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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4762/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in NU (Romania) il 25/08/2000,
non trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
04/01/2006 e , nata a [...] il [...], Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. i coniugi dichiarano di non avere alcuna richiesta reciproca in punto mantenimento e che ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
2. ciascuno dei ricorrenti, in considerazione delle precarie condizioni economiche di entrambi, provvederà al mantenimento diretto dei figli e nel tempo in cui li avrà con sé. Persona_1 Persona_2
Le spese straordinarie che verranno sostenute per i figli, così come individuate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Pordenone
che si ha quivi per integralmente richiamato, saranno sostenute a metà tra i coniugi.
L'assegno Unico verrà percepito per intero dalla sig.ra e così pure le Pt_1
detrazioni fiscali per i figli a carico saranno attribuite interamente alla stessa.
I figli e si impegneranno a rendersi parzialmente autonomi, Per_1 Per_2
anche tramite il reperimento di lavori part-time nel weekend, per sostenere i genitori.
3. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al
2 deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. e hanno,
altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in data 12/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3,
lett. a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello
Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi,
preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95,
secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia
non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale,
sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso
3 nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso,
diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1,
Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò premesso, dunque, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento UE 1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile
- accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come dichiarato dai coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in NU (Romania), in data 25/08/2000; Controparte_1
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4762/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in NU (Romania) il 25/08/2000,
non trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
04/01/2006 e , nata a [...] il [...], Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. i coniugi dichiarano di non avere alcuna richiesta reciproca in punto mantenimento e che ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
2. ciascuno dei ricorrenti, in considerazione delle precarie condizioni economiche di entrambi, provvederà al mantenimento diretto dei figli e nel tempo in cui li avrà con sé. Persona_1 Persona_2
Le spese straordinarie che verranno sostenute per i figli, così come individuate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Pordenone
che si ha quivi per integralmente richiamato, saranno sostenute a metà tra i coniugi.
L'assegno Unico verrà percepito per intero dalla sig.ra e così pure le Pt_1
detrazioni fiscali per i figli a carico saranno attribuite interamente alla stessa.
I figli e si impegneranno a rendersi parzialmente autonomi, Per_1 Per_2
anche tramite il reperimento di lavori part-time nel weekend, per sostenere i genitori.
3. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al
2 deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. e hanno,
altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in data 12/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3,
lett. a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello
Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi,
preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95,
secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia
non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale,
sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso
3 nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso,
diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1,
Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò premesso, dunque, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento UE 1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile
- accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come dichiarato dai coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in NU (Romania), in data 25/08/2000; Controparte_1
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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