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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1109/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di Vito, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via G. le Cascino n. 68, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale mandataria (P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata in Verona, al viale S. Bernardino 5 A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 68/2022, notificato in data 17.02.2022, contenente ingiunzione di pagamento di € 20.672,56, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 3046156,
stipulato con IN S.LO S.p.A. in data 13.6.2016, poi ceduto all'odierna opposta.
L'opponente eccepiva: in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
-l'intervenuta prescrizione del credito;
-l'insussistenza dei requisiti e l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ex art. 633 c.p.c.; -il difetto di legittimazione attiva del cessionario;
-la nullità del contratto di finanziamento, per violazione dell'art. 1469 bis c.p.c. n.ri
4, 6, 7, 11 e 17; -la nullità del contratto di finanziamento per violazione della L. 108/196 e ss.
mod.; -la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1448 c.c.; -la violazione del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 3.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva introitata in decisione.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va detto che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta provato di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 14.12.2022, allegato alle note d'udienza del 16.5.2023). Passando all'esame dei motivi di opposizione, l'opponente ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, poiché effettuata in violazione delle modalità esecutive previste dall'art. 137 c.p.c., nonché da ufficiale giudiziario non appartenente al circondario del Tribunale
di Avellino, che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Tale eccezione è priva di fondamento, atteso che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
In punto di diritto deve, infatti, osservarsi che i vizi di nullità della notifica diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 24329/2024). Deve,
poi, osservarsi che la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del
1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, che non produce alcun effetto a fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione (Cass. civ., SS.UU., n. 17533/2018).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dell'opponente, atteso che il termine prescrizionale decennale, applicabile al caso in esame, decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4232/2023). Tale data di scadenza coincide con l'1.7.2026 (cfr. all. n. 3, produzione dell'opposta).
È, poi, privo di pregio il motivo di opposizione, con cui l'opponente si duole dell'insussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 c.p.c. ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve, infatti, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 26586/2025).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione con cui l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza della notifica al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., del contratto di cessione, nonché della prova dell'inclusione del credito in lite tra quelli oggetto di cessione con il contratto dell'11.11.2020.
In punto di diritto, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di prove della cessione di crediti in blocco, secondo cui la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 7866/2024; Cass.
civ., sez. III, n. 17944/2023).
Nel caso in esame, l'avviso di pubblicazione in G.U. n. 137 del 21.11.2020, pur non prodotto in giudizio, è stato più volte richiamato dall'opposta, e mai specificamente contestato.
Deve, poi, aggiungersi, con riguardo alla prova dell'inclusione dello specifico credito in lite nell'operazione di cessione in blocco, che l'elemento indiziario, rappresentato dalla pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, risulta corroborato da altri elementi presuntivi
CP fortemente significativi, ovvero: -1) il possesso, da parte di , del contratto di finanziamento
CP stipulato con la cedente;
-2) il contratto di cessione intercorso tra IN S. LO ed;
-3) la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione;
-4) la lettera contenente le informazioni relative all'erogazione del finanziamento;
-5) l'elenco dei crediti ceduti, contenente l'espresso riferimento al numero di contratto (n. 3046156) e all'NDG 2606368273000 (cfr. fascicolo di parte opposta documenti nn. 3 e 4 e fascicolo della fase monitoria documenti n.ri 7, 8 e 9).
Sono, poi, prive di fondamento le eccezioni di nullità del contratto di finanziamento sollevate dall'opponente.
È, innanzitutto, priva di pregio l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 1469 bis c.p.c. n.ri 4, 6, 7, 11 e 17.
Dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta risulta, infatti,
l'opponente ha specificamente approvato per iscritto le clausole oggetto di contestazione,
correttamente richiamate dalla cedente (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 17939/2018).
È, poi, infondata l'eccezione di nullità del contratto per violazione della L. 108/196. Deve premettersi in punto di diritto che il debitore che eccepisce la nullità di clausole inerenti al computo degli interessi, assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali voci indebite siano state computate, mentre nessun valore può avere una contestazione generica che non indichi, in modo specifico, le voci passive ritenute indebite. Inoltre, l'eccezione di usurarietà
del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 L. n. 108/1996 (cfr. Cass. civ.,
sez. I, n. 5709/2025).
In punto di fatto, nel caso in esame, l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo l'opponente indicato l'ammontare delle somme indebitamente richieste, né
depositato una CTP contabile contenente la chiara indicazione della metodologia di calcolo degli interessi debitori e del tasso di mora applicato dall'opposta (cfr. App. Firenze, sez. II, sent. n.
1624/2024).
Inoltre, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergono chiaramente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto. Il modulo
“Informazione Europee di base sul Credito ai Consumatori”, che indica il costo complessivo del finanziamento, distinguendo tra capitale ed interessi, prevedeva la restituzione del complessivo importo mutuato (€ 14.819,14) in n. 120 rate mensili a tasso fisso di € 197,85 ciascuna (ad eccezione della prima rata di preammortamento di € 260,86), con TAN 7,750% e TAEG 8,32%.
È, poi, priva di pregio l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 1448 c.c., dovendosi ritenere carente l'allegazione, da parte dell'opponente, della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, rappresentati dallo stato di bisogno del cliente e dall'approfittamento da parte della banca, la sproporzione tra le prestazioni e lesione ultra dimidium.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione, da parte dell'opposta, dei doveri di buona fede e trasparenza nell' esecuzione del rapporto. Invero, la giurisprudenza afferma che tali principi possono ritenersi violati ove la banca,
una volta venuta a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice,
anziché sospendere l'esecuzione della propria prestazione, adotti comportamenti che determinano «un incremento dell'esposizione debitoria» della cliente come, ad esempio, nel caso di apertura di nuove linee di credito ad un debitore a rischio d'insolvenza) (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 17638/2025).
In punto di fatto deve, tuttavia, osservarsi che l'opponente non ha allegato (né provato) i fatti da cui sia possibile desumere il peggioramento delle proprie condizioni economiche, ovvero la conoscenza -da parte dell'opposta- di tale peggioramento.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_2
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 12.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1109/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di Vito, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via G. le Cascino n. 68, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale mandataria (P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata in Verona, al viale S. Bernardino 5 A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 68/2022, notificato in data 17.02.2022, contenente ingiunzione di pagamento di € 20.672,56, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 3046156,
stipulato con IN S.LO S.p.A. in data 13.6.2016, poi ceduto all'odierna opposta.
L'opponente eccepiva: in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
-l'intervenuta prescrizione del credito;
-l'insussistenza dei requisiti e l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ex art. 633 c.p.c.; -il difetto di legittimazione attiva del cessionario;
-la nullità del contratto di finanziamento, per violazione dell'art. 1469 bis c.p.c. n.ri
4, 6, 7, 11 e 17; -la nullità del contratto di finanziamento per violazione della L. 108/196 e ss.
mod.; -la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1448 c.c.; -la violazione del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 3.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva introitata in decisione.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va detto che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta provato di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 14.12.2022, allegato alle note d'udienza del 16.5.2023). Passando all'esame dei motivi di opposizione, l'opponente ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, poiché effettuata in violazione delle modalità esecutive previste dall'art. 137 c.p.c., nonché da ufficiale giudiziario non appartenente al circondario del Tribunale
di Avellino, che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Tale eccezione è priva di fondamento, atteso che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
In punto di diritto deve, infatti, osservarsi che i vizi di nullità della notifica diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 24329/2024). Deve,
poi, osservarsi che la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del
1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, che non produce alcun effetto a fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione (Cass. civ., SS.UU., n. 17533/2018).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dell'opponente, atteso che il termine prescrizionale decennale, applicabile al caso in esame, decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4232/2023). Tale data di scadenza coincide con l'1.7.2026 (cfr. all. n. 3, produzione dell'opposta).
È, poi, privo di pregio il motivo di opposizione, con cui l'opponente si duole dell'insussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 c.p.c. ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve, infatti, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 26586/2025).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione con cui l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza della notifica al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., del contratto di cessione, nonché della prova dell'inclusione del credito in lite tra quelli oggetto di cessione con il contratto dell'11.11.2020.
In punto di diritto, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di prove della cessione di crediti in blocco, secondo cui la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 7866/2024; Cass.
civ., sez. III, n. 17944/2023).
Nel caso in esame, l'avviso di pubblicazione in G.U. n. 137 del 21.11.2020, pur non prodotto in giudizio, è stato più volte richiamato dall'opposta, e mai specificamente contestato.
Deve, poi, aggiungersi, con riguardo alla prova dell'inclusione dello specifico credito in lite nell'operazione di cessione in blocco, che l'elemento indiziario, rappresentato dalla pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, risulta corroborato da altri elementi presuntivi
CP fortemente significativi, ovvero: -1) il possesso, da parte di , del contratto di finanziamento
CP stipulato con la cedente;
-2) il contratto di cessione intercorso tra IN S. LO ed;
-3) la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione;
-4) la lettera contenente le informazioni relative all'erogazione del finanziamento;
-5) l'elenco dei crediti ceduti, contenente l'espresso riferimento al numero di contratto (n. 3046156) e all'NDG 2606368273000 (cfr. fascicolo di parte opposta documenti nn. 3 e 4 e fascicolo della fase monitoria documenti n.ri 7, 8 e 9).
Sono, poi, prive di fondamento le eccezioni di nullità del contratto di finanziamento sollevate dall'opponente.
È, innanzitutto, priva di pregio l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 1469 bis c.p.c. n.ri 4, 6, 7, 11 e 17.
Dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta risulta, infatti,
l'opponente ha specificamente approvato per iscritto le clausole oggetto di contestazione,
correttamente richiamate dalla cedente (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 17939/2018).
È, poi, infondata l'eccezione di nullità del contratto per violazione della L. 108/196. Deve premettersi in punto di diritto che il debitore che eccepisce la nullità di clausole inerenti al computo degli interessi, assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali voci indebite siano state computate, mentre nessun valore può avere una contestazione generica che non indichi, in modo specifico, le voci passive ritenute indebite. Inoltre, l'eccezione di usurarietà
del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 L. n. 108/1996 (cfr. Cass. civ.,
sez. I, n. 5709/2025).
In punto di fatto, nel caso in esame, l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo l'opponente indicato l'ammontare delle somme indebitamente richieste, né
depositato una CTP contabile contenente la chiara indicazione della metodologia di calcolo degli interessi debitori e del tasso di mora applicato dall'opposta (cfr. App. Firenze, sez. II, sent. n.
1624/2024).
Inoltre, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergono chiaramente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto. Il modulo
“Informazione Europee di base sul Credito ai Consumatori”, che indica il costo complessivo del finanziamento, distinguendo tra capitale ed interessi, prevedeva la restituzione del complessivo importo mutuato (€ 14.819,14) in n. 120 rate mensili a tasso fisso di € 197,85 ciascuna (ad eccezione della prima rata di preammortamento di € 260,86), con TAN 7,750% e TAEG 8,32%.
È, poi, priva di pregio l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 1448 c.c., dovendosi ritenere carente l'allegazione, da parte dell'opponente, della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, rappresentati dallo stato di bisogno del cliente e dall'approfittamento da parte della banca, la sproporzione tra le prestazioni e lesione ultra dimidium.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione, da parte dell'opposta, dei doveri di buona fede e trasparenza nell' esecuzione del rapporto. Invero, la giurisprudenza afferma che tali principi possono ritenersi violati ove la banca,
una volta venuta a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice,
anziché sospendere l'esecuzione della propria prestazione, adotti comportamenti che determinano «un incremento dell'esposizione debitoria» della cliente come, ad esempio, nel caso di apertura di nuove linee di credito ad un debitore a rischio d'insolvenza) (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 17638/2025).
In punto di fatto deve, tuttavia, osservarsi che l'opponente non ha allegato (né provato) i fatti da cui sia possibile desumere il peggioramento delle proprie condizioni economiche, ovvero la conoscenza -da parte dell'opposta- di tale peggioramento.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_2
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 12.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli