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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4867/2018
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Mauro CORDASCO
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Mariagrazia CARNOVALE E
Email_2
Avv. Carmela FILICE t Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2018, parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato negli anni 1978-1979 alle dipendenze del comune di Altomonte, rappresentava di aver appreso del mancato versamento per il suindicato periodo lavorativo dei relativi contributi;
che, conseguentemente, formulava all'Inps domanda di costituzione di una rendita vitalizia per il recupero dei contributi omessi dalla resistente, istanza alla quale l'Istituto previdenziale, con nota del 27.6.2017, forniva negativo riscontro a causa dell'incompletezza della domanda. Precisava, inoltre, di aver presentato ricorso amministrativo in data 2.9.2017 avverso la suddetta decisione, allegando le delibere del
Comune di Altomonte, attestanti il lavoro svolto e la retribuzione percepita.
Pertanto, essendo rimasto privo di riscontro il gravame amministrativo, il ricorrente agiva in giudizio, per l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L.
1338/62 a carico di Inps, pari alla pensione o quota di pensione che sarebbe spettata in caso di regolare versamento dei contributi per gli anni 1978-1979, previa indicazione delle modalità di regolarizzazione e dell'onere per il riscatto, nonché per l'accertamento del diritto di rivalsa nei confronti del comune di Altomonte, a titolo di risarcimento del danno per omessa contribuzione.
Si costituiva in giudizio Inps, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
l'intervenuta prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5 della l. 12.8.1962 n. 1338 e contestando, nel merito, la fondatezza del proposto ricorso.
Nel dettaglio, l'Istituto deduceva che il ricorrente non aveva offerto prova documentale del rapporto di lavoro subordinato, come invece prescritto dalla legge in materia.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide, stante la natura documentale della causa, all'esito della trattazione cartolare con la presente sentenza.
****
Sulle questioni preliminari. Occorre premettere per una corretta impostazione metodologica che, l'analisi delle questioni preliminari dedotte dall'istituto resistente verrà effettuata congiuntamente, anche alla luce delle recenti novità legislative e giurisprudenziali intervenute in materia.
Ebbene rilevare sinteticamente, riservandosi la trattazione compiuta dell'istituto nel prosieguo, che la rendita vitalizia disciplinata originariamente dall'art. 13, L. 1338/62, quale strumento di tutela previdenziale riconosciuto dall' ordinamento in favore del lavoratore per il pregiudizio patrimoniale cagionato dall'omissione contributiva è stato oggetto una recente novella legislativa.
La l. n. 203/2024 ha difatti introdotto il co. 7 all'art. 13, il quale dispone: “il lavoratore decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia Controparte_1
con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
A decorrere dall'entrata in vigore della suddetta legge (12.1.2025), si introduce quindi, un nuovo diritto spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dal datore di lavoro e prescritti.
Pertanto, al fine di appurare se l'istanza inoltrata dal lavoratore sia riconducibile alla nuova fattispecie di cui al co. 7 della citata disposizione, occorre verificare se il diritto del datore di lavoro o in sua sostituzione, del lavoratore, sia prescritto.
Sulla questione sono intervenute le S.U. della Corte di cassazione che con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, hanno delineato un nuovo schema di decorrenza sequenziale e differenziata del termine di prescrizione della rendita vitalizia tra datore di lavoro e lavoratore, superando la visione unitaria del precedente orientamento.
Difatti, mentre il termine prescrizionale per la costituzione della rendita per il datore di lavoro resta ancorato al decorso decennale, che inizia a decorrere dalla prescrizione dei contributi omessi (generalmente 5 anni), con decorrenza dal momento in cui il datore è tenuto a versare.
