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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2020 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv.to ESTATICO LUIGI, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to PEDOTO Controparte_1 P.IVA_1
ROCCO, giusta procura in atti
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to TOMMASO PARISI, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 16.6.2020 parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto DICHIARARNE la nullità e
l'inefficacia, o comunque l'annullamento e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente nulla deve in pagina 1 di 2 forza della procedura attivata, giusta sentenza del TC Vallo Lucania Sez. Lavoro n. 153/2018, pubblicata il 21.12.2018, munita della formula esecutiva del 1.2.2019, notificata in data 22.2.2019, non impugnata e passata definitivamente in giudicato.”.
Costituitisi l e l' , hanno richiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1 CP_2
All'udienza del 4.3.2025 l ha chiesto di dichiarare la cessata materia Controparte_1
del contendere. Infatti l ha depositato la prova dell'avvenuto sgravio Controparte_1
delle cartelle impugnate dal ricorrente con il presente giudizio.
Pertanto la richiesta è da accogliere atteso che il ricorrente e tutte le parti non hanno alcun interesse al conseguimento del provvedimento giudiziale.
Per quanto riguarda le spese di lite, vengono poste a carico di parte resistente in base al principio della
“soccombenza virtuale”; infatti la circostanza che lo sgravio è avvenuto pendente il giudizio, comprova la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte ricorrente e giustifica la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistario;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vallo della Lucania, 4 marzo 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2020 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv.to ESTATICO LUIGI, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to PEDOTO Controparte_1 P.IVA_1
ROCCO, giusta procura in atti
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to TOMMASO PARISI, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 16.6.2020 parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto DICHIARARNE la nullità e
l'inefficacia, o comunque l'annullamento e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente nulla deve in pagina 1 di 2 forza della procedura attivata, giusta sentenza del TC Vallo Lucania Sez. Lavoro n. 153/2018, pubblicata il 21.12.2018, munita della formula esecutiva del 1.2.2019, notificata in data 22.2.2019, non impugnata e passata definitivamente in giudicato.”.
Costituitisi l e l' , hanno richiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1 CP_2
All'udienza del 4.3.2025 l ha chiesto di dichiarare la cessata materia Controparte_1
del contendere. Infatti l ha depositato la prova dell'avvenuto sgravio Controparte_1
delle cartelle impugnate dal ricorrente con il presente giudizio.
Pertanto la richiesta è da accogliere atteso che il ricorrente e tutte le parti non hanno alcun interesse al conseguimento del provvedimento giudiziale.
Per quanto riguarda le spese di lite, vengono poste a carico di parte resistente in base al principio della
“soccombenza virtuale”; infatti la circostanza che lo sgravio è avvenuto pendente il giudizio, comprova la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte ricorrente e giustifica la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistario;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vallo della Lucania, 4 marzo 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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