Articolo 4 della Legge 30 luglio 1973, n. 484
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 1973
Art. 4. (Trasferimento al Fondo dei contributi versati
o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria
o ad altre forme speciali di previdenza durante
i periodi di servizio militare).

Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il personale di volo e il loro importo e' considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.
Entrata in vigore il 1 settembre 1973