Per il lavoratore, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere solo quando il lavoratore viene a conoscenza dell'omissione e dell'impossibilità per il datore di adempiere, offrendo così una tutela più ampia in ragione del principio del favor prestatoris. Si legge in motivazione “esemplificativamente sarà necessario, a regime, il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi che maturano tempo per tempo;
dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore assicurato art. 13 comma 1 citato;
decorso il termine decennale, come detto, il lavoratore potrà esercitare la facoltà dalla legge riconosciutagli, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (ex art. 13 comma 5) nel termine ulteriore di dieci anni scaduto il quale tale diritto si prescrive inesorabilmente. Una volta prescritto in capo al datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita il lavoratore potrà egli stesso chiedere, nell'inerzia datoriale ed a condizione di dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta) la costituzione della rendita, restando salvo il suo diritto ad essere risarcito del danno subito per essersi sostituito al datore di lavoro nel versare la riserva matematica necessaria. Resta sempre salva inoltre in suo favore la possibilità di ottenere, nel ricorso dei presupposti di cui all'art.
2116, secondo co. Cc, l'ulteriore risarcimento del danno” (cfr. S.U. n. 22802/2025).
Anche se, come già illustrato in precedenza, le novità introdotte dal collegato sul lavoro (L.
n. 203/2024) inducono a ritenere che si possa parlare di un vero e proprio diritto imprescrittibile del lavoratore, il quale può chiedere la rendita vitalizia all'INPS interamente a proprio carico, secondo quanto sancito dal novellato co.7.
Tali novità sono state recepite dalle Circolari Inps n. 48/2025 e 141/2025, che oltre a disciplinare modalità e tempi di applicazione del novellato istituto, chiariscono che tali disposizioni si applicano anche alle domande e ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della legge, dunque, con effetto retroattivo.
Pertanto, alla luce di tali recenti modifiche normative, la questione del difetto di legittimazione passiva di Inps è stata sostanzialmente superata dal momento che l è CP_1
l'interlocutore necessario per la regolarizzazione della posizione assicurativa.
Analogamente pure da rigettarsi è l'eccezione di prescrizione della rendita vitalizia sia sulla scorta dell'operatività del nuovo comma 7 del citato art. 13, che sancisce l'imprescrittibilità dell'istituto con onere a carico del lavoratore In conclusione, dal momento che la domanda del ricorrente può essere riqualificata a norma del novellato art. 13, co. 7 L. 1338/62, il suo diritto, in presenza dei requisiti indicati dalla legge, a costituire la rendita vitalizia è imprescrittibile e correttamente il giudizio è stato incardinato nei confronti di Inps, che opera come soggetto destinatario della richiesta e gestore della costituzione della rendita.
Sulla fondatezza della domanda.
Ciò posto, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Occorre premettere che oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art. 13, L. 1338/62 con onere a proprio, in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, che risultano prescritti.
Preliminarmente, risulta opportuno svolgere una sintetica ricognizione dei principali strumenti di tutela di cui gode il lavoratore subordinato a fronte dell'omesso o irregolare versamento, da parte del datore, dei contributi di previdenza ed assistenza obbligatori, nonché delle posizioni soggettive che vengono in rilievo in relazione e al rapporto contributivo e al rapporto propriamente previdenziale.
La pacifica titolarità in capo al lavoratore dipendente di un vero e proprio diritto soggettivo al versamento dei contributi consente agevolmente di riconoscere allo stesso, secondo i principi generali in tema di illecito contrattuale, la possibilità di esercizio della azione generale di adempimento ex art. 1453 c.c. volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva, vale a dire al versamento dei contributi omessi, ovvero, in alternativa, la possibilità di avvalersi degli ordinari strumenti risarcitori ex art. 2116 c.c., eventualmente in forma specifica attraverso l'esperimento della speciale azione di cui all'art. 13 legge 1338/1962.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale, poi, pur affermando che il diritto al risarcimento del danno, fondandosi sul duplice presupposto dell'inadempimento contributivo e della perdita della prestazione, sorge solo nel momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione, ammette la possibilità di proporre sin dal verificarsi dell'omissione contributiva una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da quantificarsi successivamente all'atto dell'effettiva perdita della prestazione (cfr. ex plurimis Cass.
10945/1998; Cass. 10528/1997; Cass. 5825/1995).
Va immediatamente rilevato, seppure incidentalmente, che l'utile esercizio dell'azione di adempimento, diretta propriamente all'esecuzione coattiva della prestazione originariamente dovuta e rimasta inadempiuta, trova un proprio essenziale limite nell'intervenuta prescrizione dei contributi atteso che, per espressa previsione normativa (art. 55 RDL 1827/1935 ed ora art. 3, comma 9, legge 335/1995), le predette contribuzioni, una volta prescritte, “non possono essere più versate” e diventano, di conseguenza, irricevibili da parte dell'ente previdenziale
(cfr. Cass. 8888/2003; Cass. 330/2002; Cass. 9525/2002; Cass. 11140/2001).
La giurisprudenza riconosce al lavoratore azione giudiziaria per la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi non versati quale espressione del diritto del lavoratore dipendente alla tutela della propria “posizione assicurativa” intesa come istituto autonomo rispetto al diritto alle prestazioni previdenziali nei limiti in cui i contributi non si siano prescritti (Cass. 30.1.89, n. 575; Cass. 26.1.89, n. 483; Cass. 13.2.82, n. 924; Cass.
18.7.79 n. 4227; Cass. 18.6.75, n. 2452; Cass. 12.6.75, n. 1097).
A norma dell'art. 2116, primo comma, cod. civ., le prestazioni previdenziali “sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle norme speciali”. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Se il diritto dell'Inps al pagamento dei contributi è prescritto, l'obbligo, gravante sull'Istituto, di erogazione delle prestazioni pur in difetto di contribuzione (si parla a tal proposito di
“principio di automaticità delle prestazioni”) non sopravvive.
Infatti, come già accennato, l'art. 27, secondo comma, r.d.l 14 aprile 1939 n. 636, come novellato dall'art. 40 l. 30 aprile 1969 n. 153, stabilisce che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale”. A tale perdita del beneficio previdenziale da parte del lavoratore, dovuta alle omissioni contributive del datore, sopperisce l'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, secondo cui:
“ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , può chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi
l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”. Dunque, in caso di omessa contribuzione previdenziale, se i contributi non sono ancora prescritti al momento in cui matura il diritto alla pensione, il lavoratore, in virtù del principio menzionato, ha senz'altro diritto a conseguire la prestazione previdenziale.
In caso, invece, di accertamento dell'omissione contributiva non più regolarizzabile, per prescrizione, totale o parziale, estintiva dei contributi omessi, il lavoratore, per il pregiudizio derivatogli dalla omessa irrimediabile contribuzione da parte del datore di lavoro, potrà azionare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Detto risarcimento, come già affermato, può essere generico, ovvero in forma specifica, mediante la costituzione di una rendita vitalizia reversibile (art. 13 legge 1338/62).
L'azione di cui innanzi è quella specificamente prevista dall'art. 13 l. n. 1338 del 1962 per la costituzione presso l'Inps di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica, in relazione a contributi omessi non più regolarizzabili, nei confronti del datore di lavoro nell'ipotesi di perdita totale o parziale del diritto alla prestazione previdenziale.
Dunque, in caso di accertamento dell'omissione contributiva non più regolarizzabile, per prescrizione, totale o parziale, estintiva dei contributi omessi, potrà pronunciarsi condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica quantitativamente idonea a riequilibrare il differenziale negativo tra l'importo dei ciascun rateo pensionistico che sarebbe stato percepito (nell'ipotesi di corretto versamento contributivo) e quanto invece effettivamente percepito a titolo di pensione dal ricorrente.
Quanto alla succedanea ammissione del lavoratore alla costituzione diretta della riserva, solo nelle ipotesi in cui non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, lo stesso lavoratore potrà sostituirsi al datore di lavoro per la costituzione diretta della stessa
(art. 13, comma 5, L. 1338/1962).
Deve, in proposito, sottolinearsi il rapporto di consequenzialità o, rectius, di successione giuridica dei rimedi, per cui l'accesso alla costituzione diretta da parte del lavoratore sarà ammissibile solo dopo che il lavoratore stesso abbia tentato inutilmente di ottenere la costituzione della rendita dal datore.
In argomento, la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2867 del 29 aprile 1980, n.
1987 del 24 febbraio 1988, n. 379 del 23 gennaio 1989, n. 9305 del 15 maggio 2004, n. 10517 del primo giugno 2004, n. 10057 del 25 maggio 2004, 1 giugno 2004 n. 10517, 20 dicembre
2004 n. 23584) afferma che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate (cfr. Cass. n. 10057/2004).
Inoltre, come già rassegnato in precedenza, Legge n. 203/2024 (c.d. collegato sul lavoro) ha previsto la possibilità per il lavoratore o i suoi superstiti di costituire una rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti anche dopo il termine decennale di prescrizione, applicando la nuova facoltà in via esclusiva e senza limiti di tempo per le domande presentate dopo il 12 gennaio 2025, ma con effetto retroattivo, quindi applicabile anche per le domande e ricorsi pregressi, purché' ancora pendenti.
I Giudici di legittimità hanno tuttavia specificato che il lavoratore non potrà esimersi dal
“dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza
e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta)” (cfr. Cass. S.U. n. 22802/2025 cit.).
Tanto premesso, occorre a questo punto esaminare la fattispecie concreta sottoposto al vaglio giurisdizionale.
Il ricorrente con l'atto introduttivo ha inteso agire per sanare il vuoto contributivo causato dal mancato adempimento dell'obbligo assicurativo per il periodo lavorativo svolto alle dipendenze del dal 1978 al 1979; trattandosi di contributi ormai Controparte_2 prescritti ai sensi dell'art. 55 del regio D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il lavoratore ha, quindi, provveduto a richiedere all'Inps, la costituzione della rendita vitalizia con onere a proprio carico, salvo chiedere il diritto al risarcimento del danno al datore di lavoro.
Ebbene, ciò che Inps contesta è l'assenza di prova scritta del dedotto rapporto di lavoro.
Tale doglianza è fondata per quanto di seguito esposto.
Sul punto, occorre premettere che con sentenza n. 568 del 22 dicembre 1989 la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità dei commi terzo e quarto dell'art. 13 l. cit. nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro il cui onere grava sul lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.
Sulla scorta di tale declaratoria, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “... sussiste la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva, essendo consentito provare con altri mezzi, anche orali, soltanto la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione”.
La Corte di cassazione ha altresì precisato che la prova scritta deve riguardare non solo l'esistenza stessa del rapporto di lavoro ma anche la sua natura subordinata (cfr. Cass. n.
4534/2024).
Nel caso di specie il ricorrente ha depositato dieci delibere della Giunta comunale attestanti alcuni pagamenti in suo favore, per diverse prestazioni lavorative dal contenuto eterogeneo,
(cfr. delibere comunali in all. parte ricorrente).
Orbene, tali delibere di autorizzazione alla spesa da parte della Giunta Comunale, sebbene possano attestare l'approvazione di un progetto o un incarico, non sostituiscono la prova del rapporto di lavoro subordinato.
Sono invece, necessarie prove documentali che attestino il rapporto di lavoro, come buste paga, contratti, ordini di servizio, o documenti che, unitamente alle delibere, possano concorrere a formare il convincimento del giudice sull'esistenza di un vero rapporto di lavoro dipendente, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
Prove che parte ricorrente non ha fornito nell'ambito di questo giudizio.
La ratio di tale norma si rinviene nell'esigenza di contemperamento tra diversi interessi in gioco quali: l'esercizio di una prudente attività valutativa della documentazione presentata a supporto dell'istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso;
lo svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti e la coesistenza nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente vantati dai diversi interlocutori (quello del lavoratore al riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a non essere esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un inesistente rapporto di lavoro).
In tale contesto, l' riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del CP_1
rapporto di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Sul punto, la Circolare Inps n. 78/2019, ha ulteriormente chiarito che “l'omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione”.
A ciò si aggiunge che, il ricorrente non ha altresì fornito prova dell'omissione contributiva, non avendo prodotto agli atti di questo giudizio un estratto conto contributivo dal quale inferire l'omesso versamento della contribuzione richiesta, né ha articolato prove in tal senso.
Dunque, non avendo parte ricorrente dato prova dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione invocata, la domanda deve essere rigettata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Tenuto conto della dichiarazione attestante la consistenza reddituale della parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Mauro CORDASCO
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Mariagrazia CARNOVALE E
Email_2
Avv. Carmela FILICE t Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2018, parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato negli anni 1978-1979 alle dipendenze del comune di Altomonte, rappresentava di aver appreso del mancato versamento per il suindicato periodo lavorativo dei relativi contributi;
che, conseguentemente, formulava all'Inps domanda di costituzione di una rendita vitalizia per il recupero dei contributi omessi dalla resistente, istanza alla quale l'Istituto previdenziale, con nota del 27.6.2017, forniva negativo riscontro a causa dell'incompletezza della domanda. Precisava, inoltre, di aver presentato ricorso amministrativo in data 2.9.2017 avverso la suddetta decisione, allegando le delibere del
Comune di Altomonte, attestanti il lavoro svolto e la retribuzione percepita.
Pertanto, essendo rimasto privo di riscontro il gravame amministrativo, il ricorrente agiva in giudizio, per l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L.
1338/62 a carico di Inps, pari alla pensione o quota di pensione che sarebbe spettata in caso di regolare versamento dei contributi per gli anni 1978-1979, previa indicazione delle modalità di regolarizzazione e dell'onere per il riscatto, nonché per l'accertamento del diritto di rivalsa nei confronti del comune di Altomonte, a titolo di risarcimento del danno per omessa contribuzione.
Si costituiva in giudizio Inps, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
l'intervenuta prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5 della l. 12.8.1962 n. 1338 e contestando, nel merito, la fondatezza del proposto ricorso.
Nel dettaglio, l'Istituto deduceva che il ricorrente non aveva offerto prova documentale del rapporto di lavoro subordinato, come invece prescritto dalla legge in materia.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide, stante la natura documentale della causa, all'esito della trattazione cartolare con la presente sentenza.
****
Sulle questioni preliminari. Occorre premettere per una corretta impostazione metodologica che, l'analisi delle questioni preliminari dedotte dall'istituto resistente verrà effettuata congiuntamente, anche alla luce delle recenti novità legislative e giurisprudenziali intervenute in materia.
Ebbene rilevare sinteticamente, riservandosi la trattazione compiuta dell'istituto nel prosieguo, che la rendita vitalizia disciplinata originariamente dall'art. 13, L. 1338/62, quale strumento di tutela previdenziale riconosciuto dall' ordinamento in favore del lavoratore per il pregiudizio patrimoniale cagionato dall'omissione contributiva è stato oggetto una recente novella legislativa.
La l. n. 203/2024 ha difatti introdotto il co. 7 all'art. 13, il quale dispone: “il lavoratore decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia Controparte_1
con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
A decorrere dall'entrata in vigore della suddetta legge (12.1.2025), si introduce quindi, un nuovo diritto spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dal datore di lavoro e prescritti.
Pertanto, al fine di appurare se l'istanza inoltrata dal lavoratore sia riconducibile alla nuova fattispecie di cui al co. 7 della citata disposizione, occorre verificare se il diritto del datore di lavoro o in sua sostituzione, del lavoratore, sia prescritto.
Sulla questione sono intervenute le S.U. della Corte di cassazione che con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, hanno delineato un nuovo schema di decorrenza sequenziale e differenziata del termine di prescrizione della rendita vitalizia tra datore di lavoro e lavoratore, superando la visione unitaria del precedente orientamento.
Difatti, mentre il termine prescrizionale per la costituzione della rendita per il datore di lavoro resta ancorato al decorso decennale, che inizia a decorrere dalla prescrizione dei contributi omessi (generalmente 5 anni), con decorrenza dal momento in cui il datore è tenuto a versare.
Per il lavoratore, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere solo quando il lavoratore viene a conoscenza dell'omissione e dell'impossibilità per il datore di adempiere, offrendo così una tutela più ampia in ragione del principio del favor prestatoris. Si legge in motivazione “esemplificativamente sarà necessario, a regime, il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi che maturano tempo per tempo;
dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore assicurato art. 13 comma 1 citato;
decorso il termine decennale, come detto, il lavoratore potrà esercitare la facoltà dalla legge riconosciutagli, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (ex art. 13 comma 5) nel termine ulteriore di dieci anni scaduto il quale tale diritto si prescrive inesorabilmente. Una volta prescritto in capo al datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita il lavoratore potrà egli stesso chiedere, nell'inerzia datoriale ed a condizione di dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta) la costituzione della rendita, restando salvo il suo diritto ad essere risarcito del danno subito per essersi sostituito al datore di lavoro nel versare la riserva matematica necessaria. Resta sempre salva inoltre in suo favore la possibilità di ottenere, nel ricorso dei presupposti di cui all'art.
2116, secondo co. Cc, l'ulteriore risarcimento del danno” (cfr. S.U. n. 22802/2025).
Anche se, come già illustrato in precedenza, le novità introdotte dal collegato sul lavoro (L.
n. 203/2024) inducono a ritenere che si possa parlare di un vero e proprio diritto imprescrittibile del lavoratore, il quale può chiedere la rendita vitalizia all'INPS interamente a proprio carico, secondo quanto sancito dal novellato co.7.
Tali novità sono state recepite dalle Circolari Inps n. 48/2025 e 141/2025, che oltre a disciplinare modalità e tempi di applicazione del novellato istituto, chiariscono che tali disposizioni si applicano anche alle domande e ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della legge, dunque, con effetto retroattivo.
Pertanto, alla luce di tali recenti modifiche normative, la questione del difetto di legittimazione passiva di Inps è stata sostanzialmente superata dal momento che l è CP_1
l'interlocutore necessario per la regolarizzazione della posizione assicurativa.
Analogamente pure da rigettarsi è l'eccezione di prescrizione della rendita vitalizia sia sulla scorta dell'operatività del nuovo comma 7 del citato art. 13, che sancisce l'imprescrittibilità dell'istituto con onere a carico del lavoratore In conclusione, dal momento che la domanda del ricorrente può essere riqualificata a norma del novellato art. 13, co. 7 L. 1338/62, il suo diritto, in presenza dei requisiti indicati dalla legge, a costituire la rendita vitalizia è imprescrittibile e correttamente il giudizio è stato incardinato nei confronti di Inps, che opera come soggetto destinatario della richiesta e gestore della costituzione della rendita.
Sulla fondatezza della domanda.
Ciò posto, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Occorre premettere che oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art. 13, L. 1338/62 con onere a proprio, in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, che risultano prescritti.
Preliminarmente, risulta opportuno svolgere una sintetica ricognizione dei principali strumenti di tutela di cui gode il lavoratore subordinato a fronte dell'omesso o irregolare versamento, da parte del datore, dei contributi di previdenza ed assistenza obbligatori, nonché delle posizioni soggettive che vengono in rilievo in relazione e al rapporto contributivo e al rapporto propriamente previdenziale.
La pacifica titolarità in capo al lavoratore dipendente di un vero e proprio diritto soggettivo al versamento dei contributi consente agevolmente di riconoscere allo stesso, secondo i principi generali in tema di illecito contrattuale, la possibilità di esercizio della azione generale di adempimento ex art. 1453 c.c. volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva, vale a dire al versamento dei contributi omessi, ovvero, in alternativa, la possibilità di avvalersi degli ordinari strumenti risarcitori ex art. 2116 c.c., eventualmente in forma specifica attraverso l'esperimento della speciale azione di cui all'art. 13 legge 1338/1962.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale, poi, pur affermando che il diritto al risarcimento del danno, fondandosi sul duplice presupposto dell'inadempimento contributivo e della perdita della prestazione, sorge solo nel momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione, ammette la possibilità di proporre sin dal verificarsi dell'omissione contributiva una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da quantificarsi successivamente all'atto dell'effettiva perdita della prestazione (cfr. ex plurimis Cass.
10945/1998; Cass. 10528/1997; Cass. 5825/1995).
Va immediatamente rilevato, seppure incidentalmente, che l'utile esercizio dell'azione di adempimento, diretta propriamente all'esecuzione coattiva della prestazione originariamente dovuta e rimasta inadempiuta, trova un proprio essenziale limite nell'intervenuta prescrizione dei contributi atteso che, per espressa previsione normativa (art. 55 RDL 1827/1935 ed ora art. 3, comma 9, legge 335/1995), le predette contribuzioni, una volta prescritte, “non possono essere più versate” e diventano, di conseguenza, irricevibili da parte dell'ente previdenziale
(cfr. Cass. 8888/2003; Cass. 330/2002; Cass. 9525/2002; Cass. 11140/2001).
La giurisprudenza riconosce al lavoratore azione giudiziaria per la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi non versati quale espressione del diritto del lavoratore dipendente alla tutela della propria “posizione assicurativa” intesa come istituto autonomo rispetto al diritto alle prestazioni previdenziali nei limiti in cui i contributi non si siano prescritti (Cass. 30.1.89, n. 575; Cass. 26.1.89, n. 483; Cass. 13.2.82, n. 924; Cass.
18.7.79 n. 4227; Cass. 18.6.75, n. 2452; Cass. 12.6.75, n. 1097).
A norma dell'art. 2116, primo comma, cod. civ., le prestazioni previdenziali “sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle norme speciali”. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Se il diritto dell'Inps al pagamento dei contributi è prescritto, l'obbligo, gravante sull'Istituto, di erogazione delle prestazioni pur in difetto di contribuzione (si parla a tal proposito di
“principio di automaticità delle prestazioni”) non sopravvive.
Infatti, come già accennato, l'art. 27, secondo comma, r.d.l 14 aprile 1939 n. 636, come novellato dall'art. 40 l. 30 aprile 1969 n. 153, stabilisce che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale”. A tale perdita del beneficio previdenziale da parte del lavoratore, dovuta alle omissioni contributive del datore, sopperisce l'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, secondo cui:
“ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , può chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi
l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”. Dunque, in caso di omessa contribuzione previdenziale, se i contributi non sono ancora prescritti al momento in cui matura il diritto alla pensione, il lavoratore, in virtù del principio menzionato, ha senz'altro diritto a conseguire la prestazione previdenziale.
In caso, invece, di accertamento dell'omissione contributiva non più regolarizzabile, per prescrizione, totale o parziale, estintiva dei contributi omessi, il lavoratore, per il pregiudizio derivatogli dalla omessa irrimediabile contribuzione da parte del datore di lavoro, potrà azionare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Detto risarcimento, come già affermato, può essere generico, ovvero in forma specifica, mediante la costituzione di una rendita vitalizia reversibile (art. 13 legge 1338/62).
L'azione di cui innanzi è quella specificamente prevista dall'art. 13 l. n. 1338 del 1962 per la costituzione presso l'Inps di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica, in relazione a contributi omessi non più regolarizzabili, nei confronti del datore di lavoro nell'ipotesi di perdita totale o parziale del diritto alla prestazione previdenziale.
Dunque, in caso di accertamento dell'omissione contributiva non più regolarizzabile, per prescrizione, totale o parziale, estintiva dei contributi omessi, potrà pronunciarsi condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica quantitativamente idonea a riequilibrare il differenziale negativo tra l'importo dei ciascun rateo pensionistico che sarebbe stato percepito (nell'ipotesi di corretto versamento contributivo) e quanto invece effettivamente percepito a titolo di pensione dal ricorrente.
Quanto alla succedanea ammissione del lavoratore alla costituzione diretta della riserva, solo nelle ipotesi in cui non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, lo stesso lavoratore potrà sostituirsi al datore di lavoro per la costituzione diretta della stessa
(art. 13, comma 5, L. 1338/1962).
Deve, in proposito, sottolinearsi il rapporto di consequenzialità o, rectius, di successione giuridica dei rimedi, per cui l'accesso alla costituzione diretta da parte del lavoratore sarà ammissibile solo dopo che il lavoratore stesso abbia tentato inutilmente di ottenere la costituzione della rendita dal datore.
In argomento, la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2867 del 29 aprile 1980, n.
1987 del 24 febbraio 1988, n. 379 del 23 gennaio 1989, n. 9305 del 15 maggio 2004, n. 10517 del primo giugno 2004, n. 10057 del 25 maggio 2004, 1 giugno 2004 n. 10517, 20 dicembre
2004 n. 23584) afferma che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate (cfr. Cass. n. 10057/2004).
Inoltre, come già rassegnato in precedenza, Legge n. 203/2024 (c.d. collegato sul lavoro) ha previsto la possibilità per il lavoratore o i suoi superstiti di costituire una rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti anche dopo il termine decennale di prescrizione, applicando la nuova facoltà in via esclusiva e senza limiti di tempo per le domande presentate dopo il 12 gennaio 2025, ma con effetto retroattivo, quindi applicabile anche per le domande e ricorsi pregressi, purché' ancora pendenti.
I Giudici di legittimità hanno tuttavia specificato che il lavoratore non potrà esimersi dal
“dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza
e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta)” (cfr. Cass. S.U. n. 22802/2025 cit.).
Tanto premesso, occorre a questo punto esaminare la fattispecie concreta sottoposto al vaglio giurisdizionale.
Il ricorrente con l'atto introduttivo ha inteso agire per sanare il vuoto contributivo causato dal mancato adempimento dell'obbligo assicurativo per il periodo lavorativo svolto alle dipendenze del dal 1978 al 1979; trattandosi di contributi ormai Controparte_2 prescritti ai sensi dell'art. 55 del regio D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il lavoratore ha, quindi, provveduto a richiedere all'Inps, la costituzione della rendita vitalizia con onere a proprio carico, salvo chiedere il diritto al risarcimento del danno al datore di lavoro.
Ebbene, ciò che Inps contesta è l'assenza di prova scritta del dedotto rapporto di lavoro.
Tale doglianza è fondata per quanto di seguito esposto.
Sul punto, occorre premettere che con sentenza n. 568 del 22 dicembre 1989 la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità dei commi terzo e quarto dell'art. 13 l. cit. nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro il cui onere grava sul lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.
Sulla scorta di tale declaratoria, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “... sussiste la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva, essendo consentito provare con altri mezzi, anche orali, soltanto la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione”.
La Corte di cassazione ha altresì precisato che la prova scritta deve riguardare non solo l'esistenza stessa del rapporto di lavoro ma anche la sua natura subordinata (cfr. Cass. n.
4534/2024).
Nel caso di specie il ricorrente ha depositato dieci delibere della Giunta comunale attestanti alcuni pagamenti in suo favore, per diverse prestazioni lavorative dal contenuto eterogeneo,
(cfr. delibere comunali in all. parte ricorrente).
Orbene, tali delibere di autorizzazione alla spesa da parte della Giunta Comunale, sebbene possano attestare l'approvazione di un progetto o un incarico, non sostituiscono la prova del rapporto di lavoro subordinato.
Sono invece, necessarie prove documentali che attestino il rapporto di lavoro, come buste paga, contratti, ordini di servizio, o documenti che, unitamente alle delibere, possano concorrere a formare il convincimento del giudice sull'esistenza di un vero rapporto di lavoro dipendente, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
Prove che parte ricorrente non ha fornito nell'ambito di questo giudizio.
La ratio di tale norma si rinviene nell'esigenza di contemperamento tra diversi interessi in gioco quali: l'esercizio di una prudente attività valutativa della documentazione presentata a supporto dell'istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso;
lo svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti e la coesistenza nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente vantati dai diversi interlocutori (quello del lavoratore al riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a non essere esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un inesistente rapporto di lavoro).
In tale contesto, l' riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del CP_1
rapporto di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Sul punto, la Circolare Inps n. 78/2019, ha ulteriormente chiarito che “l'omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione”.
A ciò si aggiunge che, il ricorrente non ha altresì fornito prova dell'omissione contributiva, non avendo prodotto agli atti di questo giudizio un estratto conto contributivo dal quale inferire l'omesso versamento della contribuzione richiesta, né ha articolato prove in tal senso.
Dunque, non avendo parte ricorrente dato prova dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione invocata, la domanda deve essere rigettata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Tenuto conto della dichiarazione attestante la consistenza reddituale della parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.