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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10143 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.37160 /2024 R.G.A.C.
TRA
e quali genitori di Parte_1 Parte_2 Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma,viaVIA UGO OJETTI N.350 presso lo studio dell'Avv. MACCARRONE MARCO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIALE MANNELLI N. 5 AVV. PISTOCCHI CLAUDIA TIVOLI
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 2.10.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 e Parte_1 CP_2
, quali genitori esercenti la potestà su
[...] Parte_2 proponevano opposizione avverso l' R.G. 38672/2023 che non aveva CP_3 riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione di cui all'art. 1 L.n.18/80 e concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza di legge. L' resisteva alla domanda concludendo per l'improponibilità e/o CP_1 inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso. Veniva disposta ed espletata c.t.u. e, esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nella misura e per le ragioni che di seguito si espongono. Il nominato c.t.u., infatti ha affermato che sussistono i presupposti medico legali per la concessione dell'indennità di cui alla legge 18/80 con decorrenza dal 14.2.2023.. Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise e deve, quindi, essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla prestazione invocata, con la decorrenza indicata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della decorrenza della prestazione, come indicata dal c.t.u..
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara il diritto della ricorrente alla prestazione di cui all'art. 1 L.n. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.528 oltre IVA e CPA e pone a carico dell' le spese di CP_1
c.t.u. liquidate come da separato decreto.
IL GIUDICE AR AG