Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 4 luglio 1988, n. 264
Articolo 3
- Legge 4 luglio 1988, n. 264
Articolo 4 della Legge 4 luglio 1988, n. 264
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14 luglio 1988
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