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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 76/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Giulia Dossi Consigliere nella pubblica udienza del 27 Marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.178/2023 del Tribunale di
Varese ( Giudice dr.ssa Cattaneo ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. PERUCCO Parte_1 C.F._1
PAOLO e dell'avv. BORDONE ANDREA , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Varese via Robbioni n. 39
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI DANIELE Controparte_1 P.IVA_1
C.F._4 APPELLATA
Conclusioni
Per Parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n.178/2023 pubblicata in data
26.7.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese, in persona del Giudice dott.ssa Federica Cattaneo e in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
A. accertare l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nella categoria C del di settore a decorrere dal mese di agosto 2013 e sino alla data Org_1
di deposito del ricorso ex art.414 cpc o nel diverso periodo di tempo che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del medesimo ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostogli e quanto avrebbe percepito e dovrebbe percepire se inquadrato nella categoria C e di conseguenza dichiarare tenuta e quindi condannare la , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento, a tale titolo, al ricorrente dell'importo di € 18.453,33 (diciottomilaquattrocentocinquantatre/33) o della diversa somma che risulterà di giustizia, per differenze retributive medio tempore maturate.
Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
B. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421 c.p.c., chiede:
I. Ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito articolate, precedute dalla locuzione Vero che: (capp. Da 1 a 15 )
Indica a testi, anche a prova contraria: i signori Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, ,
[...] Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 nonché i dipendenti dell' di Varese, come meglio individuati nel Parte_2
Libro unico del lavoro di cui si chiede ordinarsi alla convenuta stessa la produzione o esibizione.
II. Ordinarsi all'amministrazione convenuta, occorrendo, la produzione di ogni documento utile al fine della decisione della presente causa. Per Parte appellata voglia codesta ill.ma Corte dell'Appello così giudicare:
- nel merito respingere l'appello perché infondato;
Con vittoria di spese e onorari.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 178/23 il Tribunale di Varese ha respinto il ricorso promosso da contro la e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
compensando integralmente tra la parti le spese di lite.
[...]
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , la vicenda in esame così come risultante dalle allegazioni delle parti in primo grado.
Con ricorso depositato in data 20/02/21 premettendo: di essere Parte_1 dipendente della Provincia di Varese dal 1.6.2004, con inquadramento nella categoria B1 mansioni di operatore amministrativo;
che Org_2 dall'1.07.2013, a seguito di mobilità interna, aveva iniziato a prestare servizio presso l' di Varese, azienda speciale;
che nonostante Controparte_2
l'inquadramento al livello B1, aveva svolto, dal mese di agosto 2013, con riferimento all'intera struttura dell' (nelle sua quattro sedi di Varese, Luino, Parte_2
Tradate e Gallarate), le mansioni di gestore di sistema, tecnico hardware e responsabile , funzioni che aveva continuato a svolgere senza soluzione di Org_3 continuità , adiva in giudizio la Parte_3
chiedendo di: “ accertare l'espletamento …di mansioni rientranti
[...]
nella categoria D del CCNL di settore a decorrere dal mese di agosto 2013 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del medesimo ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostogli e quanto avrebbe percepito e dovrebbe percepire se inquadrato nella categoria D ( o in via subordinata nel livello C ) , e quindi condannare la e/o l' di Varese, Controparte_1 Controparte_2 in via fra loro alternativa o anche solidale, entrambe in persona del loro rappresentante pro tempore, al pagamento al ricorrente dell'importo di € 32.458,88
o della diversa somma che risulterà di giustizia, per differenze retributive maturate dal mese di agosto 2013 alla data della presente domanda. - subordinatamente, accertare l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nella categoria C del CCNL di settore a decorrere dal mese di agosto
2013…”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la eccependo preliminarmente il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ribadiva che le attività più complesse di cui alla categoria D erano state oggetto di apposito affidamento a soggetti esterni.
Si costituiva anche l' di Varese, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, in via preliminare eccepiva anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il ricorrente tutt'ora dipendente della , atteso che l'assegnazione funzionale CP_1 era di natura temporanea e oggetto di periodico rinnovo. Eccepiva inoltre la prescrizione dei crediti eventualmente maturati anteriormente al quinquennio antecedente la diffida del 5.05.2020.
Il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione dall , riconoscendo che il soggetto che Controparte_2 riveste la qualifica formale di datore di lavoro del ricorrente è da individuare nella
Provincia di Varese.
