Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2026REG.PROV.COLL.
N. 05964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5964 del 2025, proposto da
Condominio XXVII Settembre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
So.Ge.R.T. S.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 4956 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. EN QU;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal Condominio XXVII Settembre per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 4956 del 2025, nella parte in cui, pur accogliendo il ricorso, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Deve premettersi che il Condominio XXVII Settembre aveva agito dinanzi al Tar Campania per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 7 gennaio 2025, rivolta a Sogert S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione per il comune di Aversa. L’istanza mirava ad ottenere l’esibizione di documentazione dettagliata sulla posizione debitoria del Condominio per il servizio idrico.
Il Tar Campania, con sentenza n. 4956 del 2025, oggetto del presente appello, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto di accesso del Condominio, ordinando a Sogert S.p.a. di esibire la documentazione richiesta entro 30 giorni e nominando il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta in caso di inadempimento. Tuttavia il Tar ha disposto la compensazione delle spese di lite, giustificandola con la formula: “ Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite ”.
L’appellante, per il quale tale statuizione si rivela erronea, illegittima e ingiusta, in quanto contraria al principio della soccombenza e priva di una motivazione adeguata e specifica, deduce a sostegno del gravame la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91, 92 c.p.c., nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contradditorietà manifesta e motivazione apparente.
So.Ge.R.T. S.p.a. non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
La condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, ma nella volontà del legislatore di evitare che le spese sostenute per il giudizio gravino sulla parte vittoriosa. Il legislatore ha, quindi, individuato nella parte soccombente quella tenuta a sostenere il relativo onere, salvo i casi di cui all'art. 92 c.p.c., al quale rinvia l’art. 26 c.p.a., che costituiscono applicazione del principio di equità (cfr. Cons. Stato, V, 28 febbraio 2023, n. 2093).
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si fa luogo alla compensazione delle spese di lite qualora vi sia “ soccombenza reciproca ” oppure “ assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ”, o per “ altre gravi ed eccezionali ragioni ”. Tale ultima ipotesi è stata aggiunta dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, e ciò dimostra come sussista un’estesa discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese di lite, essendo, dunque, possibile derogare all'istituto della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, non essendo “ indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ” (cfr. Corte Costituzionale, ord. 24 marzo 1999, n. 117).
Sul tema, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, implica che quest'ultimo non sia tenuto a dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr, fra le tante, Cass. civ., 26 aprile 2019, n. 11329). Tuttavia, la scelta del giudice di procedere alla compensazione delle spese di lite deve necessariamente essere supportata da un apparato motivazionale, necessario per vagliare la sussistenza dei presupposti giustificativi l'esercizio di tale potere (cfr. Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940).
Per la giurisprudenza tradizionale del Consiglio di Stato “ Nel processo amministrativo il relativo giudice mantiene amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare, totalmente o parzialmente, alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio; la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è quindi sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, salvo l'ipotesi di decisione manifestamente irrazionale ” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5981).
“ Anche se nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio - tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio; ed in particolare, che i 'giusti motivi', in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., anche se non puntualmente specificati, devono quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione ” (Cons. Stato, IV, 24 novembre 2016, n. 4948).
La decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite è, dunque, governata dalla discrezionalità del giudice, che può disporla quando ritenga che dalla fattispecie emergano giusti motivi per farlo.
“ La valutazione dei giusti motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza appartiene al discrezionale apprezzamento del collegio giudicante ed è insindacabile in appello se non per manifesta illogicità; tuttavia, la menzione dei giusti motivi per la compensazione è la minima precisazione che deve essere posta a sostegno della disposizione predetta ” (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2003, n. 360).
Nel caso di specie il giudice di prime cure, pur avendo accolto il ricorso del Condominio XXVII Settembre avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti concernenti la sua posizione debitoria per il servizio idrico, istanza dallo stesso formulata a Sogert S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione per il comune di Aversa, ha ritenuto che “ Le peculiari connotazioni della controversia ” inducessero a compensare tra le parti le spese di lite.
Ne consegue che il giudice, nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità, ha fornito una motivazione, seppur succinta, in relazione alla scelta di compensare le spese di lite, come richiesto dalla giurisprudenza più recente. Tale motivazione è insindacabile, non essendo manifestamente illogica, ingiusta o abnorme in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della vicenda in questione.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata.
Nulla deve essere disposto sulle spese in considerazione della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO OV IC OT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
EN QU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN QU | AO OV IC OT |
IL SEGRETARIO