Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 4 della Legge 4 luglio 1988, n. 264
Copia
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 4 luglio 1988, n. 264
Articolo 4 della Legge 4 luglio 1988, n. 264
Versione
14 luglio 1988
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 14 luglio 1988
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0