CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 38206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38206 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA NN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER ND;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato;
udito l'Avvocato Valerio Vallefuoco, difensore di CA NN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NN CA impugna l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo della polizza vita del valore di 50.0000 euro da lui sottoscritta, in qualità di legale Penale Sent. Sez. 6 Num. 38206 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 05/11/2025 2 rappresentante di Softlab tech s.r.l., quale profitto del reato di cui all’art. 316- bis cod. pen. Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, tale reato è stata contestato a CA, perché, in tale qualità di legale rappresentante della società, dopo avere ricevuto in data 13 e 14 febbraio 2023 la somma di 12.000.000 di euro da Invitalia s.p.a. a titolo di finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 41 del 2021, erogato per le grandi imprese in difficoltà finanziaria connessa all’emergenza COVID, ometteva di destinare tali somme al sostegno dei costi per la gestione e gli investimenti produttivi oggetto del piano aziendale, trasferendo alla Genertelife, il 2 marzo 2023, la somma di 50.000 euro a titolo di premio assicurativo per la polizza vita di cui sopra, sottoscritta a titolo di investimento finanziario ancorato all’andamento di fondi interni e gestione separata. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NN CA deducendo un unico motivo di annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324 e 568 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non vanta alcun diritto alla restituzione del bene, trattandosi di polizza sottoscritta da Softflab Tech s.r.l., unica beneficiaria della stessa. Deduce il difensore che l’art. 322 cod. proc. pen. prevede che siano legittimati a proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo «l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Perciò, la persona sottoposta ad indagini è sempre legittimata a proporre riesame. A prescindere dalla legittimazione, occorre, però, stabilire se, nei casi in cui non abbia diritto alla restituzione del bene, la persona sottoposta ad indagini abbia un concreto intesse a ricorrere;
in ragione del contrasto esistente sul punto, tale questione è stata recentemente sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte. Nella prospettazione difensiva l’interesse a ricorrere si identifica, in tali ipotesi, con l’interesse alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura e deve essere ritenuto sussistente nei casi in cui il ricorso miri a contestare la configurabilità del reato, come nel caso di specie, in cui erano stati sviluppati una serie di argomenti volti a censurare l’esistenza tanto dell’elemento oggettivo quanto dell’elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3 2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo per ottenere un annullamento dell’ordinanza del Tribunale per il riesame, finalizzato a una valutazione nel merito della vicenda. Tuttavia, non ha un interesse concreto a ricorrere perché il provvedimento di sequestro è stato impugnato anche dalla società che avrebbe diritto alla restituzione del bene;
il relativo ricorso, trattato alla presente udienza, è stato accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico (decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 14 aprile 2025), che ha perduto la sua efficacia. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 05/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ER ND PI Di TE
udita la relazione svolta dal Consigliere ER ND;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato;
udito l'Avvocato Valerio Vallefuoco, difensore di CA NN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NN CA impugna l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo della polizza vita del valore di 50.0000 euro da lui sottoscritta, in qualità di legale Penale Sent. Sez. 6 Num. 38206 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 05/11/2025 2 rappresentante di Softlab tech s.r.l., quale profitto del reato di cui all’art. 316- bis cod. pen. Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, tale reato è stata contestato a CA, perché, in tale qualità di legale rappresentante della società, dopo avere ricevuto in data 13 e 14 febbraio 2023 la somma di 12.000.000 di euro da Invitalia s.p.a. a titolo di finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 41 del 2021, erogato per le grandi imprese in difficoltà finanziaria connessa all’emergenza COVID, ometteva di destinare tali somme al sostegno dei costi per la gestione e gli investimenti produttivi oggetto del piano aziendale, trasferendo alla Genertelife, il 2 marzo 2023, la somma di 50.000 euro a titolo di premio assicurativo per la polizza vita di cui sopra, sottoscritta a titolo di investimento finanziario ancorato all’andamento di fondi interni e gestione separata. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NN CA deducendo un unico motivo di annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324 e 568 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non vanta alcun diritto alla restituzione del bene, trattandosi di polizza sottoscritta da Softflab Tech s.r.l., unica beneficiaria della stessa. Deduce il difensore che l’art. 322 cod. proc. pen. prevede che siano legittimati a proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo «l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Perciò, la persona sottoposta ad indagini è sempre legittimata a proporre riesame. A prescindere dalla legittimazione, occorre, però, stabilire se, nei casi in cui non abbia diritto alla restituzione del bene, la persona sottoposta ad indagini abbia un concreto intesse a ricorrere;
in ragione del contrasto esistente sul punto, tale questione è stata recentemente sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte. Nella prospettazione difensiva l’interesse a ricorrere si identifica, in tali ipotesi, con l’interesse alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura e deve essere ritenuto sussistente nei casi in cui il ricorso miri a contestare la configurabilità del reato, come nel caso di specie, in cui erano stati sviluppati una serie di argomenti volti a censurare l’esistenza tanto dell’elemento oggettivo quanto dell’elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3 2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo per ottenere un annullamento dell’ordinanza del Tribunale per il riesame, finalizzato a una valutazione nel merito della vicenda. Tuttavia, non ha un interesse concreto a ricorrere perché il provvedimento di sequestro è stato impugnato anche dalla società che avrebbe diritto alla restituzione del bene;
il relativo ricorso, trattato alla presente udienza, è stato accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico (decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 14 aprile 2025), che ha perduto la sua efficacia. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 05/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ER ND PI Di TE