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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. DE CH UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2464/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Danilo Colabraro Parte_1
RICORRENTE
e CP
in persona del legale rapp.te rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1
Terenzio
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023, il sig. , dipendente della dal Pt_1 Controparte_1 giugno del 2020 quale addetto all'ufficio pesa dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti di quest'ultima, agiva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e della retribuzione per due giorni ex art. 68, co. 2, lett. Ca) del CCNL Igiene Ambientale, irrogata con nota del 03.08.2023, per non aver correttamente compilato il formulario duf 576464/2022 nella parte relativa al controllo radiometrico esterno.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della sanzione, negando in primo luogo di aver commesso la condotta materiale addebitatagli, atteso che egli avrebbe compilato correttamente il formulario de quo. Inoltre, premesso che la disposizione del CCNL in parola sanzionerebbe la recidiva, prevedendo la sospensione dal lavoro “in caso di una seconda mancanza per la medesima infrazione o di una terza mancanza tra quelle previste nella precedente lettera B, entro 2 anni dall'applicazione della prima multa”, evidenziava che detta
1 recidiva non era stata oggetto di previa contestazione, facendo da ciò discendere la nullità del provvedimento disciplinare.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la sanzione disciplinare irrogata con nota prot. 5792/2023 del 3.8.2023 della sospensione per due giorni dal lavoro e dalla retribuzione è illegittima perché il fatto non sussiste, e comunque perché non è stata contestata la recidiva e, anche per tale ragione, la sanzione è da considerare nulla e/o illegittima, in quanto sproporzionata perché diversamente punibile solo con il rimprovero verbale, o in subordine con il rimprovero scritto o in estremo subordine con la multa;
- conseguentemente dichiarare nulla e/o annullare la sanzione, ordinandone lo stralcio dal fascicolo personale del lavoratore e condannare controparte a restituire al ricorrente l'importo di € 190,27 detratto a titolo di sanzione disciplinare;
- con condanna alle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, la contestava la fondatezza delle domande e ne CP_1 chiedeva il rigetto. In subordine, chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale del ricorrente, l'applicazione della sanzione meno grave della multa ex art. 68, co. 2, lett. B) del CCNL di categoria, per l'importo di euro 190,27 già trattenuto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorrente agisce per l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni irrogata il 03.08.2023.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
L'impugnata sanzione disciplinare fa seguito alla lettera di contestazione del
26.07.2023.
Con tale missiva, la contestava al sig. che: “in data 24.07.2023 CP_1 Pt_1
l'azienda riceveva comunicazione dalla in cui veniva informata che “il mezzo Controparte_3 proveniente dal vostro impianto con destinazione Profineco srl, è bloccato allo scarico, in quanto sul formulario duf 576464/2022, nella parte controllo radiometrico esterno, manca data, verifica, nome operatore”. Orbene, a seguito di una verifica documentale si evince che sulla copia del suddetto formulario, presente in azienda, sono state apposte la data, verifica e nome operatore, evidentemente inserite solo ed esclusivamente dopo la consegna delle altre copie al trasportatore. Ciò in quanto i modelli del formulario sono “copiativi” e, pertanto, ciò che viene scritto
2 sulla “prima copia” viene necessariamente e automaticamente ricopiato sulle altre. In ogni caso, rientra nelle sue mansioni verificare la correttezza e la completezza del formulario che viene consegnato al trasportatore. Si resta in attesa di esaminare le giustificazioni scritte che vorrà presentare entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione. Trascorso il suddetto termine senza che ci sia pervenuta una valida giustificazione, ci riteniamo liberi di adottare il provvedimento ritenuto opportuno ai sensi del vigente CCNL e dell'art. 7 della L. n. 300/1970”.
A seguito di tali contestazione di addebito, il ricorrente adduceva le seguenti giustificazioni: “Non capisco cosa possa essere successo visto che il passaggio dal portale radiometrico è stato regolarmente registrato sul software e che il timbro riportante la dicitura “controllo effettuato senza anomalie” è stato apposto su tutte le copie ma la compilazione ha preso solo sulla prima pagina riservata al produttore, potrei immaginare che probabilmente visto la grande mole di documenti che avevo sulla scrivania in quel momento, impegnato sulla verifica e sulle operazioni, da gestire sul software dei dati arrestati e negli spazi purtroppo ristretti del nuovo box pesa in cui stiamo temporaneamente operando, dopo aver timbrato i fogli uno per uno perché il timbro non è copiativo e dopo avere controllato il formulario scritto a penna dall'autista non avrò forse bene allineato le copie e non mi sono accorto di non avere copiato sulle altre pagine del formulario che poi ho consegnato all'autista e quindi non mi sarei mai potuto accorgere della svista altrimenti mi sarei adoperato come da prassi e come successo altre volte in caso di errori e/o omissioni ad effettuare subito la classica lettera di rettifica al destinatario e non avrei certo soltanto compilato successivamente la prima copia. E' perfettamente vero che rientra nelle mie mansioni verificare la completezza del formulario, ma ribadisco che ero convinto di averlo regolarmente compilato al momento”.
La società riteneva insufficienti le giustificazioni del ricorrente e allo stesso veniva applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione per due giorni, sul presupposto che “la […] condotta viola i doveri contrattuali con il datore di lavoro, nonché una recidiva in tal senso”.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie è da ritenersi dimostrata la sussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente, atteso che dalla documentazione in atti emerge chiaramente che sulle copie del formulario per cui è causa consegnate al trasportatore è stato apposto il timbro relativo al “Controllo
3 Radiometrico Esterno”, che non risulta tuttavia compilato nelle parti relative alla data, al numero di verifica e all'operatore.
L'inadempimento del lavoratore emerge, quindi, documentalmente e le giustificazioni addotte da questi non possono considerarsi valide esimenti. Ciò in quanto, innanzitutto, appare inverosimile - contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore in sede di giustificazioni scritte - che uno slittamento delle pagine del formulario potesse comportare la totale assenza, sui fogli copiativi sottostanti, di quanto si sostiene avere compilato sul primo foglio;
ma altresì perché, ai fini di una diligente esecuzione degli obblighi contrattuali, l'addetto avrebbe certamente dovuto controllare che tutte le copie del formulario presentassero i dati necessari, sicché, anche a voler ritenere che il lavoratore avesse effettivamente compilato la prima pagina, egli avrebbe comunque dovuto verificare la completezza delle copie destinate al trasportatore al momento della consegna, e ciò non è avvenuto.
Per tali ragioni, i fatti contestati devono ritenersi sussistenti nella loro materialità e rilevanti sotto il profilo giuridico.
Tuttavia, erroneamente la società convenuta ha applicato l'art. 68, co. 2, lett. Ca) del
CCNL di categoria, che prevede la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di recidiva, senza che questa fosse stata previamente oggetto di contestazione.
Ed invero, in punto di diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 7, L. n. 300/1970, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Al fine di consentire e rendere effettivo il diritto del lavoratore a difendersi contro gli addebiti disciplinari, la lettera di contestazione deve riguardare la specifica fattispecie per la quale il CCNL prevede la sanzione che il datore intende applicare.
Così, nelle ipotesi in cui la disposizione disciplinare ricolleghi la misura sanzionatoria alla reiterazione di infrazioni già commesse, il fatto disciplinarmente rilevante è proprio la recidiva, e dunque la contestazione dell'addebito deve riguardare questa o, quantomeno, i precedenti disciplinari che la integrano, ancorché gli stessi siano già stati contestati in occasione dell'irrogazione delle precedenti sanzioni (cfr. Cass. n.
15566/2019; Cass. n. 20723/2019; Cass. n. 18297/2002).
4 Diversamente il lavoratore non sarebbe posto in condizione di difendersi adeguatamente, non essendogli stata preventivamente comunicata l'intenzione del datore di porre a base del provvedimento disciplinare anche fatti per i quali era stato, in passato, già punito (cfr. Cass. n. 23924/2010).
Orbene, nel caso di specie, il datore ha ricondotto l'infrazione del sig. all'art. Pt_1
68, co. 2, lett. Ca) del CCNL di categoria, che prevede la sanzione della sospensione dal servizio fino a due giorni “in caso di una seconda mancanza per la medesima infrazione o di una terza mancanza tra quelle previste nella precedente lett B), entro 2 anni dall'applicazione della prima multa”.
La lettera della disposizione non lascia dubbi circa il fatto che la recidiva, lungi dall'essere un mero criterio per valutare la gravità della condotta contestata, costituisca elemento costitutivo dell'illecito disciplinare in parola. In quanto tale, pertanto, doveva essere specifico oggetto di contestazione.
Così non è stato, dal momento che la lettera di contestazione dell'addebito del
27.07.2023 non fa riferimento alcuno ai precedenti provvedimenti disciplinari da cui il lavoratore era stato attinto.
Ne consegue l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata, la quale, pertanto dev'essere annullata.
Ciò posto, occorre ora affrontare la questione circa la possibilità di rideterminare la misura sanzionatoria per come richiesto in via subordinata della resistente.
Nello specifico, la società convenuta ha chiesto, in chiave alternativa alla mera conferma della sanzione, la rideterminazione della stessa ad opera del giudice in quella meno grave della multa pari ad euro 190,27 già trattenuti.
Ritiene il Giudice che tale domanda non possa essere accolta.
Ed invero, in linea generale, il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato, rientrando nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.,
è riservato esclusivamente al titolare della stessa. Ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione (cfr. Cass. 16/08/2004 n.
15932/2004; Cass. n. 7462/2002; Cass. n. 1484/2000).
5 Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione,
a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore. Ciò, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima (cfr. Cass. n. 8910/2007).
Nel secondo dei casi richiamati, tuttavia, affinché l'applicazione giudiziale della sanzione non si traduca in una non consentita sostituzione del Giudice al datore di lavoro, non è sufficiente la mera disponibilità del secondo a consentire al primo di rideterminare la misura afflittiva, ma è necessaria l'indicazione specifica della sanzione che l'autorità giudiziaria dovrebbe applicare, della sua quantificazione, e dell'illecito disciplinare in cui si ritiene si debba sussumere la condotta del lavoratore.
Solo tali specifiche indicazioni permettono infatti di ricondurre la decisione giudiziale alla valutazione del titolare del potere disciplinare. Diversamente, invece, “ci si troverebbe innanzi all'esercizio da parte del giudice, d'un potere di sostanziale supplenza (per quanto sollecitato dallo stesso titolare del potere disciplinare) che potrebbe aprire la strada ad altre più impegnative forme di sostituzione della valutazione giudiziale a quella imprenditoriale (si pensi, ad esempio, alla materia dei licenziamenti collettivi e della scelta dei dipendenti da collocare in mobilità)”
(Cass. n. 22150/2015).
Conducono a tali conclusioni anche le recenti Cass. n. 3896/2019 e n. 13479/2024
(richiamate dalla resistente), con le quali la Suprema Corte ha ritenuto preclusa al giudice la possibilità di determinare la sanzione disciplinare nell'ipotesi in cui il datore lo abbia genericamente sollecitato ad una valutazione diversa senza precisare, secondo la propria considerazione, quale sarebbe stata la sanzione irrogabile (Cass. n.
3896/2019) o nel caso in cui il datore abbia fatto generico riferimento alle disposizioni del CCNL (Cass. n. 13479/2024).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si osserva che la domanda di parte resistente difetta di quella specificità che possa consentire, secondo la giurisprudenza testé richiamata, la rideterminazione giudiziale della sanzione disciplinare.
6 Ed invero, in primo luogo, la ha chiesto genericamente l'applicazione della CP_1 multa, quantificandola in euro 190,27.
Tale quantificazione, tuttavia, risulta contraria al disposto dell'art. 7 L. n. 300/1970 e dell'art. 68, co. 1 del CCNL di categoria, che limitano la sanzione a n. 4 ore di retribuzione, mentre l'importo de quo è pari a n. 2 giornate lavorative, siccome trattenuto proprio in applicazione della sospensione dal lavoro.
Pertanto, da un lato, la multa non potrebbe essere applicata per l'importo indicato dalla convenuta e, dall'altro, risulta preclusa al giudice anche la riduzione ad una somma minore, dal momento che, in assenza di una corretta parametrazione della sanzione ad opera del datore (che avrebbe dovuto indicare il numero di ore retributive in cui quantificarla), la determinazione giudiziale dell'importo si tradurrebbe nell'esercizio discrezionale di un potere datoriale.
In secondo luogo, la resistente, facendo generico riferimento all'art. 68, co. 2, lett. B) del CCNL, che prevede un ampio ventaglio di infrazioni (dalla lettera Ba) alla lettera
Bf)), non ha neppure indicato a quale fattispecie si dovrebbe ricondurre il fatto commesso dal lavoratore.
In tal modo, il datore ha demandato all'autorità giudiziaria non solo una valutazione discrezionale di proporzionalità tra condotta e sanzione e la relativa quantificazione, ma anche la stessa qualificazione giuridica dell'illecito disciplinare.
Tutte valutazioni che al giudice sono precluse.
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni irrogata al sig. dalla con nota del 03.08.2023 deve essere annullata. Pt_1 CP_1
Di conseguenza, la resistente dev'essere condannata alla restituzione, in favore del dipendente, della somma trattenuta in esecuzione della predetta sanzione, pari ad euro
190,27.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
7 - annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per due giorni con privazione del relativo trattamento economico irrogata al sig. con Parte_1 nota del 03.08.2023;
- ordina alla resistente lo stralcio della predetta sanzione dal fascicolo personale del ricorrente;
- condanna la resistente a restituire al ricorrente la somma di euro 190,27 trattenuta a titolo di sanzione disciplinare;
- condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 21.10.2024
Il Giudice del Lavoro
DE CH UZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con Persona_1
D.M. del 22.10.2024.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. DE CH UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2464/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Danilo Colabraro Parte_1
RICORRENTE
e CP
in persona del legale rapp.te rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1
Terenzio
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023, il sig. , dipendente della dal Pt_1 Controparte_1 giugno del 2020 quale addetto all'ufficio pesa dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti di quest'ultima, agiva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e della retribuzione per due giorni ex art. 68, co. 2, lett. Ca) del CCNL Igiene Ambientale, irrogata con nota del 03.08.2023, per non aver correttamente compilato il formulario duf 576464/2022 nella parte relativa al controllo radiometrico esterno.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della sanzione, negando in primo luogo di aver commesso la condotta materiale addebitatagli, atteso che egli avrebbe compilato correttamente il formulario de quo. Inoltre, premesso che la disposizione del CCNL in parola sanzionerebbe la recidiva, prevedendo la sospensione dal lavoro “in caso di una seconda mancanza per la medesima infrazione o di una terza mancanza tra quelle previste nella precedente lettera B, entro 2 anni dall'applicazione della prima multa”, evidenziava che detta
1 recidiva non era stata oggetto di previa contestazione, facendo da ciò discendere la nullità del provvedimento disciplinare.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la sanzione disciplinare irrogata con nota prot. 5792/2023 del 3.8.2023 della sospensione per due giorni dal lavoro e dalla retribuzione è illegittima perché il fatto non sussiste, e comunque perché non è stata contestata la recidiva e, anche per tale ragione, la sanzione è da considerare nulla e/o illegittima, in quanto sproporzionata perché diversamente punibile solo con il rimprovero verbale, o in subordine con il rimprovero scritto o in estremo subordine con la multa;
- conseguentemente dichiarare nulla e/o annullare la sanzione, ordinandone lo stralcio dal fascicolo personale del lavoratore e condannare controparte a restituire al ricorrente l'importo di € 190,27 detratto a titolo di sanzione disciplinare;
- con condanna alle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, la contestava la fondatezza delle domande e ne CP_1 chiedeva il rigetto. In subordine, chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale del ricorrente, l'applicazione della sanzione meno grave della multa ex art. 68, co. 2, lett. B) del CCNL di categoria, per l'importo di euro 190,27 già trattenuto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorrente agisce per l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni irrogata il 03.08.2023.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
L'impugnata sanzione disciplinare fa seguito alla lettera di contestazione del
26.07.2023.
Con tale missiva, la contestava al sig. che: “in data 24.07.2023 CP_1 Pt_1
l'azienda riceveva comunicazione dalla in cui veniva informata che “il mezzo Controparte_3 proveniente dal vostro impianto con destinazione Profineco srl, è bloccato allo scarico, in quanto sul formulario duf 576464/2022, nella parte controllo radiometrico esterno, manca data, verifica, nome operatore”. Orbene, a seguito di una verifica documentale si evince che sulla copia del suddetto formulario, presente in azienda, sono state apposte la data, verifica e nome operatore, evidentemente inserite solo ed esclusivamente dopo la consegna delle altre copie al trasportatore. Ciò in quanto i modelli del formulario sono “copiativi” e, pertanto, ciò che viene scritto
2 sulla “prima copia” viene necessariamente e automaticamente ricopiato sulle altre. In ogni caso, rientra nelle sue mansioni verificare la correttezza e la completezza del formulario che viene consegnato al trasportatore. Si resta in attesa di esaminare le giustificazioni scritte che vorrà presentare entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione. Trascorso il suddetto termine senza che ci sia pervenuta una valida giustificazione, ci riteniamo liberi di adottare il provvedimento ritenuto opportuno ai sensi del vigente CCNL e dell'art. 7 della L. n. 300/1970”.
A seguito di tali contestazione di addebito, il ricorrente adduceva le seguenti giustificazioni: “Non capisco cosa possa essere successo visto che il passaggio dal portale radiometrico è stato regolarmente registrato sul software e che il timbro riportante la dicitura “controllo effettuato senza anomalie” è stato apposto su tutte le copie ma la compilazione ha preso solo sulla prima pagina riservata al produttore, potrei immaginare che probabilmente visto la grande mole di documenti che avevo sulla scrivania in quel momento, impegnato sulla verifica e sulle operazioni, da gestire sul software dei dati arrestati e negli spazi purtroppo ristretti del nuovo box pesa in cui stiamo temporaneamente operando, dopo aver timbrato i fogli uno per uno perché il timbro non è copiativo e dopo avere controllato il formulario scritto a penna dall'autista non avrò forse bene allineato le copie e non mi sono accorto di non avere copiato sulle altre pagine del formulario che poi ho consegnato all'autista e quindi non mi sarei mai potuto accorgere della svista altrimenti mi sarei adoperato come da prassi e come successo altre volte in caso di errori e/o omissioni ad effettuare subito la classica lettera di rettifica al destinatario e non avrei certo soltanto compilato successivamente la prima copia. E' perfettamente vero che rientra nelle mie mansioni verificare la completezza del formulario, ma ribadisco che ero convinto di averlo regolarmente compilato al momento”.
La società riteneva insufficienti le giustificazioni del ricorrente e allo stesso veniva applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione per due giorni, sul presupposto che “la […] condotta viola i doveri contrattuali con il datore di lavoro, nonché una recidiva in tal senso”.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie è da ritenersi dimostrata la sussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente, atteso che dalla documentazione in atti emerge chiaramente che sulle copie del formulario per cui è causa consegnate al trasportatore è stato apposto il timbro relativo al “Controllo
3 Radiometrico Esterno”, che non risulta tuttavia compilato nelle parti relative alla data, al numero di verifica e all'operatore.
L'inadempimento del lavoratore emerge, quindi, documentalmente e le giustificazioni addotte da questi non possono considerarsi valide esimenti. Ciò in quanto, innanzitutto, appare inverosimile - contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore in sede di giustificazioni scritte - che uno slittamento delle pagine del formulario potesse comportare la totale assenza, sui fogli copiativi sottostanti, di quanto si sostiene avere compilato sul primo foglio;
ma altresì perché, ai fini di una diligente esecuzione degli obblighi contrattuali, l'addetto avrebbe certamente dovuto controllare che tutte le copie del formulario presentassero i dati necessari, sicché, anche a voler ritenere che il lavoratore avesse effettivamente compilato la prima pagina, egli avrebbe comunque dovuto verificare la completezza delle copie destinate al trasportatore al momento della consegna, e ciò non è avvenuto.
Per tali ragioni, i fatti contestati devono ritenersi sussistenti nella loro materialità e rilevanti sotto il profilo giuridico.
Tuttavia, erroneamente la società convenuta ha applicato l'art. 68, co. 2, lett. Ca) del
CCNL di categoria, che prevede la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di recidiva, senza che questa fosse stata previamente oggetto di contestazione.
Ed invero, in punto di diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 7, L. n. 300/1970, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Al fine di consentire e rendere effettivo il diritto del lavoratore a difendersi contro gli addebiti disciplinari, la lettera di contestazione deve riguardare la specifica fattispecie per la quale il CCNL prevede la sanzione che il datore intende applicare.
Così, nelle ipotesi in cui la disposizione disciplinare ricolleghi la misura sanzionatoria alla reiterazione di infrazioni già commesse, il fatto disciplinarmente rilevante è proprio la recidiva, e dunque la contestazione dell'addebito deve riguardare questa o, quantomeno, i precedenti disciplinari che la integrano, ancorché gli stessi siano già stati contestati in occasione dell'irrogazione delle precedenti sanzioni (cfr. Cass. n.
15566/2019; Cass. n. 20723/2019; Cass. n. 18297/2002).
4 Diversamente il lavoratore non sarebbe posto in condizione di difendersi adeguatamente, non essendogli stata preventivamente comunicata l'intenzione del datore di porre a base del provvedimento disciplinare anche fatti per i quali era stato, in passato, già punito (cfr. Cass. n. 23924/2010).
Orbene, nel caso di specie, il datore ha ricondotto l'infrazione del sig. all'art. Pt_1
68, co. 2, lett. Ca) del CCNL di categoria, che prevede la sanzione della sospensione dal servizio fino a due giorni “in caso di una seconda mancanza per la medesima infrazione o di una terza mancanza tra quelle previste nella precedente lett B), entro 2 anni dall'applicazione della prima multa”.
La lettera della disposizione non lascia dubbi circa il fatto che la recidiva, lungi dall'essere un mero criterio per valutare la gravità della condotta contestata, costituisca elemento costitutivo dell'illecito disciplinare in parola. In quanto tale, pertanto, doveva essere specifico oggetto di contestazione.
Così non è stato, dal momento che la lettera di contestazione dell'addebito del
27.07.2023 non fa riferimento alcuno ai precedenti provvedimenti disciplinari da cui il lavoratore era stato attinto.
Ne consegue l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata, la quale, pertanto dev'essere annullata.
Ciò posto, occorre ora affrontare la questione circa la possibilità di rideterminare la misura sanzionatoria per come richiesto in via subordinata della resistente.
Nello specifico, la società convenuta ha chiesto, in chiave alternativa alla mera conferma della sanzione, la rideterminazione della stessa ad opera del giudice in quella meno grave della multa pari ad euro 190,27 già trattenuti.
Ritiene il Giudice che tale domanda non possa essere accolta.
Ed invero, in linea generale, il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato, rientrando nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.,
è riservato esclusivamente al titolare della stessa. Ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione (cfr. Cass. 16/08/2004 n.
15932/2004; Cass. n. 7462/2002; Cass. n. 1484/2000).
5 Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione,
a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore. Ciò, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima (cfr. Cass. n. 8910/2007).
Nel secondo dei casi richiamati, tuttavia, affinché l'applicazione giudiziale della sanzione non si traduca in una non consentita sostituzione del Giudice al datore di lavoro, non è sufficiente la mera disponibilità del secondo a consentire al primo di rideterminare la misura afflittiva, ma è necessaria l'indicazione specifica della sanzione che l'autorità giudiziaria dovrebbe applicare, della sua quantificazione, e dell'illecito disciplinare in cui si ritiene si debba sussumere la condotta del lavoratore.
Solo tali specifiche indicazioni permettono infatti di ricondurre la decisione giudiziale alla valutazione del titolare del potere disciplinare. Diversamente, invece, “ci si troverebbe innanzi all'esercizio da parte del giudice, d'un potere di sostanziale supplenza (per quanto sollecitato dallo stesso titolare del potere disciplinare) che potrebbe aprire la strada ad altre più impegnative forme di sostituzione della valutazione giudiziale a quella imprenditoriale (si pensi, ad esempio, alla materia dei licenziamenti collettivi e della scelta dei dipendenti da collocare in mobilità)”
(Cass. n. 22150/2015).
Conducono a tali conclusioni anche le recenti Cass. n. 3896/2019 e n. 13479/2024
(richiamate dalla resistente), con le quali la Suprema Corte ha ritenuto preclusa al giudice la possibilità di determinare la sanzione disciplinare nell'ipotesi in cui il datore lo abbia genericamente sollecitato ad una valutazione diversa senza precisare, secondo la propria considerazione, quale sarebbe stata la sanzione irrogabile (Cass. n.
3896/2019) o nel caso in cui il datore abbia fatto generico riferimento alle disposizioni del CCNL (Cass. n. 13479/2024).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si osserva che la domanda di parte resistente difetta di quella specificità che possa consentire, secondo la giurisprudenza testé richiamata, la rideterminazione giudiziale della sanzione disciplinare.
6 Ed invero, in primo luogo, la ha chiesto genericamente l'applicazione della CP_1 multa, quantificandola in euro 190,27.
Tale quantificazione, tuttavia, risulta contraria al disposto dell'art. 7 L. n. 300/1970 e dell'art. 68, co. 1 del CCNL di categoria, che limitano la sanzione a n. 4 ore di retribuzione, mentre l'importo de quo è pari a n. 2 giornate lavorative, siccome trattenuto proprio in applicazione della sospensione dal lavoro.
Pertanto, da un lato, la multa non potrebbe essere applicata per l'importo indicato dalla convenuta e, dall'altro, risulta preclusa al giudice anche la riduzione ad una somma minore, dal momento che, in assenza di una corretta parametrazione della sanzione ad opera del datore (che avrebbe dovuto indicare il numero di ore retributive in cui quantificarla), la determinazione giudiziale dell'importo si tradurrebbe nell'esercizio discrezionale di un potere datoriale.
In secondo luogo, la resistente, facendo generico riferimento all'art. 68, co. 2, lett. B) del CCNL, che prevede un ampio ventaglio di infrazioni (dalla lettera Ba) alla lettera
Bf)), non ha neppure indicato a quale fattispecie si dovrebbe ricondurre il fatto commesso dal lavoratore.
In tal modo, il datore ha demandato all'autorità giudiziaria non solo una valutazione discrezionale di proporzionalità tra condotta e sanzione e la relativa quantificazione, ma anche la stessa qualificazione giuridica dell'illecito disciplinare.
Tutte valutazioni che al giudice sono precluse.
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni irrogata al sig. dalla con nota del 03.08.2023 deve essere annullata. Pt_1 CP_1
Di conseguenza, la resistente dev'essere condannata alla restituzione, in favore del dipendente, della somma trattenuta in esecuzione della predetta sanzione, pari ad euro
190,27.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
7 - annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per due giorni con privazione del relativo trattamento economico irrogata al sig. con Parte_1 nota del 03.08.2023;
- ordina alla resistente lo stralcio della predetta sanzione dal fascicolo personale del ricorrente;
- condanna la resistente a restituire al ricorrente la somma di euro 190,27 trattenuta a titolo di sanzione disciplinare;
- condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 21.10.2024
Il Giudice del Lavoro
DE CH UZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con Persona_1
D.M. del 22.10.2024.
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