TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/11/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2018 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza dell'11.11.2025 vertente
TRA
(CF elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla Via De Nava n. 102 presso lo studio dell'avv. Antonio Panella che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
(P.I. in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via
Cont Michele Barillaro, già via S. Anna II Tronco, Palazzo CE , presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Cristarella, come da procura in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza dell'11.11.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, ritualmente depositato, adiva il Giudice di Pace di Parte_1
Reggio Calabria al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione
1 al C.d.S. n 00041521/F43 del 29/1/2015 elevato dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 145, comma 5 e 10, del C.d.S. in quanto si arrestava oltre la linea di “stop” presente nell'intersezione tra la Via De Nada e la Via
Brancati costringendo, in tal modo, il conducente dell'autobus - che percorreva la via favorita dal diritto di precedenza - a eseguire una brusca manovra verso sinistra nonché a frenare repentinamente causando, di conseguenza, la perdita di equilibrio della passeggera ivi trasportata.
In particolare, lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
- i) carenza di motivazione e illeggibilità dei dati e della data con conseguente impossibilità della contestazione immediata dell'illecito;
- ii) insussistenza della violazione contestata essendosi il regolarmente Pt_1 arrestato al segnale di stop avendo, poi, ripreso la marcia con le cautele richieste senza determinare alcuna interferenza con la circolazione del mezzo pubblico sopraggiungente.
Si costituiva il il quale rilevava l'infondatezza in fatto e Controparte_1
diritto del ricorso avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 266/2018, il Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto e, per l'effetto, confermava il verbale di contestazione n. 00041521F/43 del
29/01/2015 elevato dal Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il articolando i seguenti motivi di Pt_1
gravame: i) erroneità della statuizione in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto contestato;
ii) erronea valutazione delle prove e dei rilievi eseguiti dalle autorità competenti intervenute sui luoghi di causa.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 266/2018 depositata il 01.02.2018 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, dott. nell'ambito del giudizio n. Parte_2
152/2014 R.G., depositata in cancelleria in data 01.02.2018 e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da intendersi qui integralmente trascritte e annullare il verbale di violazione al Codice della Strada n. 00041521/F 43 del 29.01.2015. Spese a chi di dovere”
2 Con comparsa del 6.9.2018, si costituiva il appellato eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ribadiva la bontà del provvedimento di primo grado, contestando l'infondatezza del gravame e chiedendo, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii d'ufficio dovuti, anche, alla sostituzione del Giudice titolare del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c..
All'udienza dell'11.11.2025, precisate le conclusioni e udita la discussione, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3 del D.lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., dal appellato. CP_1
Come noto, la Suprema Corte, tra l'altro a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. (Cass. civ. Sez. Unite n. 271999 del 16.11.2017).
Pertanto, il requisito della specificità dei motivi di appello non implica l'adozione di formule sacramentali né la riproduzione analitica di ogni singolo passaggio della sentenza impugnata, essendo sufficiente che dall'atto emergano in modo chiaro e inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alle statuizioni del primo giudice.
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di impugnazione, illustrando le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della richiesta di riforma.
3 La riproposizione, in sede di appello, delle argomentazioni già svolte in primo grado non comporta, di per sé, inammissibilità, qualora tali argomentazioni si pongano in diretta contrapposizione logico-giuridica con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e risultino idonee a consentire al giudice del gravame di individuare con precisione il thema decidendum e il contenuto delle censure.
L'atto di appello in esame risponde, pertanto, ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene un'esposizione chiara dei motivi di doglianza, la specifica indicazione dei capi della sentenza impugnata e l'illustrazione delle ragioni per le quali la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata, ne consegue che l'eccezione sollevata da parte appellata non merita accoglimento.
3. Tanto chiarito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il censura la sentenza di primo grado nella parte il Giudice di Pace ha ritenuto Pt_1
la legittimità della sanzione amministrativa irrogata ponendo a fondamento della decisione il rapporto di incidente redatto dagli agenti di polizia stradale che, secondo l'assunto dell'appellante, riporterebbe una errata ricostruzione della dinamica del sinistro nonché un rilievo planimetrico non corrispondente alla realtà.
Più precisamente, nel verbale viene riportata la seguente dinamica: “Il veicolo 2 BM
X3 – ossia quello condotto dal - proveniva da mare percorreva la via Brancati con Pt_1 direzione monte, giunto in corrispondenza con l'intersezione segnalata da segnaletica verticale ed orizzontale di STOP, si immetteva nell'area di intersezione, superando così la linea di arresto senza dare precedenza al veicolo 1 Autobus che proveniva da Nord percorreva Via De Nava sull'apposita corsia preferenziale, con direzione SUD. Il conducente del veicolo 1 Autobus, nell'intento di evitare l'urto bruscamente svoltava a sinistra, frenando bruscamente;
l'urto tra i due veicoli veniva evitato ma il concorso delle due manovre provocava la perdita di equilibrio della passeggera del pullman, tale sig. ra
[...]
(in atti generalizzata), la quale urtava con il capo contro il parabrezza del Persona_1
bus, provocando lesioni tali da richiedere sul posto personale medico 118” (Cfr. rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria).
In sostanza, secondo gli agenti accertatori il sinistro si sarebbe verificato a causa dell'omesso arresto al segnale di “stop” da parte del il quale avrebbe in tal modo Pt_1
costretto il conducente dell'autobus - che percorreva la via favorita dal diritto di precedenza
4 - a eseguire una brusca manovra verso sinistra nonché a frenare repentinamente causando, di conseguenza, la perdita di equilibrio della passeggera.
Di contro, il sostiene che, diversamente da quanto ricostruito dagli agenti Pt_1 verbalizzanti, l'incidente si sarebbe verificato secondo le seguenti modalità: i) egli, percorreva alla guida del proprio veicolo, la Via Brancati di Reggio Calabria, con direzione monte- mare e, giunto in prossimità dell'intersezione con la Via De Nava, arrestava regolarmente la corsa di fronte al segnale di stop;
ii) successivamente, riprendeva la marcia con le dovute cautele, ma doveva nuovamente arrestarsi a cavallo della striscia di “stop” in quanto costretto ad interrompere la corsa poiché la visuale risultava ostruita a causa di un edificio sito all'incrocio tra le due Vie Brancati e De Nava;
iii) in tale frangente, sopraggiungeva improvvisamente un autobus di linea, procedente a velocità sostenuta che, per evitare l'impatto, si trovava costretto ad eseguire una brusca frenata provocando, di conseguenza, la caduta di una passeggera a bordo;
iv) il mezzo di linea arrestava, quindi, la propria marcia sulla corsia preferenziale lungo la quale procedeva.
Deduce, pertanto, di aver correttamente eseguito la manovra di immissione nell'intersezione stradale, ma di essere stato, tuttavia, costretto ad arrestarsi nuovamente a causa del palazzo posto all'incrocio che ne ostruiva la visibilità rendendo estremamente difficile la manovra di immissione sulla strada favorita dal diritto di precedenza.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la caduta della passeggera sarebbe stata determinata unicamente dalla brusca frenata del bus, peraltro causata dall'alta velocità sostenuta, e non dal fatto che egli (il ) stesse attraversando l'intersezione e che fosse Pt_1
in movimento asserendo, ancora, che, al momento della frenata dell'autobus, il proprio veicolo era fermo.
Lamenta, quindi, che la violazione è stata contestata sulla base di una errata ricostruzione della dinamica da parte degli agenti accertatori i quali hanno, altresì, eseguito un rilievo planimetrico non corrispondente allo stato dei fatti avendo, in particolare, rappresentato graficamente la posizione di arresto del mezzo di linea in modo difforme - e, segnatamente, con un'inclinazione obliqua, con invasione della corsia di marcia adiacente a quella preferenziale - rispetto allo stato effettivo dei luoghi.
A sostegno delle superiori deduzioni ha, in primo grado, allegato documentazione fotografica volta a comprovare non solo l'esatta posizione posizione di arresto del mezzo di
5 linea, ma anche lo stato dei luoghi al momento del sinistro con particolare riferimento all'ubicazione del fabbricato che, a suo dire, avrebbe costituito elemento di insidia alla visibilità.
Le doglianze sono infondate.
3.1. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai pacifico e consolidato, ha chiarito che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (Cfr., ex multis, Cass civ., sez. III, ord.
n. 10376 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. III, n. 22662 del 9.9.2008).
In particolare, è stato precisato che la valutazione dell'efficacia probatoria del rapporto di incidente deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di prova che regolano i verbali amministrativi: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità.
Applicando i superiori e condivisi canoni ermeneutici, questo Giudice, esaminato il quadro probatorio in atti, ritiene che la dinamica del sinistro descritta nel verbale di polizia – sebbene, per i principi sopra richiamati, non coperta da pubblica fede, ma comunque dotata di una sua intrinseca attendibilità - non possa ritenersi infirmata da specifica prova contraria.
Invero, la condotta contestata al trova riscontro nelle stesse dichiarazioni Pt_1 spontanee dal medesimo rese alla Polizia Municipale nell'immediatezza dell'accaduto avendo egli affermato: “Ero fermo a cavallo delle strisce, ho guardato sia a destra sia a sinistra;
preciso si tratta di linea di stop in quanto la visuale mi viene impedita dall'angolo. Nel
6 frattempo, è arrivato il bus, ho frenato, ha frenato pure lui ma non vi è stata collisione tra i due veicoli” (V. dichiarazioni spontanee allegate al verbale di polizia stradale).
Dalle superiori dichiarazioni, sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare essendo state rese dallo stesso trasgressore, emerge che il - si ribadisce, per sua stessa Pt_1 ammissione - giunto in prossimità dell'intersezione, arrestava la marcia “a cavallo” della linea di stop.
Tale espressione consente di ritenere, per come correttamente fatto dal Giudice di prime cure, che l'opponente ha evidentemente invaso la via De Nava, ossia la via favorita dal diritto di precedenza, o, quantomeno, che non si è arrestato in corrispondenza della segnaletica orizzontale di stop contravvenendo in tal modo al disposto di cui all'art. 145, comma 5, del
C.d.S. in forza del quale “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.”.
D'altronde, qualora il si fosse arrestato entro la linea di stop, il conducente Pt_1 dell'autobus non avrebbe avuto alcuna ragione di frenare bruscamente.
Come noto, l'art. 145 del C.d.S., nel disciplinare le precedenze ed i comportamenti da seguire in prossimità di un incrocio, impone al conducente un obbligo di condotta improntato alla massima prudenza che si traduce nell'arrestare integralmente la marcia del veicolo in corrispondenza della linea di arresto e ad accertarsi, prima di impegnare l'intersezione, dell'assenza di veicoli sopraggiungenti aventi diritto di precedenza.
In altri termini, tale disposizione non si limita a sancire un mero obbligo formale di sosta, ma comporta un dovere sostanziale di cautela volto ad assicurare che la manovra di immissione non determini intralcio o pericolo per la circolazione;
ciò significa che il segnale di "stop" ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra (Cass. civ., sez. III,
12.1.1973, n. 106).
Pertanto, a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione di dare la precedenza alle autovetture in transito, quello derivante dal segnale di
"stop" ha contenuto che va oltre il mero arresto del veicolo avendo un un significato preciso ovverosia la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto e ciò vale finanche
7 “quando la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli” (Cfr. Cass. civ., sez. III, 19.2.2009, n. 4055 e Cass. civ., sez. III, 31.3.2011, n. 7439).
Da quanto appena esposto discende, pertanto, che al è stato correttamente Pt_1
contestata la violazione dell'art. 145, comma 5, del C.d.S. non essendosi il predetto arrestato entro la linea di stop e non avendo verificato, una volta ripresa la marcia, l'effettiva transitabilità dell'intersezione.
Al riguardo va evidenziato che la circostanza invocata dall'opponente – appellante relativa alla presunta scarsa visibilità dell'incrocio risulta smentita dalla documentazione fotografica dallo stesso prodotta dalla quale si evince che il fabbricato sito all'incrocio della
Via Brancati - indicato come ostacolo alla visuale - è, in linea d'aria, arretrato rispetto alla segnaletica di “stop”, non costituendo, di conseguenza, elemento di insidia o impedimento effettivo alla corretta percezione della strada (v. foto all. fascicolo di parte ricorrente, primo grado). D'altronde, diversamente opinando, dovrebbe affermarsi che in quell'incrocio la visibilità è sempre compromessa.
Ad ogni modo, deve osservarsi che anche nell'ipotesi in cui tale limitazione della visuale fosse stata effettivamente riscontrata ciò non avrebbe potuto esonerare il conducente dall'obbligo di osservare una condotta di guida improntata alla massima prudenza, imponendo, al contrario, un più rigoroso dovere di cautela e di attenzione nella manovra di immissione, in conformità ai principi sanciti dall'art. 145 C.d.S.
Sul punto, la Suprema ha affermato il principio secondo cui: “Quando le condizioni di visibilità non sono ottimali, il conducente, oltre ad arrestarsi al segnale di STOP, ha altresì
l'obbligo di impegnare l'incrocio con prudenza, fino a procedere con una cautela massima
(Cfr. Cass. civ., ord. 30993 del 30 novembre 2018).
I superiori rilievi consentono, pertanto, di ritenere correttamente accertata la dinamica dei fatti così come ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale nel rapporto di intervento e, conseguentemente, la legittimità della violazione contestata al non essendo emersi Pt_1
elemento di segno contrari atti a sconfessarne l'intrinseca attendibilità.
3.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle censure sollevate contro il rilievo planimetrico contenuto nel verbale di polizia stradale.
Sul punto, come già anticipato, il deduce che l'autobus ha arrestato la sua Pt_1 marcia nella corsia preferenziale sulla quale transitava, mentre nel grafico allegato al rapporto
8 di incidente tale mezzo viene raffigurato in posizione obliqua con invasione della corsia di marcia adiacente a quella preferenziale.
A fondamento della superiore doglianza ha, in primo grado, prodotto le foto, dallo stesso asseritamente scattate nell'immediatezza del sinistro, che ritraggono il mezzo di linea sulla corsia preferenziale e, quindi, in una posizione diversa da quella dichiarata nel verbale
(cfr. fascicolo di parte del primo grado di giudizio).
Orbene, anzitutto, occorre evidenziare la contraddittorietà delle difese svolte dall'opponente tenuto conto che nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio ha eccepito la violazione dell'art. 189, comma II, C.d.S., sul presupposto che i “veicoli coinvolti”
(includendo, pertanto, non solo il proprio mezzo ma anche l'autobus) sarebbero stati rimossi prima dell'intervento degli agenti operanti, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi
(v. pag. 1 ricorso introduttivo) salvo, poi, in prima udienza produrre le foto al fine di comprovare che l'autobus si trovava in un posizione diversa rispetto a quella graficamente riportata nel rilievo planimetrico.
Delle due l'una: o il bus è stato rimosso prima dell'intervento delle pubbliche autorità oppure lo stesso è stato erroneamente raffigurato.
Anche a voler prescindere dall'anzidetta contraddizione, deve ritenersi che l'intrinseca attendibilità del rilievo planimetrico contenuto nel verbale di intervento della polizia stradale
– sempre che a tale rilievo non debba addirittura riconoscersi piena prova fino a querela di falso in quanto fatti relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento dell'intervento degli agenti verbalizzanti (Così Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n.
28149; in senso conforme, Cass. civ. sez. III, n. 3282 del 15.2.2006) – non può ritenersi superata dalle foto offerte dal giacché le stesse non indicano una data e orario certo Pt_1 non potendosi, quindi, escludere che le stesse, sebbene ritraggano gli agenti di Polizia, siano state scattate quando, ormai, i rilievi planimetrici erano stati eseguiti e il mezzo di linea era stato spostato.
Tra l'altro, la correttezza del grafico eseguito dalla Polizia Municipale sembra essere corroborata dalla circostanza che nel contestato rilievo planimetrico non è stata rappresentata la vettura di proprietà del , evenienza, quest'ultima, che trova pieno riscontro con Pt_1
quanto dall'appellante affermato in sede di dichiarazioni spontanee (“Ho spostato la
9 macchina perché ostruiva il passaggio di veicoli dietro che dovevano accompagnare i bambini. Mi sono fermato più avanti”).
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'autobus è stato erroneamente raffigurato nello schizzo planimetrico allegato al verbale di polizia e che lo stesso si trovava, in realtà, nella posizione raffigurata nelle foto prodotte dal , l'anzidetta produzione fotografica non Pt_1
consente, comunque, di superare la contestazione dell'infrazione sollevata all'odierno appellante in quanto non fornisce elementi utili a dimostrare che egli abbia ottemperato alla prescrizione di “stop” entro la linea di arresto.
Infine, non rileva in questa sede la condotta del conducente dell'autobus, condotta che, secondo quanto riferito dalla difesa di controparte a pag. 2 dell'atto d'appello, è stata comunque sanzionata dalla Polizia Municipale intervenuta e che non è in ogni caso sufficiente ad escludere la responsabilità dell'appellante per l'infrazione del codice della strada contestata nell'immediatezza dei fatti.
In definitiva, deve affermarsi che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della
Polizia Municipale, in difetto di specifica prova contraria atta ad infirmarne la sua intrinseca attendibilità, è idoneo a fondare la responsabilità del trasgressore in ordine all'infrazione contestata.
Per tutte le ragioni sopra rassegnate, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, ritiene raggiunta la prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito contestato
(violazione art. 145, comma 5, del C.d.s.) nel verbale di infrazione opposto.
L'appello va, pertanto, rigettato dovendosi integralmente confermare la sentenza di primo grado.
4. All'esito del giudizio consegue altresì la condanna dell'appellante a pagare le spese del presente grado seguendo la regola della soccombenza. I motivi della decisione, la relativa semplicità delle questioni giuridiche sollevate e l'oralità della discussione finale, inducono a ritenere congrua la determinazione dei compensi secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da
10 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 266/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria in data 1.2.2018 e, per l'effetto, conferma il verbale n. 00041521/F43 del 29/1/2015;
2. condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria il 15 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
11
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052/2018 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza dell'11.11.2025 vertente
TRA
(CF elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla Via De Nava n. 102 presso lo studio dell'avv. Antonio Panella che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
(P.I. in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via
Cont Michele Barillaro, già via S. Anna II Tronco, Palazzo CE , presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Cristarella, come da procura in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza dell'11.11.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, ritualmente depositato, adiva il Giudice di Pace di Parte_1
Reggio Calabria al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione
1 al C.d.S. n 00041521/F43 del 29/1/2015 elevato dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 145, comma 5 e 10, del C.d.S. in quanto si arrestava oltre la linea di “stop” presente nell'intersezione tra la Via De Nada e la Via
Brancati costringendo, in tal modo, il conducente dell'autobus - che percorreva la via favorita dal diritto di precedenza - a eseguire una brusca manovra verso sinistra nonché a frenare repentinamente causando, di conseguenza, la perdita di equilibrio della passeggera ivi trasportata.
In particolare, lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
- i) carenza di motivazione e illeggibilità dei dati e della data con conseguente impossibilità della contestazione immediata dell'illecito;
- ii) insussistenza della violazione contestata essendosi il regolarmente Pt_1 arrestato al segnale di stop avendo, poi, ripreso la marcia con le cautele richieste senza determinare alcuna interferenza con la circolazione del mezzo pubblico sopraggiungente.
Si costituiva il il quale rilevava l'infondatezza in fatto e Controparte_1
diritto del ricorso avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 266/2018, il Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto e, per l'effetto, confermava il verbale di contestazione n. 00041521F/43 del
29/01/2015 elevato dal Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il articolando i seguenti motivi di Pt_1
gravame: i) erroneità della statuizione in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto contestato;
ii) erronea valutazione delle prove e dei rilievi eseguiti dalle autorità competenti intervenute sui luoghi di causa.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 266/2018 depositata il 01.02.2018 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, dott. nell'ambito del giudizio n. Parte_2
152/2014 R.G., depositata in cancelleria in data 01.02.2018 e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da intendersi qui integralmente trascritte e annullare il verbale di violazione al Codice della Strada n. 00041521/F 43 del 29.01.2015. Spese a chi di dovere”
2 Con comparsa del 6.9.2018, si costituiva il appellato eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ribadiva la bontà del provvedimento di primo grado, contestando l'infondatezza del gravame e chiedendo, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii d'ufficio dovuti, anche, alla sostituzione del Giudice titolare del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c..
All'udienza dell'11.11.2025, precisate le conclusioni e udita la discussione, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3 del D.lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., dal appellato. CP_1
Come noto, la Suprema Corte, tra l'altro a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. (Cass. civ. Sez. Unite n. 271999 del 16.11.2017).
Pertanto, il requisito della specificità dei motivi di appello non implica l'adozione di formule sacramentali né la riproduzione analitica di ogni singolo passaggio della sentenza impugnata, essendo sufficiente che dall'atto emergano in modo chiaro e inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alle statuizioni del primo giudice.
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di impugnazione, illustrando le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della richiesta di riforma.
3 La riproposizione, in sede di appello, delle argomentazioni già svolte in primo grado non comporta, di per sé, inammissibilità, qualora tali argomentazioni si pongano in diretta contrapposizione logico-giuridica con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e risultino idonee a consentire al giudice del gravame di individuare con precisione il thema decidendum e il contenuto delle censure.
L'atto di appello in esame risponde, pertanto, ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene un'esposizione chiara dei motivi di doglianza, la specifica indicazione dei capi della sentenza impugnata e l'illustrazione delle ragioni per le quali la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata, ne consegue che l'eccezione sollevata da parte appellata non merita accoglimento.
3. Tanto chiarito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il censura la sentenza di primo grado nella parte il Giudice di Pace ha ritenuto Pt_1
la legittimità della sanzione amministrativa irrogata ponendo a fondamento della decisione il rapporto di incidente redatto dagli agenti di polizia stradale che, secondo l'assunto dell'appellante, riporterebbe una errata ricostruzione della dinamica del sinistro nonché un rilievo planimetrico non corrispondente alla realtà.
Più precisamente, nel verbale viene riportata la seguente dinamica: “Il veicolo 2 BM
X3 – ossia quello condotto dal - proveniva da mare percorreva la via Brancati con Pt_1 direzione monte, giunto in corrispondenza con l'intersezione segnalata da segnaletica verticale ed orizzontale di STOP, si immetteva nell'area di intersezione, superando così la linea di arresto senza dare precedenza al veicolo 1 Autobus che proveniva da Nord percorreva Via De Nava sull'apposita corsia preferenziale, con direzione SUD. Il conducente del veicolo 1 Autobus, nell'intento di evitare l'urto bruscamente svoltava a sinistra, frenando bruscamente;
l'urto tra i due veicoli veniva evitato ma il concorso delle due manovre provocava la perdita di equilibrio della passeggera del pullman, tale sig. ra
[...]
(in atti generalizzata), la quale urtava con il capo contro il parabrezza del Persona_1
bus, provocando lesioni tali da richiedere sul posto personale medico 118” (Cfr. rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria).
In sostanza, secondo gli agenti accertatori il sinistro si sarebbe verificato a causa dell'omesso arresto al segnale di “stop” da parte del il quale avrebbe in tal modo Pt_1
costretto il conducente dell'autobus - che percorreva la via favorita dal diritto di precedenza
4 - a eseguire una brusca manovra verso sinistra nonché a frenare repentinamente causando, di conseguenza, la perdita di equilibrio della passeggera.
Di contro, il sostiene che, diversamente da quanto ricostruito dagli agenti Pt_1 verbalizzanti, l'incidente si sarebbe verificato secondo le seguenti modalità: i) egli, percorreva alla guida del proprio veicolo, la Via Brancati di Reggio Calabria, con direzione monte- mare e, giunto in prossimità dell'intersezione con la Via De Nava, arrestava regolarmente la corsa di fronte al segnale di stop;
ii) successivamente, riprendeva la marcia con le dovute cautele, ma doveva nuovamente arrestarsi a cavallo della striscia di “stop” in quanto costretto ad interrompere la corsa poiché la visuale risultava ostruita a causa di un edificio sito all'incrocio tra le due Vie Brancati e De Nava;
iii) in tale frangente, sopraggiungeva improvvisamente un autobus di linea, procedente a velocità sostenuta che, per evitare l'impatto, si trovava costretto ad eseguire una brusca frenata provocando, di conseguenza, la caduta di una passeggera a bordo;
iv) il mezzo di linea arrestava, quindi, la propria marcia sulla corsia preferenziale lungo la quale procedeva.
Deduce, pertanto, di aver correttamente eseguito la manovra di immissione nell'intersezione stradale, ma di essere stato, tuttavia, costretto ad arrestarsi nuovamente a causa del palazzo posto all'incrocio che ne ostruiva la visibilità rendendo estremamente difficile la manovra di immissione sulla strada favorita dal diritto di precedenza.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la caduta della passeggera sarebbe stata determinata unicamente dalla brusca frenata del bus, peraltro causata dall'alta velocità sostenuta, e non dal fatto che egli (il ) stesse attraversando l'intersezione e che fosse Pt_1
in movimento asserendo, ancora, che, al momento della frenata dell'autobus, il proprio veicolo era fermo.
Lamenta, quindi, che la violazione è stata contestata sulla base di una errata ricostruzione della dinamica da parte degli agenti accertatori i quali hanno, altresì, eseguito un rilievo planimetrico non corrispondente allo stato dei fatti avendo, in particolare, rappresentato graficamente la posizione di arresto del mezzo di linea in modo difforme - e, segnatamente, con un'inclinazione obliqua, con invasione della corsia di marcia adiacente a quella preferenziale - rispetto allo stato effettivo dei luoghi.
A sostegno delle superiori deduzioni ha, in primo grado, allegato documentazione fotografica volta a comprovare non solo l'esatta posizione posizione di arresto del mezzo di
5 linea, ma anche lo stato dei luoghi al momento del sinistro con particolare riferimento all'ubicazione del fabbricato che, a suo dire, avrebbe costituito elemento di insidia alla visibilità.
Le doglianze sono infondate.
3.1. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai pacifico e consolidato, ha chiarito che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (Cfr., ex multis, Cass civ., sez. III, ord.
n. 10376 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. III, n. 22662 del 9.9.2008).
In particolare, è stato precisato che la valutazione dell'efficacia probatoria del rapporto di incidente deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di prova che regolano i verbali amministrativi: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità.
Applicando i superiori e condivisi canoni ermeneutici, questo Giudice, esaminato il quadro probatorio in atti, ritiene che la dinamica del sinistro descritta nel verbale di polizia – sebbene, per i principi sopra richiamati, non coperta da pubblica fede, ma comunque dotata di una sua intrinseca attendibilità - non possa ritenersi infirmata da specifica prova contraria.
Invero, la condotta contestata al trova riscontro nelle stesse dichiarazioni Pt_1 spontanee dal medesimo rese alla Polizia Municipale nell'immediatezza dell'accaduto avendo egli affermato: “Ero fermo a cavallo delle strisce, ho guardato sia a destra sia a sinistra;
preciso si tratta di linea di stop in quanto la visuale mi viene impedita dall'angolo. Nel
6 frattempo, è arrivato il bus, ho frenato, ha frenato pure lui ma non vi è stata collisione tra i due veicoli” (V. dichiarazioni spontanee allegate al verbale di polizia stradale).
Dalle superiori dichiarazioni, sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare essendo state rese dallo stesso trasgressore, emerge che il - si ribadisce, per sua stessa Pt_1 ammissione - giunto in prossimità dell'intersezione, arrestava la marcia “a cavallo” della linea di stop.
Tale espressione consente di ritenere, per come correttamente fatto dal Giudice di prime cure, che l'opponente ha evidentemente invaso la via De Nava, ossia la via favorita dal diritto di precedenza, o, quantomeno, che non si è arrestato in corrispondenza della segnaletica orizzontale di stop contravvenendo in tal modo al disposto di cui all'art. 145, comma 5, del
C.d.S. in forza del quale “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.”.
D'altronde, qualora il si fosse arrestato entro la linea di stop, il conducente Pt_1 dell'autobus non avrebbe avuto alcuna ragione di frenare bruscamente.
Come noto, l'art. 145 del C.d.S., nel disciplinare le precedenze ed i comportamenti da seguire in prossimità di un incrocio, impone al conducente un obbligo di condotta improntato alla massima prudenza che si traduce nell'arrestare integralmente la marcia del veicolo in corrispondenza della linea di arresto e ad accertarsi, prima di impegnare l'intersezione, dell'assenza di veicoli sopraggiungenti aventi diritto di precedenza.
In altri termini, tale disposizione non si limita a sancire un mero obbligo formale di sosta, ma comporta un dovere sostanziale di cautela volto ad assicurare che la manovra di immissione non determini intralcio o pericolo per la circolazione;
ciò significa che il segnale di "stop" ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra (Cass. civ., sez. III,
12.1.1973, n. 106).
Pertanto, a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione di dare la precedenza alle autovetture in transito, quello derivante dal segnale di
"stop" ha contenuto che va oltre il mero arresto del veicolo avendo un un significato preciso ovverosia la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto e ciò vale finanche
7 “quando la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli” (Cfr. Cass. civ., sez. III, 19.2.2009, n. 4055 e Cass. civ., sez. III, 31.3.2011, n. 7439).
Da quanto appena esposto discende, pertanto, che al è stato correttamente Pt_1
contestata la violazione dell'art. 145, comma 5, del C.d.S. non essendosi il predetto arrestato entro la linea di stop e non avendo verificato, una volta ripresa la marcia, l'effettiva transitabilità dell'intersezione.
Al riguardo va evidenziato che la circostanza invocata dall'opponente – appellante relativa alla presunta scarsa visibilità dell'incrocio risulta smentita dalla documentazione fotografica dallo stesso prodotta dalla quale si evince che il fabbricato sito all'incrocio della
Via Brancati - indicato come ostacolo alla visuale - è, in linea d'aria, arretrato rispetto alla segnaletica di “stop”, non costituendo, di conseguenza, elemento di insidia o impedimento effettivo alla corretta percezione della strada (v. foto all. fascicolo di parte ricorrente, primo grado). D'altronde, diversamente opinando, dovrebbe affermarsi che in quell'incrocio la visibilità è sempre compromessa.
Ad ogni modo, deve osservarsi che anche nell'ipotesi in cui tale limitazione della visuale fosse stata effettivamente riscontrata ciò non avrebbe potuto esonerare il conducente dall'obbligo di osservare una condotta di guida improntata alla massima prudenza, imponendo, al contrario, un più rigoroso dovere di cautela e di attenzione nella manovra di immissione, in conformità ai principi sanciti dall'art. 145 C.d.S.
Sul punto, la Suprema ha affermato il principio secondo cui: “Quando le condizioni di visibilità non sono ottimali, il conducente, oltre ad arrestarsi al segnale di STOP, ha altresì
l'obbligo di impegnare l'incrocio con prudenza, fino a procedere con una cautela massima
(Cfr. Cass. civ., ord. 30993 del 30 novembre 2018).
I superiori rilievi consentono, pertanto, di ritenere correttamente accertata la dinamica dei fatti così come ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale nel rapporto di intervento e, conseguentemente, la legittimità della violazione contestata al non essendo emersi Pt_1
elemento di segno contrari atti a sconfessarne l'intrinseca attendibilità.
3.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle censure sollevate contro il rilievo planimetrico contenuto nel verbale di polizia stradale.
Sul punto, come già anticipato, il deduce che l'autobus ha arrestato la sua Pt_1 marcia nella corsia preferenziale sulla quale transitava, mentre nel grafico allegato al rapporto
8 di incidente tale mezzo viene raffigurato in posizione obliqua con invasione della corsia di marcia adiacente a quella preferenziale.
A fondamento della superiore doglianza ha, in primo grado, prodotto le foto, dallo stesso asseritamente scattate nell'immediatezza del sinistro, che ritraggono il mezzo di linea sulla corsia preferenziale e, quindi, in una posizione diversa da quella dichiarata nel verbale
(cfr. fascicolo di parte del primo grado di giudizio).
Orbene, anzitutto, occorre evidenziare la contraddittorietà delle difese svolte dall'opponente tenuto conto che nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio ha eccepito la violazione dell'art. 189, comma II, C.d.S., sul presupposto che i “veicoli coinvolti”
(includendo, pertanto, non solo il proprio mezzo ma anche l'autobus) sarebbero stati rimossi prima dell'intervento degli agenti operanti, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi
(v. pag. 1 ricorso introduttivo) salvo, poi, in prima udienza produrre le foto al fine di comprovare che l'autobus si trovava in un posizione diversa rispetto a quella graficamente riportata nel rilievo planimetrico.
Delle due l'una: o il bus è stato rimosso prima dell'intervento delle pubbliche autorità oppure lo stesso è stato erroneamente raffigurato.
Anche a voler prescindere dall'anzidetta contraddizione, deve ritenersi che l'intrinseca attendibilità del rilievo planimetrico contenuto nel verbale di intervento della polizia stradale
– sempre che a tale rilievo non debba addirittura riconoscersi piena prova fino a querela di falso in quanto fatti relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento dell'intervento degli agenti verbalizzanti (Così Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n.
28149; in senso conforme, Cass. civ. sez. III, n. 3282 del 15.2.2006) – non può ritenersi superata dalle foto offerte dal giacché le stesse non indicano una data e orario certo Pt_1 non potendosi, quindi, escludere che le stesse, sebbene ritraggano gli agenti di Polizia, siano state scattate quando, ormai, i rilievi planimetrici erano stati eseguiti e il mezzo di linea era stato spostato.
Tra l'altro, la correttezza del grafico eseguito dalla Polizia Municipale sembra essere corroborata dalla circostanza che nel contestato rilievo planimetrico non è stata rappresentata la vettura di proprietà del , evenienza, quest'ultima, che trova pieno riscontro con Pt_1
quanto dall'appellante affermato in sede di dichiarazioni spontanee (“Ho spostato la
9 macchina perché ostruiva il passaggio di veicoli dietro che dovevano accompagnare i bambini. Mi sono fermato più avanti”).
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'autobus è stato erroneamente raffigurato nello schizzo planimetrico allegato al verbale di polizia e che lo stesso si trovava, in realtà, nella posizione raffigurata nelle foto prodotte dal , l'anzidetta produzione fotografica non Pt_1
consente, comunque, di superare la contestazione dell'infrazione sollevata all'odierno appellante in quanto non fornisce elementi utili a dimostrare che egli abbia ottemperato alla prescrizione di “stop” entro la linea di arresto.
Infine, non rileva in questa sede la condotta del conducente dell'autobus, condotta che, secondo quanto riferito dalla difesa di controparte a pag. 2 dell'atto d'appello, è stata comunque sanzionata dalla Polizia Municipale intervenuta e che non è in ogni caso sufficiente ad escludere la responsabilità dell'appellante per l'infrazione del codice della strada contestata nell'immediatezza dei fatti.
In definitiva, deve affermarsi che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della
Polizia Municipale, in difetto di specifica prova contraria atta ad infirmarne la sua intrinseca attendibilità, è idoneo a fondare la responsabilità del trasgressore in ordine all'infrazione contestata.
Per tutte le ragioni sopra rassegnate, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, ritiene raggiunta la prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito contestato
(violazione art. 145, comma 5, del C.d.s.) nel verbale di infrazione opposto.
L'appello va, pertanto, rigettato dovendosi integralmente confermare la sentenza di primo grado.
4. All'esito del giudizio consegue altresì la condanna dell'appellante a pagare le spese del presente grado seguendo la regola della soccombenza. I motivi della decisione, la relativa semplicità delle questioni giuridiche sollevate e l'oralità della discussione finale, inducono a ritenere congrua la determinazione dei compensi secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da
10 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 266/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria in data 1.2.2018 e, per l'effetto, conferma il verbale n. 00041521/F43 del 29/1/2015;
2. condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria il 15 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
11