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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1689/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. A. Rascioni
e
NI MI rappresentato dagli avv. M. L. Casoni e G. Carotti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n° 444/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il credito ingiunto consiste nella differenza tra quanto maturato, e indicato nelle buste paga, per tutto il rapporto di lavoro subordinato (dal 5/10/17 al 30/4/24).
2. In merito il lavoratore, in sede monitoria, ha prodotto (doc.4) un conteggio in cui vengono specificate le somme indicate nelle singole buste paga e quelle corrisposte per lo stesso mese dal datore di lavoro, risultanti dagli allegati estratti del conto corrente allegato (doc.5), per un totale rispettivamente di €. 146.382,57 e €
117.517,00
3. La Società ha prodotto (doc.5) un analogo conteggio che produce una diversità, in pagina 1 di 3 tutta apparenza imputabile a due rettifiche che risultano prive di fondamento;
si tratta infatti:
3.1. di una differenza del maturato, derivante (dichiaratamente ed effettivamente:
146.382 - 141.410 = 4.972) dalla mancata considerazione dell'anno 2017, le cui competenze sarebbero state incluse in un pagamento «a saldo e stralcio» in base ad un accordo secondo cui il dipendente - a fronte di una «situazione di difficoltà della società» - avrebbe accettato di imputare parte della somma maturata nel precedente rapporto di lavoro autonomo a parte di quanto maturato nelle mensilità del primo anno di lavoro subordinato, rinunciando inoltre al residuo: accordo sul quale non è stato offerta prova adeguata, a fronte di capitoli nei quali si fa riferimento alla sua generica esistenza (senza indicare i “fatti”, e cioè le modalità, in particolare di luogo e di tempo in cui esso si sarebbe manifestato) e che pertanto appaiono inammissibilmente generici e valutativi.
3.2. di un differenza del corrisposto, asseritamente (e coerentemente: 118.967 – 117
517 = 1.450) dovuto alla mancata considerazione nei conteggi del lavoratore della «manca la somma di euro 1.450,00 oggetto di bonifico in data 27/06/2022»: somma che invece appare debitamente considerata laddove nella documentazione attorea risulta ricevuta in data 29 giugno e imputata alla mensilità di maggio come da relativa causale.
4. In base a tutto quanto sopra, la somma ingiunta risulta senz'altro esatta e ad essa deve essere sottratto solamente il pagamento di €.1.696,00 effettuato in corso di causa e documentato in allegato alle note del 24/1/25 di parte opponente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di NI MI, della somma ingiunta diminuita dell'importo di euro 1.696,00, oltre interessi e
pagina 2 di 3 rivalutazione come per legge;
ed inoltre al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 16/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1689/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. A. Rascioni
e
NI MI rappresentato dagli avv. M. L. Casoni e G. Carotti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n° 444/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il credito ingiunto consiste nella differenza tra quanto maturato, e indicato nelle buste paga, per tutto il rapporto di lavoro subordinato (dal 5/10/17 al 30/4/24).
2. In merito il lavoratore, in sede monitoria, ha prodotto (doc.4) un conteggio in cui vengono specificate le somme indicate nelle singole buste paga e quelle corrisposte per lo stesso mese dal datore di lavoro, risultanti dagli allegati estratti del conto corrente allegato (doc.5), per un totale rispettivamente di €. 146.382,57 e €
117.517,00
3. La Società ha prodotto (doc.5) un analogo conteggio che produce una diversità, in pagina 1 di 3 tutta apparenza imputabile a due rettifiche che risultano prive di fondamento;
si tratta infatti:
3.1. di una differenza del maturato, derivante (dichiaratamente ed effettivamente:
146.382 - 141.410 = 4.972) dalla mancata considerazione dell'anno 2017, le cui competenze sarebbero state incluse in un pagamento «a saldo e stralcio» in base ad un accordo secondo cui il dipendente - a fronte di una «situazione di difficoltà della società» - avrebbe accettato di imputare parte della somma maturata nel precedente rapporto di lavoro autonomo a parte di quanto maturato nelle mensilità del primo anno di lavoro subordinato, rinunciando inoltre al residuo: accordo sul quale non è stato offerta prova adeguata, a fronte di capitoli nei quali si fa riferimento alla sua generica esistenza (senza indicare i “fatti”, e cioè le modalità, in particolare di luogo e di tempo in cui esso si sarebbe manifestato) e che pertanto appaiono inammissibilmente generici e valutativi.
3.2. di un differenza del corrisposto, asseritamente (e coerentemente: 118.967 – 117
517 = 1.450) dovuto alla mancata considerazione nei conteggi del lavoratore della «manca la somma di euro 1.450,00 oggetto di bonifico in data 27/06/2022»: somma che invece appare debitamente considerata laddove nella documentazione attorea risulta ricevuta in data 29 giugno e imputata alla mensilità di maggio come da relativa causale.
4. In base a tutto quanto sopra, la somma ingiunta risulta senz'altro esatta e ad essa deve essere sottratto solamente il pagamento di €.1.696,00 effettuato in corso di causa e documentato in allegato alle note del 24/1/25 di parte opponente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di NI MI, della somma ingiunta diminuita dell'importo di euro 1.696,00, oltre interessi e
pagina 2 di 3 rivalutazione come per legge;
ed inoltre al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 16/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3