Nel merito , esperita sul punto istruttoria testimoniale e raffrontate le mansioni svolte dal ricorrente con quanto risultante dalla declaratoria del livello D, il
Tribunale ha ritenuto la non riconducibilità delle mansioni alla categoria appena richiamata.
Ha respinto anche la domanda svolta in subordine dal ricorrente che , in alternativa, aveva chiesto , ai fini della condanna alle differenze retributive richieste
, la riconducibilità delle mansioni svolte quanto meno al livello C
Il Tribunale , in proposito , ha rilevato che le mansioni svolte , così come descritte dai testimoni, siano da ricondurre alla categoria B di attuale inquadramento
“trattandosi di mansioni dal carattere marcatamente operativo, di complessità modesta e di primo intervento, non richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche particolarmente approfondite, non implicanti la relazione diretta con soggetti istituzionali esterni ed essendo rivolte precipuamente in favore dei dipendenti dell' . Correttamente, dunque, il ricorrente è stato Parte_2 inquadrato nella categoria B, corrispondente alle mansioni di fatto svolte dallo stesso”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento della domanda in relazione al rivendicato livello C.
Ha resistito la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 27 Marzo 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1
seguono.
Con un articolato motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui Parte_1
ha dichiarato che: “le mansioni in concreto svolte da ricorrente risultano insuscettibili di ricomprensione nella categoria C, trattandosi piuttosto di mansioni dal carattere marcatamente operativo, di complessità modesta e di primo intervento, non richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche particolarmente approfondite, non implicanti la relazione diretta con soggetti istituzionali esterni...” .
Sul punto parte appellante assume che, come dedotto in primo grado, ha svolto in via esclusiva la funzione di gestore del sistema informatico di , Parte_2 avendo di fatto esplicato tutte le attività utili e necessarie a garantire la continua operatività di quel sistema, compresa quella di tecnico hardware e di responsabile essendo l'unico soggetto, in quella struttura, di fatto responsabile del Org_3 regolare funzionamento di quel sistema e delle componenti che ne facevano parte;
precisa di aver dedotto di essere progressivamente subentrato di fatto nella funzione già svolta dal signor già responsabile della gestione dei Tes_8 server, e di aver poi di fatto assunto la funzione di responsabile della gestione dell'intero sistema informatico dell , divenendo l'unico soggetto in Parte_2 quella struttura dedicato a garantire l'ordinario funzionamento di quel sistema;
ritiene che il suo assunto sia stato confermato dalle prove testimoniali assunte.
L'appellante insiste quindi per il riconoscimento della categoria C del di Org_1 settore.
Confidando nella riforma della sentenza di primo grado e a suo favore, parte appellante chiede la condanna della al pagamento delle spese di Controparte_1 lite di primo e secondo grado.
Tali censure , ad avviso del Collegio, non colgono nel segno. Va premesso , in punto di diritto , che il Tribunale ha correttamente osservato che
“ la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel ritenere che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato - applicabile anche al presente caso della verifica delle mansioni espletate dal pubblico dipendente ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente al livello superiore – risulta necessariamente strutturato in tre fasi successive , e cioè dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal prestatore di lavoro , dalla individuazione delle qualifiche e livelli previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto del risultato di tali due indagini “. ( cfr. per l'affermazione di tali consolidati principi ex plurimis Cass. Sez. L. ord. 30580/2019; Cass. Sez. L. 18943/2016 ).
Ciò chiarito , nella fattispecie la declaratoria B , di attuale inquadramento del ricorrente , prevede “ Lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : “ Buone conoscenze specialistiche ( la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici ) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi / amministrativi;
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili ;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti , relazioni esterne ( con altre istituzioni ) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta “ Tra i profili esemplificativi : “ lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuale di tipo specialistico quali l'installazione , conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto – lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti , effettuando in casi complessi diagnosi , impostazione e preparazione dei lavori . Appartengono ad es. alla categoria i seguenti profili : (….) operatore CED.
In relazione alla categoria C pretesa ora da anche in grado di appello ai Parte_1 fini del riconoscimento delle differenze retributive oggetto della domanda , il
[...] prevede: “ lavoratori che svolgono attività caratterizzate da “ Org_2
Approfondite conoscenze monospecialistiche ( la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore ) e un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento – Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi / amministrativi . Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza , relazioni esterne ( con altre istituzioni ) anche di tipo diretto .
Relazioni con gli utenti di natura diretta , anche complesse , e negoziali. Tra i profili esemplificativi sono elencati “ lavoratore che , anche coordinando altri addetti , provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza – lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo tecnico e contabile, curando , nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo , la raccolta , l'elaborazione e l'analisi dei dati “.
Tenuto conto di tali declaratorie , ritiene il collegio che siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove all'esito della valutazione complessiva delle prove testimoniali assunte e delle ulteriori risultanze processuali ha concluso che le mansioni concretamente espletate da siano Parte_1
riconducibili alla categoria B attribuitagli “ trattandosi di mansioni di carattere meramente operativo , di modesta complessità e di primo intervento , non richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche particolarmente approfondite , non implicanti la relazione diretta con soggetti istituzionali esterni ed essendo rivolte precipuamente in favore dei dipendenti dell ….”. Parte_2
Tali conclusioni trovano conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata dal Tribunale.
In tal senso, la teste , direttrice delle sedi dell fino al 2016 ha Tes_9 Pt_2 precisato che “ il ricorrente svolgeva le funzioni di help desk , ricordo che apriva e chiudeva caselle di posta elettronica ed in caso di suoi interventi operava da remoto
. Per quanto concerne il funzionamento del server vi erano degli incaricati esterni che operavano ….Si occupava solo del primo intervento , in seguito andava chiamato il tecnico …I contatti con i fornitori erano tenuti dalla responsabile degli approvvigionamenti , la signora ….”. Per_1
Il teste , direttore generale dell' dal 17.10.2016 al Tes_10 Parte_2
31.3.2021 ha confermato : “ Ero il direttore generale dell dal Parte_2
17.10.2016 sino al 31.3.2021 , quando sono andato in pensione;
la dr.ssa Tes_9 mi ha preceduto nello stesso ruolo . Il ricorrente si occupava della rete informatica in qualità di help desk , interveniva sulle problematiche informatiche delle 5 sedi e della direzione generale;
interveniva su richiesta per gli interventi sui terminali , sulla gestione della posta , installazione di software per la gestione di attività migrazione della posta ….mentre l'amministratore di rete era la figura sovraordinata per le gestione complessiva della rete informatica , era referente per le questioni di privacy …. Per le modifiche del sistema di rete erano coinvolti soggetti esterni se c'erano da introdurre innovazioni rilevanti …Per il malfunzionamenti spesso interveniva da remoto il ricorrente , oppure intervenivano degli esterni per interventi più significativi ... I piccoli interventi erano gestiti dal ricorrente , lui era il primo passaggio sempre ( ad es. il computer che non partiva ) ; c'erano delle società incaricate di gestire gli interventi più significativi ed intervenire anche in presenza su parti del sistema informatico che richiedevano un intervento più ampio ….”.
Il teste ha dichiarato : “ Io ero il responsabile della gestione del server Tes_8
dell' prima che il ricorrente venisse a lavorare al CFP di Luino ….io Parte_2
, essendo anche insegnante di informatica ho vagliato le sue competenze, prima come aiuto in aula per le riparazioni …. A mia volta a suo tempo avevo affiancato il precedente responsabile per imparare il lavoro di gestione del server , è una attività che si impara per gradi ….c'erano però dei soggetti esterni che però venivano coinvolti solo per gravi malfunzionamenti , problemi molto complessi ed imprevisti , eventi inconsueti , malfunzionamenti dovuti a parti hardware . Erano specificamente chiamati per gestire tali eventi straordinari , imprevisti , di complessità che andava al di là delle nostre ordinarie mansioni . “ ha poi descritto le mansioni svolte anche da inerenti gli Tes_8 Parte_1 aggiornamento dell'antivirus , i controlli inerenti i server ( “ i server vanno tenuti in locali con aria condizionata , io controllavo la temperatura …” ), l'attività inerente la manutenzione software ( “ comportava interventi di vario tipo , ad esempio utenti che dimenticavano la password , obblighi di cambiare la password periodicamente
….eliminazione degli utenti non più in servizio , creazione dei profili dei nuovi utenti ,
l'attività di recupero dei dati di backup ) . ha poi precisato : “ “ C'era una rete che collegava tutte le agenzie , se Tes_8
c'era un malfunzionamento alcune sedi rimanevano staccate e a questo punto venivano incaricati degli esterni , non avendo noi le competenze specifiche per intervenire … Una volta che l'affiancamento del ricorrente ha avuto esito positivo , delle attività del cap. 3 di ordinaria amministrazione se ne occupava in prevalenza il ricorrente , anche perché sapevo che sarei andato in pensione…”.
Tenuto conto di tali dichiarazioni , non smentite da decisivi elementi di segno contrario desumibili da quelle rese dagli altri testi sentiti e pure richiamate dal
Tribunale , ritiene il Collegio che le attività svolte da , ben possano Parte_1
rientrare , così come già correttamente osservato dal Tribunale , nell'ambito dei profili della declaratoria dell'attribuito livello B , caratterizzato da buone conoscenze specialistiche , contenuto operativo delle mansioni responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi , discreta complessità dei problemi affrontati.
La circostanza dell'affidamento a soggetti esterni per gli interventi più significativi , non di ordinaria amministrazione e richiedenti competenze più specifiche appare poi provata dalla documentazione prodotta in primo grado dall' e Pt_2 correttamente richiamata dalla nella memoria in appello ( doc. Controparte_1
12 13,14 15 fasc. primo grado ). Controparte_2
Si deve aggiungere che solo in grado di appello ha tardivamente prodotto Parte_1
( come eccepito a pag. 13 della memoria di costituzione da parte appellata ) il titolo di studio di scuola superiore ( ragioniere ) ed un attestato professionale del 1984 di programmatore informatico all'esito di un corso di formazione .
Il Collegio osserva comunque che l'attività descritta nel ricorso introduttivo per fondare l'attribuzione di un livello superiore appare appresa da tramite Parte_1
l'affiancamento a ( teste ) ed appare allora condivisibile quanto già Tes_8 Tes_8 rilevato dal Tribunale e cioè che “ la circostanza fa pertanto propendere per una non particolare esigenza di conoscenze specialistiche elevate , da conseguirsi a seguito di apposito percorso di studi , per l'esercizio della mansione “.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Ritiene il Collegio di compensare fra le parti le spese anche di questo grado del giudizio attesa , come già rilevato dal Tribunale , la peculiarità ed oggettiva complessità del caso esaminato.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Varese;
compensa fra le parti le spese del grado;
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
CU ex art. 1 comma 17 legge 228/2012 .
Milano 27 Marzo 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Giulia Dossi Consigliere nella pubblica udienza del 27 Marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.178/2023 del Tribunale di
Varese ( Giudice dr.ssa Cattaneo ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. PERUCCO Parte_1 C.F._1
PAOLO e dell'avv. BORDONE ANDREA , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Varese via Robbioni n. 39
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI DANIELE Controparte_1 P.IVA_1
C.F._4 APPELLATA
Conclusioni
Per Parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n.178/2023 pubblicata in data
26.7.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese, in persona del Giudice dott.ssa Federica Cattaneo e in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
A. accertare l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nella categoria C del di settore a decorrere dal mese di agosto 2013 e sino alla data Org_1
di deposito del ricorso ex art.414 cpc o nel diverso periodo di tempo che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del medesimo ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostogli e quanto avrebbe percepito e dovrebbe percepire se inquadrato nella categoria C e di conseguenza dichiarare tenuta e quindi condannare la , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento, a tale titolo, al ricorrente dell'importo di € 18.453,33 (diciottomilaquattrocentocinquantatre/33) o della diversa somma che risulterà di giustizia, per differenze retributive medio tempore maturate.
Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
B. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421 c.p.c., chiede:
I. Ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito articolate, precedute dalla locuzione Vero che: (capp. Da 1 a 15 )
Indica a testi, anche a prova contraria: i signori Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, ,
[...] Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 nonché i dipendenti dell' di Varese, come meglio individuati nel Parte_2
Libro unico del lavoro di cui si chiede ordinarsi alla convenuta stessa la produzione o esibizione.
II. Ordinarsi all'amministrazione convenuta, occorrendo, la produzione di ogni documento utile al fine della decisione della presente causa. Per Parte appellata voglia codesta ill.ma Corte dell'Appello così giudicare:
- nel merito respingere l'appello perché infondato;
Con vittoria di spese e onorari.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 178/23 il Tribunale di Varese ha respinto il ricorso promosso da contro la e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
compensando integralmente tra la parti le spese di lite.
[...]
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , la vicenda in esame così come risultante dalle allegazioni delle parti in primo grado.
Con ricorso depositato in data 20/02/21 premettendo: di essere Parte_1 dipendente della Provincia di Varese dal 1.6.2004, con inquadramento nella categoria B1 mansioni di operatore amministrativo;
che Org_2 dall'1.07.2013, a seguito di mobilità interna, aveva iniziato a prestare servizio presso l' di Varese, azienda speciale;
che nonostante Controparte_2
l'inquadramento al livello B1, aveva svolto, dal mese di agosto 2013, con riferimento all'intera struttura dell' (nelle sua quattro sedi di Varese, Luino, Parte_2
Tradate e Gallarate), le mansioni di gestore di sistema, tecnico hardware e responsabile , funzioni che aveva continuato a svolgere senza soluzione di Org_3 continuità , adiva in giudizio la Parte_3
chiedendo di: “ accertare l'espletamento …di mansioni rientranti
[...]
nella categoria D del CCNL di settore a decorrere dal mese di agosto 2013 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del medesimo ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostogli e quanto avrebbe percepito e dovrebbe percepire se inquadrato nella categoria D ( o in via subordinata nel livello C ) , e quindi condannare la e/o l' di Varese, Controparte_1 Controparte_2 in via fra loro alternativa o anche solidale, entrambe in persona del loro rappresentante pro tempore, al pagamento al ricorrente dell'importo di € 32.458,88
o della diversa somma che risulterà di giustizia, per differenze retributive maturate dal mese di agosto 2013 alla data della presente domanda. - subordinatamente, accertare l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni rientranti nella categoria C del CCNL di settore a decorrere dal mese di agosto
2013…”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la eccependo preliminarmente il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ribadiva che le attività più complesse di cui alla categoria D erano state oggetto di apposito affidamento a soggetti esterni.
Si costituiva anche l' di Varese, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, in via preliminare eccepiva anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il ricorrente tutt'ora dipendente della , atteso che l'assegnazione funzionale CP_1 era di natura temporanea e oggetto di periodico rinnovo. Eccepiva inoltre la prescrizione dei crediti eventualmente maturati anteriormente al quinquennio antecedente la diffida del 5.05.2020.
Il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione dall , riconoscendo che il soggetto che Controparte_2 riveste la qualifica formale di datore di lavoro del ricorrente è da individuare nella
Provincia di Varese.
Nel merito , esperita sul punto istruttoria testimoniale e raffrontate le mansioni svolte dal ricorrente con quanto risultante dalla declaratoria del livello D, il
Tribunale ha ritenuto la non riconducibilità delle mansioni alla categoria appena richiamata.
Ha respinto anche la domanda svolta in subordine dal ricorrente che , in alternativa, aveva chiesto , ai fini della condanna alle differenze retributive richieste
, la riconducibilità delle mansioni svolte quanto meno al livello C
Il Tribunale , in proposito , ha rilevato che le mansioni svolte , così come descritte dai testimoni, siano da ricondurre alla categoria B di attuale inquadramento
“trattandosi di mansioni dal carattere marcatamente operativo, di complessità modesta e di primo intervento, non richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche particolarmente approfondite, non implicanti la relazione diretta con soggetti istituzionali esterni ed essendo rivolte precipuamente in favore dei dipendenti dell' . Correttamente, dunque, il ricorrente è stato Parte_2 inquadrato nella categoria B, corrispondente alle mansioni di fatto svolte dallo stesso”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento della domanda in relazione al rivendicato livello C.
Ha resistito la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 27 Marzo 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1
seguono.
Con un articolato motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui Parte_1
ha dichiarato che: “le mansioni in concreto svolte da ricorrente risultano insuscettibili di ricomprensione nella categoria C, trattandosi piuttosto di mansioni dal carattere marcatamente operativo, di complessità modesta e di primo intervento, non richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche particolarmente approfondite, non implicanti la relazione diretta con soggetti istituzionali esterni...” .
Sul punto parte appellante assume che, come dedotto in primo grado, ha svolto in via esclusiva la funzione di gestore del sistema informatico di , Parte_2 avendo di fatto esplicato tutte le attività utili e necessarie a garantire la continua operatività di quel sistema, compresa quella di tecnico hardware e di responsabile essendo l'unico soggetto, in quella struttura, di fatto responsabile del Org_3 regolare funzionamento di quel sistema e delle componenti che ne facevano parte;
precisa di aver dedotto di essere progressivamente subentrato di fatto nella funzione già svolta dal signor già responsabile della gestione dei Tes_8 server, e di aver poi di fatto assunto la funzione di responsabile della gestione dell'intero sistema informatico dell , divenendo l'unico soggetto in Parte_2 quella struttura dedicato a garantire l'ordinario funzionamento di quel sistema;
ritiene che il suo assunto sia stato confermato dalle prove testimoniali assunte.
L'appellante insiste quindi per il riconoscimento della categoria C del di Org_1 settore.
Confidando nella riforma della sentenza di primo grado e a suo favore, parte appellante chiede la condanna della al pagamento delle spese di Controparte_1 lite di primo e secondo grado.
Tali censure , ad avviso del Collegio, non colgono nel segno. Va premesso , in punto di diritto , che il Tribunale ha correttamente osservato che
“ la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel ritenere che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato - applicabile anche al presente caso della verifica delle mansioni espletate dal pubblico dipendente ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente al livello superiore – risulta necessariamente strutturato in tre fasi successive , e cioè dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal prestatore di lavoro , dalla individuazione delle qualifiche e livelli previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto del risultato di tali due indagini “. ( cfr. per l'affermazione di tali consolidati principi ex plurimis Cass. Sez. L. ord. 30580/2019; Cass. Sez. L. 18943/2016 ).
Ciò chiarito , nella fattispecie la declaratoria B , di attuale inquadramento del ricorrente , prevede “ Lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : “ Buone conoscenze specialistiche ( la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici ) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi / amministrativi;
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili ;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti , relazioni esterne ( con altre istituzioni ) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta “ Tra i profili esemplificativi : “ lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuale di tipo specialistico quali l'installazione , conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto – lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti , effettuando in casi complessi diagnosi , impostazione e preparazione dei lavori . Appartengono ad es. alla categoria i seguenti profili : (….) operatore CED.
In relazione alla categoria C pretesa ora da anche in grado di appello ai Parte_1 fini del riconoscimento delle differenze retributive oggetto della domanda , il
[...] prevede: “ lavoratori che svolgono attività caratterizzate da “ Org_2
Approfondite conoscenze monospecialistiche ( la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore ) e un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento – Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi / amministrativi . Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza , relazioni esterne ( con altre istituzioni ) anche di tipo diretto .
Relazioni con gli utenti di natura diretta , anche complesse , e negoziali. Tra i profili esemplificativi sono elencati “ lavoratore che , anche coordinando altri addetti , provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza – lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo tecnico e contabile, curando , nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo , la raccolta , l'elaborazione e l'analisi dei dati “.
Tenuto conto di tali declaratorie , ritiene il collegio che siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove all'esito della valutazione complessiva delle prove testimoniali assunte e delle ulteriori risultanze processuali ha concluso che le mansioni concretamente espletate da siano Parte_1
riconducibili alla categoria B attribuitagli “ trattandosi di mansioni di carattere meramente operativo , di modesta complessità e di primo intervento , non richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche particolarmente approfondite , non implicanti la relazione diretta con soggetti istituzionali esterni ed essendo rivolte precipuamente in favore dei dipendenti dell ….”. Parte_2
Tali conclusioni trovano conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata dal Tribunale.
In tal senso, la teste , direttrice delle sedi dell fino al 2016 ha Tes_9 Pt_2 precisato che “ il ricorrente svolgeva le funzioni di help desk , ricordo che apriva e chiudeva caselle di posta elettronica ed in caso di suoi interventi operava da remoto
. Per quanto concerne il funzionamento del server vi erano degli incaricati esterni che operavano ….Si occupava solo del primo intervento , in seguito andava chiamato il tecnico …I contatti con i fornitori erano tenuti dalla responsabile degli approvvigionamenti , la signora ….”. Per_1
Il teste , direttore generale dell' dal 17.10.2016 al Tes_10 Parte_2
31.3.2021 ha confermato : “ Ero il direttore generale dell dal Parte_2
17.10.2016 sino al 31.3.2021 , quando sono andato in pensione;
la dr.ssa Tes_9 mi ha preceduto nello stesso ruolo . Il ricorrente si occupava della rete informatica in qualità di help desk , interveniva sulle problematiche informatiche delle 5 sedi e della direzione generale;
interveniva su richiesta per gli interventi sui terminali , sulla gestione della posta , installazione di software per la gestione di attività migrazione della posta ….mentre l'amministratore di rete era la figura sovraordinata per le gestione complessiva della rete informatica , era referente per le questioni di privacy …. Per le modifiche del sistema di rete erano coinvolti soggetti esterni se c'erano da introdurre innovazioni rilevanti …Per il malfunzionamenti spesso interveniva da remoto il ricorrente , oppure intervenivano degli esterni per interventi più significativi ... I piccoli interventi erano gestiti dal ricorrente , lui era il primo passaggio sempre ( ad es. il computer che non partiva ) ; c'erano delle società incaricate di gestire gli interventi più significativi ed intervenire anche in presenza su parti del sistema informatico che richiedevano un intervento più ampio ….”.
Il teste ha dichiarato : “ Io ero il responsabile della gestione del server Tes_8
dell' prima che il ricorrente venisse a lavorare al CFP di Luino ….io Parte_2
, essendo anche insegnante di informatica ho vagliato le sue competenze, prima come aiuto in aula per le riparazioni …. A mia volta a suo tempo avevo affiancato il precedente responsabile per imparare il lavoro di gestione del server , è una attività che si impara per gradi ….c'erano però dei soggetti esterni che però venivano coinvolti solo per gravi malfunzionamenti , problemi molto complessi ed imprevisti , eventi inconsueti , malfunzionamenti dovuti a parti hardware . Erano specificamente chiamati per gestire tali eventi straordinari , imprevisti , di complessità che andava al di là delle nostre ordinarie mansioni . “ ha poi descritto le mansioni svolte anche da inerenti gli Tes_8 Parte_1 aggiornamento dell'antivirus , i controlli inerenti i server ( “ i server vanno tenuti in locali con aria condizionata , io controllavo la temperatura …” ), l'attività inerente la manutenzione software ( “ comportava interventi di vario tipo , ad esempio utenti che dimenticavano la password , obblighi di cambiare la password periodicamente
….eliminazione degli utenti non più in servizio , creazione dei profili dei nuovi utenti ,
l'attività di recupero dei dati di backup ) . ha poi precisato : “ “ C'era una rete che collegava tutte le agenzie , se Tes_8
c'era un malfunzionamento alcune sedi rimanevano staccate e a questo punto venivano incaricati degli esterni , non avendo noi le competenze specifiche per intervenire … Una volta che l'affiancamento del ricorrente ha avuto esito positivo , delle attività del cap. 3 di ordinaria amministrazione se ne occupava in prevalenza il ricorrente , anche perché sapevo che sarei andato in pensione…”.
Tenuto conto di tali dichiarazioni , non smentite da decisivi elementi di segno contrario desumibili da quelle rese dagli altri testi sentiti e pure richiamate dal
Tribunale , ritiene il Collegio che le attività svolte da , ben possano Parte_1
rientrare , così come già correttamente osservato dal Tribunale , nell'ambito dei profili della declaratoria dell'attribuito livello B , caratterizzato da buone conoscenze specialistiche , contenuto operativo delle mansioni responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi , discreta complessità dei problemi affrontati.
La circostanza dell'affidamento a soggetti esterni per gli interventi più significativi , non di ordinaria amministrazione e richiedenti competenze più specifiche appare poi provata dalla documentazione prodotta in primo grado dall' e Pt_2 correttamente richiamata dalla nella memoria in appello ( doc. Controparte_1
12 13,14 15 fasc. primo grado ). Controparte_2
Si deve aggiungere che solo in grado di appello ha tardivamente prodotto Parte_1
( come eccepito a pag. 13 della memoria di costituzione da parte appellata ) il titolo di studio di scuola superiore ( ragioniere ) ed un attestato professionale del 1984 di programmatore informatico all'esito di un corso di formazione .
Il Collegio osserva comunque che l'attività descritta nel ricorso introduttivo per fondare l'attribuzione di un livello superiore appare appresa da tramite Parte_1
l'affiancamento a ( teste ) ed appare allora condivisibile quanto già Tes_8 Tes_8 rilevato dal Tribunale e cioè che “ la circostanza fa pertanto propendere per una non particolare esigenza di conoscenze specialistiche elevate , da conseguirsi a seguito di apposito percorso di studi , per l'esercizio della mansione “.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Ritiene il Collegio di compensare fra le parti le spese anche di questo grado del giudizio attesa , come già rilevato dal Tribunale , la peculiarità ed oggettiva complessità del caso esaminato.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Varese;
compensa fra le parti le spese del grado;
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
CU ex art. 1 comma 17 legge 228/2012 .
Milano 27 Marzo 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau