebbe gettata giù dalle scale, la moglie aveva sporto denuncia-querela.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito. Ha domandato, altresì, l'affido esclusivo dei figli alla madre e un concorso del padre nel mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili oltre all'80% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno di mantenimento di euro 300,00.
Il marito è rimasto contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre con l'ausilio dei Servizi Sociali per monitoraggio e controllo periodico e con visite paterne protette;
ha quantificato in euro 500,00 mensili l'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie. Ha fissato in euro 200,00 mensili l'assegno per la moglie.
Infine, ha nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 25.7.2023, nella contumacia del resistente, la parte ricorrente ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il giudice istruttore ha rinviato per le successive determinazioni istruttorie all'udienza del 14.12.2023 disponendo la prosecuzione della presa in carico da parte del
. Controparte_2
3 Nelle more sono pervenute relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali.
La causa è stata quindi istruita mediante produzione documentale, escussione di prova testimoniale sui fatti posti a fondamento della domanda di addebito e accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.
All'esito, acquisito dispositivo della sentenza penale di condanna del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, all'udienza del 18.6.2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora matura per la decisione.
1- sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso, confermata davanti al Presidente del Tribunale e mantenuta davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non costituendosi ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2- sull'addebito della separazione.
Va premesso che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151, comma 2,
c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. civ. 4656/86; Cass. civ., 21/8/97 n. 7817; Cass. civ.
11/12/98 n. 12489; Cass. civ. 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. 9/6/2000 n. 7859);
4 inoltre, al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi.
Ebbene, la moglie ha proposto domanda di addebito allegando di essere stata vittima di percosse, lesioni e minacce da parte del coniuge e che le aggressioni avvenivano anche in presenza dei figli.
Per tali fatti la donna aveva sporto denuncia querela nei confronti del marito.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il contegno tenuto dal resistente nei confronti della moglie integri senza alcun dubbio quel
“comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” che, come sopra evidenziato, è tale da integrare i presupposti dell'addebito della responsabilità della separazione coniugale.
Tali gravi condotte sono state ampiamente provate nel corso del presente giudizio a mezzo prova orale.
Il padre della ricorrente, ha confermato il capitolo 3 della Persona_3
memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c. “Vero che dal maggio 2021 il marito mutava atteggiamento verso la moglie omettendo di limitarsi alle litigate e ponendo in essere condotte vessatorie in danno della moglie e dei figli come urlarle addosso, davanti ai bambini minori d'età, epiteti come "troia", "puttana", "deficiente"?” precisando “lo so perché ero presente. Non vivevo da mia figlia, ma nel 2021 spesso di rientro dal CRO di Aviano con mia figlia mi fermavo da lei. Posso dire che tra i due, partivano le litigate sempre su impulso di lui, perché secondo il lei arrivava tardi o andava “in giro”. Lui in queste CP_1
circostanze la insultava come indicato nel capitolo. Ho sempre visto lui iniziare questi litigi. Cap. 4) più di qualche volta durante questi litigi lui era alterato. Si vedeva chiaramente.”.
Il teste ha confermato anche il capitolo 7 della medesima memoria “Vero che nelle occasioni di cui al cap. 6 occorse dal maggio 2021 al dicembre 2021 il alzava le mani CP_1 ai danni della moglie, sempre davanti ai bambini, spintonandola, prendendola a calci e pugni dove capitava, percuotendola ed è anche capitato che cercasse di soffocarla mettendole le mani al collo e stringendo?” aggiungendo “è vero. L'ho visto diverse volte. Accadeva davanti
5 ai bambini e anche davanti a me. In quel periodo come ho riferito mia figlia mi accompagnava a fare terapie al CRO. Di rientro dall'Ospedale ci fermavamo a casa da mia figlia. Capitava spesso questa scena che mi accingo a descrivere: lui arrivava a casa e iniziava con le solite domande
“dove siete stati, cosa avete fatto, etc.”. Poi lui partiva con gli insulti di cui al capitolo precedente per poi passare alle vie di fatto. Lui la afferrava chiedendole “cosa hai fatto e dove sei andata”. La scuoteva ripetutamente.
l'ho visto prenderla a calci. Una volta l'ha spinta e lei è caduta dalle scale.
Una volta l'ha presa per il collo alzandola fino alla finestra. Io ero senza forze perché all'epoca facevo chemioterapia ma nel mio piccolo ho cercato di dividerli ma soprattutto di preservare i bambini che erano presenti. Lui era geloso perché mia figlia mi accompagnava in ospedale”.
Tali condotte hanno determinato la condanna del resistente in primo grado alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.
In merito al procedimento penale la parte ricorrente ha prodotto denuncia querela, avviso di conclusione delle indagini e dispositivo della sentenza di condanna del Tribunale di Udine, Sezione Penale.
Va, allora, rilevato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze
6 rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388); “comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare
l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); "le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Sulla base di tanto, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" (Tribunale Vicenza, 11/11/2019,
n.2330).
Sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale va, pertanto, ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova certa in ordine alle reiterate violenze, fisiche e verbali, cui il marito ha sottoposto la moglie in costanza di matrimonio, la responsabilità della separazione debba indubbiamente essere ad esso ascritta.
7 La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve, pertanto, trovare accoglimento.
3- sull'affido e sul collocamento dei figli minori.
Con i provvedimenti provvisori il Presidente aveva disposto l'affido dei 2 figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di vederli secondo tempi e modi stabiliti dai servizi sociali di Udine.
Ciò si era reso necessario in ragione delle condotte maltrattanti allegate dalla sig.ra Parte_1
I Servizi Sociali, coinvolti dallo stesso Tribunale per i Minorenni preventivamente adito, hanno così strutturato un intervento comprensivo di colloqui per i componenti del nucleo, di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, valutazione delle problematiche alcol-correlate del padre, incontri presenziati padre-figli e interventi sociali anche a domicilio.
Il Tribunale ha a sua volta disposto la prosecuzione dei percorsi attivati a sostegno del nucleo ed ha monitorato, tanto la tenuta dei genitori ai percorsi avviati a favore del nucleo, quanto l'andamento delle interazioni (per vero totalmente assenti) tra i figli e il padre.
In termini generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affido condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene vi siano i presupposti per disporre d'ufficio l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori in favore della madre
8 con collocamento prevalente presso la stessa, in considerazione del disinteressamento complessivamente dimostrato dal padre nei confronti dei figli nel corso del presente procedimento, nonché della mancanza di consapevolezza, in capo a costui, circa gli oneri connessi al concreto e quotidiano esercizio di una genitorialità condivisa.
Anzitutto, il resistente non ha, nei fatti, assolutamente aderito ai percorsi proposti dai Servizi Sociali coinvolti e non ha saputo cogliere gli aiuti offerti.
Con le relazioni trasmesse, i Servizi Sociali hanno riportato la totale assenza e indifferenza del padre che non ha inteso avviare il percorso personale né intraprendere un percorso di riavvicinamento ai figli, dimostrando così un comportamento completamente deresponsabilizzante e una mancata presa di consapevolezza circa le proprie problematiche e le esigenze dei figli.
L'atteggiamento abdicativo assunto dal padre rispetto ai propri doveri genitoriali è, del resto, implicitamente confermato dal mancato versamento degli oneri economici posti a suo carico, come da denunce querele che la moglie ha medio tempore sporto.
Poiché, dunque, sono emersi, da parte paterna, condizioni di deresponsabilizzazione, forti elementi di criticità oltre che superficialità nel riconoscimento dei rischi per i figli, il Collegio ritiene maggiormente tutelante per una serena crescita dei minori una forma di affidamento esclusivo rafforzato degli stessi alla madre, con collocamento presso tale genitore.
Infatti, nel caso di specie è preminente interesse dei figli avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante perché le decisioni da prendere nell'interesse dei figli non possono subire gli effetti di situazioni disfunzionali del padre che arrechino danno alla corretta crescita dei bambini.
9 Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato alla madre con collocamento della prole presso la stessa.
Per la madre, infatti, deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, se non altro per essersi occupata dei figli con continuità e adeguata responsabilità.
Deve essere, però, confermata la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori) per sostegno e controllo del nucleo, anche per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica delle condizioni psicologiche del padre e previa verifica della relativa adesione al programma che verrà lui nuovamente sottoposto, in ogni caso secondo forme tali da salvaguardare la sicurezza dei figli e comunque solo con le eventuali necessarie autorizzazioni dell'Autorità giudiziaria penale.
Tale misura si rivela particolarmente utile per proseguire, qualora ritenuti necessari dagli operatori, i percorsi attivati a sostegno e, nello specifico, per garantire ai minori l'eventuale necessario supporto psicologico nella crescita e nella elaborazione delle esperienze vissute, anche attraverso il servizio educativo domiciliare, ma anche per accogliere e accompagnare la figura genitoriale materna nel sostenere i figli senza coinvolgerli nella conflittualità con il marito.
La ricorrente viene invitata con forza ad intraprendere tali percorsi stanti le criticità relazionate dai servizi sociali.
Il Collegio prende atto che la moglie ha rinunciato alla assegnazione della casa coniugale.
10 4- sul mantenimento della prole.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Infatti, si ribadisce, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ne deriva che, ancorché non siano documentate le entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per
11 garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita.
La madre ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00 per i figli oltre all'80% delle spese straordinarie.
In via provvisoria e urgente, il Presidente ha fissato in euro 500,00 l'assegno a carico del marito oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di dover rideterminare in euro 400,00, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, l'assegno a carico del padre.
Tale quantificazione è conforme ai preminenti interessi dei 2 figli, tenuto peraltro conto della loro età e del fatto che è la madre ad occuparsi in via pressoché esclusiva del loro mantenimento diretto, ma anche della situazione reddituale delle parti accertata nel corso del procedimento.
Infatti, la ricorrente - di anni 24 - dichiara di essere disoccupata da anni.
Non constano costi fissi per l'alloggio.
La ricorrente è stata autorizzata ad accedere alla anagrafe tributaria al fine di ricostruire la complessiva posizione economico-patrimoniale del resistente.
Il sig. è proprietario esclusivo dell'immobile che fu casa familiare. CP_1
I coniugi sono soci di una società agricola semplice volta all'allevamento misto, coltivazione di orticole e foraggere.
Dalla documentazione depositata a seguito di accesso all'anagrafe tributaria
è emerso che il predetto ha ottenuto un mutuo nell'anno 2018; che è titolare di conto corrente e certificati di deposito/buoni fruttiferi;
che nell'anno di imposta 2021 ha percepito redditi da lavoro alle dipendenze di per Parte_2
euro 11.052,22 mentre nel 2022 ha percepito, sempre per redditi da lavoro alle dipendenze di per euro 4.461,41. Controparte_3
Con riferimento agli anni di imposta 2023 e 2024 non risultano CU o dichiarazioni dei redditi.
Tuttavia, osserva il Collegio, proprio perché la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può
12 venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino – ancorché non siano documentate come nella fattispecie le ultime entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita. Irrilevante, pertanto, la circostanza che il resistente si trovi privo di occupazione o nella materiale impossibilità di svolgere la precedente attività lavorativa.
Il Collegio ritiene pertanto congruo fissare in euro 400,00 mensili (euro
200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, il contributo che il resistente dovrà versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori.
Alla madre deve essere, però, integralmente attribuito l'assegno unico per i figli.
Le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago vengono ripartite fra i genitori al 50%.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine
(protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
Tali rideterminazioni avranno decorrenza dal mese successivo la pubblicazione della presente sentenza.
5- sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Resta da esaminare la domanda di contributo economico per la moglie, richiesta dalla stessa per euro 300,00.
Orbene, il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento, a seguito
13 della separazione personale, trova il suo fondamento nell'art. 156 c.c. e viene riconosciuto al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e a condizione che egli non abbia adeguati redditi propri.
Come è noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, n.41797,
Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017).
Sul punto, giova specificare che, fatte salve alcune rare decisioni difformi
(Cassazione civile sez. VI, 19/06/2019, n.16405), anche dopo le pronunce innovative in materia di assegno divorzile (cfr. Sezioni Unite n. 18287/2018) resta consolidato l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale, cui parametrare l' “ adeguatezza” delle risorse economiche del coniuge richiedente, quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770;
Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162).
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale
14 non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.02.2006, n. 2626; Tribunale
Bari sez. I, 07/02/2019, n. 606).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24.05.2001 n. 7068 e Cass. Civ., n. 7672/1999).
Infine, la giurisprudenza di merito ha altresì dato rilevanza, ai fini della determinazione del quantum del contributo, alla durata del matrimonio (Trib.
Bari 7 febbraio 2019; App. Venezia 8 novembre 2018; App. Roma 29 maggio 2018; Trib. Bologna 1 febbraio 2018).
Al proposito, il Collegio ritiene di dover escludere il diritto della moglie alla percezione di un assegno di mantenimento.
Invero, ribadito che la domanda di contributo economico sottende diritti che sono nella disponibilità delle parti, si osserva che la moglie è socia della società semplice costituita con il marito. La stessa non ha documentato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e nemmeno i redditi attuali del marito, omettendo così di provare l'esistenza di una netta sperequazione reddituale tra i coniugi. Va, del resto, valorizzata la circostanza che per età
(24 anni) e condizioni di salute, ben potrebbe la moglie attivarsi per reperire una occupazione lavorativa confacente alle proprie competenze, eventualmente anche part-time a voler considerare l'età dei minori.
15 Tale statuizione avrà parimenti decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
6- spese di lite
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza e i preminenti interessi dei minori qui in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che contrassero matrimonio nel Comune di Camino Controparte_1
al Tagliamento alle seguenti condizioni:
1- accerta e dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
2- affida i figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre che, dunque, adotterà autonomamente le scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche);
3- dà atto che vi è rinuncia da parte della moglie alla assegnazione della casa coniugale;
4- conferma la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori), come in parte motiva anche per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica delle condizioni psicologiche del padre e previa verifica della relativa adesione al programma che verrà lui sottoposto, in ogni caso secondo forme tali da salvaguardare la sicurezza dei figli e comunque con le eventuali necessarie autorizzazioni dell'Autorità giudiziaria penale;
5- pone a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento dei figli mediante versamento alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, di un
16 assegno di mantenimento di euro 400,00, annualmente rivalutabile ex indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale – contributo così rideterminato con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
5- dispone che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
6- nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi con analoga decorrenza;
7- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camino al
Tagliamento di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto n. 1, Parte
1 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Si comunichi ai servizi sociali competenti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 23.10.2024.
Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice Est.
Dr.ssa Marta Diamante
17