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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BE, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5085/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 534/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3
e pubblicata il 07/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700225 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta
2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a tassazione, ai fini IRPEF e addizionali, la somma di euro 25.639,61, ritenuta derivante da vincite al gioco on-line non dichiarate.
L'accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nel quale si faceva riferimento a presunte vincite affluite su conti di gioco riconducibili al contribuente, senza tuttavia indicare in modo puntuale i conti interessati, i soggetti erogatori, le modalità di incasso né l'effettiva disponibilità delle somme in capo al medesimo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e insufficienza del supporto probatorio, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo e la correttezza della qualificazione delle somme come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. d), TUIR.
Nel corso del giudizio di appello la parte appellata depositava sentenza della Corte d'Appello di Messina – Sezione Penale, passata in giudicato, con la quale il sig. Resistente_1 veniva assolto perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla medesima vicenda fattuale posta a base dell'accertamento tributario.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con la sentenza della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato, il contribuente è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Tale pronuncia, pur non spiegando effetti vincolanti automatici nel giudizio tributario, assume rilevante valore probatorio e logico-argomentativo, atteso che ha escluso l'effettiva riconducibilità delle presunte vincite al contribuente, ha accertato l'assenza di prova circa l'incasso delle somme e la loro trasformazione in profitto e ha evidenziato l'inidoneità del materiale istruttorio a fondare responsabilità, anche sotto il profilo oggettivo.
La peculiarità della vicenda, la complessità delle questioni giuridiche trattate e l'intervento, in corso di giudizio, di una sentenza penale di assoluzione passata in giudicato, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e conferma l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato disposto con la sentenza n. 534/03/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH VO DO TA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BE, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5085/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 534/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3
e pubblicata il 07/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700225 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta
2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a tassazione, ai fini IRPEF e addizionali, la somma di euro 25.639,61, ritenuta derivante da vincite al gioco on-line non dichiarate.
L'accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nel quale si faceva riferimento a presunte vincite affluite su conti di gioco riconducibili al contribuente, senza tuttavia indicare in modo puntuale i conti interessati, i soggetti erogatori, le modalità di incasso né l'effettiva disponibilità delle somme in capo al medesimo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e insufficienza del supporto probatorio, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo e la correttezza della qualificazione delle somme come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. d), TUIR.
Nel corso del giudizio di appello la parte appellata depositava sentenza della Corte d'Appello di Messina – Sezione Penale, passata in giudicato, con la quale il sig. Resistente_1 veniva assolto perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla medesima vicenda fattuale posta a base dell'accertamento tributario.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con la sentenza della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato, il contribuente è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Tale pronuncia, pur non spiegando effetti vincolanti automatici nel giudizio tributario, assume rilevante valore probatorio e logico-argomentativo, atteso che ha escluso l'effettiva riconducibilità delle presunte vincite al contribuente, ha accertato l'assenza di prova circa l'incasso delle somme e la loro trasformazione in profitto e ha evidenziato l'inidoneità del materiale istruttorio a fondare responsabilità, anche sotto il profilo oggettivo.
La peculiarità della vicenda, la complessità delle questioni giuridiche trattate e l'intervento, in corso di giudizio, di una sentenza penale di assoluzione passata in giudicato, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e conferma l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato disposto con la sentenza n. 534/03/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH VO DO TA