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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 1990/2024 promossa da:
- - ass. avv. Rinaldi, Miceli, Ganci, Zampieri Parte_1 C.F._1
(parte ricorrente) contro
- - ass. dott.ssa Cesaro Controparte_1 P.IVA_1 all'udienza del 3.9.2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- con ricorso depositato in data 8.3.2024 la signora ha affermato di aver Parte_1 lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; ella ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro
28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed ha agito per ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 2500 (pari ad € 500 per ogni anno scolastico), oltre CP_1 interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- il ha chiesto la reiezione della domanda, contestando la sussistenza della CP_1 denunciata violazione del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è
l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta inoltre la CP_1 fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
- con ricorso depositato il 23.10.2024 la ricorrente ha lamentato anche il mancato riconoscimento per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, chiedendo il pagamento di euro 11.356,64 oltre accessori, ritenendo che le disposizioni nazionali debbano essere interpretate in conformità con l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, nella lettura datane dalla Corte di Giustizia nella sentenza 18.1.2024, Comune di
Copertino, C-218/22.
- il ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, asserendo di aver dato CP_1 applicazione al disposto dell'art. 1, c. 54 l. 228/2012 e dell'art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, c. 55 della l. 228/2012 e riconoscendo che al più sarebbe dovuto l'importo di euro 1550,76 tenuto conto dei giorni di ferie fruiti a domanda e nei giorni di sospensione delle lezioni;
- all'odierna udienza, dopo la riunione delle cause, le parti hanno discusso oralmente richiamando le conclusioni già formulate;
2. Sulla carta docente
2.1. La domanda può essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
2.2. La questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
, ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in Controparte_1 forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro", laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della ricorrente e quella dei docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste.
La Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo", senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2.3. Sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.), la domanda deve essere accolta, essendo pacifico che la ricorrente è iscritta nelle vigenti graduatorie (v. verbale odierna udienza) ed essendo stato documentato che ella ha svolto incarichi sino al termine delle attività didattiche (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24): non essendo stato addotto alcun impedimento da parte del , l'obbligo formativo può essere adempiuto in forma CP_1 specifica, mediante la consegna e l'attivazione della carta elettronica, con le stesse modalità previste per i docenti di ruolo dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 o da eventuali, successive previsioni, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre ai soli interessi al tasso legale dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria sia di maggiore entità ed essendo vietato il cumulo degli accessori. za 18.1.2024, Comune di Copertino, C-218/22.
3. Sulle ferie
La normativa interna
3.1. Al fine di inquadrare correttamente il tema, è opportuno premettere una breve ricognizione normativa.
Anteriormente alle modifiche intervenute nel 2012 le ferie dei docenti trovavano la loro disciplina principale in alcune previsioni del C.C.N.L. Scuola 2006-2009, sottoscritto in data 27.11.2007. In particolare, l'art. 13, rubricato “Ferie” e l'art. 19, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”. L'art. 13 prevedeva, tra l'altro che:
“
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede […].
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente,
a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
[…].
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
L'art. 19, richiamata al comma 1 la disciplina dettata in via generale all'art. 13, al comma 2 precisava che:
“[…] Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico
e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Nell'anno 2012, al fine di contenere la spesa pubblica e di evitare un ricorso indiscriminato alla monetizzazione delle ferie (Corte Cost. sent. n. 95/2016), il legislatore è intervenuto in via generale sulle ferie dei pubblici dipendenti con l'art. 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale ha previsto che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
In un breve torno di tempo, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, dettando norme specifiche in merito alle ferie dei docenti con i commi 54-56 dell'unico articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
3.2. Dalla normativa sopra riportata si ricavano le condizioni per l'attribuzione dell'indennità per ferie non godute ai docenti con contratto per supplenze brevi e saltuarie o sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno). I primi quattro periodi dell'art. 5, comma 8 d.l. 95/2012 fissano la regola generale valevole per tutto il pubblico impiego, secondo la quale le ferie, i riposi e i permessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. A fronte di tale regola, l'art. 1, c. 55, della l. 228/2012 è intervenuto sull'art. 5, c. 8, citato, aggiungendo un ulteriore periodo che prevede un'eccezione proprio in favore dei docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie o fino al 30 giugno: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Dal momento che la non-applicazione della regola generale
è stabilita “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti […]”., ne discende che l'art. 5, c. 8 continua invece ad applicarsi, anche ai docenti precari, con riferimento ai giorni
“in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Si tratta dunque di stabilire quali siano tali giorni.
3.3. Ritiene questa giudice che la risposta al quesito vada ricercata nel precedente comma 54 del medesimo art. 1 l. 228/2012. Una lettura congiunta delle due disposizioni si impone non solo per contiguità spaziale, all'interno di un medesimo intervento normativo
(dato che comunque non si può ignorare), ma anche perché nel comma 54 si rinviene il presupposto normativo che giustifica e spiega l'eccezione di cui al comma 55. La prima delle due disposizioni, concretizzando il precetto generale per cui le ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”, stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” e che
“[d]urante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale”. Dati tali presupposti – pacificamente applicabili anche al personale docente a tempo determinato (Cass., sent. n. 14268/2022) – era verosimile che il personale docente assunto per supplenze brevi o fino al 30 giugno si trovasse nella condizione (strutturale e non imputabile al lavoratore) di maturare più giorni di ferie di quanti non gli fosse consentito godere (giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno + 6 giorni durante le lezioni), senza poterli recuperare l'anno successivo, data la durata infra-annuale del contratto di lavoro. Per tali ragioni, il legislatore ha ritenuto consentire eccezionalmente la monetizzazione di giorni che il docente a tempo determinato avrebbe altrimenti strutturalmente ed inevitabilmente perso.
Alla luce di tali premesse, si comprende come il riferimento ai giorni in cui è “consentito al personale in questione di fruire delle ferie” non debba intendersi rivolto ai soli giorni che siano stati – in ipotesi − specificamente richiesti dal docente, ma a tutti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” (di cui all'art. 1, c. 54, primo periodo, l.
228/2012) ricompresi nel periodo contrattuale, oltre, eventualmente, alle giornate di ferie durante il periodo delle lezioni che siano state autorizzate in favore del docente (alle condizioni di cui all'art. 1, c. 54, secondo periodo, l. 228/2012 e nel limite massimo di sei giorni). L'interpretazione opposta priverebbe la disposizione della sua ratio e trasformerebbe l'eccezione – che si spiega nei termini di cui sopra − in un ingiustificato privilegio, dal momento che attribuirebbe ai soli docenti a termine, senza ragione apparente, il diritto di decidere se e quanti giorni di ferie monetizzare, a fronte del divieto di monetizzazione vigente invece per tutti gli altri impiegati pubblici. Infatti, per quanto i commi 54 e 55 dell'art. 1 l. 228/2012 recuperino in parte il lessico e alcuni frammenti degli art. 13 e 19 del C.C.N.L.
2006-2009 (che stabiliva, quest'ultimo, l'indennizzabilità come ferie non godute dei giorni di sospensione delle lezioni per cui il docente non avesse chiesto di fruire delle ferie) la nuova normativa si pone in netta discontinuità con tali previsioni: ciò che è venuto meno, infatti, il
è presupposto di fondo del precedente assetto normativo-contrattuale, ossia la possibilità, di regola, di monetizzare le ferie non godute nel pubblico impiego.
A chiusura dell'intervento normativo, il comma 56 dell'art. 1 l. 228/2012 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”; come riconosciuto dalla Corte di Cassazione tra le “clausole contrattuali contrastanti”
è da ricomprendersi l'art. 19, c. 2 C.C.N.L. 2006-2009, che può perciò trovare applicazione solo fino al 31.8.2013 (Cass., ord. n. 14268/2022). Anche la contrattazione collettiva ha preso atto della riforma e il C.C.N.L. attualmente in vigore (C.C.N.L. comparto Istruzione e
Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18.1.2024), all'art. 35, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, prevede, tra l'altro, che:
“
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
[…] 16.Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 29/11/2007”.
La destinazione a ferie dei giorni indicati non esclude, naturalmente, che per eccezionali esigenze di servizio o per altre cause non imputabili al docente la fruizione delle ferie in tale periodo non sia possibile o venga interrotta. L'eventualità era prevista, invero, già dall'art. 13 del C.C.N.L. 2006-2009 che, al comma 10 stabiliva che “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica”. Nel caso del personale a tempo determinato tali ipotesi daranno luogo alla monetizzazione dei corrispondenti giorni di ferie: l'interpretazione si impone anche alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 95/2016, che ha escluso dal perimetro del divieto di cui all'art. 5, c.
8 d.l. 95/2012 le ipotesi di mancato godimento incolpevole (cfr. per altro, nello stesso senso, la “Dichiarazione congiunta n. 2” contenuta nel vigente C.C.N.L. 2019-2021 in calce all'art. 38 dedicato alle ferie).
3.4. Possono dunque porsi alcuni punti fermi:
- I docenti con contratto a tempo determinato fruiscono delle ferie (come il resto del personale docente) “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, mentre “Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale”, ai sensi dell'art. 1, comma 54, l. 228/2012.
- I docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche (ossia al 30 giugno, con esclusione dunque dei docenti con contratto al 31 agosto, cfr. Cass., sent. n. 14268/2022) hanno diritto, al termine del contratto, di vedersi riconosciuta un'indennità per ferie non godute pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui “era consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ossia (a) i “giorni di sospensione delle lezioni” ricadenti nel periodo di durata del rapporto;
oltre a (b) i giorni, fino a sei, in cui sia stata autorizzata al docente la fruizione di ferie durante le lezioni;
dedotti
(c) i giorni in cui il docente non abbia potuto fruire delle ferie per causa a lui non imputabile.
- Relativamente ai giorni in cui è “consentito al personale in questione di fruire delle ferie” trova invece piena applicazione l'art. 5, c. 8, d.l. 95/2012.
3.5. Resta da precisare che i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” ricomprendono senz'altro – ed è quanto qui rileva − i giorni non festivi di sospensione delle lezioni che cadono tra il primo e l'ultimo giorno di lezione. La definizione
– per altro, a questi fini, abbastanza autoesplicativa − deve infatti ritenersi derivata da quella già contenuta nell'art. 19 del C.C.N.L. 2006-2009 di “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, rispetto alla quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi affermando che l'espressione doveva ritenersi riferita ai “periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale” (Cass., ord. n. 14268/2022). Rimangono invece esclusi, come appunto precisato testualmente dalla disposizione, i giorni destinati a scrutini, esami di Stato
e attività valutative. Il fatto che per i giorni dedicati agli esami (ma non per quelli destinati a scrutini e attività valutative) la precisazione circa la loro esclusione possa apparire superflua, dato che, al momento degli esami, le lezioni sono già terminate, non è idoneo a sottrarre alla definizione proprio i periodi che sono senz'altro inclusi già sul piano letterale, ovvero i giorni non festivi di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine delle lezioni, come stabiliti dal calendario scolastico regionale. La questione circa l'eventuale ricomprensione nella definizione anche dei periodi estivi è fuori dal perimetro del presente giudizio.
Il diritto dell'Unione
3.6. Venendo alle previsioni del diritto dell'Unione rilevanti, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE prevede che:
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”
La Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare la suddetta disposizione (sentenza
6.11.2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16), ha affermato che “non si può desumere dalla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 22 a 25 della presente sentenza che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, a prescindere dalle circostanze all'origine della mancata fruizione delle ferie annuali retribuite da parte di un lavoratore, quest'ultimo debba comunque continuare a godere del diritto alle ferie annuali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo,
e, in caso cessazione del rapporto di lavoro, del diritto all'eventuale indennità sostitutiva”, di modo che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce”, mentre invece
“l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo”. La Corte ha dunque individuato un onere per il datore di lavoro di “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto”, onere che tuttavia “non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite”, ma che si considera assolto se il datore di lavoro si assicura “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo
e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Con la sentenza del 18.1.2024, B.U., C-218/22, la Corte di Giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale da parte di un giudice italiano, avente ad oggetto il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8 d.l. 95/2012. I giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto che l'obiettivo di evitare una monetizzazione incontrollata delle ferie
(individuato dalla Corte Costituzionale come ratio dell'art. 5, c. 8, insieme al contenimento della spesa pubblica) corrisponde allo “scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria”, ossia al fine specifico della previsione di cui all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e hanno ribadito i principi e le condizioni di compatibilità espresse nella pronuncia del 6.11.2018, già citata. È da precisare tuttavia che la questione sottoposta alla Corte di Giustizia aveva ad oggetto la regola generale dettata dall'art. 5, comma 8 (il ricorrente nel giudizio a quo era dipendente di un comune) e non l'eccezione prevista in favore dei precari della scuola dall'ultimo periodo di tale disposizione.
Compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione
3.7. Si tratta ora di verificare se la normativa interna, come sopra ricostruita, sia compatibile con il diritto dell'Unione, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, ovvero se sia necessario operare un'interpretazione conforme.
Questa giudice ritiene che la normativa nazionale, laddove esclude che ai docenti precari possa essere riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, sia del tutto compatibile con le garanzie apprestate in favore dei lavoratori dal diritto dell'Unione, per le ragioni che seguono.
Si rammenta, comunque, che le garanzie ed i contenuti minimi previsti dal diritto dell'Unione in materia di ferie, compreso il diritto all'indennità sostitutiva, trovano applicazione con riferimento ad un periodo garantito di quattro settimane annue;
se il diritto nazionale prevede un periodo più ampio, “un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore a quattro settimane, [è] accordato alle condizioni di ottenimento e di concessione stabilite da tale diritto nazionale” (CGUE, sentenza del 24.1.2012, C-282/10), che possono Per_1 anche escludere il diritto all'indennizzo per ferie non godute (CGUE, sentenza del 3.5.2012,
C-337/10). Tale periodo garantito si riduce, pro rata temporis, per i lavoratori con Per_2 contratto a tempo determinato infrannuale, come previsto dalla clausola 4, par. 2, dell'accordo quadro recepito con direttiva 1999/70/CE (cfr. CGUE, sentenza 27.6.2024,
C-41/23). Per_3
Sull'effettiva fruizione delle ferie
3.8. Per avere diritto all'indennità sostitutiva garantito dal diritto dell'Unione, il docente deve innanzitutto non aver fruito delle ferie nei giorni per cui richiede il riconoscimento dell'indennità. La Corte di Giustizia ha affermato con chiarezza che condizione fondamentale per avere diritto all'indennità finanziaria garantita dall'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88 è il “mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato”.
Tale requisito deve essere verificato su un piano sostanziale, in quanto le tutele apprestate dal diritto dell'Unione sono funzionali “garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute”
(CGUE, sentenza 18.1.2024, cit.) mentre “un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva
2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite” (CGUE, sentenza 6.11.2018, cit.).
Bisogna inoltre ricordare che, in materia di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” (ex multis, Cass., ord. n. 15258/ 2024). Come rilevato da una recente pronuncia di questa sezione, si osserva che “l'art. 1 comma 54 indiscutibilmente destina i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie del personale docente e che, alla luce della consolidata giurisprudenza sull'onere della prova in tema di mancata fruizione delle ferie, ciò pone a carico del lavoratore l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni” (Trib. Torino, sent. n. 1387/2025).
3.9. Ciò posto, la previsione, che, come detto, destina giorni specifici alla fruizione delle ferie da parte del personale docente, deve essere posta in rapporto con le peculiarità del sistema scolastico. Quest'ultimo è caratterizzato dal fatto che durante l'anno vi sono periodi, solitamente in prossimità delle principali festività, in cui le scuole sono chiuse – appunto i
“giorni di sospensione delle lezioni” − ed in cui ai docenti non solo non è richiesta, ma sarebbe impossibile, la prestazione dell'attività di insegnamento. Al contrario, durante i periodi di lezione la sostituzione del docente in ferie, oltre ad essere difficoltosa e causa di maggiori costi per l'amministrazione per la necessità di reperire un supplente, comporta anche conseguenze negative sulla continuità dell'insegnamento.
Tali peculiarità spiegano e giustificano la previsione normativa che prevede già in astratto e senza bisogno di apposita domanda che, nei giorni indicati, il docente “fruisce delle ferie”.
Come affermato, con ampia argomentazione, nella pronuncia di questa sezione già richiamata:
“61. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, per i docenti, la regola è il godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
62. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un unico regime, simile (ma non identico) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire delle ferie nel periodo indicato.
La necessità o meno di una apposita domanda
1. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – oltre ad evidenziare le differenze già analizzate in precedenza, consente di chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
2. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
3. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono, invece, quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti.
4. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti” (Trib. Torino, sent. n. 1387/2025). 3.10 È opportuno specificare che la Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito alla spettanza dell'indennità per ferie non godute in relazione ai giorni dalla fine delle lezioni al
30 giugno, ha affermato: “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”
(Cass., ord. n. 16715/2024).
3.11. L'orientamento della Suprema Corte, espresso “con specifico riferimento alla controversia in esame” – ossia al periodo dal 9 al 30 giugno – non si ritiene estensibile sic et simpliciter ad altri periodi dell'anno. Invero, il periodo dal 9 al 30 giugno segue la fine delle lezioni e si colloca, perciò, al di fuori dei “giorni di sospensione delle lezioni” per come presi in considerazione nel presente giudizio. Inoltre, e soprattutto, è la legge stessa ad escludere da tale nozione i giorni destinati a scrutini, esami ed attività valutative: il periodo che va dalla fine delle lezioni alla fine delle attività didattiche (indicativamente 9-30 giugno) è destinato precisamente a tali attività ed è dunque sottratto dal novero dai giorni destinati alle ferie. In tale periodo, infine, sono anche le disposizioni amministrative relative allo svolgimento degli esami a prevedere che “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2025, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte” (O.M. n. 67 del 31.3.2025, art. 13, c. 4, ma disposizioni analoghe si rinvengono negli O.M. relativi agli anni precedenti).
3.12. Si deve dunque condividere la conclusione della Suprema Corte secondo cui i docenti non possono, in tali giorni essere considerati in ferie, a meno che abbiano fatto specifica domanda e siano stati autorizzati. Tuttavia, tale conclusione non è estensibile ai giorni che la legge destina effettivamente alla fruizione delle ferie, ossia – per quanto qui rileva – dei giorni di sospensione delle lezioni compresi tra l'inizio e la fine delle stesse.
3.13. Alla formale destinazione a ferie, da parte di una norma primaria, dei periodi indicati si accompagna – ed è quanto più rileva ai fini del rispetto del diritto dell'Unione– anche una effettiva e sostanziale possibilità per il docente di godere del riposo cui è volta la previsione del diritto a ferie retribuite.
Infatti, si ribadisce che nei giorni di sospensione le scuole sono chiuse, anzi, come rilevato da una recente sentenza del Tribunale di Milano, alcuni calendari scolastici regionali (fonte di riferimento per individuale ogni anno i singoli giorni di sospensione delle lezioni) indicano espressamente i giorni in oggetto come 'di chiusura':
“si può richiamare anche il contenuto dei Calendari Scolastici Regionali della Lombardia che, in attuazione della D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, vengono espressamente e documentalmente a stabilire come “periodi di chiusura” le sospensioni di Natale, carnevale
e Pasqua, specificando, ad es., nelle proprie premesse, la deliberazione n° XI / 5125 del
02/08/2021 che: «di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla predetta deliberazione n. 3318/2012, con particolare riferimento alle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, nonché agli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto da parte degli istituti scolastici e formativi»” (Trib. Milano, sent. n. 2704/2025).
3.14. Si potrebbe obiettare che la prestazione lavorativa del docente si compone di altre attività oltre a quella dell'insegnamento, considerato che il ricorrente ha dedotto di “esser rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento” per tutto il periodo “in cui non si svolgono le lezioni”, dal 1° settembre al
30 giugno di ogni anno.
Il rilievo non coglie tuttavia nel segno. Deve infatti escludersi che, nei periodi di sospensione delle lezioni, possano essere richieste al docente altre delle attività che compongono la sua prestazione lavorativa. Per chiarire meglio tale conclusione è necessario analizzare più nel dettaglio il contenuto della prestazione lavorativa del docente, così come configurata dalla contrattazione collettiva.
L'art. 43, comma 4, del C.C.N.L. vigente (già art. 28, comma 4, del C.C.N.L. 2006-2009), nel disciplinare l'attività del docente, prevede che: “
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. L'attività di insegnamento di svolge, ai sensi del successivo comma 5, in un orario di 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, di 22 ore nella scuola primaria e di 18 ore nella scuola secondaria. Tale attività, come è evidente, non si può svolgere in assenza degli alunni durante i periodi di sospensione delle lezioni.
L'attività funzionale all'insegnamento, ai sensi dell'art. 44, c. 1, del C.C.N.L. vigente (già art. 29 C.C.N.L. 2006-2007), “è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.
L'attività funzionale si distingue, a sua volta, in attività individuali, (“Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie” art. 44, c. 2, C.C.N.L. 2019-2021) e attività collegiali.
Le attività collegiali sono disciplinate dal successivo comma 3 dell'art. 44, il quale dispone:
“
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
3.15. Se ne ricava innanzitutto che le attività funzionali collegiali − che insieme alle attività funzionali individuali (di cui si dirà subito appresso) e alle attività di insegnamento (già trattate) esauriscono gli obblighi lavorativi del docente − sono limitate ad un massimo di 80 ore annue (oltre ai giorni dedicati a scrutini, attività valutative ed esami, che la legge però esclude in ogni dal novero dei giorni in cui i docenti “fruiscono delle ferie” e sono quindi considerati giorni lavorativi a tutti gli effetti). Inoltre, l'art. 43, comma 4, del C.C.N.L. vigente (già art. 28, c. 4, C.C.N.L. 2006-2009) prevede che:
“Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura
è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7”.
Gli impegni diversi dall'attività individuale del docente devono dunque essere, ogni anno, programmati e calendarizzati in anticipo, secondo un piano scritto, conoscibile e deliberato dal collegio docenti. Pertanto, le attività collegiali non costituiscono un impegno quantitativamente aperto, come tale non programmabile o ponderabile, ma un dovere cui il docente è chiamato entro limiti orari prestabiliti e in giorni preventivamente determinati.
3.16. Questo rilievo ha due importanti conseguenze sulla questione oggetto del giudizio.
Innanzitutto, esso comporta che durante i giorni di sospensione delle lezioni il docente, se nessuna attività di tipo collegiale è programmata, non può considerarsi “a disposizione”, perché nessuna prestazione gli verrà domandata dal datore di lavoro;
egli è al corrente, anticipatamente, di questa circostanza ed è quindi libero di programmare e godere delle ferie di cui la legge prevede che egli fruisca in quel periodo. Se il docente dovesse, in circostanze eccezionali, il docente essere richiamato in servizio per imprevedibili ed imprescindibili esigenze, si applicherà la previsione di cui all'art. 13, c. 12, C.C.N.L. 2006-
2009, da ritenersi tuttora vigente: “Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto”.
In secondo luogo, la predeterminazione degli impegni del docente fa sì che, qualora siano state disposte, in via eccezionale, attività nei giorni di sospensione, il lavoratore sia pienamente in grado di − e tenuto a − darne allegazione e dimostrazione, così assolvendo all'onere probatorio a suo carico.
3.17. La Corte costituzionale, interpretando l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, con la sentenza n. 95/2016, ha fornito un'importante precisazione, che consente di aggiungere un passaggio ulteriore al ragionamento sin qui condotto. La Corte, per un verso, ha inquadrato il “divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi” mettendo in correlazione lo scopo dell'intervento normativo di “riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie” con la necessità di “una razionale programmazione del periodo feriale” e di “comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”; per altro verso, essa ha escluso “dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro”. In questo modo, il
Giudice delle leggi ha richiamato l'attenzione sul fatto che il divieto di monetizzazione delle ferie, non si impone solo nei confronti del pubblico dipendente, limitandone i diritti, ma anche e innanzitutto nei confronti al datore di lavoro pubblico, imponendogli di programmare l'attività in modo da assicurare ai dipendenti l'effettivo godimento delle ferie nei periodi a ciò destinati.
3.18. Ne consegue che non solo l'attività collegiale del docente è contenuta entro limiti di orario precisi e deve essere programmata, di modo che il docente – senza che sia necessaria alcuna specifica domanda, autorizzazione o invito − non può ritenersi “a disposizione” nei periodi destinati al godimento delle ferie, ma il datore di lavoro neppure può in tali periodi programmare attività o chiedere (salvo eccezionali ed imprevedibili esigenze, non idonee per la loro ipoteticità a precludere ex ante il godimento delle ferie, ma al più ad interromperle ex post qualora si siano effettivamente verificate) l'adempimento di qualsivoglia prestazione al docente.
3.19. Resta da esaminare l'attività funzionale individuale, quale l'attività di studio, di preparazione delle lezioni, di correzione degli elaborati degli studenti ecc. Si tratta di incombenze che il docente svolge al di fuori dell'orario di insegnamento, per le quali non è richiesta la sua presenza nell'edificio scolastico e che egli programma e svolge secondo un regime di autoorganizzazione.
Del resto, l'autonomia professionale del docente è uno dei cardini, insieme all'autonomia culturale, della “funzione docente” e, come proclama l'art. 42 del C.C.N.L. vigente, essa “si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio”.
Se l'autonomia professionale del docente si esplica, innanzitutto, nelle attività individuali, egli ha allora la responsabilità di programmare tali attività in maniera funzionale e coerente con la programmazione scolastica e con le previsioni normative che la informano.
L'orario di insegnamento − che, come sopra riportato, varia tra le 18 e le 25 ore settimanali
− è volutamente inferiore all'orario standard degli altri dipendenti pubblici (36 h settimanali) non perché esso esaurisca il tempo di lavoro del docente, ma per consentire di svolgere, tempo per tempo, durante le giornate di lavoro ordinarie, anche l'attività funzionale individuale (oltre a quella collegiale, nel limite già indicato di 80 h annue). In coerenza con l'autonomia professionale del docente e con la natura delle attività individuali, che mal si prestano alla riconduzione ad un orario, l'orario di lavoro settimanale complessivo del docente (al contrario di quello del personale ATA) non è fissato dal contratto collettivo. Si conferma dunque che il docente è l'unico responsabile della programmazione e dello svolgimento delle attività funzionali individuali, della loro durata e collocazione temporale.
È dunque responsabilità del docente organizzare la propria attività individuale in modo da farla rientrare nelle giornate ordinarie di lavoro e da non farla trasmodare nei periodi che il legislatore destina alla fruizione delle ferie.
3.20. Si può dunque concludere che al docente, nei periodi di sospensione delle lezioni, non
è richiesto l'adempimento di alcuna prestazione lavorativa, mentre egli è, in tali periodi, correntemente retribuito. Nulla gli impedisce dunque di godere effettivamente del riposo e dello svago in cui si concreta il periodo di ferie retribuite.
3.21. Per altro, anche in assenza di una formale qualificazione dei periodi in oggetto come ferie, si verificherebbe una situazione analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia nella sentenza CH (20.7.2016, C-341/15), in cui si è affermato che “al fine di assicurare
l'effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, si deve constatare che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato che precedeva il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia”. Il riconoscimento di una indennità per ferie non godute in relazione ai giorni di sospensione delle lezioni si risolverebbe, pertanto, in una ingiusta locupletazione.
Sulla sussistenza di una idonea informazione del lavoratore
3.22. Nel caso in cui il docente abbia, nonostante tutto, deciso di svolgere attività individuale funzionale all'insegnamento nei giorni di sospensione delle lezioni – circostanza che dovrebbe comunque essere allegata e provata − si ritiene che egli non abbia per tali giorni diritto all'indennità sostitutiva. Si trattava infatti di giorni in cui gli era “consentito godere delle ferie” e se egli ha ritenuto di non farlo è stato per una sua scelta organizzativa, rientrante nell'autonomia professionale riconosciutagli dall'ordinamento.
Come affermato a più riprese dalla Corte di Giustizia “non si può desumere dalla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 22 a 25 della presente sentenza che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, a prescindere dalle circostanze all'origine della mancata fruizione delle ferie annuali retribuite da parte di un lavoratore, quest'ultimo debba comunque continuare a godere del diritto alle ferie annuali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, e, in caso cessazione del rapporto di lavoro, del diritto all'eventuale indennità sostitutiva” (CGUE, sentenza del 6.11.2018, cit.).
Ciò che conta per assicurare l'effettività del diritto alle ferie, come emerge con chiarezza dalla giurisprudenza eurounitaria, è che il lavoratore “abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto” (CGUE, sentenza 6.11.2018, cit.), circostanza che, come sopra argomentato, ricorre senz'altro nel caso del personale docente. Si ribadisce che
– diversamente dai lavoratori presi in considerazione dalla Corte di Giustizia − i docenti godono ogni anno di periodi predeterminati, che la legge destina alla fruizione delle ferie perché in quei giorni le scuole sono comunque chiuse e, come sopra argomentato, al docente non può essere richiesta dal datore di lavoro alcuna prestazione. L'unica prestazione suscettibile di essere resa in tali periodi è l'attività individuale funzionale all'insegnamento, ossia l'attività di preparazione delle lezioni e di correzione degli elaborati
(risultando poco verosimile la tenuta dei rapporti con le famiglie durante le feste natalizie o pasquali), della cui durata temporale, frequenza e collocazione il docente è, tuttavia, il solo responsabile.
In tali circostanze, non può che versarsi nella situazione presa in considerazione dalla Corte di Giustizia nella sentenza ossia quella di un lavoratore che “deliberatamente CP_2
e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime”, con la conseguenza che in tal caso “l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (CGUE, sentenza del 6.11.2018, cit.). Un'interpretazione diversa si porrebbe in contrasto con gli scopi della direttiva 88/2003/CE, incentivando un ricorso strumentale alla monetizzazione delle ferie da parte dei docenti a termine.
3.23. È vero che la Corte di Giustizia ha affermato in tale decisione e nella successiva pronuncia Comune di Copertino, che “Il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente
e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (CGUE, sentenza del 18.1.2024, cit.).
Si osserva, tuttavia, che tali pronunce sono state rese con riferimento a situazioni profondamente diverse da quella oggetto del presente giudizio: si trattava, innanzitutto, di lavoratori che avevano effettivamente prestato servizio invece di godere delle ferie;
inoltre, non risulta che la Corte abbia preso in considerazione la possibile esistenza – come nel caso di specie − di periodi predeterminati destinati alla fruizione delle ferie, in cui al lavoratore non può comunque essere richiesta alcuna prestazione, di modo che il datore di lavoro non avrebbe alcun interesse a fare pressione sui suoi dipendenti perché essi non fruiscano effettivamente, in tali periodi, delle ferie loro spettanti.
La Corte di Giustizia ha, invece, elaborato l'onere per il datore di lavoro di assicurarsi
“concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo”, sulla base della valutazione per cui “[i]l lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore” (CGUE, sentenza del 6.11.2018, cit.), circostanze che non ricorrono affatto in relazione al godimento delle ferie da parte dei docenti.
3.24. Si osserva, in ultimo, che l'invito formale ai docenti a godere delle ferie nei periodi previsti e l'avvertimento che, in difetto, esse non saranno monetizzabili al termine del rapporto, se non alle condizioni di cui all'art. 5, c. 8, d.l. 95/2012, è già contenuto in maniera chiara, esplicita e completa nella legge. È dunque una fonte primaria ad informare il docente di quando fruire delle ferie (facendo rinvio ad una fonte del tutto conoscibile, anticipatamente, come il calendario scolastico regionale) e del fatto che saranno oggetto di indennizzo solo i giorni maturati in eccesso rispetto a quelli che gli era consentito di godere.
Inoltre, l'avvertimento circa i limiti alla monetizzazione delle ferie è contenuto altresì nei contratti collettivi. Il C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto il 19.4.2018 già recava all'art. 41
l'indicazione che “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”; il vigente C.C.N.L. è ancora più esplicito, dal momento che, in calce all'art. 38 (Ferie), contiene la “Dichiarazione congiunta n. 2” con cui le parti sociali si danno atto che “in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art.
5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip.
Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012-
Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”. Previsioni così esplicite contenute nella legge e nei contratti collettivi, si ritiene siano pienamente sostitutive di ogni avviso dato dal datore di lavoro.
Le pronunce con cui la Suprema Corte ha affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (Cass. ord. n.
16715/2024) non hanno preso in considerazione la circostanza che l'invito e il relativo avviso sono già contenuti nella legge e nelle previsioni del contratto collettivo e non possono, pertanto, essere condivise.
3.25. In conclusione, anche il docente che abbia eventualmente svolto attività individuale nei giorni destinati a ferie non ha diritto ad ottenere alcuna indennità sostitutiva in relazione a tali giorni, dovendosi ritenere che egli abbia deliberatamente svolto attività lavorativa in giorni in cui gli era concretamente consentito di godere delle ferie, essendo pienamente informato delle conseguenze, ossia che non gli sarebbe comunque spettato alcun indennizzo per tali giorni.
3.26 Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che la normativa nazionale sia pienamente conforme al diritto dell'Unione.
Conseguenze nel caso di specie
3.27. Nella presente controversia, la ricorrente non ha allegato di aver svolto in via eccezionale attività funzionali all'insegnamento di natura collegiale nei giorni di sospensione delle lezioni, né di non aver potuto fruire delle ferie in tali giorni per causa a sé non imputabile. Ella si è limitata ad allegare di “esser rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento” senza neppure precisare chi e quando le avrebbe richiesto o avrebbe preteso tale disponibilità e a quali fini.
Di conseguenza, i giorni di sospensione delle lezioni, come sopra definiti, dovranno essere sottratti dal totale dei giorni di ferie maturati e non potranno dare luogo ad indennizzo.
Le festività soppresse.
3.28. La parte ricorrente ha incluso nel computo dei giorni di ferie maturati i giorni spettanti, pro rata, in virtù della previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre
1977, n. 937. Il ha, viceversa, escluso tali giorni, pur computando i giorni spettanti CP_1 ai sensi della lett. a) del medesimo articolo.
La previsione richiamata dispone che:
“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Sul punto, l'art. 14 del C.C.N.L. 2006-2009 prevede che:
“1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
3.29. I quattro giorni di riposo aggiuntivo possono dunque essere concessi per espressa previsione della legge solo previa richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi da svolgere: di conseguenza, era onere della parte ricorrente allegare e dimostrare di aver espressamente esercitato tale diritto presentando l'apposita richiesta che doveva essere valutata dal;
nel ricorso la parte attrice si è limitata ad equiparare le ferie alle festività CP_1 soppresse, ma come osservato dal tribunale di Ivrea in analogo contenzioso “Sebbene entrambi gli istituti consentano un'astensione da lavoro retribuita per godere di un periodo di riposo, essi si differenziano quanto: i) alla durata [30 o 32 giorni per ferie, a seconda dell'anzianità di servizio: art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola;
4 giorni per le festività di cui all'art. 1, lett. b), l. 937/1977: art. 14 CCNL comparto scuola]; ii) alle conseguenze della mancata fruizione, posto che per le ferie le conseguenze della mancata fruizione si verificano solo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le festività soppresse le conseguenze si verificano anche nel corso del rapporto di lavoro. Risulta, quindi, evidente, da un lato,
l'intenzione del legislatore e delle parti sociali di prevedere una disciplina ad hoc, significativamente differente da quella prevista per le ferie, per i 4 giorni in esame e, dall'altro lato, la natura aggiuntiva di tali giorni rispetto a quelli previsti per ferie. Ebbene, considerato che la disciplina interna – sia legislativa che collettiva – distingue nettamente i due istituti non vi sono ragioni per considerarli, invece, equivalenti ai fini della direttiva 2003/88/CE. Infatti, come risulta dall'art. 23 dir. 2003/88/CE, tale direttiva fissa i requisiti minimi per la tutela del 7 lavoratore rispetto all'orario di lavoro. Con particolare riferimento alle ferie, l'art. 7 dir.
2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Ebbene,
− il contratto collettivo applicabile prevede 30 o 32 giorni di ferie annue per il personale a tempo indeterminato, a seconda dell'anzianità di servizio (art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola). Trattasi, all'evidenza, di periodo di tempo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla dir. 2003/88/CE;
− per il personale a tempo determinato, il contratto collettivo dispone che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 19, comma 2, CCNL comparto scuola). Ciò costituisce, peraltro, perfetta applicazione del principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4, comma 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Da quanto esposto, emerge chiaramente che la tutela (minima) prevista dalla dir. 2003/88/CE in punto ferie è ampiamente riconosciuta al personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come detto, quindi, non vi sono ragioni per estendere al diverso istituto delle festività gli stessi principi elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alle ferie poiché: i) si tratta di due istituti differenti secondo il diritto interno;
ii) anche in assenza della previsione dei 4 giorni per cui è causa, il diritto interno assicurerebbe comunque uno standard di tutela superiore a quello minimo richiesto dall'art. 7 dir. 2003/88/CE. Ne consegue che la disciplina europea – e l'interpretazione della stessa datane dalla Corte di Giustizia – non può essere invocata dalla ricorrente per pretendere che il datore di lavoro avrebbe dovuto invitarla
a godere dei giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL applicabile nonché avvisarla che, in mancanza di fruizione, tali giorni sarebbero andati persi” (così la sentenza n.
523/2023 qui da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
La domanda di pagamento dell'indennità per le festività soppresse, così come formulata, non appare quindi meritevole di accoglimento.
Il quantum debeatur
3.30 Non essendo stata contestata l'esattezza del conteggio del , il quale ha tenuto CP_1 conto dei giorni di ferie fruiti dalla ricorrente a domanda e durante il periodo di sospensione delle lezioni, deve ritenersi che le indennità dovute per i giorni di ferie non fruite siano quelle indicate a pag. 12 della comparsa, per un totale complessivo di euro 1550,76, oltre accessori come per legge.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono esser poste a carico del in considerazione della prevalente CP_1 soccombenza, applicando gli importi minimi previsti dal d.m. 55/2014 per il valore delle domande che hanno trovato accoglimento, tenuto conto della natura seriale delle questioni trattate, senza l'aumento richiesto per i collegamenti ipertestuali, non funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24; condanna il a mettere a disposizione di Controparte_1 [...]
, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di Parte_1
€ 2500, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di indennità per ferie non fruite la somma di euro 1550,76, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€ 1030, oltre i.v.a., c.p.a., spese 15% e c.u. se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La giudice
Roberta PASTORE