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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8268 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 16837/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/09/2025 nella 14 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Laura Martano, è presente nell'interesse del sig. e per delega dell'avv. Luca Piscitel- Parte_1 li, l'avv. Salvatore Sardella il quale si riporta integralmente all'atto in- troduttivo nonché ai precedenti atti di parte chiedendone il totale acco- glimento con tutte le conseguenze di legge. Talché, chiede introitare la causa a sentenza con accoglimento delle conclusioni presenti nell'atto introduttivo e conseguente condanna delle convenute alla refusione del- le spese legali in favore dell'avvocato anticipatario.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Terminata la di- scussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a preleva- re l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fasci- colo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16837/2023
r.g.a.c.
TRA
, , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Piscitelli, ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11
- APPELLANTE
1
E
Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO CONTUMACE
E
, Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, impugnava la sentenza n. 12234/2023 del Giudice Parte_1 di Pace di Napoli, emessa il 22.02.2023 e depositata il 07.03.2023, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odier- no appellante avverso la cartella esattoriale n.
09720210038451327000, compensando integralmente le spese proces- suali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compen- sazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, in riforma della sentenza gravata, la parte appellante chiedeva di condannare le controparti, in solido, alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Pi- scitelli dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
---
Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in viola- zione dell'art. 92 comma II c.p.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di
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assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzio- nale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ol- tre quelle nominativamente indicate.
Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rile- va come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto muta- mento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della li- te senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fat- to, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla soprav- venienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rin- venirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto muta- mento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizio- nale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
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In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” van- no, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e “funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il te- sto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costi- tuzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Tanto premesso, tuttavia, va rilevato che a fronte dell'integrale accogli- mento della domanda, il giudice di primo grado ha compensato le spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Trattasi di moti- vazione generica non integrante le gravi ed eccezionali ragioni, nel senso delineato dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per consentire una legit- tima deroga al principio di causalità, che sovrintende il regolamento del- le spese di lite.
Per le ragioni appena esposte, quindi, l'appello risulta fondato e per l'effetto le parti appellate vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente/appellante, che si liqui- dano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
16837/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condan- na il e l' , in Controparte_1 Controparte_2 solido, alla refusione delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 70,00 per spese vive ed in euro 278,00 per com-
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pensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Luca Piscitelli.
• condanna il e l' Controparte_1 Controparte_3
, in solido, alla refusione delle spese del secondo grado di
[...] giudizio, che liquida in euro 91,50 per spese vive ed in euro
462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi all'avv. Luca Piscitelli.
E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/09/2025 nella 14 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Laura Martano, è presente nell'interesse del sig. e per delega dell'avv. Luca Piscitel- Parte_1 li, l'avv. Salvatore Sardella il quale si riporta integralmente all'atto in- troduttivo nonché ai precedenti atti di parte chiedendone il totale acco- glimento con tutte le conseguenze di legge. Talché, chiede introitare la causa a sentenza con accoglimento delle conclusioni presenti nell'atto introduttivo e conseguente condanna delle convenute alla refusione del- le spese legali in favore dell'avvocato anticipatario.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Terminata la di- scussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a preleva- re l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fasci- colo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16837/2023
r.g.a.c.
TRA
, , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Piscitelli, ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11
- APPELLANTE
1
E
Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO CONTUMACE
E
, Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, impugnava la sentenza n. 12234/2023 del Giudice Parte_1 di Pace di Napoli, emessa il 22.02.2023 e depositata il 07.03.2023, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odier- no appellante avverso la cartella esattoriale n.
09720210038451327000, compensando integralmente le spese proces- suali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compen- sazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, in riforma della sentenza gravata, la parte appellante chiedeva di condannare le controparti, in solido, alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Pi- scitelli dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
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Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in viola- zione dell'art. 92 comma II c.p.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di
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assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzio- nale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ol- tre quelle nominativamente indicate.
Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rile- va come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto muta- mento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della li- te senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fat- to, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla soprav- venienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rin- venirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto muta- mento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizio- nale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
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In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” van- no, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e “funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il te- sto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costi- tuzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Tanto premesso, tuttavia, va rilevato che a fronte dell'integrale accogli- mento della domanda, il giudice di primo grado ha compensato le spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Trattasi di moti- vazione generica non integrante le gravi ed eccezionali ragioni, nel senso delineato dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per consentire una legit- tima deroga al principio di causalità, che sovrintende il regolamento del- le spese di lite.
Per le ragioni appena esposte, quindi, l'appello risulta fondato e per l'effetto le parti appellate vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente/appellante, che si liqui- dano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
16837/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condan- na il e l' , in Controparte_1 Controparte_2 solido, alla refusione delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 70,00 per spese vive ed in euro 278,00 per com-
4
pensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Luca Piscitelli.
• condanna il e l' Controparte_1 Controparte_3
, in solido, alla refusione delle spese del secondo grado di
[...] giudizio, che liquida in euro 91,50 per spese vive ed in euro
462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi all'avv. Luca Piscitelli.
E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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