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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 quinques c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.445 /2020 fra le parti:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
A. Sisto opponente
Contro
), rappresentata e difesa dall'avv. E. Frascino Controparte_1 P.IVA_1
Opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 18.11.25 il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
Tanto premesso, va detto che il giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1267/2019 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 24908,18 oltre interessi e spese di lite, per il mancato pagamento dei ratei mensili del finanziamento, con ammortamento alla francese, concesso dalla , ceduto a Parte_2
successivamente alla ed ancora a che infine Pt_3 Parte_4 CP_2 ha ceduto il proprio credito pro soluto alla odierna opposta.
Pacifico che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l' emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ebbene si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte, tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e dell'altra documentazione in atti;
gravava invece sull'opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che non è stata fornita.
Va anzi considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente non già da un' apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la opposta, per assolvere all' onere probatorio su di sè gravante, deve offrire in comunicazione il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento.
Va ancora rilevato che, per le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e art. 58 TUB che prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari (siano essi esistenti, futuri o individuabili in blocco la giurisprudenza pacificamente ritiene che la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto e che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023). In particolare, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ad ogni modo, la stessa opposta ha provveduto a depositare tutti i vari atti di cessione così risultando provata la sua legittimazione attiva.
Va ancora precisato che dalla documentazione ritualmente versata in atti risulta che l'opponente sottoscriveva il contratto in qualità di coobbligato solidale.
Secondo costante giurisprudenza, la sottoscrizione del contratto di finanziamento in qualità di coobbligato implica l'assunzione di un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., con la conseguenza che il creditore è legittimato a richiedere l'intera prestazione anche a uno solo dei debitori solidali. La solidarietà passiva si estende sia al capitale che agli interessi e agli accessori, e non richiede la previsione di clausole speciali, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'atto contenente la chiara volontà di garantire l'adempimento.
E comunque l'onere di disconoscere va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non può configurare un disconoscimento la contestazione generica di quanto dedotto e prodotto da controparte.
Peraltro, la circostanza che per un certo periodo sono stati eseguiti regolarmente i pagamenti pattuiti, conferma l'esistenza del contratto, la sua esecuzione, l'avvenuta erogazione della somma finanziata e l'accettazione delle condizioni pattuite.
Va a questo punto riconosciuta la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Invero il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento, postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., ed anzi è il sistema che appare più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c.:"Nel metodo di capitalizzazione degli interessi c.d. "alla francese o progressivo" gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché, in caso di applicazione corretta del metodo, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non può implicare di per se alcuna nullità in assenza di anatocismo." (Tribunale Lecce sez. II 16 settembre 2014); "Il piano di ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici poiché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti e pertanto risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c." (Tribunale Roma sez. XVII 14 marzo 2018 n. 5765); '"ammortamento alla francese", coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura." (Tribunale Terni 03 gennaio 2018 n. 6); "Il piano di ammortamento a rate costanti (cosiddetto alla francese) non genera anatocismo, in violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata;
il rispetto di tale criterio esclude di per sé che gli interessi vengano calcolati sugli interessi maturati in precedenza, sicché la questione è, se mai, di verificare se le rate pagate o richieste all'utilizzatore siano state quantificate nel rispetto di detto criterio."
Quanto alle ulteriori doglianze soccorre la espletata consulenza contabile, pur non condividendo la scrivente le considerazione della ctu sulla indeterminatezza dell'oggetto del contratto per cui è causa. Sul punto la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto modo di esprimersi, statuendo che la determinatezza della somma non è influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione;
per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici. Da ultimo, a sezioni unite la Suprema Corte
(sent.n.15130 del 29 Maggio2024) nel ribadire la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese ha precisato che nel piano di ammortamento allegato al contratto sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Secondo quanto rilevato dal CTU deve escludersi un superamento dei c.d. tassi soglia per gli interessi moratori, mentre per gli interessi corrispettivi precisa l'ausiliario che essi sono superiori al tasso soglia e pertanto provvede al ricalcolo delle somme e conclude che l'opponente è debitrice nei confronti dell'opposta della somma di
€20224,28.
Tanto sopra determina una riquantificazione del credito della opposta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.1267/2019.
L'opponente va pertanto condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di € €20224,28, oltre interessi a decorrere dalla domanda.
Il parziale accoglimento della domanda, per il principio della reciproca soccombenza, comporta la integrale compensazione delle spese processuali anche in relazione alle spese di CTU che debbono definitivamente gravare su entrambe le parti in misura paritetica.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1267/2019;
- ridetermina il credito dell'opposta, condannando l'opponente al pagamento in suo favore della somma di € €20224,28, oltre interessi a decorrere dalla domanda;
- spese interamente compensate fra tutte le parti, ivi comprese quelle di CTU che dovranno definitivamente gravare sulle parti in ragione del 50% ciascuno.
Brindisi,21/12/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi