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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7964 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Codic R E B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2227/2025 R.A.C.C.,
TRA
, , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , elettivamente domiciliate in Roma, Viale Angelico n. 70, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Paolo Palma e dell'Avv. Elisa Cacciato Insilla che le rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso RICORRENTI E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_2
Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora in virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_1
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 21.1.2025 ed iscritto a ruolo il 22.1.2025 le parti ricorrenti in epigrafe nominate esponevano che: all'esito di procedimento di atp con decreto del 24.6.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 Persona_1
L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2023; che la signora decedeva il 17.3.2024; che in data 13.7.2024 veniva notificato Persona_1 all' il decreto di omologa unitamente al modello Ap23; ad oggi, nessuna liquidazione è CP_1 pervenuta alle parti ricorrenti. Tanto esposto le parti ricorrenti così concludevano:” - Accertata e dichiarata altresì la sussistenza del diritto degli eredi alla percezione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta alla sig.ra ; Voglia;
-Condannare l' alla corresponsione in favore dei ricorrenti pro Persona_1 CP_1 quota, dei ratei maturati e maturandi a decorrere dal 1.06.2023 sino al 17.03.2024 relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L 18/80 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare altresì l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali anche del CP_1 presente giudizio da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario”. L' si costituiva in giudizio tardivamente chiedendo di volere “dichiarare cessata la materia CP_1 del contendere, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite”. Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, con termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 24.6.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo che la signora possiede il Persona_1 requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla dalla revoca avvenuta in data 01.06.2023; la signora è deceduta il Persona_1
17.3.2024; in data 13.7.2024 è stato notificato il decreto di omologa all' unitamente al CP_1 modello Ap23 ai fini della liquidazione della prestazione riconosciuta. L' si è costituito in giudizio chiedendo di volere dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 atteso l'intervenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso agli eredi in data 20.5.2025, allegando a riprova: copia del provvedimento del 4.11.2024 di riliquidazione (TE08) a decorrere dal 1.6.2023 (doc.1); estratto del cassetto previdenziale del cittadino dal quale si evince il pagamento agli eredi in data 20.5.2025 (doc.3). In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi