Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/04/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03040/2025REG.PROV.COLL.
N. 06734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6734 del 2024, proposto da UC LE, rappresentato e difeso da sé medesimo, in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 43
contro
Università degli Studi LI “ Federico II ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza n. 3517 del 3 giugno 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di LI, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro i seguenti atti e provvedimenti:
a) la nota prot. n. 50661 del 19 maggio 2021, « Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 Legge 7/08/1990 n. 241 s.m.i.. Rideterminazione dell’assegno ad personam e recupero delle somme erroneamente erogate al Prof. UC LE a decorrere dall’1/01/2005 », comunicata il 19 maggio 2021;
b) la nota prot. n. 60330 del 14 giugno 2021, « Recupero delle somme erroneamente erogate al Prof. UC LE a decorrere dal 01/01/2005 - Conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 Legge n. 241/90 e s.m.i. », comunicata in data 14 giugno 2021;
c) la nota prot. n. 73148 del 16 luglio 2021, « Esecuzione D.R. n. 4784 del 28/12/2004 - Recupero delle somme erroneamente erogate », comunicata il 19 luglio 2021;
d) la nota prot. n. 12596 del 4 febbraio 2022, « Istanza di autotutela in relazione al Recupero delle somme erroneamente erogate al Prof. UC LE a decorrere dal 01/01/2005 - Conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 Legge n. 241/90 e s.m.i.» in data 15.6.2021. Nota in data 19.7.2021 (PG/2021/0073148 del 16/07/2021) - «Esecuzione D.R. n. 4784 del 28/12/2004 - Recupero delle somme erroneamente erogate» - Rigetto istanza - Quantificazione dell’importo netto da restituire », comunicata in data 4 febbraio 2022;
e) nonché ogni altro presupposto e conseguente – ivi incluso il silenzio sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi inviata in data 15 febbraio 2022 – e per le corrispondenti dichiarazioni del diritto soggettivo del ricorrente.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Università degli Studi di LI “ Federico II ”;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito, per l’odierno appellante, lo stesso Avvocato UC LE;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, UC LE, è professore ordinario di diritto processuale civile e, al momento della proposizione del ricorso, prestava servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di LI “ Federico II ”.
1.1. All’atto dell’assunzione in servizio presso l’Università di Perugia quale professore associato il 1° novembre 2000, provenendo dai ruoli della magistratura ordinaria, gli è stato attribuito, a norma dell’art. 8, comma 5, della l. n. 370 del 1999, l’assegno ad personam « corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità ».
1.2. A decorrere dal 30 dicembre 2004 è stato poi nominato professore straordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di LI “ Federico II ” (di qui in avanti, per brevità, anche solo l’Università) e con il D.R. n. 4784 del 20 dicembre 2004 gli è stato attribuito l’importo di euro 43.140,35 « come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università ».
1.3. Dopo un primo periodo nel quale l’Università ha regolarmente adeguato l’importo dell’assegno ad personam agli incrementi retributivi maturati dal ricorrente, a partire dal 2004, a causa di un malfunzionamento del sistema gestionale, l’assorbimento non è stato più operato e il ricorrente ha continuato a percepire per intero l’assegno ad personam e gli incrementi retributivi man mano conseguiti.
1.4. Avvedutasi dell’errore, l’amministrazione, con la nota rettorale prot. n. 50661 del 19 maggio 2021 ha comunicato al prof. LE l’avvio del procedimento relativo alla rideterminazione dell’assegno ad personam e al recupero delle somme erroneamente erogate, in virtù del mancato riassorbimento, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
1.5. Dopo una serie di interlocuzioni, dato che in un primo tempo l’Ateneo aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate a lordo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, per un importo di euro 158.964,48 e senza decurtarla delle somme cadute in prescrizione, l’Università, con la nota rettorale prot. n. 12596 del 4 febbraio 2022, ha rideterminato l’importo netto da restituire in euro 66.590,98, escludendo le somme corrisposte al sostituto d’imposta e tenendo conto della prescrizione decennale.
2. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di LI (di qui in poi, per brevità, il Tribunale) il ricorrente agisce in giudizio per sentir accogliere le seguenti domande:
1) in via principale, accertare il diritto a ritenere l’intero importo ricevuto dall’Università in dipendenza del rapporto di pubblico impiego instaurato con D.R. n. 4784 del 28 dicembre 2004;
2) in via subordinata, accertare la ripetibilità della sola quota dell’assegno ad personam – nella misura effettivamente in godimento alla data del 19 maggio 2020 – corrispondente all’« incremento retributivo attribuito » successivamente a tale data e non riassorbito;
3) in ulteriore subordine, ad accertare la ripetibilità della sola quota dell’assegno ad personam - nella misura effettivamente esistente alla data del 19 maggio 2016 – corrispondente all’ « incremento retributivo attribuito » successivamente a tale data e non riassorbito;
4) ovvero, in estremo subordine, ad accertare la ripetibilità della sola quota dell’assegno ad personam - nella misura effettivamente esistente alla data del 19 maggio 2011 – corrispondente all’« incremento retributivo attribuito » successivamente a tale data e non riassorbito.
2.1. Quanto alla domanda proposta in via principale, il ricorrente ha affermato che, nel caso in esame, sussisterebbero tutti i presupposti che la Corte europea dei diritti dell’uomo (di qui in avanti, per brevità, la Corte E.D.U.) ha enucleato nella sentenza dell’11 febbraio 2021 – ric. n. 4893/13 - SA contro TA - resa, peraltro, in un caso ritenuto speculare a quello oggetto del presente giudizio - per affermare l’integrale irripetibilità delle somme richieste dall’Università, essendo stato violato il principio di necessaria proporzionalità delle misure idonee ad incidere sul diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni tutelato dall’art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di qui in avanti, per brevità, solo Convenzione).
2.1.1. Anche nella presente fattispecie, infatti, sarebbe configurabile un affidamento legittimo del ricorrente sulla spettanza delle somme erroneamente percepite, atteso che: le somme sono state versate per errore imputabile esclusivamente all’autorità pubblica, l’errore si è protratto per lungo tempo e ha riguardato tutto il personale beneficiario, a vario titolo, di assegno ad personam (sicché « l’applicazione delle disposizioni pertinenti in materia poteva essere ragionevolmente percepita come esatta e basata su atti amministrativi ») e in assenza di alcuna « riserva di ripetizione ».
2.1.2. Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia che l’onere dell’errore commesso dall’Università è gravato interamente sulla parte ricorrente, intimata di restituire una somma che rappresenta una parte significativa dei propri redditi, gravati, peraltro, di impegni economici che il ricorrente ha assunto nel tempo confidando nel diritto a ritenere gli importi percepiti.
2.2. In via subordinata, per il caso di ritenuta impossibilità di recepire i principi enunciati dalla Corte E.D.U. attraverso l’interpretazione conforme dell’art. 2033 c.c., il ricorrente ha chiesto sia sollevata questione di legittimità costituzionale della suddetta norma per violazione degli articoli 11 e 117 Cost., in rapporto all’articolo 1 del protocollo 1 alla Convenzione, nella parte in cui, in caso retribuzioni erogate indebitamente da un ente pubblico e di legittimo affidamento, da parte del dipendente pubblico percipiente, nella definitività della attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni.
2.3. In subordine, il ricorrente ha chiesto applicarsi la disciplina relativa ai pagamenti automatizzati, prevista dal combinato disposto degli artt. 9 della l. n. 428 del 1985 e 5, comma 4, del d.P.R. n. 429 del 1986 – applicabile alla fattispecie, tenuto conto della tipologia di errore ammesso dalla stessa Università – alla stregua del quale sussisterebbe una generalizzata riserva di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, ma entro il limite temporale di un anno successivo alle lavorazioni automatizzate.
2.3.1. E, dunque, ha chiesto di computare in diminuzione dell’ammontare dell’assegno ad personam effettivamente in godimento pro tempore (= euro 3.475,00 quale lordo mensile alla data del 19 maggio 2020 i.e. « anno antecedente il ricalcolo »), il solo successivo « incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università ».
2.4. In ulteriore subordine, ha chiesto che l’importo sia ridotto tenendo conto dell’operatività, nella fattispecie, della prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. (e gli importi da restituire limitati a quelli maturati nel quinquennio anteriore al 19 maggio 2021, ossia dal 19 maggio 2016).
2.4.1. Ha chiesto, comunque, di limitare l’importo restituendo ai soli incrementi maturati dopo la scadenza del periodo di prescrizione, tenendo, dunque, fermo, poiché ormai coperto da prescrizione, l’importo dell’assegno ad personam maturato nel periodo precedente.
2.5. Si è costituita nel primo grado del giudizio l’Università, contestando con diffuse argomentazioni le avverse censure.
2.6. Il ricorrente, in vista dell’udienza di merito fissata dal Tribunale, ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. evidenziando gli impegni economici assunti confidando nella definitività degli emolumenti corrisposti.
2.7. All’udienza pubblica del 18 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale.
3. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 3517 del 3 giugno 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
3.1. In ordine alla domanda principale, con cui il ricorrente ha chiesto di accertare l’irripetibilità delle somme richiestegli, il Tribunale ha osservato che, con riguardo al primo aspetto, il D.R. n. 4784 del 28 dicembre 2004 – con il quale il ricorrente è stato nominato professore straordinario della Facoltà di Giurisprudenza ed è stato definito il trattamento economico – enunciava espressamente che l’assegno ad personam che gli era stato riconosciuto (pari ad euro 43.140,35) era riassorbibile ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l. n. 370 del 1999.
3.2. I cedolini stipendiali prodotti in atti recano l’espressa e distinta indicazione dell’importo lordo dell’assegno ad personam erogato e da essi si evince che, mentre negli anni in cui l’assorbimento è stato praticato l’importo dell’assegno è stato progressivamente ridotto (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 della produzione di parte ricorrente del 24 marzo 2022), negli anni successivi l’importo è rimasto invariato nella somma di 3.472,00 (v. doc. 12 produzione in primo grado dell’Ateneo del 17 ottobre 2022).
3.3. In tal modo, ha osservato il Tribunale, gli incrementi retributivi corrisposti nel tempo si sono sommati all’importo dell’assegno (dando luogo, peraltro, ad incrementi del netto a pagarsi che avrebbe dovuto, invece, restare invariato fino all’assorbimento totale).
3.4. Tralasciando la percepibilità soggettiva dell’errore in cui è incorsa l’amministrazione, ciò che rileva in modo dirimente, ai fini dell’inconfigurabilità della causa di inesigibilità del credito restitutorio come prefigurata dalla Corte E.D.U. e dalla successiva giurisprudenza della Corte costituzionale, è la circostanza che, nella specie, non si rinviene alcun provvedimento espresso, mediante il quale l’amministrazione abbia – sulla scorta di una disposizione di legge – erroneamente stabilito la non riassorbibilità dell’assegno ad personam .
3.5. Manca, cioè, una precisa scelta esternata dall’amministrazione in un provvedimento di attribuire emolumenti risultati poi non dovuti, sulla scorta di un’interpretazione giuridica rivelatasi fallace, e dal quale il ricorrente possa aver ritratto un incolpevole convincimento sulla spettanza delle somme stesse.
3.6. Vi è stato, invece, un errore materiale nel calcolo della retribuzione dovuta, a fronte di un provvedimento (il D.R. che ha attribuito l’assegno ad personam ), che espressamente qualificava l’assegno ad personam come assorbibile.
3.7. Non ricorrerebbero, dunque, quelle condizioni enunciate dalla stessa Corte E.D.U. (cfr. punto 74) e richiamate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 che costituiscono presupposto necessario perché possa essere riconosciuto un affidamento tutelabile, ossia che il pagamento sia « c) (…) basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la “fonte” del pagamento […], anche identificabile nel suo importo” e che esso non sia “d) (…) manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo; tali errori possono essere rilevati dal beneficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto ».
3.8. E non è un caso, infatti, se la stessa pronuncia della Corte E.D.U. e quella della Corte costituzionale hanno tratto origine da fattispecie concrete nelle quali l’emolumento retributivo erogato e non dovuto era stato attribuito sulla base di un’errata interpretazione della normativa, ovvero corrisposto senza che l’amministrazione avesse preso precisa posizione sulla natura dell’emolumento (ossia se esso fosse riassorbibile o meno) e, nelle quali, dunque, la continuità dell’erogazione aveva – insieme con l’assenza di una precisa presa di posizione in punto di disciplina applicabile – ingenerato l’erroneo convincimento nel dipendente che essa fosse avvenuta sulla base di una precisa scelta o interpretazione della normativa.
4. Ha osservato poi il Tribunale che la clausola della buona fede oggettiva consente anzitutto di adeguare, tramite la rateizzazione, il quomodo dell’adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’obbligato.
4.1. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell’ accipiens e dell’eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale.
4.2. Tali essendo le chiare indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, non è stato dimostrato in modo sufficiente nel presente giudizio che sussistano condizioni tali da giustificare un’affermazione di inesigibilità totale o parziale del debito restitutorio.
4.3. Anzitutto mancherebbe un’esaustiva allegazione e prova del reddito complessivo del ricorrente, il quale risulta esercitare non soltanto l’attività accademica, ma anche la professione di avvocato.
4.4. Non è, dunque, provato che gli unici emolumenti di cui dispone siano solo quelli derivanti dallo stipendio percepito per l’attività accademica e che, dunque, gli impegni economici assunti non possano essere sostenuti se non attingendo a quella riserva monetaria che l’Università ha chiesto in restituzione (così come ha cercato di dimostrare il ricorrente evidenziando l’equivalenza tra le somme dovute in restituzione e l’ammontare degli impegni assunti a vario titolo).
4.5. Mancando la dimostrazione dell’ammontare del reddito complessivo l’incidenza del mutuo e delle ulteriori spese fisse che il ricorrente ha assunto nel tempo dedotte in ricorso (le spese per il mantenimento dei figli agli studi all’estero e per la pensione integrativa) sulle condizioni patrimoniali e personali del ricorrente non è valutabile e, dunque, impedisce di ritenere provata la ricorrenza di quelle particolari situazioni che giustificano l’inesigibilità ovvero la limitata esigibilità del credito alla restituzione di denaro pubblico.
4.6. D’altro canto l’Università – che incontestatamente è incorsa in un errore colposo nell’aver elargito importi maggiori di quelli dovuti per un lunghissimo lasso di tempo (così certamente ingenerando un disagio nel dipendente che si è visto costretto a restituire un importo complessivo di non irrilevante entità) – avrebbe, almeno in parte, attenuato le conseguenze del ritardo, consentendo la rateizzazione del pagamento nei limiti del quinto dello stipendio, applicando il limite dell’art. 545, quarto comma, c.p.c. previsto per il pignoramento dei crediti da lavoro, che costituisce con tutta evidenza un parametro legislativo di sostenibilità della rata di ripianamento del debito, in assenza di prova di circostanze particolari che giustifichino un’ulteriore riduzione.
5. In conclusione, non sussisterebbero i presupposti per dar luogo ad una pronuncia di inesigibilità del credito restitutorio vantato dall’Università.
6. Con riguardo alla domanda subordinata proposta dal ricorrente in prime cure, ancora, il Tribunale ha osservato che l’art. 9 della l. n. 428 del 1985 fissa un termine per l’esecuzione di controlli sui pagamenti automatizzati, affermando che fino allo scadere dello stesso, essi devono ritenersi provvisori (« La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione »).
6.1. Tuttavia, la norma non prevede alcuna deroga alla disciplina generale dell’indebito né tantomeno qualifica il termine previsto per la revisione come termine decadenziale per l’esercizio del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (che è invece espressamente prevista in settori specifici).
7. Non sarebbero fondate neppure le ulteriori domande subordinate con le quali il ricorrente pretende di ottenere che il recupero riguardi soltanto gli incrementi retributivi maturati dopo il periodo in cui finisce la prescrizione, da calcolarsi avendo riguardo al “trattamento economico complessivo goduto” a tale data, sull’assunto per cui, diversamente, si produrrebbe la violazione della pur ammessa stabilizzazione del rapporto”
7.1. La tesi del ricorrente, ad avviso del Tribunale, non convince perché con essa si afferma che le somme ripetibili potrebbero essere soltanto gli incrementi stipendiali maturati a partire dall’ultimo giorno del periodo in cui furono corrisposti gli importi caduti in prescrizione, diversamente eludendosi la prescrizione delle suddette pretese e gli avvenuti effetti stabilizzanti di essa.
7.2. La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme non corrisposte preclude all’Ateneo di ottenere la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme ricevute indebitamente nel decennio anteriore dalla domanda di rimborso, ma non produce effetti sulla composizione del trattamento economico.
7.3. Per effetto della prescrizione, ha osservato il Tribunale, il ricorrente ha diritto a ritenere le maggiori somme corrisposte a titolo di incrementi retributivi non riassorbiti, ma non ha anche maturato il diritto a che, ad ogni altro effetto, il trattamento economico a lui spettante in tale periodo fosse quello effettivamente ed indebitamente goduto.
7.4. Altro è il credito alla restituzione dell’indebito, che non è più azionabile, altro è il rapporto di lavoro instaurato dalle parti le cui condizioni (tra le quali la retribuzione convenuta) non possono essere modificate per effetto della prescrizione di emolumenti indebitamente corrisposti.
8. Alla luce di tali argomentazioni, dunque, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellante.
8.1. Avverso tale sentenza, che ha respinto il ricorso compensando le spese di lite, ha proposto appello il prof. LE, lamentandone l’erroneità per i sei motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con l’accoglimento delle domande formulate in primo grado e, in particolare, annullando i provvedimenti ivi impugnati e comunque dichiarando che all’appellante spetta il diritto di ritenere i pagamenti ricevuti dall’Università, in dipendenza del rapporto di pubblico impiego instaurato con D.R. n. 4784 del 28 dicembre 2004 o, in subordine, dichiarando ripetibile soltanto l’importo dell’« incremento retributivo attribuito » successivamente al 19 maggio 2020 e non riassorbito nell’ammontare dell’assegno ad personam in godimento pro tempore ovvero al 19 maggio 2019 o ad altra data precedente (comunque entro il limite finale del 19 maggio 2011).
8.2. Si è costituita l’Università appellata per contestare le avversarie argomentazioni e chiedere il rigetto del gravame.
8.3. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
8.4. Infine, nella pubblica udienza dell’11 marzo 2025, il Collegio, sentito il solo appellante comparso personalmente, ha trattenuto la causa in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo (pp. 14-16 del ricorso), anzitutto, l’odierno appellante deduce che, ancorché il Tribunale abbia ritenuto di non fondare la ratio decidendi sopra la « percepibilità soggettiva dell’errore », invero esplicitamente messa « in disparte », tuttavia non è vera la circostanza che pure si dà per accertata in sentenza e, cioè, che « gli incrementi retributivi corrisposti nel tempo [hanno] da [to] luogo […] ad incrementi del netto a pagarsi », in quanto tali ictu oculi percettibili (si sottintende).
10.1. Infatti, deduce ancora l’appellante, non è vero che ogni incremento retributivo si sia stabilmente tradotto in incrementi del netto a pagarsi e, cioè, dell’unica voce realmente captabile dal dipendente per via dell’accredito bancario dello stipendio mese per mese.
10.2. In via di principio l’opposta considerazione della sentenza è errata in entrambi i sensi della corrispondenza affermata:
a) sia perché risultano possibili incrementi del netto a pagarsi senza alcun previo incremento retributivo: è il caso del pagamento periodico di indennità di missione o per altri incarichi retribuiti come quello di insegnamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali (come emergerebbe dal confronto, per esempio, tra i cedolini sub nn. 20 e 19, riferiti ai mesi di maggio rispettivamente 2011 e 2016 per scorgere come l’incremento in quello più recente è dovuto soltanto al corrispettivo per il corso delle lezioni tenuto nell’anno 2015 presso la SSPL);
b) sia perché risulta possibile che a un incremento retributivo non abbia corrisposto quello del netto a pagarsi – come è avvenuto, per rimanere alla vicenda personale, in ragione di accidenti diversi quali l’aumento del carico fiscale nel corso degli anni qui rilevanti stante il venir meno successivo delle persone inizialmente a carico (coniuge e figli, e poi ciascuno dei figli fino alla rispettiva maggiore età) e, quindi, per l’incremento di voci addizionali relative alla residenza pro tempore nonché delle aliquote previdenziali applicate (come emergerebbe dal confronto, per esempio, tra i cedolini sub nn. 9 e 20, riferiti rispettivamente agli anni 2009 e 2011 per scorgere come l’incremento retributivo non abbia sostanzialmente prodotto incrementi del netto a pagarsi: 3.815,00 vs 3.816,00).
10.3. Se a tutto quanto sopra si aggiunge che il c.d. blocco stipendiale in vigore dal 1° gennaio 2010 al 30 dicembre 2016 non aveva offerto certo occasione, nel periodo già rilevante ai fini del computo dell’indebito preteso in restituzione, di registrare incrementi dai quali rilevare in modo significativo il mancato riassorbimento si converrà – prosegue l’appellante - che la « percepibilità soggettiva dell’errore » è, finanche quale obiter della sentenza, capo da riformare senz’altro.
10.4. Le censure dell’appellante, pur suggestive, non sono tuttavia fondate.
10.5. Anzitutto, il motivo presenta profili evidenti di inammissibilità, per difetto di interesse, posto che le motivazioni del Tribunale sulla percepibilità soggettiva dell’errore costituiscono, come l’appellante stesso ammette anche nella memoria da ultimo depositata il 6 febbraio 2025, considerazioni rese incidenter tantum , meri obiter dicta , e non il nucleo fondante della ratio decidendi , che poggia invece sulla considerazione, rimasta incontestata dallo stesso appellante, che difettasse, nel suo caso, un affidamento tutelabile, nei termini chiariti dalla sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, non fosse altro perché egli non poteva nutrire alcun legittimo affidamento sul mancato riassorbimento dell’assegno ad personam , dovuto in modo evidente, ed evidentemente percepibile dal diretto interessato, ad un errore di calcolo dell’Università.
10.6. Come ha infatti bene osservato la sentenza impugnata, che sul punto va immune da qualsivoglia censura (nemmeno, del resto, prospettata dall’appellante, ben consapevole che l’assegno dovesse essere nel tempo riassorbito ex lege ), il D.R. n. 4784 del 28 dicembre 2004 – con il quale l’appellante stesso è stato nominato professore straordinario della Facoltà di Giurisprudenza e ne è stato definito il trattamento economico – enunciava espressamente che l’assegno ad personam che gli era stato riconosciuto (pari a euro 43.140,35) era riassorbibile ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l. n. 370 del 1999.
10.7. I cedolini stipendiali prodotti in atti recano l’espressa e distinta indicazione dell’importo lordo dell’assegno ad personam erogato e da essi si evince che, mentre negli anni in cui l’assorbimento è stato praticato l’importo dell’assegno è stato progressivamente ridotto (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 della produzione di parte ricorrente del 24 marzo 2022), negli anni successivi l’importo è rimasto invariato nella somma di 3.472,00 (v. doc. 12 produzione in primo grado dell’Ateneo del 17 ottobre 2022).
10.8. Dunque, a fronte di tale evidenza, l’appellante non poteva vantare alcun legittimo affidamento sulla ritenzione di somme, indebitamente erogategli sulla base di un errore materiale di calcolo compiuto dall’Università.
11. Quanto poi, comunque e nel merito, alla asserita non percepibilità soggettiva dell’errore, se anche può condividersi in astratto l’assunto dell’appellante, secondo cui non ogni incremento retributivo si traduce, automaticamente, in un incremento del netto a pagarsi, tale rilievo non coglie nel segno, rispetto al merito della questione qui controversa perché, evidentemente, le circostanze addotte dall’appellante – l’esistenza di indennità di emissione o di emolumenti per altri incarichi o, per altro verso, l’aumento del carico fiscale dovuto, ad esempio, a vicende familiari – erano e sono tutte circostanze sopraggiunte di cui egli – ed egli anzitutto per primo – era bene a conoscenza e della cui ipotetica o reale incidenza sulle somme percepite poteva agevolmente avvedersi, con l’ordinaria diligenza, mediante una adeguata lettura dei cedolini mensili, come dimostra proprio l’attenta analisi dei cedolini che egli ha prodotto e citato a conforto della sua prospettazione.
11.1. L’odierno appellante, dunque, avrebbe potuto e dovuto avvedersi del fatto che la somma corrisposta a titolo di assegno ad personam era rimasta invariata nel tempo, nonostante l’assegno fosse pacificamente “destinato a riassorbimento” ai sensi del D.R. 4784/04.
11.2. Ne deriva che l’asserita “variabilità stipendiale” non avrebbe inciso significativamente nella rilevabilità dell’errore, dal momento che il mancato riassorbimento delle somme suddetto sarebbe emerso ictu oculi a qualsiasi lavoratore avveduto, stante la evidente identificabilità e riconoscibilità, nel “cedolino”, del carattere fisso di un importo destinato, invece, a ridursi progressivamente nel tempo (l’assegno ad personam è sempre stato, ab origine , dichiarato riassorbibile).
11.3. D’altro canto, come bene osserva l’Università nelle proprie difese, il prof. LE, in quanto avvocato e professore universitario in materie privatistiche, non può ragionevolmente appellarsi alla sua buona fede per invocare la legittimità dell’affidamento, dal momento che lo stesso avrebbe dovuto approcciarsi con una diligenza, perizia e prudenza superiore a quella del lavoratore medio, alla luce delle qualifiche professionali possedute, nell’esame del cedolino, le cui voci, anche nel presente giudizio, egli ha mostrato di saper comprendere, e discernere, con una diligenza ben superiore a quella dell’uomo medio, comunque capace di percepire il mancato riassorbimento.
11.4. Ne segue, anche prescindendo da qualsivoglia profilo di inammissibilità ut supra evidenziato, l’infondatezza del motivo in esame.
12. Con il secondo motivo (pp. 16-21 del ricorso), ancora, l’odierno appellante deduce che la ratio decidendi che vorrebbe precludere all’appellante la fondatezza dell’eccezione, foss’anche parziale, di inesigibilità della ripetizione dell’indebito giusta la pregiudiziale inerente alla natura dell’errore solutorio – ratio che si sostanzia nell’affermazione conclusiva onde « non ricorrono, dunque, quelle condizioni enunciate dalla stessa Corte E.D.U. (cfr. punto 74) e richiamate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 » – è errata specie considerando l’orientamento nomofilattico che questo Consiglio ha già maturato sopra le condizioni de quibus , sicché la sentenza impugnata meriterebbe in via rescindente di essere annullata per la rimozione del supposto impedimento all’esame della meritevolezza intrinseca della eccezione di inesigibilità, anche soltanto parziale.
12.1. Anche questo motivo, tuttavia, è privo di fondamento.
12.2. L’odierno appellante richiama infatti, a suffragio di esso, un orientamento interpretativo di questo Consiglio di Stato, anteriore alla sentenza n. 8 del 2023, che – come questa stessa Sezione ha chiarito in pronunce più recenti (v. ad esempio, Cons. St., sez. VII, 16 maggio 2024, n. 4386, Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799) – è stato rimeditato e superato dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
12.3. Invero, secondo quanto ha chiarito questa Sezione, di recente, con la sentenza n. 7712 del 23 settembre 2024 (ma v. anche Cons. St., sez. VII, 24 febbraio 2025, n. 1751), la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 ha precisato che la Corte E.D.U. nella propria giurisprudenza ha individuato quali elementi costitutivi dell’affidamento legittimo:
a) l’erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
b) la provenienza dell’attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all’esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
c) la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
d) un’erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
e) la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
12.4. L’identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l’intangibilità della prestazione percepita dal privato, diversamente da quanto sostiene l’appellante sulla base di una lettura del diritto convenzionale che, a ben vedere, è solo parziale e – come tale – non condivisibile.
12.5. Proprio la Corte costituzionale ha chiarito che la Corte E.D.U. riconosce l’interesse generale sotteso all’azione di ripetizione dell’indebito e, in genere, riscontra la legalità dell’intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (sentenza 12 ottobre 2020, A.Š. contro UA , paragrafo 115).
12.6. Le censure della Corte E.D.U. si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell’interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell’affidamento incolpevole.
12.7. Nel compiere tale valutazione, come ricorda la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 8 del 2023, « la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda (così G. camera, sentenza 5 settembre 2017, F. contro IA, paragrafo 65, e seconda sezione, sentenza 10 febbraio 2015, B.N. contro IA, paragrafo 166) ».
12.8. In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell’interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell’affidamento e, più in generale, rilevano l’omessa o l’inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell’obbligato nell’esercizio della pretesa restitutoria e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all’ente cui sia addebitabile l’errore.
12.9. In definitiva, la giurisprudenza della Corte E.D.U. offre una ricostruzione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.
13. Ebbene, tenendo a mente queste indispensabili coordinate interpretative a livello convenzionale e costituzionale, non possono trovare accoglimento le censure dell’appellante in ordine alla presunta sussistenza di una sproporzione dell’interferenza dell’azione restitutoria, nel caso di specie, e dunque di una inesigibilità, ancorché parziale, della stessa.
13.1. Il Tribunale, conformemente alle coordinate tracciate dalla Corte costituzionale, ha rilevato correttamente che l’appellante non potesse fare alcun legittimo affidamento, difettando una delle precise condizioni enucleate dalla Corte nella sentenza n. 8 del 2023, perché l’assegno era stato espressamente dichiarato non riassorbibile, sulla base di precise disposizioni di legge, ed egli era ben consapevole di tale circostanza fin dal citato D.R. 4784/04, essendo stati gli importi non riassorbiti, erroneamente erogatigli, imputabili ad una attribuzione manifestamente priva di titolo e basata su semplici errori materiali, commessi dall’Università.
13.2. L’appellante deduce che la considerazione, fatta propria dal Tribunale, che nel caso di specie la natura dell’errore, cioè la sua c.d. materialità, “immunizzi” in via di principio l’amministrazione dalle limitazioni altrimenti applicabili alla relativa pretesa restitutoria è affermazione singolarmente affetta da vizi sia logici che giuridici.
13.3. Invero, sostiene l’appellante, la sentenza verrebbe implicando che debba ricorrere a fondamento dell’eccezione di inesigibilità, totale o parziale, un provvedimento espresso dell’amministrazione dalla cui rivista qualificazione dipenda l’atto solutorio non conforme al diritto, non contemplando l’errore semplicemente esecutivo del provvedimento (questo, invece, corretto), e però caratterizzato da esecuzione diacronica e non uno puncto temporis , il che l’espone a regimi normativi naturalmente sopravvenienti e trattamenti cangianti, e perciò a esigenze manutentive delle operazioni, anche sotto il profilo dell’interpretazione che queste ultime presidia.
13.4. E tuttavia, si deve qui osservare in senso contrario, quanto di erroneo l’appellante addebita alla sentenza qui impugnata, con la censura testé riportata, non è ciò che il Tribunale ha inteso davvero sostenere allorché, correttamente, ha invece osservato tra l’altro – ma non solo, come ora si dirà – che, nella specie, non si rinviene alcun provvedimento espresso, mediante il quale l’amministrazione abbia – sulla scorta di una disposizione di legge – erroneamente stabilito, a monte, la non riassorbibilità dell’assegno ad personam .
13.5. Manca cioè, ha rilevato ancora il Tribunale, una precisa scelta esternata dall’amministrazione in un provvedimento di attribuire emolumenti risultati poi non dovuti, sulla scorta di un’interpretazione giuridica rivelatasi fallace, e dal quale il ricorrente possa aver ritratto un incolpevole convincimento sulla spettanza delle somme stesse, dato che vi è stato, invece, un errore materiale nel calcolo della retribuzione dovuta, a fronte di un provvedimento (il D.R. che ha attribuito l’assegno ad personam ), che espressamente qualificava l’assegno ad personam come assorbibile
13.6. Il Tribunale non ha inteso affermare che, se non vi è necessariamente un provvedimento amministrativo espresso, a monte, che riconosca per errore l’emolumento, si deve negare in ogni caso l’esistenza di un legittimo affidamento tutelabile, svalutando la fase esecutiva o “solutoria” del rapporto nella quale, sempre per errore e come nel caso di specie, l’emolumento venga erroneamente concesso, bensì – e del tutto correttamente perché in aderenza alle coordinate tracciate dalla Corte costituzionale e successivamente seguite anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio – che nel caso di specie, in assenza di una disposizione legislativa, di un provvedimento amministrativo o, semplicemente, di una prassi che lasciasse ritenere al percettore quantomeno dubbia in punto di diritto la debenza e, dunque, la legittima erogazione dell’emolumento (nella misura in cui non è stato nel tempo riassorbito), non era possibile affermare alcun legittimo affidamento dell’ accipiens e, dunque, si dovesse escludere, come deve essere giustamente esclusa, qualsivoglia irripetibilità, anche parziale, delle somme erroneamente erogate.
13.7. Prova ne è la motivazione, essa sì, decisiva, e del tutto condivisibile, della sentenza impugnata nella parte in cui ha correttamente osservato che « non è un caso, infatti, se la stessa pronuncia della Corte E.D.U. e quella della Corte costituzionale hanno tratto origine da fattispecie concrete nelle quali l’emolumento retributivo erogato e non dovuto era stato attribuito sulla base di un’errata interpretazione della normativa, ovvero corrisposto senza che l’Amministrazione avesse preso precisa posizione sulla natura dell’emolumento (ossia se esso fosse riassorbibile o meno) e, nelle quali, dunque, la continuità dell’erogazione aveva – insieme con l’assenza di una precisa presa di posizione in punto di disciplina applicabile - ingenerato l’erroneo convincimento nel dipendente che essa fosse avvenuta sulla base di una precisa scelta o interpretazione della normativa » e che « nel caso di specie, invece, come si è detto, il provvedimento di attribuzione dell’assegno lo qualificava espressamente come non riassorbibile ».
13.8. E del resto, come si è visto, il Tribunale ha correttamente osservato che il mancato assorbimento dell’assegno, inizialmente operato nei cedolini e successivamente mancato, era evincibile dalla lettura del cedolino, senza un particolare sforzo di diligenza, si deve qui aggiungere, da parte dell’odierno appellante, proprio in una considerazione “diacronica” e, doverosamente, anche attuativa e “solutoria” del rapporto.
13.9. Il motivo, pertanto, va respinto.
14. Con il terzo motivo (pp. 21-28 del ricorso), ancora, l’appellante deduce che la sentenza, nel ritenere esigibili interamente le somme richieste perché egli non avrebbe assolto l’onere di dimostrare il proprio reddito, assume che l’affidamento in quanto tale, almeno nei confronti di coloro che aliunde possano ricavare il necessario al superamento dei bisogni essenziali, costituisce un bene insuscettibile di protezione, in sostanza un bene che in dipendenza dell’accidentale possibilità del singolo di rimediare alla relativa vulnerazione smette di essere tutelato, un bene – insomma – la cui (effettività della) tutela (giurisdizionale) si presenterebbe inversamente proporzionale alla possidenza del titolare dell’affidamento lasciato maturare e infine leso, definendo tale impostazione, in modo icastico, « un vero e proprio abominio per ogni ordinamento liberale e non autoritario ».
14.1. Sostiene l’appellante che quello impiegato dal primo giudice sarebbe un insieme di argomenti che confonde possibilità e regolarità statistica, ipoteticità ed effettività, supposizione e presunzione, reddito e patrimonio, capacità virtuale e situazione economica reale.
14.2. La tentata confutazione degli elementi di allegazione e prova offerti dal ricorrente, pur rimanendone incontestata l’eziologia dei costi e l’equivalenza almeno all’ammontare dell’indebito, è tanto generica da riuscire un equivalente di assunti di vera e propria fantasia, del tipo secondo cui il ricorrente stesso, essendo magari dotato di talento, ben potrebbe mettere quest’ultimo a frutto per agevolmente ripagare l’Università creditrice.
14.3. Sostiene il prof. LE, insomma, che l’indebito preteso nei suoi confronti fino all’ammontare massimo di euro 66.590,98 è inesigibile per l’assai più esuberante misura delle obbligazioni incompatibili e incomprimibili che - almeno a far tempo dal dicembre 2016, vale a dire quando l’affidamento era più che consolidato - sono destinate a gravare ulteriormente sul debitore e che questi ha assunto legittimamente contando sopra il godimento dell’assegno ad personam nella misura che soltanto lustri dopo l’Università di LI si sarebbe determinata a rettificare per negligenza inescusabile.
14.4. Basterebbero i soli costi documentati, già sopportati in virtù della determinazione adottata nel legittimo convincimento di avere disponibilità economica al livello suscitato dal comportamento della p.a. ovvero per responsabilità della p.a., a realizzare l’inesigibilità attuale del credito (si consideri che una parte è stata già restituita con la trattenuta mensile del quinto operata a far data dallo stipendio di febbraio 2023, sicché allo stato la residua inesigibilità rimane giustificata pienamente almeno dal punto di vista aritmetico-valutario, senza impingere cioè nel bisogno di liquidazione di valori).
14.5. Anche questo motivo, nonostante la sua suggestività, è infondato.
14.6. Invero il primo giudice ha ritenuto, correttamente, che mancasse un’esaustiva allegazione e prova del reddito complessivo del ricorrente, il quale risulta esercitare non soltanto l’attività accademica, ma anche la professione di avvocato e che, pertanto, non sarebbe provato che gli unici emolumenti di cui dispone siano solo quelli derivanti dallo stipendio percepito per l’attività accademica e che, dunque, gli impegni economici assunti non possano essere sostenuti se non attingendo a quella riserva monetaria che l’Università ha chiesto in restituzione (così come ha cercato di dimostrare il ricorrente evidenziando l’equivalenza tra le somme dovute in restituzione e l’ammontare degli impegni assunti a vario titolo).
14.7. Mancando la dimostrazione dell’ammontare del reddito complessivo, ha osservato ancora il Tribunale, l’incidenza del mutuo e delle ulteriori spese fisse che il ricorrente ha assunto nel tempo dedotte in ricorso (le spese per il mantenimento dei figli agli studi all’estero e per la pensione integrativa) sulle condizioni patrimoniali e personali del ricorrente non è valutabile e, dunque, impedisce di ritenere provata la ricorrenza di quelle particolari situazioni che giustificano l’inesigibilità, ovvero la limitata esigibilità del credito alla restituzione di denaro pubblico.
14.8. Si tratta di considerazioni che vanno tutte esenti da censura perché, come bene ha osservato il primo giudice, l’odierno appellante non ha dimostrato – nemmeno in questa sede, a dire il vero, come era suo onere fare, comprovando l’ammontare del proprio reddito complessivo, per il principio di vicinanza della prova – quale fosse la situazione economica complessiva propria e del proprio nucleo familiare e come, avuto riguardo alle condizioni stabilite dalla Corte europea e declinate nel nostro ordinamento nazionale dalla più volte citata sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, la richiesta restitutoria dell’Università incidesse in modo sproporzionato ed eccessivamente oneroso su tale situazione, considerando che tra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell’interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell’affidamento e, più in generale, rilevano l’omessa o l’inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell’obbligato nell’esercizio della pretesa restitutoria.
15. Al fine di giustificare l’invocata inesigibilità delle somme non basta per l’appellante sostenere di avere dato conto analitico e documentale di diminuzioni finanziarie e/o patrimoniali di ammontare complessivamente non inferiore alla pretesa restitutoria, diminuzioni caratterizzate dall’essere ciascuna conseguenza (congiunturale o strutturale) immediata e diretta dell’affidamento leso dall’amministrazione siccome indotta o dal consolidamento nel tempo del trattamento economico complessivamente goduto (dunque, dalla culpa in vigilando dell’automazione nel processo di pagamento) ovvero dalla mala gestio del procedimento amministrativo di recupero.
15.1. Simile argomento non è condivisibile perché, giova qui ricordarlo, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte E.D.U. – su cui vedi Cons. St., sez. VII, 24 febbraio 2025, n. 1571 – è necessario vi sia il giusto equilibrio ( fair balance ) tra le esigenze dell’interesse generale, sotteso alla richiesta restitutoria, e l’obbligo di proteggere i diritti fondamentali della persona, ciò che non sussiste se l’interessato sopporta un “ onere individuale eccessivo ” (cfr. RR e LO c. ZI , 23 settembre 1982, § 69-74; Vékony c. IA , 13 gennaio 2015 § 35), ma questo onere individuale eccessivo deve evidentemente essere valutato, e soppesato, alla luce della situazione economico-patrimoniale dell’ accipiens nel suo complesso, proprio per valutare una sua eventuale incidenza sulla fragilità economico-sociale o sull’esercizio dei diritti fondamentali dell’interessato, senza una considerazione atomistica e frazionata dell’entità dell’obbligazione, sganciata dall’analisi di tale situazione nella sua globalità, o invece agganciata solo, come l’appellante pretende, all’entità delle obbligazioni assunte sulla base di una più favorevole congiuntura economica creatasi per effetto delle indebite erogazioni ricevute dall’ente pubblico, per quanto per errore di quest’ultimo.
15.2. Ne discende che, per dimostrare questa insostenibilità dell’onere economico in ipotesi preteso in modo eccessivo e sproporzionato dall’amministrazione e giustificare, dunque, l’eccepita inesigibilità, anche parziale, della pretesa restitutoria, era onere dell’ accipiens , secondo la regola generale secondo cui reus in excipiendo fit actor (art. 2697, comma secondo, c.c.), dimostrare la propria situazione economico-patrimoniale e, dunque, reddituale complessiva, ciò che egli non ha fatto nonostante, per il principio della c.d. vicinanza della prova, tale onere probatorio su di lui incombesse.
15.3. Non ha nemmeno errato il Tribunale, né è incorso in una qui denunciata inammissibile praesumptio de praesumpto , allorché ha ritenuto che, esercitando la professione di avvocato, circostanza incontestabile non fosse altro perché egli si è difeso in proprio nel presente giudizio, l’odierno appellante presumibilmente vantasse un reddito superiore a quello percepito dalla sola Università, dato che lo stesso appellante, oltre che non comprovare la propria situazione reddituale complessiva (smentendo, in ipotesi, un tale assunto che certo avrebbe ammesso la prova contraria, a carico ovviamente dell’appellante stesso, mediante la dimostrazione che tale attività non produceva nessun reddito rilevante), non ha negato, invero, di esercitare, ciò che lascia presumere, per indizi gravi, precisi e concordanti, che egli percepisca un reddito ulteriore (e potenzialmente superiore) rispetto a quello gravato dalla pretesa restitutoria.
15.4. Di qui, con evidenza, l’infondatezza del motivo, dato che, come ha anche dedotto l’amministrazione nelle proprie difese, la change of position defence invocata dall’appellante per affermare l’inesigibilità non è stata recepita nell’ordinamento italiano, il quale richiede, come specificato dalla Corte costituzionale, che si dia risalto alla legittimità dell’affidamento non disgiunto da particolari condizioni personali dell’ accipiens e dell’eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili.
15.5. Nel caso di specie, l’aver utilizzato le somme per sottoscrivere un piano pensionistico individuale o per finanziare l’istruzione dei figli non appare integrare né una particolare condizione personale né il coinvolgimento di diritti inviolabili.
15.6. Il motivo, pertanto, va respinto perché non è dato ravvisare, a cagione della pretesa restitutoria qui contestata, un’interferenza intollerabile dei pubblici poteri nella sfera giuridico-patrimoniale dell’odierno appellante né una lesione di suoi diritti fondamentali, tenuto conto delle circostanze tutte del caso concreto, che non consentono di affermare l’esistenza di un onere individuale eccessivo, secondo i canoni del diritto convenzionale delineati, anche nell’invocata sentenza dell’11 febbraio 2021, SA c. TA , dalla Corte E.D.U. e le coordinate tracciate dalla Corte costituzionale.
16. Con il quarto motivo (pp. 28-29 del ricorso), ancora, l’appellante lamenta che la sentenza qui contestata avrebbe erroneamente affermato che l’Università « ha, almeno in parte, attenuato le conseguenze del ritardo, consentendo la rateizzazione del pagamento nei limiti del quinto dello stipendio, applicando il limite dell’art. 545, quarto comma, c.p.c. previsto per il pignoramento dei crediti da lavoro, che costituisce con tutta evidenza un parametro legislativo di sostenibilità della rata di ripianamento del debito, in assenza di prova di circostanze particolari che giustifichino un’ulteriore riduzione ».
16.1. Infatti, in data in data 25 marzo 2024, con la comunicazione PG n. 35824, l’amministrazione, stante l’intervenuta cessazione del servizio con la stessa del prof. F. LE ( medio tempore passato alle dipendenze di altra Università di diritto privato), ha vantato « ulteriori somme da recuperare pari ad euro 879,52 », così revocando anche il « piano di rateizzazione del recupero» già in atto, cioè quello che prevedeva «trattenute mensili nei limiti del 1/5 della nuova retribuzione», esigendo un eventuale nuovo «piano di rateizzazione del recupero », che stavolta avrebbe dovuto essere « articolato nel periodo massimo di cinque anni » e quindi – ove acceduto in luogo del precedente – con una riduzione della retribuzione mensile maggiore di quella consentita per legge.
16.2. La sentenza ignorerebbe la risultanza immediatamente fatta constare mediante deposito nel fascicolo telematico in data 28 marzo 2024 e, quindi, non s’avvedrebbe che viene meno quel « parametro legislativo di sostenibilità » che, dal punto di vista del giudice, concorre(va) a impedire di rilevare nel debito dell’odierno appellante « circostanze particolari che giustifichino un’ulteriore riduzione ».
16.3. Adesso, necessariamente, l’ordinamento non potrebbe lasciare assolutamente privo di tutela il dipendente nei confronti dell’Università che, come pure accerta la sentenza, « incontestatamente è incorsa in un errore colposo […] così certamente ingenerando un disagio nel dipendente ».
16.4. Anche questo motivo, tuttavia, è privo di fondamento, prima che inammissibile.
16.5. Esso è anzitutto inammissibile per violazione dell’art. 104 c.p.a. perché l’appellante, nel primo grado del giudizio, non aveva mai dedotto tale circostanza a motivo specifico di illegittimità, nemmeno ed eventualmente, con ricorso per motivi aggiunti per la sua sopravvenienza rispetto all’originario ricorso, lamentando, cioè, che l’aggiuntiva – e peraltro del tutto modesta, pari ad euro 879,52, complessivamente – richiesta restitutoria dell’Università, sommandosi a quella precedente ben più sostanziosa, avesse reso la prestazione restitutoria in parte inesigibile per la violazione dell’art. 545, comma quarto, c.p.c., inteso e richiamato, ovviamente, non come disposizione direttamente applicabile e immediatamente violata, ma sub specie di parametro orientativo di massima tollerabilità dell’onere economico richiesto all’ accipiens nel nostro ordinamento.
16.6. Ma, quanto pure non si voglia affermare, e ritenere, la novità per essere stato l’argomento dell’art. 545, comma quarto, c.p.c. introdotto dal primo giudice e contestato per la prima volta dalla parte solo con l’atto di appello, la censura non merita accoglimento perché l’appellante non ha dato prova che, nell’attualità, l’Università stia effettuando una trattenuta superiore a quella del quinto di cui all’art. 545, comma quarto, c.p.c., sicché la censura ha un carattere meramente ipotetico e difetta, in assenza di concreta prova, di qualsivoglia attualità.
16.7. La stessa Università, nella memoria difensiva depositata il 21 novembre 2024 (v., in particolare, p. 14), ha chiarito, con dichiarazione avente valore confessorio, che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse tener conto della sopravvenienza evidenziata dall’appellante, « la rateizzazione articolata nel periodo massimo di cinque anni sarebbe comunque proporzionata alle somme dovute e alla capacità patrimoniale dell’appellante e non superiore al limite di legge », così confermando, a contrario , che – nonostante la intenzione di revocare il precedente piano in considerazione della nuova, sopraggiunta, richiesta restitutoria, del tutto modesta, come detto – attualmente non viene effettuata nessuna trattenuta superiore al quinto e nessuno trattenuta superiore al quinto, si deve qui solo aggiungere, sarà effettuata, se del caso, nemmeno in futuro, oltre detto limite.
16.8. Il motivo, dunque, va respinto.
17. Con il quinto motivo (pp. 29-31 del ricorso), ancora, l’appellante deduce l’erroneità della qui gravata sentenza per avere affermato che il ricorrente in prime cure, e odierno appellante, non avrebbe potuto pervenire ad una pronuncia di inesigibilità della pretesa restitutoria neppure in considerazione dei danni che il ricorrente lamenta di aver subito per effetto dell’iniziale quantificazione degli importi chiesti in restituzione, stante la mancanza di una rituale domanda risarcitoria.
17.1. Lamenta l’appellante che la « possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale », di cui la sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale, citata, ha inteso munire il pubblico dipendente richiesto della restituzione dell’indebito retributivo, ben può – nei limiti dell’interesse azionato (art. 100 c.p.c.), vale a dire la declaratoria di non debenza del credito restitutorio – arrestarsi allo stadio dell’eccezione, senza bisogno di identificare la tutela con la proposizione della domanda di condanna al risarcimento del danno.
17.2. Il motivo, tuttavia, è privo di fondamento perché, quando pure fosse condivisibile – quod non est – il presupposto da cui muove l’appellante, secondo cui sarebbe sufficiente a paralizzare la pretesa restitutoria la mera allegazione e dimostrazione dei danni asseritamente subiti per effetto di essa non ope actionis , mediante la proposizione di rituale domanda risarcitoria, ma ope exceptionis , mercé la proposizione di semplice eccezione (o addirittura, come sembra adombrarsi nella memoria del 6 febbraio 2025, anche senza eccezione in senso stretto, come nel meccanismo della c.d. compensazione impropria), mentre invece era necessaria la proposizione di rituale domanda risarcitoria in primo grado, non per questo si perverrebbe ad esito diverso, in quanto difetterebbero, e difettano nel caso di specie, i presupposti per accertare, sul piano di un accertamento costitutivo incidentale, i presupposti di una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, posto che l’errore compiuto dalla pubblica amministrazione, per via dell’automazione della procedura (come meglio ora si dirà esaminando il sesto motivo di appello), non poteva comunque ingenerare, come già detto, alcun legittimo affidamento dell’odierno appellante sulla legittima ritenzione delle somme non riassorbite dell’assegno ad personam , con suo conseguente obbligo restitutorio, salva, secondo i canoni del diritto convenzionale, l’esistenza di una situazione economico-patrimoniale di questi che rendesse tale onere economico eccessivo, ipotesi, come detto, da escludersi per le ragioni vedute.
17.3. Dunque, nemmeno, a tutto concedere, in via di eccezione “risarcitoria”, l’odierno appellante avrebbe potuto ottenere l’inesigibilità delle somme richieste da parte della pubblica amministrazione, con la conseguente conferma, anche su questo punto, della sentenza qui gravata.
17.4. Nemmeno può affermarsi, come deduce l’appellante, la culpa in vigilando o la mala gestio dell’amministrazione universitaria nella concreta conduzione della vicenda restitutoria, dato che, a fronte dell’obbligo, per l’amministrazione, di agire per la restituzione di somme erroneamente erogate in base ad una procedura automatizzata (v., infra , § 18 e ss.), costituendo detta restituzione, come meglio si preciserà, attività vincolata per essa, l’Università ha comunque dato corso ad una ampia interlocuzione procedimentale con l’interessato e, accogliendo parzialmente le sue osservazioni, ha ridotto la sua pretesa restitutoria in considerazione dell’intervenuta prescrizione decennale.
17.5. Il motivo, dunque, va respinto, apparendo corretto, anche ai fini di un accertamento costitutivo in ordine ad una in ipotesi ammissibile eccezione “risarcitoria” l’operato dell’Ateneo anche sul piano del concreto agire restitutorio, pur essendo indubbio l’errore commesso inizialmente da esso nel non riassorbire l’assegno ad personam.
18. Infine, con il sesto e ultimo motivo (pp. 31-34 del ricorso), l’odierno appellante deduce che, con riferimento alla - almeno parziale - inesigibilità della prestazione restitutoria per effetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della l. n. 428 del 1985 e all’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429 del 1986, avrebbe errato il Tribunale, nel discostarsi dalla giurisprudenza di questo Consiglio, ad affermare che da tali disposizioni non si tragga la conclusione che la pretesa dell’amministrazione alla restituzione delle somme oltre i termini da esse previsti sia infondata.
18.1. Fare applicazione della normativa in questione, come vuole questo Consiglio secondo la giurisprudenza invocata dall’appellante, non implica derogare alla disciplina civilistica dell’indebito né introdurre la decadenza annuale all’esercizio del diritto di ripeterlo, ma più semplicemente il rinvenimento di un « punto di equilibrio », che può, già sul piano processuale, in una situazione stimata al limite della neutralità probatoria delle rispettive allegazioni e in difetto di condizioni peculiari, indurre ad accogliere l’eccezione di inesigibilità, ferme uno o due annualità (valorizzando la norma transitoria quale espressione di un principio, tanto da esibire una evidente retroattività) in ogni caso ripetibili (per l’immunità da responsabilità normativamente riconosciuta al solvens che si avvalga dei sistemi automatizzati).
18.2. Anche questo motivo, tuttavia, deve respingersi perché non solo i precedenti di questo Consiglio, richiamati dall’appellante, sono anteriori alla già citata sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale e, come detto, superati dalla successiva giurisprudenza di questo stesso Consiglio, che ha tenuto conto delle fondamentali indicazioni date dalla Corte, ma perché non sono condivisibili, in punto di diritto, dato che, come ha correttamente rilevato il primo giudice, introdurrebbero per via pretoria ipotesi di decadenza dell’azione restitutoria non contemplate dall’ordinamento, soggetta invece solo al termine di prescrizione.
18.3. L’art. 9 della l. n. 428 del 1985, infatti, fissa un termine per l’esecuzione di controlli sui pagamenti automatizzati, affermando che fino allo scadere dello stesso, essi devono ritenersi, provvisori (« La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni » e « le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione »).
18.4. Tuttavia, come ha chiarito sempre condivisibilmente la sentenza impugnata, la norma non prevede alcuna deroga alla disciplina generale dell’indebito né tantomeno qualifica il termine previsto per la revisione come termine decadenziale per l’esercizio del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (che è invece espressamente prevista in settori specifici).
18.5. È stato convincentemente osservato, infatti, che nella suddetta disciplina non si rinvengono gli estremi della causa di decadenza ovvero caratteri di specialità che possano far pensare ad una deroga, per il recupero delle somme erogate mediante procedimenti automatizzati, al termine di prescrizione decennale previsto dalla norma generale contenuta nell'art. 2946 c.c., che, pertanto, deve necessariamente trovare applicazione anche all’azione di ripetizione connessa all’indebito retributivo, ancorché ciò avvenga tramite sistemi informatizzati.
18.6. D’altronde il d.P.R. n. 429 del 1986, adottato in attuazione della l. n. 428 del 1985, all’art. 27, comma 8, estende al pagamento degli stipendi la norma dettata dall’art. 5, comma 4, per il pagamento delle pensioni, secondo cui « le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2 » e « resta comunque impregiudicata l’azione dell’amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte », così chiarendo l’insussistenza di qualsiasi interferenza tra le disposizioni dallo stesso recate (di natura ordinamentale o comunque procedurale e volte a rinnovare l’infrastruttura informatica per la liquidazione di pensioni e stipendi, come disposto dall’art. 1 della l. n. 428 del 1985) e gli strumenti di tutela offerti all'amministrazione ai fini della ripetizione dell'indebito, che traggono pur sempre il proprio fondamento nelle corrispondenti disposizioni del codice civile.
18.7. Ed è appena il caso qui di ricordare che la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata, perché la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (v., ad esempio, Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all’amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati (Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799).
18.8. Come questa Sezione ha già chiarito (v., in particolare, Cons. St., sez. VII, 27 aprile 2023, n. 4240, ma anche la già citata sentenza n. 1571 del 24 febbraio 2025), secondo orientamento invero decisamente maggioritario della Cassazione, della Corte dei Conti e dello stesso Consiglio di Stato, « l’azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente “accipiens” (ex multis Corte di Cassazione sez. lavoro 20 febbraio 2017, n. 4323; Consiglio di Stato sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8737; Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Lazio Delib. 15 giugno 2015, n. 125); il solo temperamento al principio dell’ordinaria ripetibilità dell’indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa ».
18.9. In caso di indebita erogazione di denaro pubblico, infatti, l’affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d’ostacolo all’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l’amministrazione è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato o all’interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 201).
19. Nella specie è legittimo il recupero delle somme, non rilevando la buona fede dell’appellante in considerazione del fatto, appunto, che il recupero è un atto dovuto che costituisce non rinunziabile espressione di una funzione pubblica vincolata, e, pertanto, in capo all’amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione (Cons. St., sez. IV, 19 luglio 2019, n. 5903), sottoposto, come tale, alla sola prescrizione decennale, come del resto ha riconosciuto anche lo stesso appellante, facendo acquiescenza alle statuizioni del primo giudice inerenti all’applicazione di tale termine e ai connessi effetti (p. 34 del ricorso).
19.1. Anche questo ultimo motivo, dunque, va respinto.
20. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello, infondato in tutti i suoi sei motivi, va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
21. La complessità delle questioni in fatto e in diritto esaminate, sulle quali sono intervenute anche la Corte E.D.U. e la Corte costituzionale, giustifica l’integrale compensazione delle spese inerenti al presente grado del giudizio.
21.1. Rimane definitivamente a carico del prof. LE il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da UC LE, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di UC LE il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO