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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.685/24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura posta Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Mariano Cairone e Giovanni Rossomando, del Foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele II° n.° 95
Opponente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno Corso Garibaldi 38 presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende CP_2
in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Fiumicino, Per_1
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. n.° 400 2023 00031854 86 000, con il quale l gli intimava il CP_2 pagamento della somma di € 4.559,10 per mancato versamento di contributi gestione commercianti nel periodo 01.2021 – 12.2022 . L'opponente eccepiva in primo luogo la nullità dell'avviso , in quanto lo stesso sarebbe stato degli elementoi essenziali necessari a garantire una efficace difesa , come ad esempio il tipo di violazione posta in essere, la data del mancato pagamento e le norme di legge e di contratto violate;
eccepiva poi l'insussistenza del credito per violazione della legge 388/00 c.d. legge finanziaria, la violazione dell'iter procedimentale delineato dal D.lgs. 46/99, ed in ogni caso,
l'insussistenza ed infondatezza dei crediti. Con riferimento al merito della pretesa contributiva , in particolare , il ricorrente chiariva che in data 05.09.2019 diveniva titolare di una quota associativa pari al 25% e che nel Parte_2
febbraio del 2020, a causa di dedotte divergenze di opinioni e vedute sulla gestione della società, veniva estromesso dalla stessa, e solo in data 11.6.2020, alienava la proprietà della quota societaria del valore nominale di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) al sig. , pari al 25% della CP_3 ed in data 30.07.2020 non era più Parte_2
amministratore della società ut supra indicata. Riferiva ancora che successivamente assumeva la qualifica di Presidente di amministrazione di Nonna Tuta S.r.l. (inizio attività 25/05/2022. Per tutto quanto esposto, il Sig. riteneva di essere tenuto all'iscrizione nella gestione Parte_1
commercianti ed al pagamento dei relativi contributi dal 05.09.2019 al 01.07.2020 e, successivamente, dal 25.05.2022 ad oggi , mentre nulla sarebbe stato dovuto per il periodo 02.07.2020
– 24.05.2022. Pertanto, l'avviso di addebito recante n.° 400 2023 00031854 86 000 era da considerarsi, almeno, parzialmente errato e pertanto, da ricalcolarsi, stante che nulla era dovuto;
tanto premesso il ricorrente chiedeva al giudice adito di “preliminarmente, sospendere “inaudita altera parte“, per i gravi e giusti motivi illustrati, la esecutività e la esecuzione dell'avviso di pagamento impugnato ovvero fissare una prima udienza in cui le parti possano discutere in ordine alla sospensione della esecutività del provvedimento impugnato, fissando poi una, ulterior, udienza di comparizione parti e di discussione in cui accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare cessata la materia del contendere ovvero dichiarare l'atto nullo, illegittimo e quindi annullarlo e comunque il credito per cui si procede infondato ed inesistente nonché da considerarsi estinto con condanna dell' e della ovvero chi di ragione, al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio CP_2 CP_4 con attribuzione;
2) in via subordinata, rimettere l'istante nei termini per poter sanare, se necessario, la quota parte, eventualmente, dovuta relative alla Sua posizione contributiva.”.
Ritualmente instauratosi, si costituiva l eccependo in primo luogo chiedeva venisse rilevata la CP_2 tardività del ricorso. Ribadiva comunque che l'avviso presentava tutti gli elementi di identificazione richiesti, e , nel merito , sottolineava che il recupero si sarebbe reso necessario in quanto a seguito di accertamenti condotti la richiesta di cancellazione della posizione assicurativa inoltrata dal ricorrente del 2020, in quanto cessionario della quota sociale della società “Magna Magna Gastronomia & Food
Distribution Srl In Liquidazione” non aveva potuto trovare accoglimento in quanto il ricorrente risultava avere altre partecipazioni societarie, tra l'altro non dichiarate. Successivamente, la domanda di iscrizione pervenuta con il flusso di iscrizione 2022 – progressivo 382654 per la società iscritta in
CCIAA con codice REA SA-496607 e cf NONNA UT SRL veniva escluso in P.IVA_1
quanto il ricorrente risultava già iscritto dal 2019. Il flusso di iscrizione del 2022 – progressivo 517934 in relazione alla medesima precedente società veniva escluso per le ragioni di cui sopra. In definitiva, secondo l' , era a dirsi che il ricorrente rimane socio e presidente del consiglio di CP_2
amministrazione della società NONNA UT SRL – cf , esercente attività di P.IVA_1
ristorazione; tanto premesso chiedeva la giudice adito di che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché tardivo e comunque rigettato perché infondato. In via subordinata, di ordinare uno sgravio parziale dell'ava opposto nei limiti dell'importo ritenuto dovuto, ovvero condannare la ricorrente al pagamento dell'importo dovuto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Il giudice il 9.2.2024 sospendeva l'esecuzione dell'avviso di addebito e fissava udienza di trattazione scritta per il 11.7.2024. All'udienza del 23.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale .
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Tutti i motivi di opposizione che investono la regolarità formale dell'avviso di addebito impugnato sono inammissibili perché tardivamente proposti .
In generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma
1, 24, 25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016
n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nei termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l' , con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore CP_2
di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010.
In questa fase assume centralità l'iscrizione a ruolo (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1) del debito contributivo derivante sia dai versamenti omessi che dagli accertamenti ispettivi e tale indicazione normativa che affida all'iscrizione a ruolo la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente, costituisce una previsione specifica della riscossione dei crediti contributivi rispetto a quella relativa alle imposte sul reddito, contenuta nel Capo II del D.P.R. n. 602 del 1973, artt.
14,15,15 bis e 15 ter, che indicano, quali oggetti dell'iscrizione a ruolo, le liquidazioni effettuate dall'ufficio competente.
L'iscrizione di una somma a ruolo presuppone, dunque, l'esistenza di un cd. titolo di iscrizione tipicamente integrato da un atto che, al termine di un'attività a ciò funzionalmente preposta, definisce i profili qualitativi e quantitativi di una determinata pretesa impositiva, che occorre appunto riscuotere mediante il ruolo.
Dunque, il ruolo si considera come atto della funzione di riscossione in ragione del fatto che, in via ordinaria, mediante il ruolo non si determinano pretese ma, semplicemente, si riscuotono crediti relativi a pretese previamente individuate.
Il ruolo, però, può anche costituire l'atto mediante il quale viene determinata e definita la pretesa impositiva sottostante e ciò vale soprattutto per l'iscrizione a ruolo del contributo previdenziale, che è l'oggetto dell'obbligazione contributiva che trova nel ruolo la propria formalizzazione e nella cartella di pagamento, che del ruolo rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione
(D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25), il mezzo di comunicazione formale all'affermato debitore.
La semplificazione dell'atto e della procedura si spiega con la ricerca del rapido soddisfacimento del credito ed è, pertanto, realizzata facendo sì che la pretesa trovi forma direttamente in un atto non solo efficace, ma già immediatamente di carattere esecutorio, che la rende quindi suscettibile di essere portata ad esecuzione forzata, senza la mediazione dell'autorità giudiziaria e con i conseguenti vantaggi in termini di celerità ed incisività dell'azione impositiva.
Tale specificità del sistema della riscossione previdenziale va tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele ed ha certamente influito nel consolidarsi della giurisprudenza di legittimità là dove la stessa ha fissato il principio secondo cui l'opposizione per ragioni di merito va ricondotta al modello strutturale dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con tutte le ricadute che ne derivano, per quanto qui di interesse, in ordine alle questioni più strettamente processuali dell'integrità del contraddittorio e dell'interesse ad agire.
E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. n. 15116 del 2015; Cass. n. 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2 per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c.(come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato (sentenze n. 25208 del 2009; n. 18691 del 2008) che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, anche la contestazione della cartella di pagamento, per assoluta indeterminatezza della stessa, attiene alla regolarità formale della cartella medesima ed integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui al cit. D.Lgs. n. 46, art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termine di cinque (poi venti) giorni dalla notifica della cartella stessa, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione.
Nella citata sentenza di legittimità n. 25208 del 2009, si è, altresì precisato, che, allorché si contesti la assoluta indeterminatezza della cartella, ossia del titolo esecutivo, il termine di venti giorni (come previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), non appare incongruo, non essendo necessari, da parte dell'opponente, accertamenti di sorta, proprio perché la mancanza assoluta di indicazioni non consente alcuna difesa nel merito.
Orbene , nella fattispecie in esame , il ricorrente solleva innanzitutto una serie di doglianze sulla regolarità formale dell'avviso di addebito e sulla regolarità della procedura riscossiva , ma detti motivi di opposizione , in quanto qualificabili come opposizione agli atti esecutivi sono da dichiararsi inammissibili perché proposti oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato .
Nella specie , tuttavia , il ricorrente contesta anche il merito della pretesa contributiva e sotto tale aspetto l'opposizione, oltre che ammissibile perché proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto, è anche fondata .
Al fine di affrontare le questioni sottoposte all'attenzione del giudicante in questo giudizio, occorre premettere come l'art. 1, comma 202, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 disponga: "a decorrere dal
1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti".
Il comma 203 (che ha così sostituito l'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) dispone, a sua volta, che: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'art. l, comma 208 citato dispone poi: “Qualora i soggetti di cui al precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Nonostante l'ampio dibattito che ha dato luogo all'interpretazione di tale disciplina normativa, risulta evidente come la ratio della stessa sia da ravvisare nella volontà da parte del legislatore di assoggettare all'obbligo contributivo citato quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministrare l'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale. In caso di impresa esercitata in forma di società a responsabilità limitata, si tratterà di soci impegnati anche nell'attività aziendale. La finalità della norma è quella cioè di evitare che l'attività imprenditoriale di natura commerciale possa sottrarsi all'obbligo contributivo facendo confluire i compensi della stessa in quelli percepiti per l'attività di amministratore (peraltro attribuiti dagli organi sociali) assoggettati al regime contributivo dell'art. 2 co. 26 l. 335/'95.
Nel caso del socio amministratore di SRL , che svolga una sola attività tra quelle di commerciante , ai fini dell'obbligo dell'iscrizione nella corrispondente gestione , diventa pertanto cruciale valutare con la massima attenzione il carattere personale e abituale dell'attività lavorativa del socio .
Per quanto riguarda la verifica del carattere dell'abitualità , la Circolare n.78/2013 offre alcune linee guida per valutarla :
-sistematicità e reiterazione della prestazione , che potrebbe essere anche di breve durata , di poche ore al giorno e non tutti i giorni;
-L'abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata;
-Presenza o assenza di altri dipendenti ,secondo il suggerimento della Cassazione , sentenza n.11685/2012 , che ritiene legittima la valutazione del giudice di merito di ritenere provata la condizione dell'abitualità dalla circostanza che l'impresa fosse affidata al lavoro di due soli soci;
- contenuto organizzativo e direzionale , contenuti che vanno indagati entrambi.
La Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza) sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n.
662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.
In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche,
Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è indiscusso che sia compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell'iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, nonché
(e soprattutto) l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
Arrivati a questo punto , non rimane che verificare se l'attuale ricorrente abbia effettivamente svolto lavoro in azienda in modo abituale e prevalente , fermo restando che incombe sull'ente previdenziale la prova che la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Orbene , nel caso che ci occupa , è stato chiarito dall' che il ricorrente veniva iscritto alla CP_2
gestione commercianti e che tale iscrizione avveniva su flusso ComUnica di iscrizione 2019 con progressivo modello 773006, e riguardava la società iscritta con codice REA SA-478233 - e avente codice fiscale – denominata “Magna Magna Gastronomia & Food Distribution Srl In P.IVA_2
Liquidazione”. Al riguardo l' evidenziava anche che nel quadro AC il ricorrente dichiarava di CP_2
essere iscritto ad altra Cassa professionale, ma tale circostanza era smentita dal casellario lavoratori attivi, ove risultava iscritto ad INARCASSA solo sino al 2012.
Ma che il ricorrente dovesse essere iscritto alla gestione commercianti a decorrere dalla costituzione della società sopra indicata non è contestato in ricorso . Il ricorrente , infatti , non contesta di essere tenuto al pagamento dei contributi per l'anno 2019 e per il 2020 , almeno fino a quando lo stesso non cessava dall'incarico di amministratore e socio della predetta società ; quello che invece il contesta è che , una volta cessata la sua partecipazione alla società Magna Magna Parte_1
Gastronomia & Food Distribution s.r.l. , egli fosse ancora tenuto all'obbligo contributivo . Dobbiamo tener presente , infatti , che oggetto dell'avviso di addebito oggi impugnato sono i contributi asseritamente dovuti alla gestione commercianti per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022 , periodo durante il quale , come abbiamo detto , il ricorrente non era né socio , né amministratore della società Magna Magna Gastronomia & Food Distribution avendo ceduto a terzi la propria quota societaria .
Tale circostanza , del resto , è confermata dalla documentazione in atti ed è riconosciuta dallo stesso in memoria difensiva .Quello che tuttavia l' sostiene è che l'obbligo contributivo del CP_2 CP_2
ricorrente non sarebbe venuto meno in quanto il ricorrente risultava avere altre partecipazioni societarie, tra l'altro non dichiarate. Ma tale circostanza , proprio alla luce di quanto abbiamo sopra detto , non appare sufficiente a configurare l'obbligo contributivo per cui è causa .
Nulla sappiamo di queste diverse società di cui il ricorrente farebbe parte , né sappiamo quale ruolo egli rivesta in tali società e , in particolare , se egli vi svolga la propria attività in maniera abituale e prevalente . Di contro , il ricorrente ha documentato che la Ego Energy s.r.l. , di cui pure sarebbe amministratore, è inattiva .
In definitiva , la documentazione in atti , non smentita dall' , attesta che , a partire dal luglio CP_2
2020 , il ricorrente non ha svolto più alcuna attività in maniera abituale e prevalente per nessuna delle società risultanti dalla visura personale della Camera di Commercio e ciò almeno fino al mese di maggio 2022 , quando , avendo costituito la nuova società Nonna Tuta s.r.l. , iscritta in CCIAA con codice REA SA-496607 e cf , egli presentava domanda di iscrizione pervenuta con P.IVA_1
il flusso di iscrizione 2022 – progressivo 382654. In definitiva il ricorrente , che ha cessato ogni attività a partire dal mese di luglio 2020 , va nuovamente iscritto alla gestione commercianti soltanto a partire dal mese di maggio 2022 , in quanto soltanto da tale data egli , in qualità di socio e presidente del consiglio di amministrazione della società Nonna Tuta s.r.l. esercita , per sua stessa ammissione , l'attività aziendale in modo abituale e prevalente , sicchè va ritenuto illegittimo il diniego alla richiesta di iscrizione manifestato in proposito dall' . CP_2
L'avviso di addebito impugnato va pertanto annullato in quanto comprensivo dei contributi non dovuti dal ricorrente per il periodo da gennaio 2021 ad aprile 2022 , nonché , per il periodo successivo , delle sanzioni non addebitabili al ricorrente per avere egli regolarmente inoltrato richiesta di iscrizione alla gestione commercianti .
Le spese del giudizio , in considerazione dell'esito complessivo della causa , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi perché tardiva;
2. accoglie per il resto la proposta opposizione e , per l'effetto , annulla l'avviso di addebito .° 400 2023
00031854 86 000 ,
3. compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 23 gennaio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio