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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Luciana Dughetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 1828/25 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1
De Giuli
ricorrente
Controparte_1 resistente costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha proposto impugnazione avverso il Parte_1 provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento del 2096/24 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso per motivi di studio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento citato limitatamente alla parte in cui la P.A. non ha ritenuto sussistenti i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1, T.U.I. alla luce del percorso socio-lavorativo svolto dal ricorrente in Italia.
pagina 1 di 6 Il chiedeva il rigetto stante la legittimità del provvedimento Controparte_1 impugnato non avendo la p.a. le informazioni fornite in sede di ricorso. All'udienza del 20.11.2025 la difesa del ricorrente rassegnava le conclusioni insistendo nell'accoglimento del ricorso.
§§§
Venendo al merito, va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. La fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dal D.L. n. 130/2020, stabiliva: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Successivamente, la legge di conversione 173/2020 nell'apportare delle modifiche ha previsto in relazione al comma 1.1 dell'art. 19 citato, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.».
pagina 2 di 6 In sostanza, per un verso, il dl n. 130/2020 , aveva ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 precedentemente abrogato (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali
o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Successivamente, in sede di conversione, la legge 173/2020 aveva nuovamente eliminato l'inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” ma aveva lasciato il riferimento al fatto che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” riferendosi cosi, pur senza fare espresso richiamo all'art. 8 Cedu, manifestatamente ad esso ed indicando compiutamente i criteri per il suo accertamento. Per altro verso, il dl n. 130/2020 ha reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei sopra citati commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore, con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della commissione territoriale (art. 19, comma 1.2, TU 286/98). Con la riforma del 2023, legislatore è intervenuto in due fasi. In primo luogo, con l'art. 7 dl n. 20, entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha «soppresso» il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 TU n. 286/98, sopra citati (laddove stabilivano che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Nella seconda fase, in sede di conversione in legge n. 50, entrata in vigore il 6 maggio 2023, il legislatore ha abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2, in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al Questore, sia l'art. 6, comma 1-bis, lett. a, TU 286/98, che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008. Ciò premesso venendo al merito, in primo luogo deve rilevarsi che l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale avanzata dal ricorrente in data 7.4.2023 era ricevibile direttamente dal Questore in quanto precedente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023 e, segnatamente, avvenuta il 6.5.2023 (che ha abrogato il comma 1.2 dell'art. 19 D. Lgs 286/98 che prevede, appunto, la domanda diretta al Questore). Secondariamente, si ritiene che, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 19 co.
1.1 del D.lgs. 286/98 dal D.L. 20/2023 (che ha soppresso come già detto il terzo e quarto periodo) al momento in cui il ricorrente ha presentato la domanda in esame, occorra continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i pagina 3 di 6 cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera). La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione del ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Coerente con quanto sopra è la giurisprudenza formatasi anteriormente all'addendum operato dal d.l. con l'introduzione del comma 1.1 dell'art. 19 cit.. Ed invero, nella sentenza n. 24413 del 2021, sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad pagina 4 di 6 attività associative radicate nel territorio di insediamento” (così Corte di cassazione, con ordinanza n. 3336 del 3.2.2022). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la difesa ha depositato diversa documentazione allegata al ricorso dalla quale emerge che il ricorrente, in Italia dal 2021, ha svolto un percorso di studi in Italia frequentando lezioni universitarie in lingua italiana presso corso di informatica di UNITO (prima presso il Politecnico), ha in Italia il fratello maggiore, il NO , studente presso il Politecnico di , e di due Persona_1 CP_1 cugini, entrambi studenti presso Unito, conduce in locazione appartamento che condivide con altri studenti, ha una relazione sentimentale e ha svolto dal 30.11.2024 una attività lavorativa a chiamata come addetto alla security/facchino (cfr. doc. allegati). Ebbene, l'attività posta in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018). Nella comparazione tra la vita condotta in Italia e quella che tornerebbe a condurre nel paese di origine emerge una evidente sproporzione tra i due contesti di vita da essere lesivo del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame. La domanda è meritevole di accoglimento.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98, così come modificato dal D.L.
pagina 5 di 6 130/20 convertito in legge 173/23 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Luciana Dughetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 1828/25 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1
De Giuli
ricorrente
Controparte_1 resistente costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha proposto impugnazione avverso il Parte_1 provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento del 2096/24 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso per motivi di studio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento citato limitatamente alla parte in cui la P.A. non ha ritenuto sussistenti i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1, T.U.I. alla luce del percorso socio-lavorativo svolto dal ricorrente in Italia.
pagina 1 di 6 Il chiedeva il rigetto stante la legittimità del provvedimento Controparte_1 impugnato non avendo la p.a. le informazioni fornite in sede di ricorso. All'udienza del 20.11.2025 la difesa del ricorrente rassegnava le conclusioni insistendo nell'accoglimento del ricorso.
§§§
Venendo al merito, va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. La fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dal D.L. n. 130/2020, stabiliva: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Successivamente, la legge di conversione 173/2020 nell'apportare delle modifiche ha previsto in relazione al comma 1.1 dell'art. 19 citato, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.».
pagina 2 di 6 In sostanza, per un verso, il dl n. 130/2020 , aveva ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 precedentemente abrogato (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali
o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Successivamente, in sede di conversione, la legge 173/2020 aveva nuovamente eliminato l'inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” ma aveva lasciato il riferimento al fatto che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” riferendosi cosi, pur senza fare espresso richiamo all'art. 8 Cedu, manifestatamente ad esso ed indicando compiutamente i criteri per il suo accertamento. Per altro verso, il dl n. 130/2020 ha reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei sopra citati commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore, con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della commissione territoriale (art. 19, comma 1.2, TU 286/98). Con la riforma del 2023, legislatore è intervenuto in due fasi. In primo luogo, con l'art. 7 dl n. 20, entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha «soppresso» il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 TU n. 286/98, sopra citati (laddove stabilivano che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Nella seconda fase, in sede di conversione in legge n. 50, entrata in vigore il 6 maggio 2023, il legislatore ha abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2, in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al Questore, sia l'art. 6, comma 1-bis, lett. a, TU 286/98, che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008. Ciò premesso venendo al merito, in primo luogo deve rilevarsi che l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale avanzata dal ricorrente in data 7.4.2023 era ricevibile direttamente dal Questore in quanto precedente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023 e, segnatamente, avvenuta il 6.5.2023 (che ha abrogato il comma 1.2 dell'art. 19 D. Lgs 286/98 che prevede, appunto, la domanda diretta al Questore). Secondariamente, si ritiene che, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 19 co.
1.1 del D.lgs. 286/98 dal D.L. 20/2023 (che ha soppresso come già detto il terzo e quarto periodo) al momento in cui il ricorrente ha presentato la domanda in esame, occorra continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i pagina 3 di 6 cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera). La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione del ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Coerente con quanto sopra è la giurisprudenza formatasi anteriormente all'addendum operato dal d.l. con l'introduzione del comma 1.1 dell'art. 19 cit.. Ed invero, nella sentenza n. 24413 del 2021, sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad pagina 4 di 6 attività associative radicate nel territorio di insediamento” (così Corte di cassazione, con ordinanza n. 3336 del 3.2.2022). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la difesa ha depositato diversa documentazione allegata al ricorso dalla quale emerge che il ricorrente, in Italia dal 2021, ha svolto un percorso di studi in Italia frequentando lezioni universitarie in lingua italiana presso corso di informatica di UNITO (prima presso il Politecnico), ha in Italia il fratello maggiore, il NO , studente presso il Politecnico di , e di due Persona_1 CP_1 cugini, entrambi studenti presso Unito, conduce in locazione appartamento che condivide con altri studenti, ha una relazione sentimentale e ha svolto dal 30.11.2024 una attività lavorativa a chiamata come addetto alla security/facchino (cfr. doc. allegati). Ebbene, l'attività posta in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018). Nella comparazione tra la vita condotta in Italia e quella che tornerebbe a condurre nel paese di origine emerge una evidente sproporzione tra i due contesti di vita da essere lesivo del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame. La domanda è meritevole di accoglimento.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98, così come modificato dal D.L.
pagina 5 di 6 130/20 convertito in legge 173/23 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Roberta Dotta
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