TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1214 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1214 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BARBIERI BARBARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI BARBARA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/07/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa Parte_2 al matrimonio celebrato in data 27.02.2010, a San Clemente (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a RI (RN), rispettivamente in data 24.10.2010 e
15.09.2021, i figli e;
Persona_1 CP_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e comunque liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno.
2. Il Sig. continuerà ad abitare all'interno della casa coniugale di sua proprietà in Parte_1
San Clemente (RN), Via Provinciale Conca n.10, alla quale viene definitivamente assegnata unitamente ai suoi arredi.
3. La Sig.ra dichiara di aver trasferito altrove la propria dimora e di Parte_2 prelevato dalla ex casa coniugale tutti i propri effetti personali e le cose di sua proprietà, impegnandosi a trasferire altrove la propria residenza entro il più breve tempo possibile.
4. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 CP_1 genitori;
tuttavia, il figlio avrà collocazione prevalente presso l'abitazione del padre Persona_1
in San Clemente (RN), Via Provinciale Conca n. 10; mentre il figlio Parte_1 CP_1 avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Morciano di Romagna (RN), Via Foro
Boario n.22.
5. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e Persona_1 CP_1 senza previsione di alcun obbligo di contributo di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore.
6. Per quanto riguarda le spese straordinarie necessarie per i due figli, le stesse verranno regolate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna in uso anche presso il Tribunale di
RI ed entrambi i genitori si obbligano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno previa esibizione dei relativi documenti giustificativi di spesa.
Stante la collocazione dei due figli uno presso il padre e uno presso la madre, i ricorrenti convengono che, operate mensilmente le eventuali compensazioni tra gli importi spesi a titolo di spese straordinarie da un genitore con quelli spesi dall'altro, ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro il
50% dell'eventuale maggior esborso mensile sostenuto da quest'ultimo a titolo di spese straordinarie per i figli.
7. I Sigg. e convengono che l'importo dell'assegno Parte_1 Parte_2 unico di ciascun figlio venga ripartito al 50% tra i due genitori anche nel caso in cui tale importo possa essere richiesto da uno solo dei genitori.
8. Data l'età adolescenziale del figlio , le parti convengono che la Sig.ra e Persona_1 [...] potrà incontrare e tenere con sé liberamente il figlio minore , Parte_2 Persona_1 previo accordo con l'altro genitore e con il figlio stesso, tenendo conto comunque delle esigenze di salute, degli impegni scolastici e ricreativi del medesimo figlio . Persona_1
9. Per quanto riguarda la frequentazione dei figli, le parti convengono che il figlio maggiore Per_1
stia con la madre due pomeriggi infrasettimanali a seconda dei turni lavorativi della madre e
[...] un pomeriggio nei fine settimana a fine settimana alternati. Il figlio più piccolo , invece, CP_1 starà con il padre in base ai suoi turni di lavoro: nella settimana in cui il Sig. lavora di Pt_1 mattina, terrà con sé il figlio dall'uscita dall'asilo/scuola, portandolo presso la propria CP_1 abitazione e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre nel tardo pomeriggio o dopo cena;
a fine settimana alternati il padre terrà con sé il figlio minore dal venerdì sera o dal CP_1 sabato mattina (a seconda dei propri turni di lavoro e di quelli della Sig.ra fino alla domenica Pt_2 sera o al lunedì mattina, tenendolo con sé anche per pernottamento.
10. Ciascun genitore potrà mettersi in contatto telefonicamente o mediante videochiamata (attraverso l'apparecchio telefonico dell'altro genitore) con entrambi i figli quotidianamente quando costoro sono presso l'atro genitore.
11. Per le festività natalizie fino all'Epifania: i figli staranno con un genitore dalla mattina della vigilia di Natale fino alle ore 16.00 del giorno di Natale;
e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del giorno di
Natale alle ore 19.00 del giorno di Santo Stefano, seguendo il principio dell'alternanza.
I figli trascorreranno la giornata del 31 dicembre e quella di capodanno con un genitore e le giornate del 5 e 6 gennaio con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
12. Per le festività pasquali i figli e trascorreranno il giorno di Pasqua Persona_1 CP_1 con un genitore ed il Lunedì Dell'Angelo con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
13. Lo stesso principio dell'alternanza varrà tra i due genitori altresì per i ponti festivi e per qualsiasi altra festività.
14. Durante le vacanze estive, i figli e trascorreranno due settimane Persona_1 CP_1 anche non consecutive con entrambi i genitori, da concordare di anno in anno, tenendo conto delle esigenze dei figli medesimi anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori e tenendo conto delle ferie lavorative di ciascuno dei genitori.
15. I genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé; al contrario dovranno essere prese di comune accordo tutte le altre decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute relative ai figli minori. 16. Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
concedendosi reciproco assenso all'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi genitori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità degli stessi figli minore valida anche per l'espatrio.
17. Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare ai figli minori eventuali partners salvo il caso di relazione stabile e continuativa, obbligandosi inoltre ad astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause del non buon esito del matrimonio.
18. I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, dichiarano reciprocamente di non avanzare alcuna richiesta l'uno verso l'altro di qualsiasi assegno alimentare e/o di mantenimento.
19. Gli autoveicoli rimarranno assegnati al coniuge che ne risulta proprietario, sul quale graveranno in via esclusiva eventuali riparazioni, e tutte le tasse, imposte, sanzioni, contravvenzioni e multe relative al medesimo veicolo.
20. La Sig.ra si impegna rifondere entro la data del 31.12.2025 al Parte_2
Sig. il 50% dell'importo di € 1.117,71 relativo alla cartella di pagamento N. Parte_1
13720240002489758001 emessa dall' . Controparte_2
21. Le eventuali obbligazioni personali (o debiti in genere) ancora in essere, verranno assolte dal coniuge che le ha contratte.
22. Per quanto non espressamente pattuito e convenuto con la presente scrittura, i sottoscritti coniugi danno atto di aver regolato e definito ogni rapporto patrimoniale (economico e non) conseguente il matrimonio, dichiarandosi reciprocamente integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore reciproca e rispettiva pretesa economica o patrimoniale, e dichiarano di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa, ragione o titolo.
23. Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Clemente (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2010 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in RI, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1214 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BARBIERI BARBARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI BARBARA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/07/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa Parte_2 al matrimonio celebrato in data 27.02.2010, a San Clemente (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a RI (RN), rispettivamente in data 24.10.2010 e
15.09.2021, i figli e;
Persona_1 CP_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e comunque liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno.
2. Il Sig. continuerà ad abitare all'interno della casa coniugale di sua proprietà in Parte_1
San Clemente (RN), Via Provinciale Conca n.10, alla quale viene definitivamente assegnata unitamente ai suoi arredi.
3. La Sig.ra dichiara di aver trasferito altrove la propria dimora e di Parte_2 prelevato dalla ex casa coniugale tutti i propri effetti personali e le cose di sua proprietà, impegnandosi a trasferire altrove la propria residenza entro il più breve tempo possibile.
4. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 CP_1 genitori;
tuttavia, il figlio avrà collocazione prevalente presso l'abitazione del padre Persona_1
in San Clemente (RN), Via Provinciale Conca n. 10; mentre il figlio Parte_1 CP_1 avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Morciano di Romagna (RN), Via Foro
Boario n.22.
5. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e Persona_1 CP_1 senza previsione di alcun obbligo di contributo di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore.
6. Per quanto riguarda le spese straordinarie necessarie per i due figli, le stesse verranno regolate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna in uso anche presso il Tribunale di
RI ed entrambi i genitori si obbligano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno previa esibizione dei relativi documenti giustificativi di spesa.
Stante la collocazione dei due figli uno presso il padre e uno presso la madre, i ricorrenti convengono che, operate mensilmente le eventuali compensazioni tra gli importi spesi a titolo di spese straordinarie da un genitore con quelli spesi dall'altro, ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro il
50% dell'eventuale maggior esborso mensile sostenuto da quest'ultimo a titolo di spese straordinarie per i figli.
7. I Sigg. e convengono che l'importo dell'assegno Parte_1 Parte_2 unico di ciascun figlio venga ripartito al 50% tra i due genitori anche nel caso in cui tale importo possa essere richiesto da uno solo dei genitori.
8. Data l'età adolescenziale del figlio , le parti convengono che la Sig.ra e Persona_1 [...] potrà incontrare e tenere con sé liberamente il figlio minore , Parte_2 Persona_1 previo accordo con l'altro genitore e con il figlio stesso, tenendo conto comunque delle esigenze di salute, degli impegni scolastici e ricreativi del medesimo figlio . Persona_1
9. Per quanto riguarda la frequentazione dei figli, le parti convengono che il figlio maggiore Per_1
stia con la madre due pomeriggi infrasettimanali a seconda dei turni lavorativi della madre e
[...] un pomeriggio nei fine settimana a fine settimana alternati. Il figlio più piccolo , invece, CP_1 starà con il padre in base ai suoi turni di lavoro: nella settimana in cui il Sig. lavora di Pt_1 mattina, terrà con sé il figlio dall'uscita dall'asilo/scuola, portandolo presso la propria CP_1 abitazione e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre nel tardo pomeriggio o dopo cena;
a fine settimana alternati il padre terrà con sé il figlio minore dal venerdì sera o dal CP_1 sabato mattina (a seconda dei propri turni di lavoro e di quelli della Sig.ra fino alla domenica Pt_2 sera o al lunedì mattina, tenendolo con sé anche per pernottamento.
10. Ciascun genitore potrà mettersi in contatto telefonicamente o mediante videochiamata (attraverso l'apparecchio telefonico dell'altro genitore) con entrambi i figli quotidianamente quando costoro sono presso l'atro genitore.
11. Per le festività natalizie fino all'Epifania: i figli staranno con un genitore dalla mattina della vigilia di Natale fino alle ore 16.00 del giorno di Natale;
e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del giorno di
Natale alle ore 19.00 del giorno di Santo Stefano, seguendo il principio dell'alternanza.
I figli trascorreranno la giornata del 31 dicembre e quella di capodanno con un genitore e le giornate del 5 e 6 gennaio con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
12. Per le festività pasquali i figli e trascorreranno il giorno di Pasqua Persona_1 CP_1 con un genitore ed il Lunedì Dell'Angelo con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
13. Lo stesso principio dell'alternanza varrà tra i due genitori altresì per i ponti festivi e per qualsiasi altra festività.
14. Durante le vacanze estive, i figli e trascorreranno due settimane Persona_1 CP_1 anche non consecutive con entrambi i genitori, da concordare di anno in anno, tenendo conto delle esigenze dei figli medesimi anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori e tenendo conto delle ferie lavorative di ciascuno dei genitori.
15. I genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé; al contrario dovranno essere prese di comune accordo tutte le altre decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute relative ai figli minori. 16. Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
concedendosi reciproco assenso all'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi genitori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità degli stessi figli minore valida anche per l'espatrio.
17. Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare ai figli minori eventuali partners salvo il caso di relazione stabile e continuativa, obbligandosi inoltre ad astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause del non buon esito del matrimonio.
18. I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, dichiarano reciprocamente di non avanzare alcuna richiesta l'uno verso l'altro di qualsiasi assegno alimentare e/o di mantenimento.
19. Gli autoveicoli rimarranno assegnati al coniuge che ne risulta proprietario, sul quale graveranno in via esclusiva eventuali riparazioni, e tutte le tasse, imposte, sanzioni, contravvenzioni e multe relative al medesimo veicolo.
20. La Sig.ra si impegna rifondere entro la data del 31.12.2025 al Parte_2
Sig. il 50% dell'importo di € 1.117,71 relativo alla cartella di pagamento N. Parte_1
13720240002489758001 emessa dall' . Controparte_2
21. Le eventuali obbligazioni personali (o debiti in genere) ancora in essere, verranno assolte dal coniuge che le ha contratte.
22. Per quanto non espressamente pattuito e convenuto con la presente scrittura, i sottoscritti coniugi danno atto di aver regolato e definito ogni rapporto patrimoniale (economico e non) conseguente il matrimonio, dichiarandosi reciprocamente integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore reciproca e rispettiva pretesa economica o patrimoniale, e dichiarano di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa, ragione o titolo.
23. Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Clemente (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2010 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in RI, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi