Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6316/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 6316/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Pastorino Gaudino, Parte_1 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Fiorillo Fabio, Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.8.2024 [nato a [...] il Parte_1
07.06.1966 (CF. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] Controparte_1 del Greco (NA) il 24.11.1966 (CF. )] in data 01.12.1997 in C.F._2
Salerno e da cui era nato il figlio AN (28.09.1999).
Il ricorrente, a modifica delle condizioni statuite in sede di separazione, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento sia nei confronti del figlio, in virtù dell'autosufficienza economica raggiunta, sia della resistente, oltre alla revoca dell'assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
si costituiva con comparsa del 19.12.2024 con la quale aderiva Controparte_1 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva di contro l'assegnazione in suo favore della casa familiare, la conferma della corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 450,00 per il figlio e la previsione di un assegno divorzile di euro 400,00 in suo favore.
Il G.D., sentite le parti, emetteva con ordinanza emessa in data 21.1.2025 i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Alla udienza del 20.3.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio in ordine alla sola pronuncia di stato richiesta dalle parti.
In via preliminare va ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di cassazione (cfr. sul punto Sez. 1, Sent. n. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni;
in tal modo, infatti, secondo la pronuncia richiamata si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, sia per l' effetto retroattivo, fino al momento della Proc. R.G. n. 6316/2024
domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di divorzio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01.12.1997 in Salerno da [nato a [...] il [...] Parte_1
(CF. )] e [nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(NA) il 24.11.1966 (CF. )]; C.F._2 Proc. R.G. n. 6316/2024
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi