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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1067/2022 R.G. promossa
DA
), in persona del legale rappresentate p.t, Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarone
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanna Monaco
Appellato
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, CP_1
, dipendente del dal 20.1.1990 al 31.9.2019 con la
[...] Controparte_2
qualifica di Ispettore Capo Polizia Municipale, esponeva di avere sempre svolto le mansioni di agente di P.M. assegnato al lavoro su strada con turni alla guida del motociclo di servizio e di essere stato sottoposto in ragione della predetta attività lavorativa a una prolungata sollecitazione della colonna vertebrale determinante la patologia diagnosticata in data 23.12.2020.
Chiedeva, pertanto, stante il rigetto della prestazione richiesta in via amministrativa, il riconoscimento della malattia professionale (iniziale discopatia degenerativa a carico di L2-L3 che protude lievemente nel canale spinale in sede mediana e paramediana e marcata discopatia a livello L5- S1 che protude nel canale spinale in sede mediana e paramediana sinistra) e la condanna dell al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico Pt_1
patito per la malattia contratta a seguito dell'attività lavorativa svolta commisurata al grado di inabilità del 12 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con sentenza n. 2952/2022 del 14.9.2022, il Tribunale condividendo le risultanze della disposta CTU accertava una menomazione psico-fisica pari all'8% di danno biologico, subita da a causa dell'attività lavorativa CP_1
svolta e condannava pertanto l ad erogare in favore del ricorrente la Pt_1
prestazione dovuta per malattia professionale in ragione della percentuale riconosciuta oltre accessori come per legge.
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, l'ente soccombente proponeva appello;
resisteva al gravame l'appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo, l'ente appellante impugna la sentenza per avere condiviso acriticamente le conclusioni della disposta consulenza tecnica.
Lamenta che il giudice, condividendo l'errata consulenza, ha riconosciuto la patologia quale tecnopatia in assenza di qualsiasi prova da parte del lavoratore dell'origine professionale. Rileva che la patologia di cui l'appellato ha chiesto il riconoscimento come malattia professionale non rientra tra quelle tabellate né sotto il profilo dell'attività lavorativa né sotto il profilo del quadro patologico denunciato. Non è stato considerato che la protrusione è una degenerazione non definitiva che non costituisce un danno biologico permanente e non ha alcuna dignità valutativa medico legale in quanto espressione di un quadro clinico reversibile. L'ernia discale – non presente nel caso in esame - invece che può scaturire dall'evoluzione di una protrusione o da un trauma, si caratterizza per essere una degenerazione definitiva non soggetta a regressione.
1.2. Rileva che trattandosi di malattia non tabellata, l'appellato aveva l'onere di dimostrare la natura tecnopatica della stessa e l'esclusione dell'incidenza di altre cause extra lavorative. Afferma che nell'ipotesi di malattia a eziologia multifattoriale, quale è la discopatia invocata dall'appellato, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il nesso di causalità relativo all'origine professionale non può essere oggetto di presunzioni semplici perché necessita di una corretta e specifica dimostrazione, che può essere fornita anche in via di probabilità purché si tratti di “probabilità qualificata” tale da tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (cfr. Cass. nn.
23951/2015; 18270/2010; 9634/2004).
Il CTU aveva erroneamente equiparato le vibrazioni subite da chi viaggia in moto su strade asfaltate a quelle subite da chi movimenta mezzi agricoli o industriali. Evidenzia che la prova della natura professionale della malattia gravante sul lavoratore non è stata fornita nel caso di specie atteso che in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità l'appellato non ha dimostrato l'elevato grado di probabilità della natura professionale della patologia lamentata, le caratteristiche della prestazione, la durata della prestazione stessa, nonché l'assenza di altri fattori causali extra lavorativi alternativi o concorrenti.
2. L'appello è fondato. Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare se la patologia lamentata dall'odierno appellato potesse considerarsi di origine lavorativa.
Il CTU ha escluso che la patologia lamentata possa considerarsi di origine professionale;
in particolare il consulente ha rilevato che patologia riscontrata, discopatia degenerativa L2-L3, L5-S1 che protrude nel canale spinale, in sede mediale, accertata con la RM del 23.12.2020 è una patologia determinata da cause degenerative e non dovuta all'attività professionale. Rileva il CTU che si tratta di un disturbo molto diffuso di cui soffre quasi l'80% della popolazione;
dall'analisi della documentazione medica prodotta, dall'indagine anamnestica e dai dati clinici, strumentali e obiettivi, in base ai criteri medico- legali relativi alla causalità, ha concluso che la discopatia (protrusione discale
L2-L3, L5-S1), non è causalmente collegata all'attività lavorativa di appartenente al Corpo di polizia municipale, prevalentemente alla guida del motociclo di servizio ma è dovuta a molteplici cause legate a fattori anagraficamente e geneticamente predisponenti del soggetto. Il CTU ha anche precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente di primo grado, la guida del motociclo ovviamente non può svolgersi per otto ore consecutive, essendovi naturalmente delle pause e che le sollecitazioni del mezzo motocicletta non possono essere equiparate alle sollecitazioni dei mezzi meccanici, adoperati nell'agricoltura e nell'industria, come ritenuto dal
CTU di primo grado.
Inoltre, il consulente ha evidenziato che non sono documentate visite ortopediche con prescrizione di un trattamento farmacologico e fisioterapico o assenze dal lavoro con la diagnosi di lombalgia e non vi è neanche prova di un'eventuale sintomatologia dolorosa che si era progressivamente manifestata. La patologia è stata riscontrata per la prima volta il 23.12.2020 e
è in quiescenza dall'1.10.2019. CP_1 Deve osservarsi che secondo le tabelle l'ernia discale lombare viene Pt_1
considerata malattia professionale con termine massimo di indennizzabilità di un anno per le seguenti attività “77 a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e
d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
La guida del motociclo non rientra nella previsione normativa e il richiamo operato dal consulente di primo grado alle lavorazioni “a bordo di mezzi usati in agricoltura e industria, mezzi di trasporto in generale macchine industriali vibranti (gru, trattori, ruspe, carrelli elevatori, ecc) non appare congruo, stante l'evidente diversità tra la guida di un motociclo nelle strade urbane e l'utilizzo dei mezzi indicati che riguardano la movimentazione di materiali di diversa consistenza.
Nelle patologie a eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni, tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili e dotate di carattere astratto e ipotetico, ma occorre una concreta e specifica dimostrazione, che può esser data anche in termini di rilevante grado di probabilità, che differisce dalla mera possibilità dell'origine professionale (in termini Cassazione civile sez. lav. - 26/06/2023, n. 18175 e ivi richiamate
Cass., sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21825; Cass., sez. lav., 12 ottobre 2012, n.
17438; Cass., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13814).
Nel caso in esame non può ritenersi raggiunta la prova della rilevante probabilità della natura professionale della patologia, che è una patologia comune, diffusa tra la popolazione. non ha allegato particolari CP_1
modalità di svolgimento della prestazione che possano fare ritenere che vi sia un aggravamento del rischio qualificato di contrarre la patologia comune e, come evidenziato dal CTU, il primo riscontro della patologia si è avuto soltanto dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il collegio condivide le valutazioni del CTU, fondate su criteri corretti.
2.1. L'appello deve essere accolto e la domanda proposta da CP_1
deve essere rigettata.
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da
, Controparte_1
condanna a pagare le spese processuali di entrambi i gradi Controparte_1
che liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il presente grado in €
2906,00 oltre rimborso spese generali, pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1067/2022 R.G. promossa
DA
), in persona del legale rappresentate p.t, Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarone
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanna Monaco
Appellato
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, CP_1
, dipendente del dal 20.1.1990 al 31.9.2019 con la
[...] Controparte_2
qualifica di Ispettore Capo Polizia Municipale, esponeva di avere sempre svolto le mansioni di agente di P.M. assegnato al lavoro su strada con turni alla guida del motociclo di servizio e di essere stato sottoposto in ragione della predetta attività lavorativa a una prolungata sollecitazione della colonna vertebrale determinante la patologia diagnosticata in data 23.12.2020.
Chiedeva, pertanto, stante il rigetto della prestazione richiesta in via amministrativa, il riconoscimento della malattia professionale (iniziale discopatia degenerativa a carico di L2-L3 che protude lievemente nel canale spinale in sede mediana e paramediana e marcata discopatia a livello L5- S1 che protude nel canale spinale in sede mediana e paramediana sinistra) e la condanna dell al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico Pt_1
patito per la malattia contratta a seguito dell'attività lavorativa svolta commisurata al grado di inabilità del 12 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con sentenza n. 2952/2022 del 14.9.2022, il Tribunale condividendo le risultanze della disposta CTU accertava una menomazione psico-fisica pari all'8% di danno biologico, subita da a causa dell'attività lavorativa CP_1
svolta e condannava pertanto l ad erogare in favore del ricorrente la Pt_1
prestazione dovuta per malattia professionale in ragione della percentuale riconosciuta oltre accessori come per legge.
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, l'ente soccombente proponeva appello;
resisteva al gravame l'appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo, l'ente appellante impugna la sentenza per avere condiviso acriticamente le conclusioni della disposta consulenza tecnica.
Lamenta che il giudice, condividendo l'errata consulenza, ha riconosciuto la patologia quale tecnopatia in assenza di qualsiasi prova da parte del lavoratore dell'origine professionale. Rileva che la patologia di cui l'appellato ha chiesto il riconoscimento come malattia professionale non rientra tra quelle tabellate né sotto il profilo dell'attività lavorativa né sotto il profilo del quadro patologico denunciato. Non è stato considerato che la protrusione è una degenerazione non definitiva che non costituisce un danno biologico permanente e non ha alcuna dignità valutativa medico legale in quanto espressione di un quadro clinico reversibile. L'ernia discale – non presente nel caso in esame - invece che può scaturire dall'evoluzione di una protrusione o da un trauma, si caratterizza per essere una degenerazione definitiva non soggetta a regressione.
1.2. Rileva che trattandosi di malattia non tabellata, l'appellato aveva l'onere di dimostrare la natura tecnopatica della stessa e l'esclusione dell'incidenza di altre cause extra lavorative. Afferma che nell'ipotesi di malattia a eziologia multifattoriale, quale è la discopatia invocata dall'appellato, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il nesso di causalità relativo all'origine professionale non può essere oggetto di presunzioni semplici perché necessita di una corretta e specifica dimostrazione, che può essere fornita anche in via di probabilità purché si tratti di “probabilità qualificata” tale da tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (cfr. Cass. nn.
23951/2015; 18270/2010; 9634/2004).
Il CTU aveva erroneamente equiparato le vibrazioni subite da chi viaggia in moto su strade asfaltate a quelle subite da chi movimenta mezzi agricoli o industriali. Evidenzia che la prova della natura professionale della malattia gravante sul lavoratore non è stata fornita nel caso di specie atteso che in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità l'appellato non ha dimostrato l'elevato grado di probabilità della natura professionale della patologia lamentata, le caratteristiche della prestazione, la durata della prestazione stessa, nonché l'assenza di altri fattori causali extra lavorativi alternativi o concorrenti.
2. L'appello è fondato. Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare se la patologia lamentata dall'odierno appellato potesse considerarsi di origine lavorativa.
Il CTU ha escluso che la patologia lamentata possa considerarsi di origine professionale;
in particolare il consulente ha rilevato che patologia riscontrata, discopatia degenerativa L2-L3, L5-S1 che protrude nel canale spinale, in sede mediale, accertata con la RM del 23.12.2020 è una patologia determinata da cause degenerative e non dovuta all'attività professionale. Rileva il CTU che si tratta di un disturbo molto diffuso di cui soffre quasi l'80% della popolazione;
dall'analisi della documentazione medica prodotta, dall'indagine anamnestica e dai dati clinici, strumentali e obiettivi, in base ai criteri medico- legali relativi alla causalità, ha concluso che la discopatia (protrusione discale
L2-L3, L5-S1), non è causalmente collegata all'attività lavorativa di appartenente al Corpo di polizia municipale, prevalentemente alla guida del motociclo di servizio ma è dovuta a molteplici cause legate a fattori anagraficamente e geneticamente predisponenti del soggetto. Il CTU ha anche precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente di primo grado, la guida del motociclo ovviamente non può svolgersi per otto ore consecutive, essendovi naturalmente delle pause e che le sollecitazioni del mezzo motocicletta non possono essere equiparate alle sollecitazioni dei mezzi meccanici, adoperati nell'agricoltura e nell'industria, come ritenuto dal
CTU di primo grado.
Inoltre, il consulente ha evidenziato che non sono documentate visite ortopediche con prescrizione di un trattamento farmacologico e fisioterapico o assenze dal lavoro con la diagnosi di lombalgia e non vi è neanche prova di un'eventuale sintomatologia dolorosa che si era progressivamente manifestata. La patologia è stata riscontrata per la prima volta il 23.12.2020 e
è in quiescenza dall'1.10.2019. CP_1 Deve osservarsi che secondo le tabelle l'ernia discale lombare viene Pt_1
considerata malattia professionale con termine massimo di indennizzabilità di un anno per le seguenti attività “77 a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e
d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
La guida del motociclo non rientra nella previsione normativa e il richiamo operato dal consulente di primo grado alle lavorazioni “a bordo di mezzi usati in agricoltura e industria, mezzi di trasporto in generale macchine industriali vibranti (gru, trattori, ruspe, carrelli elevatori, ecc) non appare congruo, stante l'evidente diversità tra la guida di un motociclo nelle strade urbane e l'utilizzo dei mezzi indicati che riguardano la movimentazione di materiali di diversa consistenza.
Nelle patologie a eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni, tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili e dotate di carattere astratto e ipotetico, ma occorre una concreta e specifica dimostrazione, che può esser data anche in termini di rilevante grado di probabilità, che differisce dalla mera possibilità dell'origine professionale (in termini Cassazione civile sez. lav. - 26/06/2023, n. 18175 e ivi richiamate
Cass., sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21825; Cass., sez. lav., 12 ottobre 2012, n.
17438; Cass., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13814).
Nel caso in esame non può ritenersi raggiunta la prova della rilevante probabilità della natura professionale della patologia, che è una patologia comune, diffusa tra la popolazione. non ha allegato particolari CP_1
modalità di svolgimento della prestazione che possano fare ritenere che vi sia un aggravamento del rischio qualificato di contrarre la patologia comune e, come evidenziato dal CTU, il primo riscontro della patologia si è avuto soltanto dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il collegio condivide le valutazioni del CTU, fondate su criteri corretti.
2.1. L'appello deve essere accolto e la domanda proposta da CP_1
deve essere rigettata.
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da
, Controparte_1
condanna a pagare le spese processuali di entrambi i gradi Controparte_1
che liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il presente grado in €
2906,00 oltre rimborso spese generali, pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi