Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2025, proposto da LL IP, RU SI RI, AT VA AN, IC NE, TA RI AN, ST NN RI, CI EL, GN EL SI, SS NC, DA SS, NS TO, AL AL, AR OL, LU AN RI OM, AC IA, CO SS, TR MA NI, EM UE ET, AL TA RI RI, NN AN RI NN, IB OV, UL OL, FA PP, La IN OB ME, DU OV, CR EN, RI YL, ZA FI, EM ST, TE RI IP, AN OR RI, IL IO RI, Di IO LA IN, FO ET, BU TA, DA CA RI, La DA ZI, FE RI AT, AL AN SA CI, IR CA, DI UC, FE NN RI, IN OL, CI GI, ND DA, GL MA, LL LI, SS PP, Di AT TI TA RI, LE AM, Di ER IE, ER RI RI, CO NT, MA RI OL, AC MA, Di AT LO, GL NN, NI SS PP, GL AT, NA TA, AR NA, CO GI EO, ZZ RI, IA EL, VO MA, AM IS, TA LO, SA IA, La LA RI PA TI, AR NI, RO TO UC, GL IC, EM GI, AD ZI, GN US, AT HE, US OB, US LO, AN MA, NI AS, MI RI CA, IL GE, La CC SI, FU FI, AT UC, TI GI, NI LL FR, DA AN RI, IT SS PP, PA ZA, LI RI, RO AN, LI TA, NA NC, DR NI LI, GR IO CI, Enna Flc-Cgil, Enna Uil Scuola, rappresentati e difesi dall'avvocato AL Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IZ;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, in persona dell’Assessore pro tempore , la Conferenza Provinciale per il Dimensionamento e la razionalizzazione della Rete Scolastica del Libero Consorzio Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , la Conferenza Regionale per il Dimensionamento e Razionalizzazione della Rete Scolastica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IZ;
il Libero Consorzio Comunale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AN Fonte e IA Scarlata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IZ (interveniente ad adiuvandum );
per l'annullamento
- del Decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 2690 in data 23.12.2024, con cui è stato approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui è stata disposta l'aggregazione del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna all'Istituto “Napoleone NI” di Enna, con la conseguente Creazione del Polo Liceale ad Enna;
- della presupposta di determinazione del 4.11.2024, della Conferenza Provinciale per il dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026 per il libero consorzio di Enna di cui all'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 nella parte in cui è stata approvata la proposta di aggregazione del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna all'Istituto “Napoleone NI” di Enna, con la conseguente Creazione del cd. Polo Liceale ad Enna;
- della successiva Determinazione del 10 dicembre 2024 della Conferenza Regionale per il dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026 di cui all'art. 3, comma 9- bis , della legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6, nella parte recepisce la proposta approvata dalla conferenza provinciale, ove è disposta l'aggregazione del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna all'Istituto “Napoleone NI” di Enna, con la conseguente Creazione del cd. Polo Liceale ad Enna;
- ove occorra e per quanto di interesse, del Decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione siciliana-Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del diritto allo studio n. 804 in data 24.07.2024, avente ad oggetto “ Indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun Piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025-2026 ”, ove inteso con carattere derogatorio rispetto alla legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6, al D.L. 98/2011 e al D.I. 127/2023 e nella parte in cui non prevede in toto le deroghe previste dalla predetta legge regionale, in favore degli istituti scolastici siti in comuni montani o in province il cui territorio è per almeno un terzo montano;
- di tutti i verbali della Conferenza provinciale di cui all'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 per il dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026 per il libero consorzio di Enna, di data non conosciuta ed ove esistenti, laddove anteriormente alla deliberazione del 4.11.2024, sia stato esaminato il piano di dimensionamento della rete scolastica per la provincia di Enna e possa essere stata esaminata la posizione del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna, proponendone l'aggregazione all'Istituto “Napoleone NI” di Enna, con la conseguente Creazione del cd. Polo Liceale ad Enna;
- di tutti i verbali della Conferenza regionale di cui all'art. 3, c. 9- bis , della legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 per il dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026, di data non conosciuta ed ove esistenti, laddove anteriormente alla deliberazione del 10.12.2024, sia stato esaminato il piano di dimensionamento della rete scolastica per la provincia di Enna e possa essere stata esaminata la posizione del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna, proponendone l'aggregazione all'Istituto “Napoleone NI” di Enna, con la conseguente Creazione del cd. Polo Liceale ad Enna;
- di ogni altro atto successivo, presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque pregiudizievole per i ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle Amministrazioni regionali intimate;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2025 il dott. TO Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono per l’annullamento del decreto dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 2960 del 23 dicembre 2024, con cui è stato approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui è stata disposta l’aggregazione del liceo scientifico “P. Farinato” di Enna all’Istituto “Napoleone NI” pure di Enna, con la conseguente creazione del cosiddetto polo liceale della Città di Enna.
Con il medesimo mezzo di tutela è chiesto l’annullamento anche del decreto dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 804 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto “ Indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascuna Piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025-2026 ”, nella parte in cui non tiene conto delle deroghe previste dalla predetta dalla legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 e dalla normativa di settore, in favore degli istituti scolastici siti in comuni montani o in province il cui territorio è per almeno un terzo montano; dei verbali della Conferenza provinciale di cui all’art. 3 della citata legge regionale n. 6/2000; dei verbali della Conferenza regionale di cui all’art. 3, comma 9 bis , della legge regionale n. 6/2000.
2. Il ricorso in epigrafe, notificato il 13 gennaio 2025 e depositato il 17 gennaio successivo, è affidato alle seguenti doglianze:
“ 1. Violazione di legge: violazione e/o erronea applicazione art. 19 D.L. 98/2011 convertito in l. 111/2011; violazione ed erronea applicazione dell'articolo 21 comma 3 della legge 15.03.1997 n. 59; violazione e/o erronea applicazione art. 2 l.r. 24 febbraio 2000 n. 6; violazione e/o erronea applicazione d.i. n. 127 del 30.06.2023; violazione e/o erronea applicazione art. 3 l. 241/1990; violazione e/o erronea applicazione linee guida regionali sul dimensionamento scolastico a.s. 2025/2026 (di cui al decreto dell’assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della regione siciliana - dipartimento dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio del n. 804 del 24.07.2024);
2. Eccesso di potere per errore sui presupposti - Sviamento - Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 21 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59. - Violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 3 della l.r. 24.02.2000 n. 6. - Eccesso di potere per straripamento.
3. Violazione ed erronea applicazione, sotto altri profili, della l.r. 24.02.2000 n. 6. - Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 come modificato ed integrato dall’art.1 comma 557 della legge 29.12.2022 n. 197 ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30.12.2023 n. 215 - Violazione ed erronea applicazione del decreto interministeriale 30.06.2023 n. 127. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria - Violazione ed erronea applicazione del D.A. n. 804 del 24/7/2024 - Gradata illegittimità dello stesso D.A. n .804 del 24/7/2024 per contrarietà alla l.r. 24.02.2000 n. 6 - Illogicità manifesta e manifesta ingiustizia ”.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che, nel disporre l’avversata aggregazione, l’intimata Amministrazione regionale non avrebbe tenuto conto della circostanza che il Comune di Enna, ove insistono entrambi gli istituti oggetto di accorpamento, è interamente montano e che, pertanto, nella fattispecie opererebbero le deroghe previste dalla legge ai criteri di dimensionamento cui riconnettere l’attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. Per altro verso, parte ricorrente denunzia che i provvedimenti impugnati non recherebbero nessuna indicazione in ordine alle motivazioni sulla scorta delle quali l’Amministrazione ha ritenuto di non tener conto del particolare regime di tutela dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno sede nei comuni montani.
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta che il verbale della conferenza provinciale di Enna del 4 novembre 2024, prodromico al decreto assessoriale impugnato, recherebbe un esito della votazione tenutasi in ordine alla proposta di accorpamento veicolata dall’Amministrazione, che non rispecchierebbe i voti espressi dai partecipanti alla conferenza stessa. Segnatamente parte ricorrente evidenzia che, dei 14 partecipanti alla conferenza medesima, solo in cinque votarono a favore dell’accorpamento per cui è causa, quattro i voti contrari e cinque gli astenuti, di talché, contrariamente a quanto riportato dal verbale, la proposta non avrebbe riportato la maggioranza dei voti dei presenti, dovendosi ritenere che anche i componenti che si astengono dall’esprimere un voto concorrano a determinare il quorum funzionale e che debbano, quindi, essere computati per determinare la maggioranza dei votanti. Sotto diverso ma connesso profilo, parte ricorrente denunzia altresì che la legge affiderebbe esclusivamente alle conferenze provinciali la competenza in ordine all’approvazione del Piano di dimensionamento, residuando in capo all’Assessorato regionale il compito di approvare il complessivo Piano regionale di dimensionamento sulla base dei Piani provinciali, come approvati dalle rispettive conferenze provinciali. Sicché in sostanza l’azione dell’Amministrazione nella fattispecie sarebbe illegittima, non essendo stato in effetti approvato il piano da parte della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica.
2.3. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti denunziano che l’Amministrazione regionale non avrebbe considerato la natura montana del Comune di Enna e le deroghe previste dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 6/2000, la cui corretta applicazione avrebbe salvaguardato l’autonomia delle istituzioni scolastiche coinvolte. Sotto diverso profilo è contestata poi la violazione dell’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 6/2000, atteso che il gravato provvedimento sarebbe stato adottato in mancanza della prevista acquisizione dei pareri e delle proposte degli organi collegiali degli istituti interessati all’accorpamento e che, in asserita violazione delle disposizioni dettate sul punto non sarebbe stata svolta tutta l’attività prevista come prodromica all’adozione del piano di dimensionamento, atteso che prima della conferenza provinciale non si è svolto nessun confronto con le istituzioni scolastiche coinvolte, né con le organizzazioni sindacali.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, che ha depositato documenti e, con memoria del 6 febbraio 2025, ha chiesto il rigetto del mezzo di tutela all’esame eccependone preliminarmente l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
In data 28 gennaio 2025 si è costituito con atto di intervento ad adiuvanudum il Comune di Enna, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso introduttivo.
4. Con ordinanza n. 86 del 13 febbraio 2025, la Sezione “ Impregiudicata ogni valutazione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe sollevata dalla difesa erariale ” e “ Ritenuta la possibile inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Enna in quanto da proposto da soggetto autonomamente legittimato all’impugnazione ” ha evidenziato che “ le questioni prospettate in ricorso non si prestano ad una sommaria delibazione cautelare, necessitando dell’approfondimento proprio della fase di merito, e che la posizione della parte ricorrente appare adeguatamente tutelata attraverso la fissazione dell’udienza di trattazione del merito ”
In vista della discussione pubblica, con memoria dell’8 aprile 2025, la difesa erariale ha insistito nelle eccezioni e difese già articolate nel corso della fase cautelare.
Con memoria del 15 maggio 2025, parte ricorrente ha replicato alle memorie ed alle difese della resistente Amministrazione ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 6 giugno 2025.
5. Il Collegio reputa fondata l’eccezione con cui la difesa erariale ha contestato la sussistenza delle condizioni dell’azione in capo ai docenti, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici in servizio presso il liceo scientifico “P. Farinato” di Enna ed ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti le classi del medesimo liceo.
Questa Sezione, nel decidere su una vicenda analoga a quella all’esame (cfr. TAR Palermo, sez. II 1 luglio 2021, n. 2136), ha avuto modo di rammentare che l’azione di annullamento proposta innanzi al Giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza delle condizioni dell’azione (legittimazione attiva ed interesse ad agire). In particolare la verifica della legittimazione assume natura pregiudiziale, tenuto conto che, prima di accertare se la parte ricorrente possa trarre un’utilità pratica da un’eventuale sentenza di accoglimento dell’impugnazione e, quindi, possa ritenersi interessata al ricorso, occorre accertare se la stessa sia titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva idonea a legittimare l’azione in giudizio. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che deve essere tenuta rigorosamente ferma la netta distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata, che abilita un determinato soggetto all’esercizio dell’azione (legittimazione al ricorso) e l’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), anche prescindendo dal carattere finale o strumentale di tale vantaggio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 5990).
Al riguardo il Giudice d’appello, con precipuo riferimento alla legittimazione e all’interesse ad impugnare gli atti che determinano la riorganizzazione di una rete scolastica, ha evidenziato come “ il superamento dei requisiti dimensionali, tendenziali e derogabili, non costituisce né espressione né dimostrazione di un concreto interesse ad agire in capo (nel caso di specie) agli insegnanti, incombendo ai ricorrenti l'onere di allegare e fornire almeno un principio di prova, che abbia rilevanza concreta e non soltanto ipotetica … circa un irragionevole peggioramento della situazione, in termini di organizzazione dell'offerta formativa o di fruizione del servizio scolastico, che conseguirebbe dalla creazione di Istituti Comprensivi o dall'accorpamento amministrativo dei vari istituti oppure ancora dalla riorganizzazione degli insegnamenti tra gli stessi istituti, non essendo contestabile né contestato che gli atti di riorganizzazione…non determinassero alcun mutamento in ordine alla sede delle scuole, alla consistenza della popolazione studentesca o al livello dell'offerta formativa … Va pertanto precisato che la legittimazione degli odierni appellanti a ricorrere avverso gli atti organizzativi riguardanti l'assetto e la sistemazione degli istituti scolastici (di riferimento), nella loro qualità di insegnanti presso i plessi coinvolti, non deve essere confusa con la verifica dell'interesse ad agire, che presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell'atto programmatorio scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l'amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avversato (cfr., sul punto specifico, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013 n. 5383).
Come è noto, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, in linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituiti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell'amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell'ambito della scuola, sicché la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all'impugnazione laddove si prospetti l'incidenza dell'atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001 n. 1958 e 21 febbraio 2001 n. 896).
È pur vero però che, così riconosciuta la legittimazione a ricorrere ai docenti, l'affermazione dell'esistenza di un interesse concreto e attuale alla favorevole definizione del ricorso deve comunque e sempre accompagnare, in tali casi, la sua proposizione. Ciò vuol dire che, nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta, chi intende contestarne la legittimità deve fornire concreti indizi in ordine alla natura e alla portata dei pregiudizi che, in quanto appartenenti al personale docente degli istituti stessi, discendono innegabilmente e concretamente – o, quanto meno, verosimilmente - dall’attuazione dell’atto o degli atti organizzatori impugnati, non potendo limitarsi a prospettarne il mero pericolo (cfr., in argomento, anche, Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010 n. 2054) (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 156)
6. Tanto premesso osserva il Collegio che gli odierni ricorrenti non hanno chiarito, in modo adeguato, in quale modo e per quali e quanti di loro (proponendo, peraltro, collettivamente il gravame) la riorganizzazione scolastica inciderebbe sulle sedi di servizio o sull’articolazione degli organici delle due scuole, limitandosi a paventare il rischio di esuberi o di mobilità di personale, la cui effettiva realizzabilità appare tuttavia disancorata da qualsivoglia elemento di riferimento concreto, restando dunque confinato nell’alveo delle mere (soggettive) deduzioni.
Tanto meno è stato chiaramente dedotto quale sarebbe il pregiudizio concretamente arrecato dagli atti impugnati ai genitori degli alunni del liceo scientifico “P. Farinato” di Enna, genericamente prospettato in termini di impoverimento della complessiva offerta formativa.
Orbene, ad avviso del Collegio, quanto sopra illustrato, con riferimento alle ragioni che sosterrebbero la legittimazione (e l’interesse) dei ricorrenti a dolersi degli atti di riorganizzazione scolastica impugnati, non è sufficiente a dare concretezza ai pregiudizi paventati dai ricorrenti. Nessuno di essi ha, infatti, offerto alla valutazione del Collegio una qualche indicazione in ordine allo specifico pregiudizio che direttamente deriverebbe dall’applicazione della nuova organizzazione tra i due istituti, non avendo costoro specificato, né dimostrato documentalmente, quale sarebbe la nuova collocazione per ciascuno di essi nell’ambito della nuova organizzazione degli istituti, e in che modo e in quale forma tale riorganizzazione pregiudicherebbe la loro posizione soggettiva.
Se dunque, astrattamente, può sostenersi la legittimazione ad agire in capo al personale degli istituti scolastici coinvolti nell’operazione di riorganizzazione della rete scolastica, nella vicenda all’esame l’indagine tuttavia non supera il vaglio della sussistenza dell’interesse a ricorrere (o ad agire), che presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell'atto programmatorio scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l'Amministrazione resistente ritiene essere, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio.
In altri termini, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale è fondata con riferimento ai genitori degli alunni ed al personale scolastico che presta servizio presso il liceo scientifico “P. Farinato” di Enna, stante che le deduzioni formulate in punto d’interesse da parte di tali ricorrenti appaiono generiche e tese a paventare un pregiudizio futuro, ipotetico e potenziale, che come tale non è inidoneo a dare sostanza all’interesse personale, concreto e attuale che deve invece sorreggere l’impugnativa.
6.1. A diverse conclusioni deve giungersi però nei confronti delle organizzazioni sindacali ricorrenti, che lamentano invece la violazione di proprie specifiche prerogative.
Osserva il Collegio che la legittimazione ad agire e ad intervenire in giudizio di un’organizzazione sindacale non discende dalla mera finalità statutaria di difesa dei diritti dei lavoratori dipendenti, perché occorre che dalla controversia emergano specifici e concreti elementi lesivi di altrettanto specifici e concreti diritti e poteri rappresentativi riconosciuti iure proprio al sindacato, con la conseguenza che l’organizzazione può agire in giudizio soltanto per far valere interessi suoi propri ed esclusivi e non già di singoli suoi associati, e ciò in conformità alla regola generale di cui all'art. 81 del codice di procedura civile (cfr. in termini sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3043).
Alla luce del citato insegnamento giurisprudenziale, dal quale nella fattispecie non vi sono ragioni per derogare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso va rigettata con riferimento alla posizione della FLC CGIL, federazione provinciale di Enna, e della UIL SCUOLA di Enna che, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente nella memoria conclusionale del 15 maggio 2025 (cfr. pagg. 8 e 9), lamentano la diretta lesione di una prerogativa fissata dall’art. 4 del decreto assessoriale n. 804 del 24 luglio 2024 (recante “… i criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun Piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025-2026 ”), che prevedeva prima dello svolgimento della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica lo svolgimento di incontri territoriali, mai tenutisi, tra soggetti istituzionali e forze sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali.
7. Il Collegio, come rilevato nel corso della fase cautelare, reputa poi inammissibile l’intervento nel presente giudizio del Comune di Enna.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che è inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale entro il termine di decadenza fissato dalla legge (cfr. in termini, Consiglio di Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 105; TAR Milano, 25 gennaio 2021, n. 224 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3442).
Alla luce di tale orientamento, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, si deve concludere nel senso della inammissibilità dell’intervento proposto nel presente giudizio dal Comune di Enna, che vantando un interesse diretto all’annullamento, per quanto di interesse, del decreto assessoriale n. 2690 del 23 dicembre 2024 avrebbe dovuto autonomamente provvedere ad impugnarlo.
8. Tanto premesso, il Collegio reputa fondata ed assorbente la censura con cui, con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denunzia il vizio procedimentale del provvedimento regionale impugnato, che risulta adottato senza la prevista interlocuzione con le istituzioni scolastiche coinvolte.
Va rilevato che l’art. 3, comma 6, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 stabilisce che: “ I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ”.
A propria volta, il citato decreto assessoriale n. 804 del 24 luglio 2024 che, come detto, indicava i criteri a cui per l’anno scolastico 2025/2026 avrebbero dovuto attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun Piano di dimensionamento, all’art. 4, comma 1, con ancora maggiore specificità, prevede poi che: “ I Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale di competenza predisporranno la documentazione necessaria per la Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica, con tutti gli opportuni elementi di informazione. In particolare, sarà cura dei Dirigenti degli uffici scolastici provinciali rilevare i dati relativi all'andamento della popolazione studentesca in termini di stabilità, incremento o decremento. Gli stessi Dirigenti, inoltre, acquisiscono e comunicano alla Conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli Organi Collegiali degli Istituti di istruzione interessati” .
In sostanza, dal combinato disposto delle citate disposizioni appare di tutta evidenza che l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria e, più in generale, l’adempimento di tutti gli incombenti istruttori prodromici allo svolgimento della conferenza provinciale gravano sull’Ufficio Scolastico territorialmente competente.
Ciò posto, per venire alla fattispecie concreta, il Collegio rileva che nella vicenda all’esame gli atti deliberativi con cui gli organi collegiali degli istituti scolastici coinvolti avevano espresso la loro contrarietà all’avversato accorpamento non sono stati tempestivamente acquisiti dall’Amministrazione scolastica e portati a conoscenza della conferenza provinciale, prima che essa deliberasse sul punto.
Non giova alle ragioni della resistente Amministrazione quanto sul punto rilevato dalla difesa erariale, che attribuisce all’inerzia degli istituti scolastici coinvolti la mancata acquisizione degli atti deliberativi in questione prima dello svolgimento della conferenza provinciale (cfr. memoria del 6 febbraio 2025, pagg. 19 e 20).
Anche a non considerare che non è stata documentata l’affermazione secondo cui i Dirigenti competenti dell’Amministrazione periferica avrebbero “… ritualmente attivato l’iter teso alla acquisizione della documentazione proveniente dagli istituti interessati dal dimensionamento scolastico ”, alla luce delle riportate disposizioni, il Collegio non può non ribadire come l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria e, più in generale, l’adempimento di tutti gli incombenti istruttori prodromici allo svolgimento della conferenza provinciale gravano integralmente sull’Ufficio Scolastico territorialmente competente che, pertanto, avrebbe dovuto adoperarsi per il pieno rispetto delle norme citate.
Sul punto la difesa erariale ha sostenuto altresì che, in ogni caso, l’opinione negativa fornita dal singolo istituto coinvolto nel dimensionamento non avrebbe potuto in alcun modo incidere sulla scelta operata dalla Conferenza Provinciale, su proposta dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai fini del perseguimento del sotteso interesse pubblico.
La tesi difensiva non convince.
Anche a non considerare che la sottoposizione di tali atti deliberativi ai componenti della conferenza provinciale avrebbe potuto determinare un esito diverso della votazione della proposta (che venne approvata con soli 5 voti favorevoli e 4 contrari), il Collegio ritiene che il puntuale rispetto delle regole procedimentali previste dalla legge ed a cui nella fattispecie la stessa Amministrazione scolastica si è vincolata costituisca garanzia, per un verso, dell’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico e, per altro verso, rispetto ad ogni forma di arbitrio nei casi, come quello all’esame, di atti connotati da ampia discrezionalità, generali e di natura pianificatoria, che non richiedono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, una puntuale e specifica motivazione e che sono sindacabili solo se affetti da errori palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza (cfr. in termini T.A.R. Catania, sez. III, 1 luglio 2024, n. 2343 e, da ultimo, T.A.R. Cagliari, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 101).
8.1. Per le medesime ragioni sino ad ora esposte è fondata anche la doglianza con cui le ricorrenti organizzazioni sindacali lamentano la lesione della prerogativa a loro riservata dall’art. 4, comma 2, n. 2, del decreto assessoriale n. 804 del 24 luglio 2024, che prevede che, prima dello svolgimento della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica, i dirigenti degli Uffici scolastici Territoriali promuovono “ Incontri territoriali - tra soggetti Istituzionali e Forze Sociali (Istituzioni Scolastiche, Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale, Consiglio Scolastico Provinciale, Sindacati) per la valutazione della possibilità o necessità di una riorganizzazione ”.
La doglianza è fondata non avendo la resistente Amministrazione in alcun modo documentato lo svolgimento di tali incontri, che parte ricorrente denunzia, non smentita, non essersi mai tenuti.
9. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile nei limiti indicati in motivazione e, per il resto, dev’essere accolto con il conseguente annullamento per la parte di interesse dei provvedimenti impugnati, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della resistente Amministrazione.
10. In considerazione della peculiarità della vicenda all’esame e della natura degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite tra le parti costituite e per dichiararle irripetibili nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna, che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum del Comune di Enna;
- nei limiti indicati in motivazione dichiara inammissibile il ricorso e, per il resto, lo accoglie con il conseguente annullamento per la parte di interesse dei provvedimenti impugnati, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della resistente Amministrazione.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
TO Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO