CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1738/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1941/2020, resa dal Tribunale di Napoli – VIII Sez. civile in data
21.2.2020, nel procedimento avente R.G. n. 7460/2013e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donato Apolito (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), rappresentate e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 difese dall'avv. Gian Nicola de Simone (C.F. ); C.F._6
APPELLATI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_4 C.F._7 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Severino Nappi (C.F. ), oltre che C.F._8 da sé medesimo;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), quale erede di , Controparte_5 C.F._9 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Nicola de Simone (C.F. ); C.F._6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
6.2.2025 dalla difesa di parte appellante e in data 7.2.2025 dalle difese delle parti appellate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2013, conveniva in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli , assumendo di essere l'unico erede legittimo della Parte_1 premorta figlia, , e di essere stato pretermesso dalla successione della medesima in Controparte_6 seguito al preteso ritrovamento, da parte del convenuto, di un testamento olografo del quale chiedeva pertanto accertarsi la falsità. L'attore in primo grado, nel dedurre ciò, assumeva altresì: a) di essere il solo genitore superstite di , unica figlia nata dal matrimonio, agli effetti civili cessato, Controparte_6 con , premorta;
b) che in data 22.12.2012, era deceduta in Napoli, nell'appartamento Controparte_7 di via Donato Bramante n. 15, la sua unica figlia , all'età di ventotto anni;
c) che, Controparte_6 nell'immediatezza del fatto, erano intervenuti nell'immobile, oltre al convenuto Parte_1
, zio di dal lato materno, anche le Forze dell'Ordine, le quali, in seguito ai rilievi
[...] P_ effettuati nel detto appartamento, avevano rinvenuto una lettera, pretesamente vergata e sottoscritta dalla suicida, recante un messaggio di commiato, lettera poi depositata in atti unitamente ai verbali delle operazioni di polizia;
d) che solo in un momento successivo e, più precisamente, in data
7.1.2013, il convenuto aveva dichiarato di aver reperito nell'appartamento della Parte_1 de cuius un testamento olografo, datato al 22.12.2012 ed asseritamente dalla stessa redatto e sottoscritto, con il quale la pretesa autrice lo aveva nominato suo unico erede;
e) che in data 9.1.2013, il predetto documento veniva pubblicato in Napoli, a ministero del Notaio (rep. n. 16960, Persona_2 racc. n. 9399) e da questi poi trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 1.2.2013; f) che, dubitandosi della autenticità del testamento olografo così come formulato, il documento era stato sottoposto a perizia grafologica di parte ad opera di un esperto di fiducia dell'attore - prof.ssa
[...] che aveva concluso per la sua integrale apocrifia;
g) che in data 21.3.2013, l'attore aveva Persona_3 notificato a atto stragiudiziale di intimazione e diffida con il quale affermava Parte_1 la propria qualità di unico erede e, comunque, di legittimario pretermesso, contestando la validità del citato testamento e contestualmente invitandolo alla restituzione immediata dei beni facenti parte dell'asse ereditario, in quanto unico soggetto legittimato ad esercitarne il possesso. Gli intimava, altresì, l'esecuzione di un inventario e il rendiconto, diffidandolo dal compimento di qualsiasi atto dispositivo o traslativo dei beni stessi, nonché di qualsivoglia operazione volta a compromettere l'integrità del patrimonio ereditario. Su tali premesse, dopo aver indicato i beni (mobili ed immobili) appartenuti alla figlia, l'attore proponeva altresì querela di falso ai sensi degli artt. Parte_2
221 e ss. c.p.c. avverso il testamento olografo attribuito a e chiedeva che il Tribunale Controparte_6 nominasse un c.t.u. al fine di effettuare perizia grafologica sul documento impugnato. In seguito all'accoglimento della pregiudiziale querela di falso, chiedeva quindi dichiararsi nullo ed inesistente il detto testamento olografo, con conseguente nullità della vocazione testamentaria ivi contenuta in favore di . Domandava poi dichiararsi aperta la successione legittima di Parte_1 [...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 565 e ss. c.c., affermandosi unico erede legittimo di P_ quest'ultima; chiedeva contestualmente la condanna del convenuto al rilascio in proprio favore dei beni tutti caduti in successione - mobili ed immobili- dal primo occupati, detenuti, o posseduti, nonché alla restituzione di eventuali rendite, frutti, acquisizioni, incrementi percepiti e percipiendi sui beni stessi. In via gradata, poi, l'attore formulava domanda di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del testatore al momento della presunta redazione del documento e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi aperta la successione legittima di in luogo della Controparte_6 vocazione testamentaria, stante la sua invalidità con la condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari unitamente a frutti e rendite maturati e maturandi. In via di ulteriore subordine l'attore chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della propria qualità di erede legittimato pretermesso dalle disposizioni testamentarie della quali, pertanto, domandava la riduzione entro i limiti della riserva di legge, proponendo domanda di condanna alla restituzione alla comunione ereditaria di quanto disposto in lesione della quota di legittima e, infine, in ordine alla comunione incidentale pro indiviso sul patrimonio ereditario così formatasi chiedeva procedersi alla divisione giudiziale, previa condanna del convenuto a rendere il conto di quanto percepito dalla gestione dei beni facenti parte della comunione ereditaria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, contestava le domande attoree;
nel merito, poi, Parte_1 chiedeva il rigetto della querela di falso e faceva espressa dichiarazione di volersi avvalere della scheda testamentaria oggetto di impugnazione, indicando a tal fine le scritture da porre in comparazione con la stessa nell'ipotesi di espletamento di consulenza tecnica grafologica.
Chiedeva, infine, dichiararsi valida la devoluzione dell'asse ereditario in suo favore, pur non opponendosi all'accoglimento dell'azione di riduzione proposta da parte attrice avverso le disposizioni testamentarie lesive della propria quota di riserva, aderendo, altresì alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria incidentale sui beni della de cuius nel rispetto dei limiti e delle quote predeterminate ex lege.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 27.6.2013, il Tribunale, rilevata l'indispensabilità dell'acquisizione agli atti del processo della copia in originale del testamento olografo, oggetto di impugnativa, ordinava al notaio il deposito dello stesso presso la propria Cancelleria. Persona_4 Disponeva, altresì, la comparizione personale del convenuto affinché rendesse libero interrogatorio sui fatti di causa.
All'udienza del 28.11.2013, su concorde richiesta delle parti, il G.I. ordinava, ai sensi della norma di cui all'art. 210 c.p.c., al Banco di Napoli S.p.a., filiale di Roma 1 - Palazzo Montecitorio, di provvedere alla trasmissione in copia di tutti i documenti indicati in citazione.
Quindi, con ordinanza resa fuori udienza in data 10.12.2014, il Tribunale disponeva la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, previa indicazione delle scritture di comparazione ammesse. Espletata regolarmente la consulenza tecnica, disattesa la richiesta del convenuto di chiarimenti e/o integrazione il tribunale, rilevata la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in data 15.10.2018, rilevata la necessità di instaurare il contradittorio in ordine all'esatta individuazione dei beni -mobili ed immobili - rientranti nell'asse ereditario di
[...]
, al fine sia di determinare il valore locatizio degli immobili e le relative rendite, sia di P_ addivenire ad un accordo transattivo sulle ulteriori domande proposte da parte attrice di carattere restitutorio e/o risarcitorio, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo altra consulenza tecnica d'ufficio.
Con note illustrative depositate il 9.11.2018, parte convenuta individuava parzialmente gli elementi richiesti e, in particolare, allegava il rendiconto dell' (relativo alle sole quote degli Parte_3 immobili siti in Napoli), mentre per gli altri immobili forniva solo alcune precisazioni.
All'udienza del 12.11.2018, fissata per il conferimento dell'incarico al c.t.u. nominato, veniva dichiarato il decesso dell'attore, , avvenuto in data 16.10.2018 ed interrotto il processo. Persona_5
Il giudizio veniva riassunto da e (sorelle di ), nonché da CP_1 Controparte_2 Parte_2
e (nipoti ex fratre, succeduti per rappresentazione). CP_4 Controparte_3
Con rinunzia parziale agli atti del giudizio, depositata in data 30.9.2019, gli eredi di Parte_2 dichiaravano di rinunciare alle domande aventi ad oggetto l'indennità di occupazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario di ( siti rispettivamente in Napoli, alla Via D. Controparte_6
Bramante n. 15, ed in Capaccio (Sa) alla Via Comunale Lupata p. 2 int. 5, nonché di quelli relativi alla multiproprietà di ES ES (To), frazione Sansicario alto, complesso residenziale Mais,
1, Via Clos della Mais snc) e di accettare, inoltre, l'importo determinato all'esito della rendicontazione effettuata da parte convenuta con le relative note illustrative del 9.11.2018 ( come da allegati nr.1 e
2- Eredità Stendardo Rendiconto al 30.6.2018 e Riepilogo).
Le parti precisavano definire in tal modo parzialmente il giudizio, con compensazione delle spese di lite. Avuto riguardo, invece, alle ulteriori domande non rinunziate, le parti si riportavano a tutte le conclusioni già rassegnate in atti.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione al Collegio. Con la sentenza n. 1941/2020, qui gravata, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie la querela di falso proposta in via principale dagli attori , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
avverso il testamento olografo di e, per l'effetto, dichiara nullo Parte_4 Controparte_6 il testamento apparentemente olografo datato 12 dicembre 2012 e pubblicato per TA
[...]
in data 9 gennaio 2013 rep. n. 16.960, racc. n. 9.399; 2) manda la cancelleria di Per_4 provvedere, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, alla menzione della falsità a margine della scheda testamentaria olografa oggetto di tale giudizio nonché alla restituzione della medesima, attualmente custodita nella cassaforte del Tribunale, al Notaio, dott. ; 3) Persona_4 accoglie la domanda di nullità della vocazione testamentaria di in favore di Controparte_6
e, per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima di Parte_1 Controparte_6 alla data del 12 dicembre 2012 ed unico erede legittimo il sig. ; 4) accoglie la Parte_2 domanda di rivendica avente ad oggetto il recupero dell'intero asse ereditario di Controparte_6 proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto alla Parte_1 restituzione in favore dei sig.ri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, nella qualità di eredi di , dei beni tutti caduti nella successione di
[...] Parte_2 [...]
e, in, particolare di: I) 1/2 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 102, p.t., P_ in catasto fabbricati Napoli, sez. Por., fol. 2, pila 24, sub. 4, z.c.13, cat. A/5, classe 6, vani 1,5, r.c.
77,47; 2) 1/2 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 102, p. 1, in catasto fabbricati
Napoli, sez. Por., fol. 2, p.11a 24, sub. 5, z.c. 13, cat. A/5, classe 5, vani 0,5, r.c. 22,21; 3) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 27, p.t., in catasto fabbricati Napoli, sez. Por., fol. 2, p.11a 31, sub. 10, z.c. 13, cat. C/2, classe 13, mq. 10, r.c. 100,71; 4) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 27, p.t., in catasto fabbricati Napoli, sez. Por., fol. 2, pila 31, sub.
12, .z.c. 13, cat C/2, classe 10, mq. 48, r.c. 302,44; 5) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, Trav. Pier
Delle Vigne n. 8, p. Si, in catasto fabbricati sez. Sca., fol. 22, pila 662, sub. 2, z.c. 3, cat: C/2, classe
2, mq. 176, r.c. 381,77; 6) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, Trav. Pier Delle Vigne n. 10, p.t., in catasto fabbricati sez. Sca., fol. 22, p.11a 662, sub. 7, z.c. 3, cat: A/5, classe 5, vani 1,5, r.c. 72,82;
7) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, via A. Minichini n. 34/A-34/B p.t., in catasto fabbricati sez.
Sca., fol. 22, pila 662, sub. 23, z.c. 3, cat: C/1, classe 4, mq. 64, r.c. 1811,32; 8) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, Trav. Pier Delle Vigne n. 10 p S1, in catasto fabbricati sez. Sca., fol. 22, p.11a 662, sub. 25, z.c. 3, cat: C/2, classe 6, mq. 63, r.c. 257,04; 9) 42,5/720 dell'immobile sito in Napoli, via P.
Galluppi n. 6, p-t., in catasto fabbricati sez. Mon., fol. 4, p.11a 229, sub. 5, z.c. 12, cat. A/4, classe 5, vani 1,5, r.c. 127,82; 10) 42,5/720 dell'immobile sito in Napoli, vico Miroballo n. 21, p.t., in catasto fabbricati sez. Por., fol. 2, p.11a 38, sub. 13, z.c. 13, cat. C/2, classe 12, mq. 25, r.c. 215,62; 11)
15/810 dell'immobile sito in Napoli, via Rua Catalana n. 101, p.t., in catasto fabbricati sez. Por., fol. 2, p.11a 24, sub. 1, z.c. 13, cat. C/1, classe 4, mq. 108, r.c. 2086,07; 12) piena proprietà dell'immobile sito in Napoli, Via D. Bramante n. 15, p. 4 se. A, in catasto fabbricati sez. Chi., fol. 9, p.11a 176, sub.
23, z.c. 10C, cat. A/2, classe 7, vani 7, r.c. 1699,14 (in catasto fabbricati la strada è ancora indicata come Cupa Torre Cervati n. 15 p.4); 13) 1/2 dell'immobile sito in Capaccio (Sa), via Comunale
Lupata p. 2 int. 5, in catasto fabbricati fol. 67, p.11a 45, sub. 7, cat. A/2, classe 3, vani 5,5, r.c.
140,89; 14) mutiproprietà turnaria in NA ES (To), frazione Sansicario alto, complesso residenziale Mais 1, via Clos de la Mais s.n. e, in particolare, 14-a) proprietà per 1/12 dell'immobile
(appartamento) sito in NA ES (To) alla Via Clos de la Mais s.n.c., in catasto fabbricati sez.
MO, fol.7, p.11a 319, sub. 4, cat. A/2, classe 2, vani 3, r.c. 232,41; 14-b) proprietà per 1/12 dell'immobile (locale cantina) sito in NA ES (To) alla Via Clos de la Mais s.n.c., in catasto fabbricati sez. MO, fol.7, p.11a 319, sub. 125, cat. C/6, classe 2, mq 12, r.c. 53,30; 14-c) proprietà per 1/12 dell'immobile (posto auto) sito in NA ES (To) alla Via Clos de la Mais s.n.c., in catasto fabbricati sez. MO, fol.7, p.11a 319, sub. 107, cat. C/2, classe 1, mq 3, r.c. 4,65; 15) Conto
Corrente Ordinario n. 1000/0013101 presso Intesa San Paolo Service — Banco di Napoli Filiale n.
0110 l con saldo per capitale ed interessi di euro 38.881, 47; su di esso, in data 23 gennaio 2013, veniva accreditata la somma di euro 504,85 a titolo di compenso per collaborazione professionale;
16) Gestione Patrimoniale Eurizon Capital Sgr n. 3000/30034916 intestata a Controparte_6 presso Intesa San Paolo Group Service — Banco di Napoli Filiale n. 01101, portafoglio n. 467746, contratto n. 30034916, dell'ammontare di euro 102.824,69; 17) Deposito amministrato n.
9000/811222881 intestato a presso Intesa San Paolo Group Service ¬Banco di Controparte_6
Napoli Filiale n. 01101 ove non erano custoditi titoli e/o strumenti finanziari al momento della morte;
18) Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a presso Intesa San Paolo Controparte_6
Group Service — Banco di Napoli Filiale n. 00450; 19) Polizza assicurativa stipulata con Intesa San
Paolo Vita S.p.a.; 20) Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta;
5) dichiara parzialmente estinte ai sensi dell'art. 306 c.p.c. le domande di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari, in particolare, limitatamente ai beni individuati nella parte motiva, stante l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio delle costituite parti e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore degli attori Parte_1 della somma in ragione di euro 3.576,54 a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari limitatamente alle domande non rinunciate, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza e sino al soddisfo;
6) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente
a carico del convenuto , con condanna a rivalere parte attrice delle somme a Parte_1 tale titolo anticipate al nominato consulente;
7) condanna il convenuto alla Parte_1 refusione in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 per spese ed euro 17.861,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%. Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2020”.
Il giudizio di appello.
Con atto notificato in data 29.5.2020, ha interposto gravame avverso la Parte_1 sentenza, affidato a sei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante, sotto la rubrica “Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 217 c.p.c.”, ha inteso censurare la pronuncia resa in prime cure perché asseritamente resa sulla base della sola consulenza grafologica d'ufficio, invero redatta a partire da documenti ritenuti inidonei in considerazione dell'assoluta “incertezza del soggetto che ne ha curato la vergatura”. Così, allo scopo l'appellante ha argomentato la sua doglianza: “Difatti sono stati ammessi, quali scritti di comparazione, tutti i documenti richiamati nella perizia del CTP-dr.ssa nonostante le perplessità evidenziate sulla provenienza ed Per_3 attribuibilità, trattandosi di appunti scolastici (doc. 1-2-9), scritti di dubbia attribuibilità (neppure firmati oppure indirizzati ad un terzo (doc.4-8) per cui non è dimostrato come l'attore ne sia venuto in possesso) ovvero dichiarazioni di terzi ed attribuite alla de cuius”. Avendo, dunque, assentito alla scelta del perito di utilizzare scritti asseritamente datati e di dubbia attribuibilità, il Tribunale avrebbe finito col disattendere “il fondamentale principio secondo cui le scritture di confronto devono sempre rispondere al requisito di autenticità e non già dell'abbondanza e, per quanto possibile, devono essere coeve alla scrittura della quale si contesta l'autenticità. Ne consegue, dunque, la formale inutilizzabilità di documenti oltremodo datati nel tempo e, senza dubbio, l'inopportunità del loro utilizzo poiché di incerta attribuzione”, con la conseguente erroneità della statuizione che ne autorizzava l'utilizzo e dell'intera decisione che su quella perizia era stata fondata.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il
Tribunale ha sostenuto che bastava “la richiesta e il conseguente espletamento della C.T.U. grafologica affinché tale obbligo di prova (della non attribuibilità del documento, n.d.r.) possa essere ritenuto validamente assolto dalla parte che a tanto è onerata”, laddove, al contrario, a dire del deducente, la “limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente e assolutamente certe, esige che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente”. Invero, ha dedotto l'appellante, la consulenza grafologica non costituirebbe affatto un mezzo per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, ben potendo il giudice non considerarla affatto, “ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante
l'espletamento di altri mezzi istruttori”. Ed invece, il Tribunale avrebbe fondato la decisione sulla sola consulenza grafologica, mentre gli elementi che avrebbero dovuto confermare la tesi dell'apocrifìa, si sarebbero dimostrati fallaci, privi di riscontro o in evidente contrasto.
Con il terzo motivo ha censurato ancora l'elaborato peritale posto alla base Parte_1 della decisione, in quanto il tecnico estensore non avrebbe considerato, nel vaglio degli elementi utili a stabilire l'autenticità del testamento olografo, gli elementi psicologici ed emotivi e, in generale, lo stato d'animo di al momento della scrittura del messaggio di commiato e dello Controparte_6 stesso testamento, ovvero, immediatamente prima dell'insano gesto poi compiuto, essendosi limitato ad una “asettica dissertazione” su elementi esclusivamente estrinseci. Ebbene, a tal proposito, il c.t.p. dell'odierno appellante, l'avv. Mazza, avrebbe appositamente “proposto una serie di indagini finalizzate ad un esame chimico-fisico mirante a stabilire la tipologia di strumento ed il tipo di inchiostro utilizzato nonché un ulteriore esame attraverso riprese in 3D mirante ad accertare
l'incidenza pressoria della mano che ha redatto lo scritto per poterla confrontare con le scritture di comparazione. Tale richiesta è stata, ovviamente, contestata dal CTP di parte attrice, ma non si comprende il motivo per cui anche il CTU” sceglieva di fare lo stesso, dichiarando di non ritenere
“necessario l'utilizzo di strumentazione particolare volta alla verificazione e misurazione tridimensionale dell'incidenza pressoria”. Valutazione, quest'ultima, che l'appellante ha criticato risolutamente, reputandola incongrua, alla quale, tuttavia, sceglieva di allinearsi erroneamente il primo Giudice. In definitiva, dunque, l'asserzione del c.t.u. di “non necessità di ulteriori indagini”, pretesamente apodittica, contrasterebbe con le finalità ontologicamente proprie della consulenza, il rigore della cui metodologia è tale da indurre ad ammettere sempre “gli elementi utili, così da aumentare il grado di probabilità dell'una o dell'altra tesi”.
Con il quarto motivo ha criticato la pronuncia resa per la condanna alla restituzione di vari beni, tra i quali, al n. 18 dell'elenco in dispositivo, la “Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a
presso Intesa San Paolo Group Service – Banco di Napoli Filiale n. 00450”, Controparte_6 nonché, al n. 20 del predetto elenco, i “Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in
Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta”, senza, però, che risultino sufficientemente “individuati e neppure precisati i beni oggetto della pretesa”. Da qui, l'asserita indeterminatezza della domanda, oltre che della statuizione decisoria, sia in ordine al menzionato capo n. 20, avente, appunto, “ad oggetto beni che si assumono prelevati (?) presso gli immobili in
Roma e Napoli oltre ad un non meglio identificato ciclomotore e bicicletta”, sia in ordine al capo n.
18, affetto dal medesimo vizio di indeterminatezza, per essere la relativa statuizione in contrasto con la disciplina di cui all'art. 1840, comma II c.c.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza nella quale il primo
Giudice ha condannato il “ al pagamento di euro 3.576,54”, a titolo di rendiconto ed Parte_1 indennità di occupazione dei beni ereditari, oltre interessi a decorrere dal deposito della sentenza, e ciò sia ad onta del fatto che il convenuto in prime cure, nel fornire le precisazioni richieste nell'ordinanza del 15.10.2018, aveva depositato ritualmente il rendiconto per la Parte_3 quota in giacenza spettante alla de cuius, indicandone un ammontare complessivamente pari ad €
1.686,68, sia ad onta del fatto che con atto di rinunzia parziale del 30.9.2019, gli eredi P_ avevano rinunziato agli atti del giudizio limitatamente ai crediti derivanti dall'occupazione degli immobili di Napoli e Capaccio, oltre che della multiproprietà di ES ES, e comunque di altri immobili non rientranti nel rendiconto, dichiarando, pertanto, “di accettare la somma oggetto di rendicontazione”. Da qui l'illegittimità della sentenza per violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato e per aver disposto il primo Giudice una condanna superiore all'oggetto della domanda.
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per non aver disposto l'ammissione delle richieste istruttorie articolate con le relative memorie 183
c.p.c.; in particolare, “la prova per testi e l'interrogatorio formale, essendo tesi a provare lo stabile
e duraturo legame affettivo tra la famiglia materna e la de cuius” ritenute inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di tutto quanto fin qui riportato, l'appellante ha conclusivamente formulato le sue richieste a questa Corte, perché così provveda: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi innanzi esposti. Del resto, anche una delibazione sommaria del presente appello non può che far propendere per la fondatezza della domanda mentre, in ordine al periculum, è in re ipsa in considerazione della condanna al pagamento di maggiori somme, non dovute e neppure richieste, oltre all'importo per le spese legali. 2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n.1941/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione 8^ Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7460/2013 depositata il 21.2.2020 e notificata a mezzo pec il 26.2.2020, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “rigettare la domanda di nullità ed inesistenza del testamento olografo con la conseguente querela di falso proposta in via incidentale siccome infondata in fatto e diritto, inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che non provata;
per l'effetto ed in conseguenza, dichiarare aperta la successione della sig.ra
[...]
deceduta in Napoli il 22.12.2012 con declaratoria di piena validità ed efficacia del P_ testamento olografo del 22.12.2012 della de cuius e pubblicato in Napoli il 9.1.2013 Controparte_6 per Notaio rep.16.960 racc.
9.399 e, conseguentemente, dichiarare valida la Persona_2 devoluzione dell'asse ereditario in favore di accogliendo, altresì, la domanda Parte_1 di riduzione proposta da in quanto unico ascendente in vita ed accertando il suo Parte_2 diritto a partecipare alla divisione ereditaria secondo la quota attribuitagli dalla legge con conseguente riduzione delle disposizioni testamentare entro detti limiti” e per effetto di detta declaratoria disattendere le eccezioni e le istanze ex adverso sollevate innanzi al Tribunale e, comunque, per i motivi tutti esposti nel presente appello;
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria e per i motivi esposti, insiste per
l'ammissione del supplemento d'indagine, già richiesto dal consulente di parte, e delle istanze istruttorie articolate e capitolate nelle memorie 183 c.p.c.”.
Con comparsa del 5.10.2020, si sono costituiti , e , chiedendo CP_1 CP_2 Controparte_3 dichiararsi improcedibili ed inammissibili le domande di cui ai motivi di appello IV e V, ai sensi degli artt. 163 e 342 c.p.c. Nel merito, poi, hanno chiesto dichiararsi infondati gli altri motivi di gravame, contestualmente confermando le statuizioni della sentenza impugnata. In via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, hanno chiesto l'annullamento del testamento olografo pubblicato in
Napoli il 9.1.2013, a ministero del notaio (rep. n. 16.960, racc. n. 9.399) per incapacità Persona_2 naturale a testare della de cuius al momento della redazione dell'atto, ex art. 591 n. 3 c.c., e di dichiarare aperta la successione di secondo i criteri delle successioni legittime ai Controparte_6 sensi degli artt. 565 e ss. c.c., dichiarando , originario attore e padre di Parte_2 [...]
, unico erede legittimo di quest'ultima, con ogni conseguenza di legge;
con condanna di P_
al rilascio in favore di , e dei beni tutti caduti Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 in successione e al versamento in favore degli appellati , e della CP_1 CP_2 Controparte_3 somma di € 3.576,54, o di quell'altra che risultasse di giustizia, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione su taluni dei beni ereditari;
in via ulteriormente gradata hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la qualità di erede legittimario dell'originario attore, , pretermesso nel Parte_2 testamento olografo della figlia , e avente diritto alla quota di un terzo del patrimonio Controparte_6 ereditario ex art. 538 c.c., con contestuale riduzione delle disposizioni testamentarie ed, eventualmente, delle donazioni effettuate in vita in favore del , che risultino lesive della Parte_1 quota di legittima, e condanna alla restituzione dei beni, mobili ed immobili, rientranti, per l'intero o pro quota, nella porzione spettante a . Hanno chiesto procedersi alla divisione Parte_2 dell'asse ereditario con lo scioglimento della comunione incidentale tra coeredi sui beni del patrimonio ereditario ed effettiva attribuzione dei cespiti secondo le quote assegnate, previo inventario a carico dell'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze di grado.
Con comparsa del 23.10.2020, si è costituito instando per il rigetto del gravame, Controparte_4 con contestuale richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c e vittoria di spese. Con atto depositato in data 1.10.2024, infine, si è costituita in qualità di unica erede Controparte_5 di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 23.6.2023), fratello dell'originario Persona_1 attore , “associandosi e facendo proprie tutte le deduzioni, difese, istanze, eccezioni, Parte_2 richieste dei Sigg. , e formulate a ministero del sottoscritto avv. Gian CP_1 CP_2 Controparte_3
Nicola de Simone in I e II grado”, i cui atti difensivi “abbiansi qui per ripetuti e trascritti”.
All'udienza del 19.10.2022, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.5.2023. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 14.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter
c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza dell' 11.2.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è fondato solo in relazione al quinto motivo di gravame (avente ad oggetto il pagamento di euro 3.576,54, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione); va accolto, per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti, in relazione alla minor somma oggetto di condanna in danno di . Parte_1
Nel resto il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, che qui si richiama: infatti le argomentazioni a sostegno dell'atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nel provvedimento impugnato.
1.Con il primo motivo gli appellanti, sotto la rubrica “Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 217 c.p.c.”, hanno inteso censurare l'operato del primo Giudice per aver scelto di fondare la decisione, qui impugnata, su una perizia redatta a partire da documenti asseritamente inidonei, in considerazione dell'assoluta “incertezza del soggetto che ne [avrebbe] curato la vergatura”.
In merito a ciò, come noto, il secondo comma del menzionato art. 217 c.p.c. così dispone: “Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico”. Ebbene, non è superfluo ricordare in questa sede come, in linea generale, il Giudice conservi sempre l'assoluta libertà di fissare i mezzi di prova utilizzabili e di valutarli, a tal fine ammettendo, in vista della comparazione, quelle scritture per cui sussista il dato positivo del loro riconoscimento espresso o tacito ex art. 215 c.p.c.
Non solo, ma nello stesso procedimento per la verifica delle scritture, spetta sempre “al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità” (Cass. n. 29542/2019).
Orbene, in sede di primo accesso, avvenuto in data 18.2.2015, né l'avv. Apolito, né il ctp avv. Mazza, presenti nell'interesse del convenuto- odierno appellante , eccepivano alcunché Parte_1 in merito all'utilizzo, da parte del ctu , di scritture presuntivamente incongrue, anzi, Persona_6 risulta che mai abbiano ritualmente criticato il ctu per la specifica attività di comparazione svolta. In occasione del terzo accesso, poi, avvenuto in data 24.2.2015, lo stesso ctu così verbalizzava a proposito del sostanziale accordo, tra tutti i presenti, circa le scritture da porre in comparazione: “La scrivente ed i C.T.P., concordemente, vista la cospicua documentazione, valutano di limitare
l'indagine a quei documenti che sono individuabili e/o ritenuti utili ai fini dell'indagine”. Vi è stato, dunque, un incontrovertibile assenso da parte dei tecnici di parte appellante circa il materiale da sottoporre al vaglio peritale, ragion per cui, l'eccepito vizio, nell'attività del consulente d'ufficio, relativo alla pretesa utilizzazione di scritture di comparazione inidonee a norma dell'art. 217 c.p.c., dovrà considerarsi sanato ai sensi dell'art. 157 c.p.c., perché “non dedott[o] dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della Consulenza Tecnica” (Cass., sez. II,
15.1.2011, n. 23851). Nella prima udienza successiva al deposito della consulenza, in data 8.2.2016, la difesa del convenuto nulla eccepiva in merito ad un eventuale vizio in radice dell'elaborato peritale;
tale silenzio sul punto perdurava tanto in sede di comparsa conclusionale, depositata in data 31.7.2017
– nella quale la difesa della parte allora convenuta si limitava a contestare la asseritamente “fredda ed astratta valutazione tecnica degli scritti (peraltro tutti datati nel tempo)”, da parte del CTU, senza minimamente avanzare rilievi sulle scritture scelte per la comparazione – quanto in sede di memoria di replica, depositata in data 20.9.2017 – nella quale, anzi, manca del tutto qualsiasi riferimento alla questione dell'idoneità delle scritture in comparazione. Così come assenti sono i riferimenti alla eccepita questione sia nella seconda conclusionale, depositata in data 4.11.2019, che nella seconda memoria di replica, depositata in data 25.11.2019.
Sul punto, va poi sottolineato come per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento espresso delle scritture, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma tipica, deve pur sempre avere i caratteri della specificità e della determinatezza, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr., tra altre, Cass. n. 18042/2014).
Ebbene, ad avviso di questo Collegio, le difese sul punto dell'appellante non sono state idonee ad esprimere un disconoscimento specifico, determinato ed inequivoco delle scritture assunte in comparazione da parte del perito in prime cure, restando acclarato che questa potenziale eccezione processuale in senso proprio deve considerarsi ormai preclusa in questa fase, perché sanata in radice.
A ciò può aggiungersi che la parte convenuta non ha mai prodotto al consulente di ufficio, nel termine fissato, eventuali, ulteriori documenti sostitutivi di quelli prescelti, potenzialmente utili ai fini dell'attività di comparazione, come pure avrebbe potuto fare se solo avesse sollevato la questione in primo grado (circostanza questa mai verificatasi).
Non è condivisibile, quindi, la doglianza dell'appellante circa l'asserita inidoneità ed inutilizzabilità delle scritture comparative utilizzate dal consulente di ufficio, avendole quest'ultimo sottoposte ad una preliminare indagine al fine di valutarne l'autografia e avendo tale indagine portato alla conclusione, come lo stesso c.t.u. annota nella risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'odierna parte appellante, che tutte le scritture “di comparazione esaminate si sono rivelate autentiche, presentando caratteristiche omologhe, e riflettendo un preciso modello grafico anche se vergate a distanza di tempo l'una dall'altra”. Infine, quanto all'arco temporale a cui esse si riferiscono, il c.t.u. sul punto ha chiarito come la “grafia di comparazione ricopr[a] un congruo periodo di tempo che consente di apprezzare il processo evolutivo;
inoltre è sufficientemente coeva, quantitativamente e qualitativamente adeguata per un valido confronto tecnico”.
D'altra parte, è noto che il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente ed immanente all'intero sistema processuale, costruito su: 1) il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
2) il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime fasi processuali, a circoscrivere la materia controversa;
3) i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
4) il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. Ne consegue che
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n.
12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”.
In definitiva, le conclusioni del CTU sono pienamente condivise dal Collegio in quanto basate su un completo esame degli atti e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta ai fini di confronto (sono state esaminate ben 22 scritture comparative, relative ad un arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2012). Il tutto è stato poi valutato alla stregua di criteri tecnici risultati certamente immuni da errori e da vizi.
2. Né, invero, pare possibile accordare pregio alla doglianza oggetto del secondo motivo di appello, con il quale, come detto, è stata censurata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha sostenuto che sarebbe bastata “la richiesta e il conseguente espletamento della C.T.U. grafologica affinché tale obbligo di prova (della non attribuibilità del documento, n.d.r.) possa essere ritenuto validamente assolto dalla parte che a tanto è onerata”, laddove, al contrario, a detta dell'appellante, gli elementi che avrebbero dovuto confermare la tesi dell'apocrifìa si sarebbero in giudizio dimostrati fallaci, privi di riscontro o in evidente contrasto.
Invero, la relazione peritale a firma del ctu avv. , non costituisce affatto il solo elemento Persona_6 che il primo Giudice ha considerato ai fini del deliberato oggetto di censura. Già in una fase anteriore all'inizio del giudizio, la prof. quale consulente incaricata dall'originario attore Persona_3
, esaminando la copia autentica del testamento olografo rilasciata dal Notaio Parte_2
, presso il quale la scheda era stata pubblicata ed era custodita, aveva redatto un dettagliato Per_2 parere grafologico nel quale aveva avuto modo di precisare come, “in base ai riscontri tecnici effettuati ed agli elementi grafici emersi, la grafia dell'olografo in verifica e della sottoscrizione in calce ad esso risulta apocrifo e, pertanto, non riconducibile allo stile grafico della sig.ra
[...]
”. Completati, poi, tutti i rilievi del caso, aveva redatto una più approfondita consulenza P_ grafologica, che così concludeva: “Dai riscontri tecnici effettuati, la scrittura del testamento in verifica nonché la firma di sottoscrizione in calce ad esso non sono riconducibili allo stile grafico della sig.ra ” (pagg. 73, 74). Nel fascicolo di parte attrice è allegata anche l'articolata Controparte_6 relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. su incarico del Sostituto Persona_7
Procuratore della Repubblica dott.ssa Loreto, nel procedimento penale (iscritto con il n. R.G.
8847/13) a carico dell'odierno appellante . Nelle conclusioni, il citato perito chiariva Parte_1 inoltre che: “In assenza di limiti all'indagine, in presenza di importanti combinazioni di significativi
e complessi elementi distintivi ed individualizzanti, nonché in presenza di difformità fondamentali, sulla base della validità del principio, valutati i fattori di complessità e di resistenza alle ipotesi formulate, decisivi sono gli elementi a supporto dell'ipotesi che la grafia riconducibile alla mano che ha vergato il reperto X (testamento olografo datato 22/12/2012) non è identificabile con la grafia riconducibile alla mano della defunta . Quindi il predetto reperto in verifica è da Controparte_6 ritenersi apocrifo”.
A queste due esaustive ed approfondite relazioni peritali, va poi aggiunto un altrettanto importante, articolato e convergente quadro indiziario, contemplante, tra l'altro, la descrizione del comportamento tenuto nella vicenda dallo stesso il quale, pur avendo avuto Parte_1 modo di accedere diverse volte all'appartamento in cui si era consumato il suicidio di P_
, non aveva rinvenuto subito il documento contenente le ultime volontà della ragazza, pur
[...] asseritamente posto sul tavolo, frammisto ad altre carte ivi presenti, e ciò nonostante l'accurato vaglio effettuato sul posto dalla Polizia in sede di indagini svolte nell'immediatezza del fatto. Non solo, ma dopo il presunto rinvenimento, recatosi a casa del padre della vittima, attore in primo grado, nell'ambito di un colloquio, incurante del dolore ancora vivo di , a bassa voce, aveva Parte_2 chiesto espressamente di poter rientrare nel possesso dei beni della famiglia , di cui il Parte_1
padre si apprestava a divenire erede, sebbene solo pro quota, succedendo appunto a P_ P_
Infine aveva affermato che pur avendo reperito il presunto testamento là dove, come detto, erano già stati svolti gli accertamenti della Polizia, aveva deciso di parlare del testamento olografo solo dopo la pubblicazione dello stesso.
Al riguardo è opportuno richiamare sul tema alcuni principi della Suprema Corte. È vero, secondo quanto sostenuto dall'appellante, che in presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafologica sull'autografia del testamento, ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere comunque vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Tuttavia, il principio in parola non implica affatto che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto a dar corso, ad esempio, ad una istanza di ammissione di prova per testimoni. Egli, infatti, in base ai principi generali, potrà negare l'ammissione di qualsiasi prova ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione (Cass.n. 27304/2020). In sostanza, cioè, il principio del libero convincimento, in correlazione all'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in presenza di un convincimento già raggiunto e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione. Non è, dunque, possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare (Cass.n. 7873/2021;Cass. n. 24888/2014).
La lamentata errata applicazione dell'art. 2697 c.c. si configura, invece, solo se il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma. Il che significa che per realizzare detta violazione normativa deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma - cioè dichiarando di non doverla osservare
- o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.); mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove"
(Cass.n.6030/2024).
Invero, come già ribadito in primo grado e, prima ancora, dalla giurisprudenza di legittimità,
l'allegazione della “falsità” del testamento olografo, tenendo conto della situazione dedotta dall'attrice in primo grado, è prima di tutto qualificabile come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (cfr.Cass.S.U.n.12307/2015;da ultimo Cass. n. 4538/2021). In tale procedimento, l'onere della prova incombe, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, sulla parte che ne contesti l'autenticità. Dalla documentazione depositata in atti, come anticipato, tale onere può ritenersi assolto in quanto è stata data prova esaustiva della non autenticità della firma apposta in calce alla scheda oggetto di impugnativa mediante la consulenza tecnica. Si tratta di un mezzo di prova, quest'ultimo, liberamente utilizzabile dal giudice che acquista, quindi, lo stesso valore e la stessa efficacia probatoria dei mezzi di prova libera acquisiti nel corso del giudizio medesimo e al quale, pertanto, il giudice può liberamente rifarsi ai fini della deliberazione dell'apocrifia, come accaduto nel giudizio de quo, senza che tale operato possa essere sindacato nella sua conseguenzialità logico-giuridica, come invece dedotto dall'appellante. Il motivo va pertanto respinto.
3.Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha mosso ulteriori rilievi all'elaborato peritale deducendo che il tecnico estensore non avrebbe considerato, nel vaglio degli elementi utili a stabilire l'autenticità del testamento olografo, la situazione psicologica ed emotiva e, in generale, lo stato d'animo di al momento della redazione del messaggio di commiato e dello stesso Controparte_6 testamento e che non avrebbe fatto ricorso all'ulteriore vaglio tecnico reso possibile dagli ausiliari del CTP Mazza, consistente nell'utilizzo di una “strumentazione particolare volta alla verificazione
e misurazione tridimensionale dell'incidenza pressoria”. Nel censurare tale scelta del CTU, reputata incongrua ed irragionevole, parte appellante così si è espressa: “In definitiva, lascia perplessi la valutazione di non necessità (e pericolosità) degli ulteriori accertamenti in quanto, da un punto di vista strettamente metodologico, tale diniego non trova giustificazione tenuto conto che il Ctu può (e deve) acquisire ogni elemento utile per rispondere ai quesiti e, comunque, al solo scopo di far conoscere la verità trattandosi di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che debbano essere provati dalle parti”. Invero, l'avv. Mazza si era limitato a riportare nella sue controdeduzioni, in maniera del tutto acritica, le conclusioni dei suoi ausiliari, dott.ri e , la cui attività era stata Per_8 Per_9 Per_10 autorizzata ed effettuata esclusivamente nell'ambito del parallelo procedimento penale. Ebbene, sul punto il c.t.u. opportunamente ha fornito due precisazioni che portano ad escludere la fondatezza della presente doglianza. La prima ha a che fare con il metodo di detta doglianza, aspetto in ordine al quale il perito incaricato in prime cure ha chiarito come, in osservanza all'incarico ricevuto, non potesse in alcun modo “prendere posizione su considerazioni rese da 'terzi' su atti afferenti altro procedimento”. Detto altrimenti, il tecnico ha ritenuto correttamente di non poter acquisire al processo rilievi resi da soggetti non autorizzati “espressamente dal Giudicante” e, dunque, prodotti in violazione del principio del contraddittorio: “Forse il ctp Mazza dimentica che, nelle osservazioni preliminari alla bozza non erano riportate le relazioni degli ausiliari e;
Per_8 Per_9 Per_10 che le dette relazioni sono state trascritte e poste nella disponibilità della scrivente solo 'con la trasmissione delle controdeduzione alla bozza' e che i termini predisposti dal Giudice ex art. 195
c.p.c. scadono per il deposito della relazione definitiva il 18/09/2015” (p. 4 delle allegate Deduzioni alle osservazioni redatte dal c.t.p. Mazza ).
Nel merito, invece, di tali possibili accertamenti ulteriori, mai autorizzati in sede civile, né espletati da tecnici facultati e nel rispetto del contraddittorio, come detto, il medesimo c.t.u. ha precisato: “Le relazioni dei detti ausiliari hanno “semplicemente” dimostrato che i due documenti dagli stessi esaminati sono stati vergati con il medesimo strumento grafico: null'altro. Valutati approfonditamente gli esami condotti dal ctp Mazza e dagli ausiliari e Per_9 Per_8 Per_10
e ritenuto che gli stessi non hanno posto in evidenza aspetti differenti da quelli illustrati e riscontrati dalla scrivente e non hanno individuato elementi grafici ulteriori atti a condurre a risultati differenti, la scrivente ribadisce le conclusioni riportate e trascritte nella relazione principale”. Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il c.t.u. ha esaminato accuratamente i rilievi del ctp
Mazza, pur non essendovi tenuto perché formulati dai detti ausiliari in sede penale, e proprio alla luce di tali valutazioni, ha considerato tale materiale, semplicemente irrilevante ai fini del vaglio già svolto, giacché inidoneo a porre in evidenza aspetti differenti da quelli già illustrati e riscontrati.
Invero il dott. si limitava a mettere “in evidenza dal punto di vista grafologico il Persona_11 particolare stato d'animo e la condizione fisica e psichica in cui si trovava colei che ha compilato la lettera comparativa temporalmente omografa all'olografo oggetto di indagine e, specificamente, la presenza di pari condizioni e requisiti, assolutamente compatibili con la nominata comparativa”.
Evidenziava, dunque, la sola compatibilità tra i due scritti (testamento e lettera di commiato), quanto alla meramente presunta attribuibilità degli stessi a soggetti mossi da una stessa condizione psichica.
Il prof. concludeva limitandosi a riferire della “probabilità che i due documenti Persona_12 [presunto testamento e lettera di commiato, ndr] di cui sopra sono stati prodotti con il medesimo mezzo scrittorio”. Il dott. , infine riconoscendo di aver effettuato un esame solo Persona_13 parzialmente congruo alla luce della strumentazione utilizzata, giungeva “Con le dovute riserve del caso a ritenere che la mano che ha vergato i medesimi sembrerebbe la stessa. Tuttavia, al fine di potermi esprimere in termini di sufficiente ragionevolezza tecnica, dovrei poter disporre del testamento in verifica presso il mio laboratorio”. Da qui, il condivisibile giudizio di irrilevanza di tali ulteriori risultanze, comunque irritualmente introdotte nel presente giudizio, secondo quanto già evidenziato dal CTU in prime cure.
A tali ultime, condivisibili considerazioni, ha fatto seguito dunque, la decisione del tribunale il quale, come detto, nell'accertamento della falsità di un testamento olografo, può fondare la propria decisione, in ossequio al principio del suo libero convincimento, su qualunque mezzo di prova, anche raccolto in altro giudizio, se riproposto. Non è obbligo del Giudice, in tali casi, avvalersi necessariamente di una consulenza grafica e se pure una consulenza tecnica sia stata poi esperita, come nel caso di specie, non sarà tenuto a fondare il giudizio esclusivamente sui risultati di essa, ma ben potrà decidere sulla base di qualunque altro mezzo di prova. Il principio del libero convincimento, difatti, porta ad escludere in radice la sussistenza di una rigida gerarchia dei mezzi di prova.
Sul punto, è appena il caso di ribadire che la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere in modo generico lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, come nel caso qui discusso, ma ha l'onere in primo luogo di indicare in modo specifico e circostanziato gli elementi sui quali invoca il controllo da parte della Corte di Appello, riportando fedelmente i punti controversi e non condivisi della relazione peritale. Diversamente, infatti, si ricade in una inammissibile contestazione generica di lacune di accertamento tecnico, laddove – come è avvenuto nel caso di specie – la segnalazione dei difetti/ vizi della perizia non emerga da un'analisi puntuale e circostanziata, condotta secondo il canone di doppia specificità, ma discenda piuttosto da una generale e astratta giustapposizione di un asserito modello ideale di svolgimento di indagini grafologiche – da basarsi principalmente sulla strumentazione che consenta la verificazione e misurazione tridimensionale dell'incidenza pressoria – con l'obiettivo (improprio) di imputare ex post
a negligenza del consulente tecnico e del giudice che ne ha condiviso in modo argomentato i risultati, la mancata dimostrazione che, nel caso concreto, era necessario operare secondo il modello ideale appunto ricostruito dall'appellante. Da qui l'infondatezza di tale ulteriore doglianza, che va parimenti disattesa.
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha criticato la pronuncia resa per aver il primo Giudice condannato alla restituzione di vari beni, tra i quali, al n. 18 dell'elencazione Parte_1 presente nel dispositivo, “Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a presso Controparte_6
Intesa San Paolo Group Service – Banco di Napoli Filiale n. 00450”, e, al n. 20, “Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta”, senza, però, che fossero stati sufficientemente “individuati e neppure precisati i beni oggetto della pretesa”. Da qui, la pretesa indeterminatezza tanto della domanda, quanto della statuizione decisoria.
Come noto, la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda. Ovviamente, il detto principio trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass.n.16579/2002).Nello specifico, poi, il requisito della completezza è integrato dallo stretto collegamento ex art. 112 c.p.c. con le domande proposte dalle parti alle quali il dispositivo deve dare espresso e preciso riscontro. Ne consegue che la mancanza della statuizione corrispondente alla domanda spiegata dalle parti, ancorché fosse stata esposta in motivazione la corrispondente ragione della decisione, non potrebbe essere integrata dalla motivazione medesima e comporterebbe, se eccepita, la nullità della sentenza.
Il requisito della determinatezza -da intendersi come contenuto determinato o determinabile- invece,
è segnato dal profilo della concreta effettività della decisione ed è un profilo che, invece, ben si presta per evidenziare come la motivazione possa spiegare un effetto integrativo del dispositivo. Infatti quando il dispositivo non consenta di individuare con chiarezza o l'importo del credito oggetto della statuizione di condanna, sia sotto il profilo della somma capitale sia sotto il profilo della somma dovuta per interessi o spese del giudizio, oppure non consenta di precisare compiutamente il contenuto dell'obbligo di fare/di consegna o dell'accertamento, come eccepito nel motivo di gravame qui in esame, il richiamo espresso o tacito alla motivazione consente legittimamente di superare, quando necessario, l'eccezione di nullità.
Ebbene, nel caso in esame, il riferimento contenuto sia nella motivazione che nel dispositivo alla
“Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a presso Intesa San Paolo Group Controparte_6
Service – Banco di Napoli Filiale n. 00450”, oggetto della condanna alla restituzione dell'appellante appare senza dubbio connotato da completezza, per essere stata la stessa cassetta Parte_1 identificata per mezzo di elementi che ne consentono l'agevole e sicura individuazione, e da determinatezza, in forza dei riferimenti numerici identificativi tanto della cassetta medesima, quanto della filiale dell'istituto bancario, che ne permettono la altrettanto univoca individuazione. Quanto invece ai “Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta”, di cui al capo 20 dell'elencazione presente nel dispositivo di condanna, parimenti, si può osservare che la non puntuale elencazione, al di là del motociclo e della bicicletta, dei beni che andrebbero restituiti, non vale a configurare una ipotesi di incompletezza/indeterminatezza della domanda e/o della statuizione, essendo al contrario sia l'una che l'altra univocamente dirette ad ottenere dall'appellante la puntuale restituzione di tutti quei beni mobili, quindi facilmente asportabili, che, presenti negli “immobili della de cuius a Roma e a Napoli”, fossero stati eventualmente ed arbitrariamente sottratti a colui che poteva, in forza delle emittende pronunce, esserne dichiarato esclusivo e pieno titolare e che, quindi, era legittimato a rientrarne nell'esclusivo e pieno possesso. Le genericità necessaria che ha connotato tanto la domanda quanto le relative statuizioni decisorie, dunque, non può in alcun modo confondersi con l'indeterminatezza dell'una o l'incompletezza delle altre, dovendosi al contrario ritenere, al di là della già chiarita e necessitata ampiezza semantica delle formule utilizzate, sufficientemente chiare e precise nell'articolazione dell'onere restitutorio di cui è stato investito il . Parte_1
5.Con il quinto motivo ha impugnato la parte della sentenza nella quale il Parte_1 primo Giudice lo ha condannato il “al pagamento di euro 3.576,54”, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari, oltre interessi a decorrere dal deposito della sentenza, e ciò nonostante il fatto che il convenuto in prime cure, nel fornire le precisazioni richieste nell'ordinanza del 15.10.2018, aveva depositato ritualmente il rendiconto per la Parte_3 quota in giacenza spettante alla de cuius, indicandone un ammontare pari, invece, ad appena 1.686,68 euro. In effetti, il primo Giudice, errando, ha dichiarato che “dalla contabilità così come espressamente formulata nelle memorie autorizzate del 09 novembre 2018, cui si rinvia, gli importi dovuti non oggetto di contestazione tra le costituite parti ammontano ad euro 3.576,54”.
Invero, nella memoria a firma dell'avv. Apolito, depositata in data 9.11.2018, si evince come “in ordine alle svariate quote di unità immobiliari, tutte facenti parte dell' , si produce Parte_3 un riepilogo con relativo rendiconto alla data del 30 giugno 2018 da cui emerge che l'importo delle rendite dei soli immobili messi a rendita, per la quota attribuibile agli Eredi , è Parte_5 pari ad euro 1.686,68 (all. 1 e 2 presenti note)”. Peraltro, alla detta memoria, erano allegati due documenti: 1) Eredità Stendardo - rendiconto al 30 giugno 2018; 2) Eredità Stendardo - riepilogo. Da entrambi, nel capo relativo ai “Saldi totali per erede dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018”, si evince che la quota di spettanza di ammontava a 1.686,68 euro e non a 3.576,54 euro, come Controparte_6 erroneamente statuito dal Tribunale. E ciò anche in ragione del fatto che gli eredi avevano P_ già rinunziato agli atti del giudizio limitatamente ai crediti derivanti dall'occupazione degli immobili di Napoli e Capaccio, oltre che della multiproprietà di ES ES, e comunque di altri immobili non rientranti nel rendiconto, dichiarando espressamente “di accettare la somma oggetto di rendicontazione”.
Dunque, sul punto, la sentenza dovrà essere riformata secondo l'importo riportato nelle scritture contabili citate e qui indicato (euro 1686,68).
6.Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per non aver ammesso le richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. ritualmente depositate, in particolare, “la prova per testi e l'interrogatorio formale, essendo tesi a provare lo stabile e duraturo legame affettivo tra la famiglia materna e la de cuius”, giudicate inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione de qua.
In merito a quest'ultimo motivo di gravame, si rinvia espressamente a quanto già ampiamente, chiarito in merito al principio del libero convincimento del giudice, sub III e soprattutto sub II, avendo in tale ultimo paragrafo esaustivamente chiarito come “il principio in parola non implica affatto che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto, ad esempio, a dar corso ad una istanza di ammissione di prova per testimoni. Egli, infatti, in base ai principi generali, potrà negare
l'ammissione di qualsiasi prova ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione (Cass.n.27304/2020). In sostanza, cioè, il principio del libero convincimento, in correlazione con l'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in presenza di un convincimento già raggiunto e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione”.
Anche detto motivo va respinto.
Per completezza, il Collegio ritiene di dovere fare menzione ai fini del corretto inquadramento della vicenda, delle risultanze del procedimento penale che hanno accertato la falsità del testamento oggetto del presente giudizio (Sentenza n. 9598, del 27 novembre 2017 emessa dal Tribunale di
Napoli, Quinta Sezione Penale, relativa al procedimento avente R.G.N.R. n. 8847/13 e R.G. Trib. N.
637/15; Sentenza n. 5152/2024, depositata in data 14 maggio 2024 ed emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sesta Sezione Penale, relativa al procedimento avente R.G. n. 5621/2018).Trattasi di risultanze menzionate dalle parti nei loro scritti difensivi ma non allegate in atti.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore indeterminabile della controversia
(tabella 12- giudizi innanzi alla Corte di Appello) in favore degli appellati. Va evidenziato, con riguardo all'esito complessivo della lite, che l'accoglimento del quinto motivo di gravame, in ragione della riforma del solo importo di cui al capo n.5 del dispositivo, con la condanna dell'appellante alla restituzione del minor importo di euro 1.686,68 non sposta i termini della questione quanto alla configurabilità della sostanziale ed integrale soccombenza del . In considerazione della CP_8 complessità della controversia e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va fatta applicazione dei valori medi in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello. Il compenso dell' avv. Gian Nicola de
Simone, legale degli appellati , e va aumentato, nella misura del 30%, CP_1 CP_2 Controparte_3 per l'attività difensiva svolta in favore dell'appellata ai sensi dell'art.4, comma 2, del Controparte_5
d.m. n. 55 del 2014 trattandosi di assistenza professionale prestata in favore di parti che rivestono la medesima posizione processuale (nel caso di specie appellati). Sul punto si richiama l'orientamento della S.C. secondo il quale: “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 , variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. sez. III , 17/04/2024, n.
10367).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1738/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma del capo n.5) del dispositivo della sentenza impugnata, condanna l'appellante alla restituzione Parte_1 dell'importo di 1.686,68 euro, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari, oltre interessi a decorrere dal deposito della sentenza;
2. rigetta nel resto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1941/2020 del tribunale di Napoli;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, , ed che liquida CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 complessivamente in euro 26.825,00 per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA come per legge. 4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_4
, che liquida complessivamente in euro 20.119,00 per i compensi professionali
[...] del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1738/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1941/2020, resa dal Tribunale di Napoli – VIII Sez. civile in data
21.2.2020, nel procedimento avente R.G. n. 7460/2013e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donato Apolito (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), rappresentate e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 difese dall'avv. Gian Nicola de Simone (C.F. ); C.F._6
APPELLATI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_4 C.F._7 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Severino Nappi (C.F. ), oltre che C.F._8 da sé medesimo;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), quale erede di , Controparte_5 C.F._9 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Nicola de Simone (C.F. ); C.F._6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
6.2.2025 dalla difesa di parte appellante e in data 7.2.2025 dalle difese delle parti appellate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2013, conveniva in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli , assumendo di essere l'unico erede legittimo della Parte_1 premorta figlia, , e di essere stato pretermesso dalla successione della medesima in Controparte_6 seguito al preteso ritrovamento, da parte del convenuto, di un testamento olografo del quale chiedeva pertanto accertarsi la falsità. L'attore in primo grado, nel dedurre ciò, assumeva altresì: a) di essere il solo genitore superstite di , unica figlia nata dal matrimonio, agli effetti civili cessato, Controparte_6 con , premorta;
b) che in data 22.12.2012, era deceduta in Napoli, nell'appartamento Controparte_7 di via Donato Bramante n. 15, la sua unica figlia , all'età di ventotto anni;
c) che, Controparte_6 nell'immediatezza del fatto, erano intervenuti nell'immobile, oltre al convenuto Parte_1
, zio di dal lato materno, anche le Forze dell'Ordine, le quali, in seguito ai rilievi
[...] P_ effettuati nel detto appartamento, avevano rinvenuto una lettera, pretesamente vergata e sottoscritta dalla suicida, recante un messaggio di commiato, lettera poi depositata in atti unitamente ai verbali delle operazioni di polizia;
d) che solo in un momento successivo e, più precisamente, in data
7.1.2013, il convenuto aveva dichiarato di aver reperito nell'appartamento della Parte_1 de cuius un testamento olografo, datato al 22.12.2012 ed asseritamente dalla stessa redatto e sottoscritto, con il quale la pretesa autrice lo aveva nominato suo unico erede;
e) che in data 9.1.2013, il predetto documento veniva pubblicato in Napoli, a ministero del Notaio (rep. n. 16960, Persona_2 racc. n. 9399) e da questi poi trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 1.2.2013; f) che, dubitandosi della autenticità del testamento olografo così come formulato, il documento era stato sottoposto a perizia grafologica di parte ad opera di un esperto di fiducia dell'attore - prof.ssa
[...] che aveva concluso per la sua integrale apocrifia;
g) che in data 21.3.2013, l'attore aveva Persona_3 notificato a atto stragiudiziale di intimazione e diffida con il quale affermava Parte_1 la propria qualità di unico erede e, comunque, di legittimario pretermesso, contestando la validità del citato testamento e contestualmente invitandolo alla restituzione immediata dei beni facenti parte dell'asse ereditario, in quanto unico soggetto legittimato ad esercitarne il possesso. Gli intimava, altresì, l'esecuzione di un inventario e il rendiconto, diffidandolo dal compimento di qualsiasi atto dispositivo o traslativo dei beni stessi, nonché di qualsivoglia operazione volta a compromettere l'integrità del patrimonio ereditario. Su tali premesse, dopo aver indicato i beni (mobili ed immobili) appartenuti alla figlia, l'attore proponeva altresì querela di falso ai sensi degli artt. Parte_2
221 e ss. c.p.c. avverso il testamento olografo attribuito a e chiedeva che il Tribunale Controparte_6 nominasse un c.t.u. al fine di effettuare perizia grafologica sul documento impugnato. In seguito all'accoglimento della pregiudiziale querela di falso, chiedeva quindi dichiararsi nullo ed inesistente il detto testamento olografo, con conseguente nullità della vocazione testamentaria ivi contenuta in favore di . Domandava poi dichiararsi aperta la successione legittima di Parte_1 [...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 565 e ss. c.c., affermandosi unico erede legittimo di P_ quest'ultima; chiedeva contestualmente la condanna del convenuto al rilascio in proprio favore dei beni tutti caduti in successione - mobili ed immobili- dal primo occupati, detenuti, o posseduti, nonché alla restituzione di eventuali rendite, frutti, acquisizioni, incrementi percepiti e percipiendi sui beni stessi. In via gradata, poi, l'attore formulava domanda di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del testatore al momento della presunta redazione del documento e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi aperta la successione legittima di in luogo della Controparte_6 vocazione testamentaria, stante la sua invalidità con la condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari unitamente a frutti e rendite maturati e maturandi. In via di ulteriore subordine l'attore chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della propria qualità di erede legittimato pretermesso dalle disposizioni testamentarie della quali, pertanto, domandava la riduzione entro i limiti della riserva di legge, proponendo domanda di condanna alla restituzione alla comunione ereditaria di quanto disposto in lesione della quota di legittima e, infine, in ordine alla comunione incidentale pro indiviso sul patrimonio ereditario così formatasi chiedeva procedersi alla divisione giudiziale, previa condanna del convenuto a rendere il conto di quanto percepito dalla gestione dei beni facenti parte della comunione ereditaria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, contestava le domande attoree;
nel merito, poi, Parte_1 chiedeva il rigetto della querela di falso e faceva espressa dichiarazione di volersi avvalere della scheda testamentaria oggetto di impugnazione, indicando a tal fine le scritture da porre in comparazione con la stessa nell'ipotesi di espletamento di consulenza tecnica grafologica.
Chiedeva, infine, dichiararsi valida la devoluzione dell'asse ereditario in suo favore, pur non opponendosi all'accoglimento dell'azione di riduzione proposta da parte attrice avverso le disposizioni testamentarie lesive della propria quota di riserva, aderendo, altresì alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria incidentale sui beni della de cuius nel rispetto dei limiti e delle quote predeterminate ex lege.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 27.6.2013, il Tribunale, rilevata l'indispensabilità dell'acquisizione agli atti del processo della copia in originale del testamento olografo, oggetto di impugnativa, ordinava al notaio il deposito dello stesso presso la propria Cancelleria. Persona_4 Disponeva, altresì, la comparizione personale del convenuto affinché rendesse libero interrogatorio sui fatti di causa.
All'udienza del 28.11.2013, su concorde richiesta delle parti, il G.I. ordinava, ai sensi della norma di cui all'art. 210 c.p.c., al Banco di Napoli S.p.a., filiale di Roma 1 - Palazzo Montecitorio, di provvedere alla trasmissione in copia di tutti i documenti indicati in citazione.
Quindi, con ordinanza resa fuori udienza in data 10.12.2014, il Tribunale disponeva la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, previa indicazione delle scritture di comparazione ammesse. Espletata regolarmente la consulenza tecnica, disattesa la richiesta del convenuto di chiarimenti e/o integrazione il tribunale, rilevata la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in data 15.10.2018, rilevata la necessità di instaurare il contradittorio in ordine all'esatta individuazione dei beni -mobili ed immobili - rientranti nell'asse ereditario di
[...]
, al fine sia di determinare il valore locatizio degli immobili e le relative rendite, sia di P_ addivenire ad un accordo transattivo sulle ulteriori domande proposte da parte attrice di carattere restitutorio e/o risarcitorio, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo altra consulenza tecnica d'ufficio.
Con note illustrative depositate il 9.11.2018, parte convenuta individuava parzialmente gli elementi richiesti e, in particolare, allegava il rendiconto dell' (relativo alle sole quote degli Parte_3 immobili siti in Napoli), mentre per gli altri immobili forniva solo alcune precisazioni.
All'udienza del 12.11.2018, fissata per il conferimento dell'incarico al c.t.u. nominato, veniva dichiarato il decesso dell'attore, , avvenuto in data 16.10.2018 ed interrotto il processo. Persona_5
Il giudizio veniva riassunto da e (sorelle di ), nonché da CP_1 Controparte_2 Parte_2
e (nipoti ex fratre, succeduti per rappresentazione). CP_4 Controparte_3
Con rinunzia parziale agli atti del giudizio, depositata in data 30.9.2019, gli eredi di Parte_2 dichiaravano di rinunciare alle domande aventi ad oggetto l'indennità di occupazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario di ( siti rispettivamente in Napoli, alla Via D. Controparte_6
Bramante n. 15, ed in Capaccio (Sa) alla Via Comunale Lupata p. 2 int. 5, nonché di quelli relativi alla multiproprietà di ES ES (To), frazione Sansicario alto, complesso residenziale Mais,
1, Via Clos della Mais snc) e di accettare, inoltre, l'importo determinato all'esito della rendicontazione effettuata da parte convenuta con le relative note illustrative del 9.11.2018 ( come da allegati nr.1 e
2- Eredità Stendardo Rendiconto al 30.6.2018 e Riepilogo).
Le parti precisavano definire in tal modo parzialmente il giudizio, con compensazione delle spese di lite. Avuto riguardo, invece, alle ulteriori domande non rinunziate, le parti si riportavano a tutte le conclusioni già rassegnate in atti.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione al Collegio. Con la sentenza n. 1941/2020, qui gravata, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie la querela di falso proposta in via principale dagli attori , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
avverso il testamento olografo di e, per l'effetto, dichiara nullo Parte_4 Controparte_6 il testamento apparentemente olografo datato 12 dicembre 2012 e pubblicato per TA
[...]
in data 9 gennaio 2013 rep. n. 16.960, racc. n. 9.399; 2) manda la cancelleria di Per_4 provvedere, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, alla menzione della falsità a margine della scheda testamentaria olografa oggetto di tale giudizio nonché alla restituzione della medesima, attualmente custodita nella cassaforte del Tribunale, al Notaio, dott. ; 3) Persona_4 accoglie la domanda di nullità della vocazione testamentaria di in favore di Controparte_6
e, per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima di Parte_1 Controparte_6 alla data del 12 dicembre 2012 ed unico erede legittimo il sig. ; 4) accoglie la Parte_2 domanda di rivendica avente ad oggetto il recupero dell'intero asse ereditario di Controparte_6 proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto alla Parte_1 restituzione in favore dei sig.ri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, nella qualità di eredi di , dei beni tutti caduti nella successione di
[...] Parte_2 [...]
e, in, particolare di: I) 1/2 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 102, p.t., P_ in catasto fabbricati Napoli, sez. Por., fol. 2, pila 24, sub. 4, z.c.13, cat. A/5, classe 6, vani 1,5, r.c.
77,47; 2) 1/2 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 102, p. 1, in catasto fabbricati
Napoli, sez. Por., fol. 2, p.11a 24, sub. 5, z.c. 13, cat. A/5, classe 5, vani 0,5, r.c. 22,21; 3) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 27, p.t., in catasto fabbricati Napoli, sez. Por., fol. 2, p.11a 31, sub. 10, z.c. 13, cat. C/2, classe 13, mq. 10, r.c. 100,71; 4) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, alla via Rua Catalana n. 27, p.t., in catasto fabbricati Napoli, sez. Por., fol. 2, pila 31, sub.
12, .z.c. 13, cat C/2, classe 10, mq. 48, r.c. 302,44; 5) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, Trav. Pier
Delle Vigne n. 8, p. Si, in catasto fabbricati sez. Sca., fol. 22, pila 662, sub. 2, z.c. 3, cat: C/2, classe
2, mq. 176, r.c. 381,77; 6) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, Trav. Pier Delle Vigne n. 10, p.t., in catasto fabbricati sez. Sca., fol. 22, p.11a 662, sub. 7, z.c. 3, cat: A/5, classe 5, vani 1,5, r.c. 72,82;
7) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, via A. Minichini n. 34/A-34/B p.t., in catasto fabbricati sez.
Sca., fol. 22, pila 662, sub. 23, z.c. 3, cat: C/1, classe 4, mq. 64, r.c. 1811,32; 8) 45/810 dell'immobile sito in Napoli, Trav. Pier Delle Vigne n. 10 p S1, in catasto fabbricati sez. Sca., fol. 22, p.11a 662, sub. 25, z.c. 3, cat: C/2, classe 6, mq. 63, r.c. 257,04; 9) 42,5/720 dell'immobile sito in Napoli, via P.
Galluppi n. 6, p-t., in catasto fabbricati sez. Mon., fol. 4, p.11a 229, sub. 5, z.c. 12, cat. A/4, classe 5, vani 1,5, r.c. 127,82; 10) 42,5/720 dell'immobile sito in Napoli, vico Miroballo n. 21, p.t., in catasto fabbricati sez. Por., fol. 2, p.11a 38, sub. 13, z.c. 13, cat. C/2, classe 12, mq. 25, r.c. 215,62; 11)
15/810 dell'immobile sito in Napoli, via Rua Catalana n. 101, p.t., in catasto fabbricati sez. Por., fol. 2, p.11a 24, sub. 1, z.c. 13, cat. C/1, classe 4, mq. 108, r.c. 2086,07; 12) piena proprietà dell'immobile sito in Napoli, Via D. Bramante n. 15, p. 4 se. A, in catasto fabbricati sez. Chi., fol. 9, p.11a 176, sub.
23, z.c. 10C, cat. A/2, classe 7, vani 7, r.c. 1699,14 (in catasto fabbricati la strada è ancora indicata come Cupa Torre Cervati n. 15 p.4); 13) 1/2 dell'immobile sito in Capaccio (Sa), via Comunale
Lupata p. 2 int. 5, in catasto fabbricati fol. 67, p.11a 45, sub. 7, cat. A/2, classe 3, vani 5,5, r.c.
140,89; 14) mutiproprietà turnaria in NA ES (To), frazione Sansicario alto, complesso residenziale Mais 1, via Clos de la Mais s.n. e, in particolare, 14-a) proprietà per 1/12 dell'immobile
(appartamento) sito in NA ES (To) alla Via Clos de la Mais s.n.c., in catasto fabbricati sez.
MO, fol.7, p.11a 319, sub. 4, cat. A/2, classe 2, vani 3, r.c. 232,41; 14-b) proprietà per 1/12 dell'immobile (locale cantina) sito in NA ES (To) alla Via Clos de la Mais s.n.c., in catasto fabbricati sez. MO, fol.7, p.11a 319, sub. 125, cat. C/6, classe 2, mq 12, r.c. 53,30; 14-c) proprietà per 1/12 dell'immobile (posto auto) sito in NA ES (To) alla Via Clos de la Mais s.n.c., in catasto fabbricati sez. MO, fol.7, p.11a 319, sub. 107, cat. C/2, classe 1, mq 3, r.c. 4,65; 15) Conto
Corrente Ordinario n. 1000/0013101 presso Intesa San Paolo Service — Banco di Napoli Filiale n.
0110 l con saldo per capitale ed interessi di euro 38.881, 47; su di esso, in data 23 gennaio 2013, veniva accreditata la somma di euro 504,85 a titolo di compenso per collaborazione professionale;
16) Gestione Patrimoniale Eurizon Capital Sgr n. 3000/30034916 intestata a Controparte_6 presso Intesa San Paolo Group Service — Banco di Napoli Filiale n. 01101, portafoglio n. 467746, contratto n. 30034916, dell'ammontare di euro 102.824,69; 17) Deposito amministrato n.
9000/811222881 intestato a presso Intesa San Paolo Group Service ¬Banco di Controparte_6
Napoli Filiale n. 01101 ove non erano custoditi titoli e/o strumenti finanziari al momento della morte;
18) Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a presso Intesa San Paolo Controparte_6
Group Service — Banco di Napoli Filiale n. 00450; 19) Polizza assicurativa stipulata con Intesa San
Paolo Vita S.p.a.; 20) Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta;
5) dichiara parzialmente estinte ai sensi dell'art. 306 c.p.c. le domande di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari, in particolare, limitatamente ai beni individuati nella parte motiva, stante l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio delle costituite parti e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore degli attori Parte_1 della somma in ragione di euro 3.576,54 a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari limitatamente alle domande non rinunciate, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza e sino al soddisfo;
6) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente
a carico del convenuto , con condanna a rivalere parte attrice delle somme a Parte_1 tale titolo anticipate al nominato consulente;
7) condanna il convenuto alla Parte_1 refusione in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 per spese ed euro 17.861,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%. Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2020”.
Il giudizio di appello.
Con atto notificato in data 29.5.2020, ha interposto gravame avverso la Parte_1 sentenza, affidato a sei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante, sotto la rubrica “Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 217 c.p.c.”, ha inteso censurare la pronuncia resa in prime cure perché asseritamente resa sulla base della sola consulenza grafologica d'ufficio, invero redatta a partire da documenti ritenuti inidonei in considerazione dell'assoluta “incertezza del soggetto che ne ha curato la vergatura”. Così, allo scopo l'appellante ha argomentato la sua doglianza: “Difatti sono stati ammessi, quali scritti di comparazione, tutti i documenti richiamati nella perizia del CTP-dr.ssa nonostante le perplessità evidenziate sulla provenienza ed Per_3 attribuibilità, trattandosi di appunti scolastici (doc. 1-2-9), scritti di dubbia attribuibilità (neppure firmati oppure indirizzati ad un terzo (doc.4-8) per cui non è dimostrato come l'attore ne sia venuto in possesso) ovvero dichiarazioni di terzi ed attribuite alla de cuius”. Avendo, dunque, assentito alla scelta del perito di utilizzare scritti asseritamente datati e di dubbia attribuibilità, il Tribunale avrebbe finito col disattendere “il fondamentale principio secondo cui le scritture di confronto devono sempre rispondere al requisito di autenticità e non già dell'abbondanza e, per quanto possibile, devono essere coeve alla scrittura della quale si contesta l'autenticità. Ne consegue, dunque, la formale inutilizzabilità di documenti oltremodo datati nel tempo e, senza dubbio, l'inopportunità del loro utilizzo poiché di incerta attribuzione”, con la conseguente erroneità della statuizione che ne autorizzava l'utilizzo e dell'intera decisione che su quella perizia era stata fondata.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il
Tribunale ha sostenuto che bastava “la richiesta e il conseguente espletamento della C.T.U. grafologica affinché tale obbligo di prova (della non attribuibilità del documento, n.d.r.) possa essere ritenuto validamente assolto dalla parte che a tanto è onerata”, laddove, al contrario, a dire del deducente, la “limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente e assolutamente certe, esige che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente”. Invero, ha dedotto l'appellante, la consulenza grafologica non costituirebbe affatto un mezzo per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, ben potendo il giudice non considerarla affatto, “ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante
l'espletamento di altri mezzi istruttori”. Ed invece, il Tribunale avrebbe fondato la decisione sulla sola consulenza grafologica, mentre gli elementi che avrebbero dovuto confermare la tesi dell'apocrifìa, si sarebbero dimostrati fallaci, privi di riscontro o in evidente contrasto.
Con il terzo motivo ha censurato ancora l'elaborato peritale posto alla base Parte_1 della decisione, in quanto il tecnico estensore non avrebbe considerato, nel vaglio degli elementi utili a stabilire l'autenticità del testamento olografo, gli elementi psicologici ed emotivi e, in generale, lo stato d'animo di al momento della scrittura del messaggio di commiato e dello Controparte_6 stesso testamento, ovvero, immediatamente prima dell'insano gesto poi compiuto, essendosi limitato ad una “asettica dissertazione” su elementi esclusivamente estrinseci. Ebbene, a tal proposito, il c.t.p. dell'odierno appellante, l'avv. Mazza, avrebbe appositamente “proposto una serie di indagini finalizzate ad un esame chimico-fisico mirante a stabilire la tipologia di strumento ed il tipo di inchiostro utilizzato nonché un ulteriore esame attraverso riprese in 3D mirante ad accertare
l'incidenza pressoria della mano che ha redatto lo scritto per poterla confrontare con le scritture di comparazione. Tale richiesta è stata, ovviamente, contestata dal CTP di parte attrice, ma non si comprende il motivo per cui anche il CTU” sceglieva di fare lo stesso, dichiarando di non ritenere
“necessario l'utilizzo di strumentazione particolare volta alla verificazione e misurazione tridimensionale dell'incidenza pressoria”. Valutazione, quest'ultima, che l'appellante ha criticato risolutamente, reputandola incongrua, alla quale, tuttavia, sceglieva di allinearsi erroneamente il primo Giudice. In definitiva, dunque, l'asserzione del c.t.u. di “non necessità di ulteriori indagini”, pretesamente apodittica, contrasterebbe con le finalità ontologicamente proprie della consulenza, il rigore della cui metodologia è tale da indurre ad ammettere sempre “gli elementi utili, così da aumentare il grado di probabilità dell'una o dell'altra tesi”.
Con il quarto motivo ha criticato la pronuncia resa per la condanna alla restituzione di vari beni, tra i quali, al n. 18 dell'elenco in dispositivo, la “Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a
presso Intesa San Paolo Group Service – Banco di Napoli Filiale n. 00450”, Controparte_6 nonché, al n. 20 del predetto elenco, i “Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in
Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta”, senza, però, che risultino sufficientemente “individuati e neppure precisati i beni oggetto della pretesa”. Da qui, l'asserita indeterminatezza della domanda, oltre che della statuizione decisoria, sia in ordine al menzionato capo n. 20, avente, appunto, “ad oggetto beni che si assumono prelevati (?) presso gli immobili in
Roma e Napoli oltre ad un non meglio identificato ciclomotore e bicicletta”, sia in ordine al capo n.
18, affetto dal medesimo vizio di indeterminatezza, per essere la relativa statuizione in contrasto con la disciplina di cui all'art. 1840, comma II c.c.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza nella quale il primo
Giudice ha condannato il “ al pagamento di euro 3.576,54”, a titolo di rendiconto ed Parte_1 indennità di occupazione dei beni ereditari, oltre interessi a decorrere dal deposito della sentenza, e ciò sia ad onta del fatto che il convenuto in prime cure, nel fornire le precisazioni richieste nell'ordinanza del 15.10.2018, aveva depositato ritualmente il rendiconto per la Parte_3 quota in giacenza spettante alla de cuius, indicandone un ammontare complessivamente pari ad €
1.686,68, sia ad onta del fatto che con atto di rinunzia parziale del 30.9.2019, gli eredi P_ avevano rinunziato agli atti del giudizio limitatamente ai crediti derivanti dall'occupazione degli immobili di Napoli e Capaccio, oltre che della multiproprietà di ES ES, e comunque di altri immobili non rientranti nel rendiconto, dichiarando, pertanto, “di accettare la somma oggetto di rendicontazione”. Da qui l'illegittimità della sentenza per violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato e per aver disposto il primo Giudice una condanna superiore all'oggetto della domanda.
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per non aver disposto l'ammissione delle richieste istruttorie articolate con le relative memorie 183
c.p.c.; in particolare, “la prova per testi e l'interrogatorio formale, essendo tesi a provare lo stabile
e duraturo legame affettivo tra la famiglia materna e la de cuius” ritenute inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di tutto quanto fin qui riportato, l'appellante ha conclusivamente formulato le sue richieste a questa Corte, perché così provveda: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi innanzi esposti. Del resto, anche una delibazione sommaria del presente appello non può che far propendere per la fondatezza della domanda mentre, in ordine al periculum, è in re ipsa in considerazione della condanna al pagamento di maggiori somme, non dovute e neppure richieste, oltre all'importo per le spese legali. 2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n.1941/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione 8^ Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7460/2013 depositata il 21.2.2020 e notificata a mezzo pec il 26.2.2020, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “rigettare la domanda di nullità ed inesistenza del testamento olografo con la conseguente querela di falso proposta in via incidentale siccome infondata in fatto e diritto, inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che non provata;
per l'effetto ed in conseguenza, dichiarare aperta la successione della sig.ra
[...]
deceduta in Napoli il 22.12.2012 con declaratoria di piena validità ed efficacia del P_ testamento olografo del 22.12.2012 della de cuius e pubblicato in Napoli il 9.1.2013 Controparte_6 per Notaio rep.16.960 racc.
9.399 e, conseguentemente, dichiarare valida la Persona_2 devoluzione dell'asse ereditario in favore di accogliendo, altresì, la domanda Parte_1 di riduzione proposta da in quanto unico ascendente in vita ed accertando il suo Parte_2 diritto a partecipare alla divisione ereditaria secondo la quota attribuitagli dalla legge con conseguente riduzione delle disposizioni testamentare entro detti limiti” e per effetto di detta declaratoria disattendere le eccezioni e le istanze ex adverso sollevate innanzi al Tribunale e, comunque, per i motivi tutti esposti nel presente appello;
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria e per i motivi esposti, insiste per
l'ammissione del supplemento d'indagine, già richiesto dal consulente di parte, e delle istanze istruttorie articolate e capitolate nelle memorie 183 c.p.c.”.
Con comparsa del 5.10.2020, si sono costituiti , e , chiedendo CP_1 CP_2 Controparte_3 dichiararsi improcedibili ed inammissibili le domande di cui ai motivi di appello IV e V, ai sensi degli artt. 163 e 342 c.p.c. Nel merito, poi, hanno chiesto dichiararsi infondati gli altri motivi di gravame, contestualmente confermando le statuizioni della sentenza impugnata. In via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, hanno chiesto l'annullamento del testamento olografo pubblicato in
Napoli il 9.1.2013, a ministero del notaio (rep. n. 16.960, racc. n. 9.399) per incapacità Persona_2 naturale a testare della de cuius al momento della redazione dell'atto, ex art. 591 n. 3 c.c., e di dichiarare aperta la successione di secondo i criteri delle successioni legittime ai Controparte_6 sensi degli artt. 565 e ss. c.c., dichiarando , originario attore e padre di Parte_2 [...]
, unico erede legittimo di quest'ultima, con ogni conseguenza di legge;
con condanna di P_
al rilascio in favore di , e dei beni tutti caduti Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 in successione e al versamento in favore degli appellati , e della CP_1 CP_2 Controparte_3 somma di € 3.576,54, o di quell'altra che risultasse di giustizia, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione su taluni dei beni ereditari;
in via ulteriormente gradata hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la qualità di erede legittimario dell'originario attore, , pretermesso nel Parte_2 testamento olografo della figlia , e avente diritto alla quota di un terzo del patrimonio Controparte_6 ereditario ex art. 538 c.c., con contestuale riduzione delle disposizioni testamentarie ed, eventualmente, delle donazioni effettuate in vita in favore del , che risultino lesive della Parte_1 quota di legittima, e condanna alla restituzione dei beni, mobili ed immobili, rientranti, per l'intero o pro quota, nella porzione spettante a . Hanno chiesto procedersi alla divisione Parte_2 dell'asse ereditario con lo scioglimento della comunione incidentale tra coeredi sui beni del patrimonio ereditario ed effettiva attribuzione dei cespiti secondo le quote assegnate, previo inventario a carico dell'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze di grado.
Con comparsa del 23.10.2020, si è costituito instando per il rigetto del gravame, Controparte_4 con contestuale richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c e vittoria di spese. Con atto depositato in data 1.10.2024, infine, si è costituita in qualità di unica erede Controparte_5 di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 23.6.2023), fratello dell'originario Persona_1 attore , “associandosi e facendo proprie tutte le deduzioni, difese, istanze, eccezioni, Parte_2 richieste dei Sigg. , e formulate a ministero del sottoscritto avv. Gian CP_1 CP_2 Controparte_3
Nicola de Simone in I e II grado”, i cui atti difensivi “abbiansi qui per ripetuti e trascritti”.
All'udienza del 19.10.2022, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.5.2023. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 14.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter
c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza dell' 11.2.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è fondato solo in relazione al quinto motivo di gravame (avente ad oggetto il pagamento di euro 3.576,54, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione); va accolto, per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti, in relazione alla minor somma oggetto di condanna in danno di . Parte_1
Nel resto il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, che qui si richiama: infatti le argomentazioni a sostegno dell'atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nel provvedimento impugnato.
1.Con il primo motivo gli appellanti, sotto la rubrica “Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 217 c.p.c.”, hanno inteso censurare l'operato del primo Giudice per aver scelto di fondare la decisione, qui impugnata, su una perizia redatta a partire da documenti asseritamente inidonei, in considerazione dell'assoluta “incertezza del soggetto che ne [avrebbe] curato la vergatura”.
In merito a ciò, come noto, il secondo comma del menzionato art. 217 c.p.c. così dispone: “Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico”. Ebbene, non è superfluo ricordare in questa sede come, in linea generale, il Giudice conservi sempre l'assoluta libertà di fissare i mezzi di prova utilizzabili e di valutarli, a tal fine ammettendo, in vista della comparazione, quelle scritture per cui sussista il dato positivo del loro riconoscimento espresso o tacito ex art. 215 c.p.c.
Non solo, ma nello stesso procedimento per la verifica delle scritture, spetta sempre “al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità” (Cass. n. 29542/2019).
Orbene, in sede di primo accesso, avvenuto in data 18.2.2015, né l'avv. Apolito, né il ctp avv. Mazza, presenti nell'interesse del convenuto- odierno appellante , eccepivano alcunché Parte_1 in merito all'utilizzo, da parte del ctu , di scritture presuntivamente incongrue, anzi, Persona_6 risulta che mai abbiano ritualmente criticato il ctu per la specifica attività di comparazione svolta. In occasione del terzo accesso, poi, avvenuto in data 24.2.2015, lo stesso ctu così verbalizzava a proposito del sostanziale accordo, tra tutti i presenti, circa le scritture da porre in comparazione: “La scrivente ed i C.T.P., concordemente, vista la cospicua documentazione, valutano di limitare
l'indagine a quei documenti che sono individuabili e/o ritenuti utili ai fini dell'indagine”. Vi è stato, dunque, un incontrovertibile assenso da parte dei tecnici di parte appellante circa il materiale da sottoporre al vaglio peritale, ragion per cui, l'eccepito vizio, nell'attività del consulente d'ufficio, relativo alla pretesa utilizzazione di scritture di comparazione inidonee a norma dell'art. 217 c.p.c., dovrà considerarsi sanato ai sensi dell'art. 157 c.p.c., perché “non dedott[o] dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della Consulenza Tecnica” (Cass., sez. II,
15.1.2011, n. 23851). Nella prima udienza successiva al deposito della consulenza, in data 8.2.2016, la difesa del convenuto nulla eccepiva in merito ad un eventuale vizio in radice dell'elaborato peritale;
tale silenzio sul punto perdurava tanto in sede di comparsa conclusionale, depositata in data 31.7.2017
– nella quale la difesa della parte allora convenuta si limitava a contestare la asseritamente “fredda ed astratta valutazione tecnica degli scritti (peraltro tutti datati nel tempo)”, da parte del CTU, senza minimamente avanzare rilievi sulle scritture scelte per la comparazione – quanto in sede di memoria di replica, depositata in data 20.9.2017 – nella quale, anzi, manca del tutto qualsiasi riferimento alla questione dell'idoneità delle scritture in comparazione. Così come assenti sono i riferimenti alla eccepita questione sia nella seconda conclusionale, depositata in data 4.11.2019, che nella seconda memoria di replica, depositata in data 25.11.2019.
Sul punto, va poi sottolineato come per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento espresso delle scritture, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma tipica, deve pur sempre avere i caratteri della specificità e della determinatezza, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr., tra altre, Cass. n. 18042/2014).
Ebbene, ad avviso di questo Collegio, le difese sul punto dell'appellante non sono state idonee ad esprimere un disconoscimento specifico, determinato ed inequivoco delle scritture assunte in comparazione da parte del perito in prime cure, restando acclarato che questa potenziale eccezione processuale in senso proprio deve considerarsi ormai preclusa in questa fase, perché sanata in radice.
A ciò può aggiungersi che la parte convenuta non ha mai prodotto al consulente di ufficio, nel termine fissato, eventuali, ulteriori documenti sostitutivi di quelli prescelti, potenzialmente utili ai fini dell'attività di comparazione, come pure avrebbe potuto fare se solo avesse sollevato la questione in primo grado (circostanza questa mai verificatasi).
Non è condivisibile, quindi, la doglianza dell'appellante circa l'asserita inidoneità ed inutilizzabilità delle scritture comparative utilizzate dal consulente di ufficio, avendole quest'ultimo sottoposte ad una preliminare indagine al fine di valutarne l'autografia e avendo tale indagine portato alla conclusione, come lo stesso c.t.u. annota nella risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'odierna parte appellante, che tutte le scritture “di comparazione esaminate si sono rivelate autentiche, presentando caratteristiche omologhe, e riflettendo un preciso modello grafico anche se vergate a distanza di tempo l'una dall'altra”. Infine, quanto all'arco temporale a cui esse si riferiscono, il c.t.u. sul punto ha chiarito come la “grafia di comparazione ricopr[a] un congruo periodo di tempo che consente di apprezzare il processo evolutivo;
inoltre è sufficientemente coeva, quantitativamente e qualitativamente adeguata per un valido confronto tecnico”.
D'altra parte, è noto che il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente ed immanente all'intero sistema processuale, costruito su: 1) il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
2) il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime fasi processuali, a circoscrivere la materia controversa;
3) i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
4) il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. Ne consegue che
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n.
12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”.
In definitiva, le conclusioni del CTU sono pienamente condivise dal Collegio in quanto basate su un completo esame degli atti e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta ai fini di confronto (sono state esaminate ben 22 scritture comparative, relative ad un arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2012). Il tutto è stato poi valutato alla stregua di criteri tecnici risultati certamente immuni da errori e da vizi.
2. Né, invero, pare possibile accordare pregio alla doglianza oggetto del secondo motivo di appello, con il quale, come detto, è stata censurata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha sostenuto che sarebbe bastata “la richiesta e il conseguente espletamento della C.T.U. grafologica affinché tale obbligo di prova (della non attribuibilità del documento, n.d.r.) possa essere ritenuto validamente assolto dalla parte che a tanto è onerata”, laddove, al contrario, a detta dell'appellante, gli elementi che avrebbero dovuto confermare la tesi dell'apocrifìa si sarebbero in giudizio dimostrati fallaci, privi di riscontro o in evidente contrasto.
Invero, la relazione peritale a firma del ctu avv. , non costituisce affatto il solo elemento Persona_6 che il primo Giudice ha considerato ai fini del deliberato oggetto di censura. Già in una fase anteriore all'inizio del giudizio, la prof. quale consulente incaricata dall'originario attore Persona_3
, esaminando la copia autentica del testamento olografo rilasciata dal Notaio Parte_2
, presso il quale la scheda era stata pubblicata ed era custodita, aveva redatto un dettagliato Per_2 parere grafologico nel quale aveva avuto modo di precisare come, “in base ai riscontri tecnici effettuati ed agli elementi grafici emersi, la grafia dell'olografo in verifica e della sottoscrizione in calce ad esso risulta apocrifo e, pertanto, non riconducibile allo stile grafico della sig.ra
[...]
”. Completati, poi, tutti i rilievi del caso, aveva redatto una più approfondita consulenza P_ grafologica, che così concludeva: “Dai riscontri tecnici effettuati, la scrittura del testamento in verifica nonché la firma di sottoscrizione in calce ad esso non sono riconducibili allo stile grafico della sig.ra ” (pagg. 73, 74). Nel fascicolo di parte attrice è allegata anche l'articolata Controparte_6 relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. su incarico del Sostituto Persona_7
Procuratore della Repubblica dott.ssa Loreto, nel procedimento penale (iscritto con il n. R.G.
8847/13) a carico dell'odierno appellante . Nelle conclusioni, il citato perito chiariva Parte_1 inoltre che: “In assenza di limiti all'indagine, in presenza di importanti combinazioni di significativi
e complessi elementi distintivi ed individualizzanti, nonché in presenza di difformità fondamentali, sulla base della validità del principio, valutati i fattori di complessità e di resistenza alle ipotesi formulate, decisivi sono gli elementi a supporto dell'ipotesi che la grafia riconducibile alla mano che ha vergato il reperto X (testamento olografo datato 22/12/2012) non è identificabile con la grafia riconducibile alla mano della defunta . Quindi il predetto reperto in verifica è da Controparte_6 ritenersi apocrifo”.
A queste due esaustive ed approfondite relazioni peritali, va poi aggiunto un altrettanto importante, articolato e convergente quadro indiziario, contemplante, tra l'altro, la descrizione del comportamento tenuto nella vicenda dallo stesso il quale, pur avendo avuto Parte_1 modo di accedere diverse volte all'appartamento in cui si era consumato il suicidio di P_
, non aveva rinvenuto subito il documento contenente le ultime volontà della ragazza, pur
[...] asseritamente posto sul tavolo, frammisto ad altre carte ivi presenti, e ciò nonostante l'accurato vaglio effettuato sul posto dalla Polizia in sede di indagini svolte nell'immediatezza del fatto. Non solo, ma dopo il presunto rinvenimento, recatosi a casa del padre della vittima, attore in primo grado, nell'ambito di un colloquio, incurante del dolore ancora vivo di , a bassa voce, aveva Parte_2 chiesto espressamente di poter rientrare nel possesso dei beni della famiglia , di cui il Parte_1
padre si apprestava a divenire erede, sebbene solo pro quota, succedendo appunto a P_ P_
Infine aveva affermato che pur avendo reperito il presunto testamento là dove, come detto, erano già stati svolti gli accertamenti della Polizia, aveva deciso di parlare del testamento olografo solo dopo la pubblicazione dello stesso.
Al riguardo è opportuno richiamare sul tema alcuni principi della Suprema Corte. È vero, secondo quanto sostenuto dall'appellante, che in presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafologica sull'autografia del testamento, ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere comunque vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Tuttavia, il principio in parola non implica affatto che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto a dar corso, ad esempio, ad una istanza di ammissione di prova per testimoni. Egli, infatti, in base ai principi generali, potrà negare l'ammissione di qualsiasi prova ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione (Cass.n. 27304/2020). In sostanza, cioè, il principio del libero convincimento, in correlazione all'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in presenza di un convincimento già raggiunto e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione. Non è, dunque, possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare (Cass.n. 7873/2021;Cass. n. 24888/2014).
La lamentata errata applicazione dell'art. 2697 c.c. si configura, invece, solo se il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma. Il che significa che per realizzare detta violazione normativa deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma - cioè dichiarando di non doverla osservare
- o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.); mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove"
(Cass.n.6030/2024).
Invero, come già ribadito in primo grado e, prima ancora, dalla giurisprudenza di legittimità,
l'allegazione della “falsità” del testamento olografo, tenendo conto della situazione dedotta dall'attrice in primo grado, è prima di tutto qualificabile come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (cfr.Cass.S.U.n.12307/2015;da ultimo Cass. n. 4538/2021). In tale procedimento, l'onere della prova incombe, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, sulla parte che ne contesti l'autenticità. Dalla documentazione depositata in atti, come anticipato, tale onere può ritenersi assolto in quanto è stata data prova esaustiva della non autenticità della firma apposta in calce alla scheda oggetto di impugnativa mediante la consulenza tecnica. Si tratta di un mezzo di prova, quest'ultimo, liberamente utilizzabile dal giudice che acquista, quindi, lo stesso valore e la stessa efficacia probatoria dei mezzi di prova libera acquisiti nel corso del giudizio medesimo e al quale, pertanto, il giudice può liberamente rifarsi ai fini della deliberazione dell'apocrifia, come accaduto nel giudizio de quo, senza che tale operato possa essere sindacato nella sua conseguenzialità logico-giuridica, come invece dedotto dall'appellante. Il motivo va pertanto respinto.
3.Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha mosso ulteriori rilievi all'elaborato peritale deducendo che il tecnico estensore non avrebbe considerato, nel vaglio degli elementi utili a stabilire l'autenticità del testamento olografo, la situazione psicologica ed emotiva e, in generale, lo stato d'animo di al momento della redazione del messaggio di commiato e dello stesso Controparte_6 testamento e che non avrebbe fatto ricorso all'ulteriore vaglio tecnico reso possibile dagli ausiliari del CTP Mazza, consistente nell'utilizzo di una “strumentazione particolare volta alla verificazione
e misurazione tridimensionale dell'incidenza pressoria”. Nel censurare tale scelta del CTU, reputata incongrua ed irragionevole, parte appellante così si è espressa: “In definitiva, lascia perplessi la valutazione di non necessità (e pericolosità) degli ulteriori accertamenti in quanto, da un punto di vista strettamente metodologico, tale diniego non trova giustificazione tenuto conto che il Ctu può (e deve) acquisire ogni elemento utile per rispondere ai quesiti e, comunque, al solo scopo di far conoscere la verità trattandosi di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che debbano essere provati dalle parti”. Invero, l'avv. Mazza si era limitato a riportare nella sue controdeduzioni, in maniera del tutto acritica, le conclusioni dei suoi ausiliari, dott.ri e , la cui attività era stata Per_8 Per_9 Per_10 autorizzata ed effettuata esclusivamente nell'ambito del parallelo procedimento penale. Ebbene, sul punto il c.t.u. opportunamente ha fornito due precisazioni che portano ad escludere la fondatezza della presente doglianza. La prima ha a che fare con il metodo di detta doglianza, aspetto in ordine al quale il perito incaricato in prime cure ha chiarito come, in osservanza all'incarico ricevuto, non potesse in alcun modo “prendere posizione su considerazioni rese da 'terzi' su atti afferenti altro procedimento”. Detto altrimenti, il tecnico ha ritenuto correttamente di non poter acquisire al processo rilievi resi da soggetti non autorizzati “espressamente dal Giudicante” e, dunque, prodotti in violazione del principio del contraddittorio: “Forse il ctp Mazza dimentica che, nelle osservazioni preliminari alla bozza non erano riportate le relazioni degli ausiliari e;
Per_8 Per_9 Per_10 che le dette relazioni sono state trascritte e poste nella disponibilità della scrivente solo 'con la trasmissione delle controdeduzione alla bozza' e che i termini predisposti dal Giudice ex art. 195
c.p.c. scadono per il deposito della relazione definitiva il 18/09/2015” (p. 4 delle allegate Deduzioni alle osservazioni redatte dal c.t.p. Mazza ).
Nel merito, invece, di tali possibili accertamenti ulteriori, mai autorizzati in sede civile, né espletati da tecnici facultati e nel rispetto del contraddittorio, come detto, il medesimo c.t.u. ha precisato: “Le relazioni dei detti ausiliari hanno “semplicemente” dimostrato che i due documenti dagli stessi esaminati sono stati vergati con il medesimo strumento grafico: null'altro. Valutati approfonditamente gli esami condotti dal ctp Mazza e dagli ausiliari e Per_9 Per_8 Per_10
e ritenuto che gli stessi non hanno posto in evidenza aspetti differenti da quelli illustrati e riscontrati dalla scrivente e non hanno individuato elementi grafici ulteriori atti a condurre a risultati differenti, la scrivente ribadisce le conclusioni riportate e trascritte nella relazione principale”. Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il c.t.u. ha esaminato accuratamente i rilievi del ctp
Mazza, pur non essendovi tenuto perché formulati dai detti ausiliari in sede penale, e proprio alla luce di tali valutazioni, ha considerato tale materiale, semplicemente irrilevante ai fini del vaglio già svolto, giacché inidoneo a porre in evidenza aspetti differenti da quelli già illustrati e riscontrati.
Invero il dott. si limitava a mettere “in evidenza dal punto di vista grafologico il Persona_11 particolare stato d'animo e la condizione fisica e psichica in cui si trovava colei che ha compilato la lettera comparativa temporalmente omografa all'olografo oggetto di indagine e, specificamente, la presenza di pari condizioni e requisiti, assolutamente compatibili con la nominata comparativa”.
Evidenziava, dunque, la sola compatibilità tra i due scritti (testamento e lettera di commiato), quanto alla meramente presunta attribuibilità degli stessi a soggetti mossi da una stessa condizione psichica.
Il prof. concludeva limitandosi a riferire della “probabilità che i due documenti Persona_12 [presunto testamento e lettera di commiato, ndr] di cui sopra sono stati prodotti con il medesimo mezzo scrittorio”. Il dott. , infine riconoscendo di aver effettuato un esame solo Persona_13 parzialmente congruo alla luce della strumentazione utilizzata, giungeva “Con le dovute riserve del caso a ritenere che la mano che ha vergato i medesimi sembrerebbe la stessa. Tuttavia, al fine di potermi esprimere in termini di sufficiente ragionevolezza tecnica, dovrei poter disporre del testamento in verifica presso il mio laboratorio”. Da qui, il condivisibile giudizio di irrilevanza di tali ulteriori risultanze, comunque irritualmente introdotte nel presente giudizio, secondo quanto già evidenziato dal CTU in prime cure.
A tali ultime, condivisibili considerazioni, ha fatto seguito dunque, la decisione del tribunale il quale, come detto, nell'accertamento della falsità di un testamento olografo, può fondare la propria decisione, in ossequio al principio del suo libero convincimento, su qualunque mezzo di prova, anche raccolto in altro giudizio, se riproposto. Non è obbligo del Giudice, in tali casi, avvalersi necessariamente di una consulenza grafica e se pure una consulenza tecnica sia stata poi esperita, come nel caso di specie, non sarà tenuto a fondare il giudizio esclusivamente sui risultati di essa, ma ben potrà decidere sulla base di qualunque altro mezzo di prova. Il principio del libero convincimento, difatti, porta ad escludere in radice la sussistenza di una rigida gerarchia dei mezzi di prova.
Sul punto, è appena il caso di ribadire che la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere in modo generico lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, come nel caso qui discusso, ma ha l'onere in primo luogo di indicare in modo specifico e circostanziato gli elementi sui quali invoca il controllo da parte della Corte di Appello, riportando fedelmente i punti controversi e non condivisi della relazione peritale. Diversamente, infatti, si ricade in una inammissibile contestazione generica di lacune di accertamento tecnico, laddove – come è avvenuto nel caso di specie – la segnalazione dei difetti/ vizi della perizia non emerga da un'analisi puntuale e circostanziata, condotta secondo il canone di doppia specificità, ma discenda piuttosto da una generale e astratta giustapposizione di un asserito modello ideale di svolgimento di indagini grafologiche – da basarsi principalmente sulla strumentazione che consenta la verificazione e misurazione tridimensionale dell'incidenza pressoria – con l'obiettivo (improprio) di imputare ex post
a negligenza del consulente tecnico e del giudice che ne ha condiviso in modo argomentato i risultati, la mancata dimostrazione che, nel caso concreto, era necessario operare secondo il modello ideale appunto ricostruito dall'appellante. Da qui l'infondatezza di tale ulteriore doglianza, che va parimenti disattesa.
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha criticato la pronuncia resa per aver il primo Giudice condannato alla restituzione di vari beni, tra i quali, al n. 18 dell'elencazione Parte_1 presente nel dispositivo, “Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a presso Controparte_6
Intesa San Paolo Group Service – Banco di Napoli Filiale n. 00450”, e, al n. 20, “Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta”, senza, però, che fossero stati sufficientemente “individuati e neppure precisati i beni oggetto della pretesa”. Da qui, la pretesa indeterminatezza tanto della domanda, quanto della statuizione decisoria.
Come noto, la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda. Ovviamente, il detto principio trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass.n.16579/2002).Nello specifico, poi, il requisito della completezza è integrato dallo stretto collegamento ex art. 112 c.p.c. con le domande proposte dalle parti alle quali il dispositivo deve dare espresso e preciso riscontro. Ne consegue che la mancanza della statuizione corrispondente alla domanda spiegata dalle parti, ancorché fosse stata esposta in motivazione la corrispondente ragione della decisione, non potrebbe essere integrata dalla motivazione medesima e comporterebbe, se eccepita, la nullità della sentenza.
Il requisito della determinatezza -da intendersi come contenuto determinato o determinabile- invece,
è segnato dal profilo della concreta effettività della decisione ed è un profilo che, invece, ben si presta per evidenziare come la motivazione possa spiegare un effetto integrativo del dispositivo. Infatti quando il dispositivo non consenta di individuare con chiarezza o l'importo del credito oggetto della statuizione di condanna, sia sotto il profilo della somma capitale sia sotto il profilo della somma dovuta per interessi o spese del giudizio, oppure non consenta di precisare compiutamente il contenuto dell'obbligo di fare/di consegna o dell'accertamento, come eccepito nel motivo di gravame qui in esame, il richiamo espresso o tacito alla motivazione consente legittimamente di superare, quando necessario, l'eccezione di nullità.
Ebbene, nel caso in esame, il riferimento contenuto sia nella motivazione che nel dispositivo alla
“Cassetta di sicurezza n. 3200/00362542 intestata a presso Intesa San Paolo Group Controparte_6
Service – Banco di Napoli Filiale n. 00450”, oggetto della condanna alla restituzione dell'appellante appare senza dubbio connotato da completezza, per essere stata la stessa cassetta Parte_1 identificata per mezzo di elementi che ne consentono l'agevole e sicura individuazione, e da determinatezza, in forza dei riferimenti numerici identificativi tanto della cassetta medesima, quanto della filiale dell'istituto bancario, che ne permettono la altrettanto univoca individuazione. Quanto invece ai “Beni mobili prelevati presso gli immobili della de cuius in Roma e Napoli, in particolare un motociclo e una bicicletta”, di cui al capo 20 dell'elencazione presente nel dispositivo di condanna, parimenti, si può osservare che la non puntuale elencazione, al di là del motociclo e della bicicletta, dei beni che andrebbero restituiti, non vale a configurare una ipotesi di incompletezza/indeterminatezza della domanda e/o della statuizione, essendo al contrario sia l'una che l'altra univocamente dirette ad ottenere dall'appellante la puntuale restituzione di tutti quei beni mobili, quindi facilmente asportabili, che, presenti negli “immobili della de cuius a Roma e a Napoli”, fossero stati eventualmente ed arbitrariamente sottratti a colui che poteva, in forza delle emittende pronunce, esserne dichiarato esclusivo e pieno titolare e che, quindi, era legittimato a rientrarne nell'esclusivo e pieno possesso. Le genericità necessaria che ha connotato tanto la domanda quanto le relative statuizioni decisorie, dunque, non può in alcun modo confondersi con l'indeterminatezza dell'una o l'incompletezza delle altre, dovendosi al contrario ritenere, al di là della già chiarita e necessitata ampiezza semantica delle formule utilizzate, sufficientemente chiare e precise nell'articolazione dell'onere restitutorio di cui è stato investito il . Parte_1
5.Con il quinto motivo ha impugnato la parte della sentenza nella quale il Parte_1 primo Giudice lo ha condannato il “al pagamento di euro 3.576,54”, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari, oltre interessi a decorrere dal deposito della sentenza, e ciò nonostante il fatto che il convenuto in prime cure, nel fornire le precisazioni richieste nell'ordinanza del 15.10.2018, aveva depositato ritualmente il rendiconto per la Parte_3 quota in giacenza spettante alla de cuius, indicandone un ammontare pari, invece, ad appena 1.686,68 euro. In effetti, il primo Giudice, errando, ha dichiarato che “dalla contabilità così come espressamente formulata nelle memorie autorizzate del 09 novembre 2018, cui si rinvia, gli importi dovuti non oggetto di contestazione tra le costituite parti ammontano ad euro 3.576,54”.
Invero, nella memoria a firma dell'avv. Apolito, depositata in data 9.11.2018, si evince come “in ordine alle svariate quote di unità immobiliari, tutte facenti parte dell' , si produce Parte_3 un riepilogo con relativo rendiconto alla data del 30 giugno 2018 da cui emerge che l'importo delle rendite dei soli immobili messi a rendita, per la quota attribuibile agli Eredi , è Parte_5 pari ad euro 1.686,68 (all. 1 e 2 presenti note)”. Peraltro, alla detta memoria, erano allegati due documenti: 1) Eredità Stendardo - rendiconto al 30 giugno 2018; 2) Eredità Stendardo - riepilogo. Da entrambi, nel capo relativo ai “Saldi totali per erede dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018”, si evince che la quota di spettanza di ammontava a 1.686,68 euro e non a 3.576,54 euro, come Controparte_6 erroneamente statuito dal Tribunale. E ciò anche in ragione del fatto che gli eredi avevano P_ già rinunziato agli atti del giudizio limitatamente ai crediti derivanti dall'occupazione degli immobili di Napoli e Capaccio, oltre che della multiproprietà di ES ES, e comunque di altri immobili non rientranti nel rendiconto, dichiarando espressamente “di accettare la somma oggetto di rendicontazione”.
Dunque, sul punto, la sentenza dovrà essere riformata secondo l'importo riportato nelle scritture contabili citate e qui indicato (euro 1686,68).
6.Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per non aver ammesso le richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. ritualmente depositate, in particolare, “la prova per testi e l'interrogatorio formale, essendo tesi a provare lo stabile e duraturo legame affettivo tra la famiglia materna e la de cuius”, giudicate inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione de qua.
In merito a quest'ultimo motivo di gravame, si rinvia espressamente a quanto già ampiamente, chiarito in merito al principio del libero convincimento del giudice, sub III e soprattutto sub II, avendo in tale ultimo paragrafo esaustivamente chiarito come “il principio in parola non implica affatto che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto, ad esempio, a dar corso ad una istanza di ammissione di prova per testimoni. Egli, infatti, in base ai principi generali, potrà negare
l'ammissione di qualsiasi prova ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione (Cass.n.27304/2020). In sostanza, cioè, il principio del libero convincimento, in correlazione con l'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in presenza di un convincimento già raggiunto e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione”.
Anche detto motivo va respinto.
Per completezza, il Collegio ritiene di dovere fare menzione ai fini del corretto inquadramento della vicenda, delle risultanze del procedimento penale che hanno accertato la falsità del testamento oggetto del presente giudizio (Sentenza n. 9598, del 27 novembre 2017 emessa dal Tribunale di
Napoli, Quinta Sezione Penale, relativa al procedimento avente R.G.N.R. n. 8847/13 e R.G. Trib. N.
637/15; Sentenza n. 5152/2024, depositata in data 14 maggio 2024 ed emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sesta Sezione Penale, relativa al procedimento avente R.G. n. 5621/2018).Trattasi di risultanze menzionate dalle parti nei loro scritti difensivi ma non allegate in atti.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore indeterminabile della controversia
(tabella 12- giudizi innanzi alla Corte di Appello) in favore degli appellati. Va evidenziato, con riguardo all'esito complessivo della lite, che l'accoglimento del quinto motivo di gravame, in ragione della riforma del solo importo di cui al capo n.5 del dispositivo, con la condanna dell'appellante alla restituzione del minor importo di euro 1.686,68 non sposta i termini della questione quanto alla configurabilità della sostanziale ed integrale soccombenza del . In considerazione della CP_8 complessità della controversia e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va fatta applicazione dei valori medi in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello. Il compenso dell' avv. Gian Nicola de
Simone, legale degli appellati , e va aumentato, nella misura del 30%, CP_1 CP_2 Controparte_3 per l'attività difensiva svolta in favore dell'appellata ai sensi dell'art.4, comma 2, del Controparte_5
d.m. n. 55 del 2014 trattandosi di assistenza professionale prestata in favore di parti che rivestono la medesima posizione processuale (nel caso di specie appellati). Sul punto si richiama l'orientamento della S.C. secondo il quale: “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 , variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. sez. III , 17/04/2024, n.
10367).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1738/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma del capo n.5) del dispositivo della sentenza impugnata, condanna l'appellante alla restituzione Parte_1 dell'importo di 1.686,68 euro, a titolo di rendiconto ed indennità di occupazione dei beni ereditari, oltre interessi a decorrere dal deposito della sentenza;
2. rigetta nel resto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1941/2020 del tribunale di Napoli;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, , ed che liquida CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 complessivamente in euro 26.825,00 per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA come per legge. 4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_4
, che liquida complessivamente in euro 20.119,00 per i compensi professionali
[...] del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa