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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 10644/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10644 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. e all'esecuzione ex artt. 615, comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
in proprio e n.q. di erede di elett.te dom.ta in Parte_1 Persona_1
Caserta, alla via Leonetti n. 34, presso lo studio dell'avv. Luigi M. D'Angiolella che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Gino Pirozzi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
(1987) e , elett.te dom.ti in Casal di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Principe (CE), alla via C. Battisti n. 21, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Schiavone che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
16.12.2024 atto di precetto di pagamento per la somma di € 10.491,59 da parte degli opposti, relativo alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4.09.2024, di condanna al pagamento in solido della somma € 6.946,00, oltre spese della procedura e accessori, nei confronti di (1934) e si opponeva a tale precetto CP_2 Persona_1 eccependo: 2
I) la nullità della notifica dell'atto di precetto, in quanto notificato a mezzo PEC all'impresa dell'opponente, in violazione dell'art. 160 c.p.c.;
II) l'inefficacia dell'atto di precetto per mancata preventiva escussione di CP_2
(1934), condebitore solidale, nonché coniuge superstite ed erede legittimo di Persona_1
[...]
III) la nullità del precetto per eccessività della somma intimata, per l'intero e non già pro quota, in violazione degli artt. 754 c.c. e 477 c.p.c.;
IV) la nullità del precetto per violazione di cui all'art. 480 c.p.c. (mancata sottoscrizione e mancata indicazione dell'ufficio giudiziario competente);
V) la nullità del precetto per erroneità della somma precettata, atteso che la stessa contempla importi non dovuti (CPA, IVA e rimborso forfettario), in quanto non sussiste nel titolo la distrazione in favore del procuratore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.05.2025, si costituivano gli opposti contestando le avverse eccezioni ed affermando, precisamente, che: la notifica dell'atto di precetto era stata effettuata a a mezzo PEC su un indirizzo presente nel Parte_1
Registro INI-PEC ad essa riferibile anche come indirizzo personale;
nessuna norma prevede una solidarietà sussidiaria dei coeredi per la responsabilità per i debiti ereditari e che il precetto era stato comunque notificato anche a (1934); infine, che, nel CP_2 corpo del ricorso per Cassazione avverso il titolo azionato, si qualificava Parte_1 come erede legittima di , senza mai qualificarsi come coerede e senza Persona_1 indicare i limiti della propria quota.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 16.05.2025, ritenuti sussistenti gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto.
Con provvedimento del 30.10.2025, pronunciato alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va evidenziato che la tardiva costituzione dei convenuti non rileva nel caso de quo, non avendo gli stessi né spiegato domanda riconvenzionale, né eccepito questioni rilevabili d'ufficio, ma semplicemente articolato le proprie difese volte a negare i fatti costitutivi addotti dall'attore (ai sensi dell'art. 167 c.p.c.; v. in merito Cass., ord., n.
8525 del 2025). 3
Sempre preliminarmente, la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
(tempestivamente proposta nei 20 gg dalla notifica del precetto), laddove si contestano la nullità della notifica dell'atto di precetto e i vizi dello stesso, nonché ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per tutti gli altri motivi poiché inerenti all'an e al quantum della pretesa creditoria.
Passando al merito e partendo dai motivi di opposizione agli atti esecutivi, con il primo motivo l'opponente sostiene che la notifica del precetto è nulla in quanto avvenuta via PEC all'indirizzo di relativo, però, alla sua attività di impresa e non personale. Parte_1
Ebbene, “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. Cass., ord., n. 12134 del 2024; Cass., n. 2460 del 2021).
E, nel caso di specie, è provata in atti l'esistenza nel Registro INI-PEC dell'indirizzo PEC facente capo a cui il precetto è stato notificato, indirizzo ricollegato al Parte_1 codice fiscale di quest'ultima.
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il quarto motivo (sempre ex art. 617 c.p.c.), è eccepita la nullità del precetto per omessa indicazione dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e omessa sottoscrizione dello stesso.
A tal proposito va rilevato che l'indicazione del g.e. competente non è prevista a pena di nullità e serve, inoltre, insieme alla elezione di domicilio, a radicare la competenza per l'opposizione (eccezione non sollevata da nessuna delle parti). Ancora poi non corrisponde al vero che il precetto non sia sottoscritto, poiché reca sottoscrizione digitale del difensore.
Pertanto, anche questo motivo è infondato.
Passando ai motivi qualificabili ex art. 615 c.p.c., con il secondo motivo di opposizione, eccepisce la mancata preventiva escussione di (1934), Parte_1 CP_2 coobbligato in solido con con il terzo motivo, poi, eccepisce in Persona_1 ogni caso l'eccessività della somma precettata, in quanto chiesta per l'intero alla odierna opponente e non in proporzione al valore della quota in base a cui la stessa è stata chiamata a succedere.
Orbene, la disposizione di cui all'art. 754 c.c. “deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale 4
dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero” (così Cass., n. 18977 del 2022; in tal senso anche Cass., n. 6431 del 2025).
E tanto comporta, innanzitutto, il rigetto del secondo motivo, poiché dagli artt. 1294 e
1295 c.c. non è dato desumere alcun onere di preventiva escussione dell'intero debito nei confronti del coobbligato solidale: sussiste soltanto il limite quantitativo per l'erede di rispondere esclusivamente per la propria quota (se indicata).
Ancora poi, e tornando al terzo motivo di opposizione, nel caso di specie Parte_1 con l'atto di opposizione ha dedotto la propria qualifica di coobligata passiva pro quota, individuando espressamente la presenza di altri coeredi (allegando certificato storico di famiglia); ha poi precisato, nella prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., che tra gli stessi figura la stessa odierna creditrice opposta, e altri due fratelli Controparte_1 [...]
e Luigi, quest'ultimo premorto;
ha così individuato con precisione la singole CP_4 quote dovute a ciascuno e la somma per la quale ritiene di essere obbligata (pari ad €
1.351,18). Peraltro, la qualità di coeredi si desume proprio dagli allegati prodotti da parte convenuta (ricorso per cassazione, in atti), là dove nel costituirsi Persona_2 in giudizio, si qualifica come erede legittima di oltre a non essere Persona_1 contestato da di essere anche lei erede della madre. Controparte_1
Pertanto, considerato che l'opponente ha adempiuto al proprio onere, “il precetto intimato al singolo coerede per l'intero ammontare del credito vantato verso il soggetto defunto deve ritenersi invalido per eccessività della somma intimata, in quanto il creditore era tenuto ad agire esecutivamente in proporzione alle singole quote ereditarie” (Cass., n. 18977 del 2022). E di conseguenza, sarebbero stati i convenuti a dover fornire la prova (non già dell'accettazione dell'eredità da parte di posto che la sua qualità di erede non è un fatto contestato), ma della Parte_1 eventuale rinuncia all'eredità da parte degli altri chiamati. Prova che, nel caso di specie, non
è stata fornita.
Ne consegue l'inefficacia esecutiva del precetto opposto per la somma eccedente la quota di € 1.971,53 (e cioè € 1.351,18 oltre spese generali, iva e cpa) per cui è obbligata l'opponente (essendo corretto il calcolo fatto dall'opponente), oltre Parte_1 compenso di precetto.
L'opposizione va, dunque, accolta per questo motivo.
Con il quinto e ultimo motivo, l'opponente contesta l'erroneità della somma precettata, in quanto contempla il rimborso forfettario, iva e c.p.a., non dovuti al creditore procedente in quanto non distrattario. Ma l'eccezione è assolutamente priva di fondamento considerato 5
che gli accessori sono dovuti per legge e la distrazione incide soltanto sul soggetto legittimato a richiedere le somme.
Il motivo è, quindi, infondato.
Per tutti questi motivi, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente diritto degli opposti di procedere esecutivamente, nei confronti dell'opponente, nei limiti della somma di € 2.178,74 (pari alla quota ereditaria del debito di € 1.351,18 + il compenso per il precetto come ricalcolato alla luce del nuovo valore in € 142,00 + spese generali, iva e cpa come per legge).
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di (1987) e di procedere Controparte_1 CP_2 Controparte_3 esecutivamente nei confronti di per la somma eccedente quella di € Parte_1
2.178,74;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Aversa, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Lorella Triglione
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo,
M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10644 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. e all'esecuzione ex artt. 615, comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
in proprio e n.q. di erede di elett.te dom.ta in Parte_1 Persona_1
Caserta, alla via Leonetti n. 34, presso lo studio dell'avv. Luigi M. D'Angiolella che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Gino Pirozzi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
(1987) e , elett.te dom.ti in Casal di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Principe (CE), alla via C. Battisti n. 21, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Schiavone che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
16.12.2024 atto di precetto di pagamento per la somma di € 10.491,59 da parte degli opposti, relativo alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4.09.2024, di condanna al pagamento in solido della somma € 6.946,00, oltre spese della procedura e accessori, nei confronti di (1934) e si opponeva a tale precetto CP_2 Persona_1 eccependo: 2
I) la nullità della notifica dell'atto di precetto, in quanto notificato a mezzo PEC all'impresa dell'opponente, in violazione dell'art. 160 c.p.c.;
II) l'inefficacia dell'atto di precetto per mancata preventiva escussione di CP_2
(1934), condebitore solidale, nonché coniuge superstite ed erede legittimo di Persona_1
[...]
III) la nullità del precetto per eccessività della somma intimata, per l'intero e non già pro quota, in violazione degli artt. 754 c.c. e 477 c.p.c.;
IV) la nullità del precetto per violazione di cui all'art. 480 c.p.c. (mancata sottoscrizione e mancata indicazione dell'ufficio giudiziario competente);
V) la nullità del precetto per erroneità della somma precettata, atteso che la stessa contempla importi non dovuti (CPA, IVA e rimborso forfettario), in quanto non sussiste nel titolo la distrazione in favore del procuratore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.05.2025, si costituivano gli opposti contestando le avverse eccezioni ed affermando, precisamente, che: la notifica dell'atto di precetto era stata effettuata a a mezzo PEC su un indirizzo presente nel Parte_1
Registro INI-PEC ad essa riferibile anche come indirizzo personale;
nessuna norma prevede una solidarietà sussidiaria dei coeredi per la responsabilità per i debiti ereditari e che il precetto era stato comunque notificato anche a (1934); infine, che, nel CP_2 corpo del ricorso per Cassazione avverso il titolo azionato, si qualificava Parte_1 come erede legittima di , senza mai qualificarsi come coerede e senza Persona_1 indicare i limiti della propria quota.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 16.05.2025, ritenuti sussistenti gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto.
Con provvedimento del 30.10.2025, pronunciato alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va evidenziato che la tardiva costituzione dei convenuti non rileva nel caso de quo, non avendo gli stessi né spiegato domanda riconvenzionale, né eccepito questioni rilevabili d'ufficio, ma semplicemente articolato le proprie difese volte a negare i fatti costitutivi addotti dall'attore (ai sensi dell'art. 167 c.p.c.; v. in merito Cass., ord., n.
8525 del 2025). 3
Sempre preliminarmente, la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
(tempestivamente proposta nei 20 gg dalla notifica del precetto), laddove si contestano la nullità della notifica dell'atto di precetto e i vizi dello stesso, nonché ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per tutti gli altri motivi poiché inerenti all'an e al quantum della pretesa creditoria.
Passando al merito e partendo dai motivi di opposizione agli atti esecutivi, con il primo motivo l'opponente sostiene che la notifica del precetto è nulla in quanto avvenuta via PEC all'indirizzo di relativo, però, alla sua attività di impresa e non personale. Parte_1
Ebbene, “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. Cass., ord., n. 12134 del 2024; Cass., n. 2460 del 2021).
E, nel caso di specie, è provata in atti l'esistenza nel Registro INI-PEC dell'indirizzo PEC facente capo a cui il precetto è stato notificato, indirizzo ricollegato al Parte_1 codice fiscale di quest'ultima.
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il quarto motivo (sempre ex art. 617 c.p.c.), è eccepita la nullità del precetto per omessa indicazione dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e omessa sottoscrizione dello stesso.
A tal proposito va rilevato che l'indicazione del g.e. competente non è prevista a pena di nullità e serve, inoltre, insieme alla elezione di domicilio, a radicare la competenza per l'opposizione (eccezione non sollevata da nessuna delle parti). Ancora poi non corrisponde al vero che il precetto non sia sottoscritto, poiché reca sottoscrizione digitale del difensore.
Pertanto, anche questo motivo è infondato.
Passando ai motivi qualificabili ex art. 615 c.p.c., con il secondo motivo di opposizione, eccepisce la mancata preventiva escussione di (1934), Parte_1 CP_2 coobbligato in solido con con il terzo motivo, poi, eccepisce in Persona_1 ogni caso l'eccessività della somma precettata, in quanto chiesta per l'intero alla odierna opponente e non in proporzione al valore della quota in base a cui la stessa è stata chiamata a succedere.
Orbene, la disposizione di cui all'art. 754 c.c. “deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale 4
dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero” (così Cass., n. 18977 del 2022; in tal senso anche Cass., n. 6431 del 2025).
E tanto comporta, innanzitutto, il rigetto del secondo motivo, poiché dagli artt. 1294 e
1295 c.c. non è dato desumere alcun onere di preventiva escussione dell'intero debito nei confronti del coobbligato solidale: sussiste soltanto il limite quantitativo per l'erede di rispondere esclusivamente per la propria quota (se indicata).
Ancora poi, e tornando al terzo motivo di opposizione, nel caso di specie Parte_1 con l'atto di opposizione ha dedotto la propria qualifica di coobligata passiva pro quota, individuando espressamente la presenza di altri coeredi (allegando certificato storico di famiglia); ha poi precisato, nella prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., che tra gli stessi figura la stessa odierna creditrice opposta, e altri due fratelli Controparte_1 [...]
e Luigi, quest'ultimo premorto;
ha così individuato con precisione la singole CP_4 quote dovute a ciascuno e la somma per la quale ritiene di essere obbligata (pari ad €
1.351,18). Peraltro, la qualità di coeredi si desume proprio dagli allegati prodotti da parte convenuta (ricorso per cassazione, in atti), là dove nel costituirsi Persona_2 in giudizio, si qualifica come erede legittima di oltre a non essere Persona_1 contestato da di essere anche lei erede della madre. Controparte_1
Pertanto, considerato che l'opponente ha adempiuto al proprio onere, “il precetto intimato al singolo coerede per l'intero ammontare del credito vantato verso il soggetto defunto deve ritenersi invalido per eccessività della somma intimata, in quanto il creditore era tenuto ad agire esecutivamente in proporzione alle singole quote ereditarie” (Cass., n. 18977 del 2022). E di conseguenza, sarebbero stati i convenuti a dover fornire la prova (non già dell'accettazione dell'eredità da parte di posto che la sua qualità di erede non è un fatto contestato), ma della Parte_1 eventuale rinuncia all'eredità da parte degli altri chiamati. Prova che, nel caso di specie, non
è stata fornita.
Ne consegue l'inefficacia esecutiva del precetto opposto per la somma eccedente la quota di € 1.971,53 (e cioè € 1.351,18 oltre spese generali, iva e cpa) per cui è obbligata l'opponente (essendo corretto il calcolo fatto dall'opponente), oltre Parte_1 compenso di precetto.
L'opposizione va, dunque, accolta per questo motivo.
Con il quinto e ultimo motivo, l'opponente contesta l'erroneità della somma precettata, in quanto contempla il rimborso forfettario, iva e c.p.a., non dovuti al creditore procedente in quanto non distrattario. Ma l'eccezione è assolutamente priva di fondamento considerato 5
che gli accessori sono dovuti per legge e la distrazione incide soltanto sul soggetto legittimato a richiedere le somme.
Il motivo è, quindi, infondato.
Per tutti questi motivi, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente diritto degli opposti di procedere esecutivamente, nei confronti dell'opponente, nei limiti della somma di € 2.178,74 (pari alla quota ereditaria del debito di € 1.351,18 + il compenso per il precetto come ricalcolato alla luce del nuovo valore in € 142,00 + spese generali, iva e cpa come per legge).
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di (1987) e di procedere Controparte_1 CP_2 Controparte_3 esecutivamente nei confronti di per la somma eccedente quella di € Parte_1
2.178,74;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Aversa, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Lorella Triglione
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo,
M.O.T. in tirocinio mirato presso la scrivente.