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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 375 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...] ( )e residente a Parte_1 C.F._1
Bisignano in c.da Frassia snc, elettivamente domiciliato a Cosenza, via Leporace 19, presso lo studio dell'avv. Federico Sirimarco ( ) dal quale è rappresentato e difeso per procura in C.F._2 calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa , dott.ssa Controparte_2
Silvana Massaro e dott.ssa Elisabetta Bavasso, con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in
Cosenza, alla via P. De Roberto, n. 34
Resistente
Nonché
più 9 CP_3
contumaci Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 30.1.2024, ha esposto: di aver ricevuto in data 5.1.2024 la notifica Parte_1 di dieci diffide accertative per crediti patrimoniali emesse dall'ITL di Cosenza in favore di dieci lavoratori subordinati;
che il verbale è denso di contraddizioni in ragione della violazione delle garanzie procedimentali di contraddittorio;
che se fosse stato informato correttamente delle ragioni dell'accertamento, si sarebbe fatto assistere da un autonomo professionista abilitato alla difesa ex art. 12 dello statuto del contribuente e non solo dallo studio preposto all'assistenza commerciale/consulenza; che, invero, l'indicazione nel verbale di primo accesso (“l'indagine è finalizzata all'accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro con il personale”) è frase del tutto generica e precompilata per centinaia e centinaia di verbalizzazioni come se il contribuente non avesse il diritto di capire e sapere a cosa sia finalizzato il tutto (così testualmente in ricorso); che gli accertamenti hanno avuto durata non giustificata, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta (testualmente: la tempestiva consultazione che la ditta ha reso possibile al personale ispettivo – vedasi non solo l'esibizione ma anche il tempestivo invio dei documenti richiesti – fa presumere che l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini delle contestazioni dovevano essere effettuati nell'immediatezza anziché con i tempi biblici che la pubblica amministrazione si arroga mediante lo stillicidio di inutili richieste che palesano soltanto
l'incapacità di concludere la contestazione entro i ristretti termini di legge. Appare veramente fuori luogo che un accertamento richieda una tala agonia per l'impresa, essendo di tutta evidenza che le fasi di espletamento di indagini hanno avuto soltanto una valenza dilatoria in violazione dell'art. 14 L.
689/81 sulla base del quale l'obbligazione sanzionatoria, anche se la pretesa fosse fondata, si è estinta); che è stato violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, principio fondamentale dell'ordinamento; che i funzionari ispettivi hanno violato tanto lo statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, quanto il codice di comportamento, non avendo verbalizzato le osservazioni e i rilievi che avrebbe voluto far verbalizzare, in violazione dell'art. 12, comma 4, della legge n. 212 del
2000; che in violazione dell'art. 12, comma 3, della medesima legge il chiesto che l'accertamento venisse svolto presso il consulente del lavoro o presso gli uffici dei verbalizzanti>); che tali violazioni delle garanzie procedimentali hanno dato luogo a come sarà meglio dimostrato in sede giudiziale in caso di emissione di ordinanza ingiunzione da opporre entro 30 giorni;
che, in ogni caso, non sussiste alcuna violazione a sé imputabile;
che egli ha interesse ad agire concreto ed immediato per e CP_4 dell' ; che, per mero tuziorismo difensivo, si eccepisce che le dichiarazioni rese dai dipendenti CP_5 sono assolutamente inefficaci perché rese da persona che non comprende per nulla la lingua italiana, trattandosi di personale straniero;
che, inoltre, dette dichiarazioni risultano rese in modo assolutamente pre formulato, quasi figlie di uno stile precompilato, pertanto probatoriamente assolutamente inefficaci anche perché espressive di procedimento inquisitorio (così in ricorso); che, infine, i funzionari ispettivi, nel calcolare le somme dovute ai dipendenti, hanno inopinatamente ritenuto applicabile CPL in essere nonché al lordo delle ritenute di legge.
Su tali assunti rassegnava le seguenti conclusioni: declarare l'impugnato provvedimento nullo ovvero inefficace ovvero privo di qualsivoglia effetto, emettendosi ogni altro provvedimento di legge conseguenziale all'accoglimento del presente atto.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione CP_6 passiva del convenuto ispettorato e carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente;
in ogni caso, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso siccome tanto la legge n. 212 del 2000 quanto la legge n.
689/81 non trovano applicazione alla diffida accertativa e non sono pertanto pertinenti alla procedura in questione, disciplinata dal d.lgs. n. 124/2004; che i funzionari ispettivi, alla luce della documentazione acquisita, hanno correttamente applicato il CPL, siccome il ricorrente, titolare di azienda agricola, ha indicato nei contratti di lavoro stipulati con i suoi dipendenti il CCNL operai – florovivaisti e come confermato dal consulente del lavoro, delegata dal datore di lavoro, che ha dichiarato che i lavoratori sono inquadrati come braccianti agricoli, livello II, del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza;
che correttamente i crediti patrimoniali oggetto di diffida accertativa sono stati calcolati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
concludeva per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare, preliminarmente, che il ricorso introduttivo del presente giudizio è del tutto privo del requisito di cui all'art. 414 n. 2 c.p.c. che prescrive – nel delineare il contenuto del ricorso – che sia indicato il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto ovvero ove il convenuto sia una persona giuridica o un ente privo di personalità, la denominazione o la ditta nonché la sua sede. Invero, nel corpo del ricorso manca l'indicazione del soggetto o dei soggetti nei cui confronti è proposta la domanda;
soltanto dall'avvenuta notifica del ricorso nei confronti dell'ITL si è desunto che parte ricorrente ha inteso (implicitamente) proporre la domanda nei suoi confronti.
Di poi, soltanto dalla richiesta attorea del 1.10.2024 di termine per notificare il ricorso nei confronti dei
“dipendenti interessati” è emersa la volontà di instaurare il giudizio anche nei loro confronti, siccome – come pure per quanto concerne l'ITL – il ricorso è del tutto privo del requisito predetto.
Per tali motivi, è stato assegnato termine per sanare la rilevata nullità e parte ricorrente ha depositato memoria con indicazione delle generalità dei soggetti nei cui confronti ha inteso instaurare il contraddittorio e ne è stata disposta la citazione con notifica del ricorso introduttivo ma nessuno dei lavoratori in favore dei quali sono state emesse le diffide ha resistito al ricorso.
Tanto rilevato in via preliminare, nel merito si osserva che oggetto di causa sono le dieci diffide accertative per crediti patrimoniali che l'ITL di Cosenza ha emesso in favore di dieci lavoratori dipendenti dell'odierno ricorrente, titolare di omonima azienda agricola corrente in Bisignano.
Con tali diffide, invero, l' – all'esito degli accertamenti avviati nei confronti del CP_6 ricorrente, a seguito di accesso ispettivo del 21.9.2022, ha diffidato il ricorrente al pagamento in favore dei lavoratori indicati delle spettanze patrimoniali per come quantificate a titolo di differenza tra la retribuzione oraria dovuta in ragione degli intervenuti aumenti salariali e la retribuzione oraria di fatto applicata, moltiplicata per il numero di ore di lavoro registrate sul LUL.
Si premette, in punto di diritto, che la diffida accertativa per i crediti patrimoniali dei lavoratori rinviene la sua disciplina nell'art. 12 del d.lgs. 23 aprile 2004 che assegna al personale ispettivo delle direzioni territoriali e regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione, entro un termine prefissato, di specifiche somme di denaro, accertate quale spettanza dovuta a titolo di credito patrimoniale ovvero, meglio, di natura pecuniaria, e quindi non meramente retributiva, in quanto somme dovute ai lavoratori in conseguenza dell'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro di qualsivoglia specie e tipologia per la regolare esecuzione delle prestazioni lavorative pattuite fra le parti (comma 1).
In forza del comma 2 del cit. art. 12, entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro.
In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo (cfr. art. 12 comma 3).
Ciò posto, nel caso in esame, la diffida accertativa è stata regolarmente notificata a parte datoriale e, in forza del citato terzo comma, non consta dagli atti che sia stata “validata” dal direttore della ITL di
Cosenza, acquistando così valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
La diffida viene emessa dal personale ispettivo delle Direzioni del lavoro, nell'ambito dell'attività di vigilanza, qualora emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, nei confronti del datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12, primo comma d.lgs. 124/2004); nel caso di inutile decorso del termine per la promozione datoriale del tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 12, secondo comma d.lgs. cit.) o di mancato raggiungimento dell'accordo attestato da apposito verbale, essa acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo (art. 12, terzo comma d.lgs. cit.).
Sicché, si tratta di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in ipotesi espressamente previsto dalla legge, a norma dell'art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c..
Operata questa premessa, si rileva che il ricorrente contesta la legittimità delle diffide per le violazioni denunciate e nel merito contesta la spettanza del credito patrimoniale nonché la sua quantificazione.
Sotto il primo profilo, sussiste la legittimazione passiva dell'ITL (cfr. Cass. n. 30119/2023, punto 6 della motivazione resa in controversia avente ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti retributivi, oggetto delle diffide emesse ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 124/2004 dall'I.T.L. di Bologna, in favore dei lavoratori dipendenti sulla base del proprio verbale ispettivo: infine, deve essere confermata la sussistenza della legittimazione passiva dell' , per la contestazione (al Controparte_7 primo capoverso, sub 4 di pg. 2 della parte motiva della sentenza) della “legittimità in sé e per sé del provvedimento adottato e validato dall'Amministrazione” (al quart'ultimo capoverso di pg. 4 della parte motiva della sentenza), nella cognizione del giudice ordinario per l'incidenza delle diffide, per inosservanza di norme di diritto, su diritti soggettivi dei lavoratori). Sotto il secondo profilo, invece, sussiste la legittimazione passiva dei lavoratori, titolari del credito retributivo di cui alle diffide per cui è causa.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi oggetto di diffida richiamandosi i principi affermati da Cass. n. 30119/23 (punto 4 della motivazione): a fortiori, nel caso di specie, in cui non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori – pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto – di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve allora essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa. E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (sia pure non implicante necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o di una contestazione), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (Cass. 26 maggio
2008, n. 13556; Cass. 30 luglio 2015, n. 16162; Cass. 12 novembre 2019, n. 29294): quale
l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate (attraverso una verifica giudiziale, legittimamente esperibile dalla società, in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio, senza doverne attendere l'eventuale aggressione, foriera di evidenti conseguenze pregiudizievoli).
Tanto premesso, il ricorso si rivela del tutto infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Le doglianze attoree fondate sulla violazione dello statuto del contribuente e sulla violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 appaiono del tutto inconferenti.
Invero, la legge n. 212/2000 regola i rapporti tributari mentre la legge n. 689/81 disciplina gli illeciti depenalizzati e le sanzioni amministrative.
In particolare, parte ricorrente sostiene la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000 che disciplina i
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e l'art. 14 della legge n. 689/81 che prescrive – in tema di sanzioni amministrative – la contestazione immediata dell'infrazione ovvero il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di accertamento della violazione. Evidente, pertanto, che le norme invocate attengono a diverse fattispecie.
Lamenta, inoltre, parte ricorrente – sia pure con doglianza non facilmente intellegibile – la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata verbalizzazione delle sue dichiarazioni (indicando la violazione dell'art. 13 c. 1 n. 4 del d.lgs. n. 124/2004) ma in disparte dal fatto che dalla lettura del verbale di primo accesso si evince che egli non era presente al momento dell'accesso ispettivo
(risultando la presenza di suo figlio, al quale il verbale è stato consegnato, conformemente alle previsioni dell'art. 13 cit. ai sensi del quale Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, (…) il verbale di primo accesso ispettivo) si osserva che il contraddittorio endoprocedimentale rilevante nella presente fattispecie ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 è su iniziativa del datore di lavoro che, invero, non consta abbia promosso ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto.
Pertanto, le doglianze afferenti la legittimità del procedimento che ha portato all'emissione delle diffide accertative si rivelano palesemente infondate.
Nel merito, il ricorrente contesta l'an ed il quantum del credito dei lavoratori, assumendo che i funzionari ispettivi hanno ritenuto applicabile il CPL, quantificando le somme al lordo delle ritenute di legge.
Sostiene, inoltre, che i funzionari hanno acquisito dichiarazioni da lavoratori stranieri che non capiscono la lingua italiana;
sostiene anche – con disquisizione davvero inconferente – che sarebbe necessario capire se l'accertatore abbia o meno interesse economico (alludendo a premi di produttività
o di risultato collegati a quella attività) e che in sede giudiziale volta a capire se quell'ispettore od un suo sovraordinato abbia tratto potenziale giovamento carrieristico o economico, viene sistematicamente stroncata dal giudice a cui tendenzialmente non interessa capire se quel funzionario abbia ricevuto premi di produttività o di risultato o altri vantaggi collegati ai risultati ottenuti con quell'attività>).
In disparte da quanto sopra, si osserva che i crediti accertati dai funzionari ispettivi risultano comprovati per tabulas; invero, sono in atti i contratti di lavoro dei dieci lavoratori interessati che rimandano – in punto di ccnl applicato al rapporto di lavoro – al CCNL operai agricoli e florovivaisti;
in particolare, tutti e dieci i lavoratori sono stati assunti dal ricorrente, quale titolare di azienda agricola corrente in Bisignano, con la qualifica di operaio agricolo comune con espresso richiamo – quale fonte regolatrice del rapporto di lavoro – al CCNL operai agricoli florovivaisti. Orbene, secondo le previsioni dell'art. 2 del CCNL, la contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e ai sensi dell'art. 49 la retribuzione è composta (anche) dal salario contrattuale definito dai contratti provinciali;
nel caso di specie, il ricorrente non ha applicato ai suoi dipendenti la variazione in aumento dei minimi salariali, per come prevista dal CPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza nonché dal
CCNL che prevede l'aumento del 3 per cento dei salari contrattuali vigenti nelle singole province.
Pertanto, i funzionari ispettivi – nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali (cfr. art. 7 del d.lgs. n.
124/2004 tra cui il compito di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato e vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro) hanno accertato la sussistenza di credito retributivo in favore dei lavoratori interessati, applicando l'aumento previsto dalla contrattazione collettiva sulla base delle ore di lavoro registrate nel LUL.
L'applicazione di tale contrattazione – nazionale e provinciale – risulta quindi comprovata per tabulas e ad abundantiam confermata dalla dott. ssa , consulente del lavoro delegata alla Persona_1 tenuta del LUL da parte del ricorrente, che ha confermato che dell'accesso ispettivo sono inquadrati come braccianti agricoli livello II del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza> (cfr. verbale del 3.3.2023).
A tali accertamenti sono pervenuti sulla base della documentazione acquisita senza che alcun apporto abbia avuto quanto dichiarato dai singoli lavoratori (di cui molti anche italiani) che si sono limitati ad affermare di aver lavorato alle dipendenze del ricorrente e di aver percepito quanto indicato in busta paga.
Acclarata la spettanza delle differenze retributive in favore dei lavoratori per i quali sono state emesse le diffide, rilevato che correttamente le somme sono state accertate al lordo delle ritenute di legge (cfr.
Cass. lav. n. 18044 del 14/09/2015. V., parimenti, Cass. lav. n. 21010 del 26/06 - 13/09/2013, n.
8017/2019), si osserva che il ricorrente non ha dato alcuna prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali.
A tanto consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'ITL di Cosenza, delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 375 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...] ( )e residente a Parte_1 C.F._1
Bisignano in c.da Frassia snc, elettivamente domiciliato a Cosenza, via Leporace 19, presso lo studio dell'avv. Federico Sirimarco ( ) dal quale è rappresentato e difeso per procura in C.F._2 calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa , dott.ssa Controparte_2
Silvana Massaro e dott.ssa Elisabetta Bavasso, con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in
Cosenza, alla via P. De Roberto, n. 34
Resistente
Nonché
più 9 CP_3
contumaci Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 30.1.2024, ha esposto: di aver ricevuto in data 5.1.2024 la notifica Parte_1 di dieci diffide accertative per crediti patrimoniali emesse dall'ITL di Cosenza in favore di dieci lavoratori subordinati;
che il verbale è denso di contraddizioni in ragione della violazione delle garanzie procedimentali di contraddittorio;
che se fosse stato informato correttamente delle ragioni dell'accertamento, si sarebbe fatto assistere da un autonomo professionista abilitato alla difesa ex art. 12 dello statuto del contribuente e non solo dallo studio preposto all'assistenza commerciale/consulenza; che, invero, l'indicazione nel verbale di primo accesso (“l'indagine è finalizzata all'accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro con il personale”) è frase del tutto generica e precompilata per centinaia e centinaia di verbalizzazioni come se il contribuente non avesse il diritto di capire e sapere a cosa sia finalizzato il tutto (così testualmente in ricorso); che gli accertamenti hanno avuto durata non giustificata, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta (testualmente: la tempestiva consultazione che la ditta ha reso possibile al personale ispettivo – vedasi non solo l'esibizione ma anche il tempestivo invio dei documenti richiesti – fa presumere che l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini delle contestazioni dovevano essere effettuati nell'immediatezza anziché con i tempi biblici che la pubblica amministrazione si arroga mediante lo stillicidio di inutili richieste che palesano soltanto
l'incapacità di concludere la contestazione entro i ristretti termini di legge. Appare veramente fuori luogo che un accertamento richieda una tala agonia per l'impresa, essendo di tutta evidenza che le fasi di espletamento di indagini hanno avuto soltanto una valenza dilatoria in violazione dell'art. 14 L.
689/81 sulla base del quale l'obbligazione sanzionatoria, anche se la pretesa fosse fondata, si è estinta); che è stato violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, principio fondamentale dell'ordinamento; che i funzionari ispettivi hanno violato tanto lo statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, quanto il codice di comportamento, non avendo verbalizzato le osservazioni e i rilievi che avrebbe voluto far verbalizzare, in violazione dell'art. 12, comma 4, della legge n. 212 del
2000; che in violazione dell'art. 12, comma 3, della medesima legge il chiesto che l'accertamento venisse svolto presso il consulente del lavoro o presso gli uffici dei verbalizzanti>); che tali violazioni delle garanzie procedimentali hanno dato luogo a come sarà meglio dimostrato in sede giudiziale in caso di emissione di ordinanza ingiunzione da opporre entro 30 giorni;
che, in ogni caso, non sussiste alcuna violazione a sé imputabile;
che egli ha interesse ad agire concreto ed immediato per e CP_4 dell' ; che, per mero tuziorismo difensivo, si eccepisce che le dichiarazioni rese dai dipendenti CP_5 sono assolutamente inefficaci perché rese da persona che non comprende per nulla la lingua italiana, trattandosi di personale straniero;
che, inoltre, dette dichiarazioni risultano rese in modo assolutamente pre formulato, quasi figlie di uno stile precompilato, pertanto probatoriamente assolutamente inefficaci anche perché espressive di procedimento inquisitorio (così in ricorso); che, infine, i funzionari ispettivi, nel calcolare le somme dovute ai dipendenti, hanno inopinatamente ritenuto applicabile CPL in essere nonché al lordo delle ritenute di legge.
