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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3781 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
02/03/1976, C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SONIA TOMEI;
- Ricorrente -
contro
(ST DI LA (LT) 19/10/1970, C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO D'ANDREA e dell'avv. EUGENIO SCROCCA;
- Convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ariccia il 14/05/2011; dall'unione sono nati due figli, il 02/03/2012 e il 01/08/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2025 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge, l'affido condiviso dei figli, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli dell'importo di € 250 ciascuno e la disciplina dell'uso delle autovetture intestate al convenuto. non si è opposto alla separazione, chiedendo tuttavia anche la pronuncia del CP_1 divorzio e, quanto alla regolamentazione dell'affido dei figli minori, la loro collocazione presso di sé, l'assegnazione in suo favore della casa familiare, l'imposizione a carico della
Pag. 1 di 2 madre di un equo contributo per il mantenimento dei figli, disciplinare il passaggio di proprietà e della relativa assicurazione dell'autovettura Kia Venga tg. ES742PZ.
A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 24/11/2025, con ordinanza del
18/12/2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione e per la pronuncia del divorzio.
Le spese saranno regolate alla definizione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 10, parte 2, Serie A);
3) dispone per l'ulteriore istruzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 19/12/2025
Il Presidente est.
CA AS
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3781 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
02/03/1976, C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SONIA TOMEI;
- Ricorrente -
contro
(ST DI LA (LT) 19/10/1970, C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO D'ANDREA e dell'avv. EUGENIO SCROCCA;
- Convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ariccia il 14/05/2011; dall'unione sono nati due figli, il 02/03/2012 e il 01/08/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2025 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge, l'affido condiviso dei figli, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli dell'importo di € 250 ciascuno e la disciplina dell'uso delle autovetture intestate al convenuto. non si è opposto alla separazione, chiedendo tuttavia anche la pronuncia del CP_1 divorzio e, quanto alla regolamentazione dell'affido dei figli minori, la loro collocazione presso di sé, l'assegnazione in suo favore della casa familiare, l'imposizione a carico della
Pag. 1 di 2 madre di un equo contributo per il mantenimento dei figli, disciplinare il passaggio di proprietà e della relativa assicurazione dell'autovettura Kia Venga tg. ES742PZ.
A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 24/11/2025, con ordinanza del
18/12/2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione e per la pronuncia del divorzio.
Le spese saranno regolate alla definizione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 10, parte 2, Serie A);
3) dispone per l'ulteriore istruzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 19/12/2025
Il Presidente est.
CA AS
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