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Articolo 2 della Legge 24 luglio 1951, n. 746
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Legge 24 luglio 1951, n. 746
Articolo 2 della Legge 24 luglio 1951, n. 746
Versione
8 settembre 1951
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 8 settembre 1951
Vedi fonte istituzionale
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