Su tali assunti rassegnava le seguenti conclusioni: declarare l'impugnato provvedimento nullo ovvero inefficace ovvero privo di qualsivoglia effetto, emettendosi ogni altro provvedimento di legge conseguenziale all'accoglimento del presente atto.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione CP_6 passiva del convenuto ispettorato e carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente;
in ogni caso, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso siccome tanto la legge n. 212 del 2000 quanto la legge n.
689/81 non trovano applicazione alla diffida accertativa e non sono pertanto pertinenti alla procedura in questione, disciplinata dal d.lgs. n. 124/2004; che i funzionari ispettivi, alla luce della documentazione acquisita, hanno correttamente applicato il CPL, siccome il ricorrente, titolare di azienda agricola, ha indicato nei contratti di lavoro stipulati con i suoi dipendenti il CCNL operai – florovivaisti e come confermato dal consulente del lavoro, delegata dal datore di lavoro, che ha dichiarato che i lavoratori sono inquadrati come braccianti agricoli, livello II, del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza;
che correttamente i crediti patrimoniali oggetto di diffida accertativa sono stati calcolati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
concludeva per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare, preliminarmente, che il ricorso introduttivo del presente giudizio è del tutto privo del requisito di cui all'art. 414 n. 2 c.p.c. che prescrive – nel delineare il contenuto del ricorso – che sia indicato il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto ovvero ove il convenuto sia una persona giuridica o un ente privo di personalità, la denominazione o la ditta nonché la sua sede. Invero, nel corpo del ricorso manca l'indicazione del soggetto o dei soggetti nei cui confronti è proposta la domanda;
soltanto dall'avvenuta notifica del ricorso nei confronti dell'ITL si è desunto che parte ricorrente ha inteso (implicitamente) proporre la domanda nei suoi confronti.
Di poi, soltanto dalla richiesta attorea del 1.10.2024 di termine per notificare il ricorso nei confronti dei
“dipendenti interessati” è emersa la volontà di instaurare il giudizio anche nei loro confronti, siccome – come pure per quanto concerne l'ITL – il ricorso è del tutto privo del requisito predetto.
Per tali motivi, è stato assegnato termine per sanare la rilevata nullità e parte ricorrente ha depositato memoria con indicazione delle generalità dei soggetti nei cui confronti ha inteso instaurare il contraddittorio e ne è stata disposta la citazione con notifica del ricorso introduttivo ma nessuno dei lavoratori in favore dei quali sono state emesse le diffide ha resistito al ricorso.
Tanto rilevato in via preliminare, nel merito si osserva che oggetto di causa sono le dieci diffide accertative per crediti patrimoniali che l'ITL di Cosenza ha emesso in favore di dieci lavoratori dipendenti dell'odierno ricorrente, titolare di omonima azienda agricola corrente in Bisignano.
Con tali diffide, invero, l' – all'esito degli accertamenti avviati nei confronti del CP_6 ricorrente, a seguito di accesso ispettivo del 21.9.2022, ha diffidato il ricorrente al pagamento in favore dei lavoratori indicati delle spettanze patrimoniali per come quantificate a titolo di differenza tra la retribuzione oraria dovuta in ragione degli intervenuti aumenti salariali e la retribuzione oraria di fatto applicata, moltiplicata per il numero di ore di lavoro registrate sul LUL.
Si premette, in punto di diritto, che la diffida accertativa per i crediti patrimoniali dei lavoratori rinviene la sua disciplina nell'art. 12 del d.lgs. 23 aprile 2004 che assegna al personale ispettivo delle direzioni territoriali e regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione, entro un termine prefissato, di specifiche somme di denaro, accertate quale spettanza dovuta a titolo di credito patrimoniale ovvero, meglio, di natura pecuniaria, e quindi non meramente retributiva, in quanto somme dovute ai lavoratori in conseguenza dell'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro di qualsivoglia specie e tipologia per la regolare esecuzione delle prestazioni lavorative pattuite fra le parti (comma 1).
In forza del comma 2 del cit. art. 12, entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro.
In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo (cfr. art. 12 comma 3).
Ciò posto, nel caso in esame, la diffida accertativa è stata regolarmente notificata a parte datoriale e, in forza del citato terzo comma, non consta dagli atti che sia stata “validata” dal direttore della ITL di
Cosenza, acquistando così valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
La diffida viene emessa dal personale ispettivo delle Direzioni del lavoro, nell'ambito dell'attività di vigilanza, qualora emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, nei confronti del datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12, primo comma d.lgs. 124/2004); nel caso di inutile decorso del termine per la promozione datoriale del tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 12, secondo comma d.lgs. cit.) o di mancato raggiungimento dell'accordo attestato da apposito verbale, essa acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo (art. 12, terzo comma d.lgs. cit.).
Sicché, si tratta di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in ipotesi espressamente previsto dalla legge, a norma dell'art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c..
Operata questa premessa, si rileva che il ricorrente contesta la legittimità delle diffide per le violazioni denunciate e nel merito contesta la spettanza del credito patrimoniale nonché la sua quantificazione.
Sotto il primo profilo, sussiste la legittimazione passiva dell'ITL (cfr. Cass. n. 30119/2023, punto 6 della motivazione resa in controversia avente ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti retributivi, oggetto delle diffide emesse ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 124/2004 dall'I.T.L. di Bologna, in favore dei lavoratori dipendenti sulla base del proprio verbale ispettivo: infine, deve essere confermata la sussistenza della legittimazione passiva dell' , per la contestazione (al Controparte_7 primo capoverso, sub 4 di pg. 2 della parte motiva della sentenza) della “legittimità in sé e per sé del provvedimento adottato e validato dall'Amministrazione” (al quart'ultimo capoverso di pg. 4 della parte motiva della sentenza), nella cognizione del giudice ordinario per l'incidenza delle diffide, per inosservanza di norme di diritto, su diritti soggettivi dei lavoratori). Sotto il secondo profilo, invece, sussiste la legittimazione passiva dei lavoratori, titolari del credito retributivo di cui alle diffide per cui è causa.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi oggetto di diffida richiamandosi i principi affermati da Cass. n. 30119/23 (punto 4 della motivazione): a fortiori, nel caso di specie, in cui non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori – pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto – di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve allora essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa. E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (sia pure non implicante necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o di una contestazione), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (Cass. 26 maggio
2008, n. 13556; Cass. 30 luglio 2015, n. 16162; Cass. 12 novembre 2019, n. 29294): quale
l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate (attraverso una verifica giudiziale, legittimamente esperibile dalla società, in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio, senza doverne attendere l'eventuale aggressione, foriera di evidenti conseguenze pregiudizievoli).
Tanto premesso, il ricorso si rivela del tutto infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Le doglianze attoree fondate sulla violazione dello statuto del contribuente e sulla violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 appaiono del tutto inconferenti.
Invero, la legge n. 212/2000 regola i rapporti tributari mentre la legge n. 689/81 disciplina gli illeciti depenalizzati e le sanzioni amministrative.
In particolare, parte ricorrente sostiene la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000 che disciplina i
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e l'art. 14 della legge n. 689/81 che prescrive – in tema di sanzioni amministrative – la contestazione immediata dell'infrazione ovvero il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di accertamento della violazione. Evidente, pertanto, che le norme invocate attengono a diverse fattispecie.
Lamenta, inoltre, parte ricorrente – sia pure con doglianza non facilmente intellegibile – la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata verbalizzazione delle sue dichiarazioni (indicando la violazione dell'art. 13 c. 1 n. 4 del d.lgs. n. 124/2004) ma in disparte dal fatto che dalla lettura del verbale di primo accesso si evince che egli non era presente al momento dell'accesso ispettivo
(risultando la presenza di suo figlio, al quale il verbale è stato consegnato, conformemente alle previsioni dell'art. 13 cit. ai sensi del quale Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, (…) il verbale di primo accesso ispettivo) si osserva che il contraddittorio endoprocedimentale rilevante nella presente fattispecie ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 è su iniziativa del datore di lavoro che, invero, non consta abbia promosso ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto.
Pertanto, le doglianze afferenti la legittimità del procedimento che ha portato all'emissione delle diffide accertative si rivelano palesemente infondate.
Nel merito, il ricorrente contesta l'an ed il quantum del credito dei lavoratori, assumendo che i funzionari ispettivi hanno ritenuto applicabile il CPL, quantificando le somme al lordo delle ritenute di legge.
Sostiene, inoltre, che i funzionari hanno acquisito dichiarazioni da lavoratori stranieri che non capiscono la lingua italiana;
sostiene anche – con disquisizione davvero inconferente – che sarebbe necessario capire se l'accertatore abbia o meno interesse economico (alludendo a premi di produttività
o di risultato collegati a quella attività) e che in sede giudiziale volta a capire se quell'ispettore od un suo sovraordinato abbia tratto potenziale giovamento carrieristico o economico, viene sistematicamente stroncata dal giudice a cui tendenzialmente non interessa capire se quel funzionario abbia ricevuto premi di produttività o di risultato o altri vantaggi collegati ai risultati ottenuti con quell'attività>).
In disparte da quanto sopra, si osserva che i crediti accertati dai funzionari ispettivi risultano comprovati per tabulas; invero, sono in atti i contratti di lavoro dei dieci lavoratori interessati che rimandano – in punto di ccnl applicato al rapporto di lavoro – al CCNL operai agricoli e florovivaisti;
in particolare, tutti e dieci i lavoratori sono stati assunti dal ricorrente, quale titolare di azienda agricola corrente in Bisignano, con la qualifica di operaio agricolo comune con espresso richiamo – quale fonte regolatrice del rapporto di lavoro – al CCNL operai agricoli florovivaisti. Orbene, secondo le previsioni dell'art. 2 del CCNL, la contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e ai sensi dell'art. 49 la retribuzione è composta (anche) dal salario contrattuale definito dai contratti provinciali;
nel caso di specie, il ricorrente non ha applicato ai suoi dipendenti la variazione in aumento dei minimi salariali, per come prevista dal CPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza nonché dal
CCNL che prevede l'aumento del 3 per cento dei salari contrattuali vigenti nelle singole province.
Pertanto, i funzionari ispettivi – nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali (cfr. art. 7 del d.lgs. n.
124/2004 tra cui il compito di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato e vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro) hanno accertato la sussistenza di credito retributivo in favore dei lavoratori interessati, applicando l'aumento previsto dalla contrattazione collettiva sulla base delle ore di lavoro registrate nel LUL.
L'applicazione di tale contrattazione – nazionale e provinciale – risulta quindi comprovata per tabulas e ad abundantiam confermata dalla dott. ssa , consulente del lavoro delegata alla Persona_1 tenuta del LUL da parte del ricorrente, che ha confermato che dell'accesso ispettivo sono inquadrati come braccianti agricoli livello II del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza> (cfr. verbale del 3.3.2023).
A tali accertamenti sono pervenuti sulla base della documentazione acquisita senza che alcun apporto abbia avuto quanto dichiarato dai singoli lavoratori (di cui molti anche italiani) che si sono limitati ad affermare di aver lavorato alle dipendenze del ricorrente e di aver percepito quanto indicato in busta paga.
Acclarata la spettanza delle differenze retributive in favore dei lavoratori per i quali sono state emesse le diffide, rilevato che correttamente le somme sono state accertate al lordo delle ritenute di legge (cfr.
Cass. lav. n. 18044 del 14/09/2015. V., parimenti, Cass. lav. n. 21010 del 26/06 - 13/09/2013, n.
8017/2019), si osserva che il ricorrente non ha dato alcuna prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali.
A tanto consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'ITL di Cosenza, delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti