Art. 11. Procedure 1. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti:
a) entro il mese di gennaio di ciascun anno stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nonche' i tempi e le modalita' per la presentazione delle relative domande;
b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalita' della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte;
c) entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformita' ai criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi della lettera a) del presente comma, previo parere di un apposito comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro dei trasporti.
2. Il comitato tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 e' composto:
a) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente;
b) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;
c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;
d) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;
e) da nove rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui tre con funzioni di supplente, designati, dalle associazioni interessate, fra i componenti del comitato centrale per l'albo di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 298 del 1974 , come modificata dall' articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 , in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui alla medesima lettera.
3. In sede di prima applicazione il Ministro dei trasporti provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 rispettivamente entro trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 11:
- Il testo del comma 1, lettera d), dell'art. 3 della legge n. 298/1974 , come modificata dall' art. 1 del D.L. n. 16/1987 , e' il seguente:
"Il comitato centrale e' composto:
a)-c) (omissis);
d) da 'dodici' rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 4 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni".
a) entro il mese di gennaio di ciascun anno stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nonche' i tempi e le modalita' per la presentazione delle relative domande;
b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalita' della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte;
c) entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformita' ai criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi della lettera a) del presente comma, previo parere di un apposito comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro dei trasporti.
2. Il comitato tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 e' composto:
a) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente;
b) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;
c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;
d) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;
e) da nove rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui tre con funzioni di supplente, designati, dalle associazioni interessate, fra i componenti del comitato centrale per l'albo di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 298 del 1974 , come modificata dall' articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 , in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui alla medesima lettera.
3. In sede di prima applicazione il Ministro dei trasporti provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 rispettivamente entro trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 11:
- Il testo del comma 1, lettera d), dell'art. 3 della legge n. 298/1974 , come modificata dall' art. 1 del D.L. n. 16/1987 , e' il seguente:
"Il comitato centrale e' composto:
a)-c) (omissis);
d) da 'dodici' rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 4 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni".