TRIB
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2024, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rapp.to e difeso, giusta delega versata in calce e su foglio Parte_1
separato, dall'Avv. Luigi Marchignoli e presso di lui elett.te dom.to in Frosinone, Via
G. De Matthaeis n. 12
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t., avente sede in Controparte_1
alla via A. Vespucci n. 172 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
******************
FATTO E DIRITTO
1. proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata, avverso l'ordinanza di sospensione provvisoria della patente di guida da parte del Prefetto di recante il n. prot. 00358067 del CP_1 NumeroDiPa_1
13.09.2018 Area III Ter emesso a seguito di violazione degli artt. 186/2 e 187/1
C.d.S.
A fondamento del ricorso deduceva che: in qualità di titolare di patente di guida , in data 18.10.2018, si vedeva notificare la suindicata ordinanza, NumeroD_2
di contestazione della violazione commessa in data 09.06.2018, alle ore 02:00, in
Torre del Greco, alla via De Gasperi, alla guida del veicolo VW Polo Tg. EL533GY. In ragione della violazione degli artt. 128, 186, 187 e 223 del c.d. Nuovo
Codice della Strada, la ordinava la sospensione della patente di Controparte_1
guida per un periodo di mesi 36.
Il ricorrente lamentava la carenza e/o difetto di motivazione, la carenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento, l'esistenza di manifeste omissioni nel verbale e la violazione dell'art. 24 Cost. In particolare, contestava l'assoluta carenza motivazionale del provvedimento dal quale non era stato possibile in alcun modo desumere a quale tipo di sostanza e in che percentuale il ricorrente sarebbe risultato positivo e, soprattutto, la modalità con cui tale esame sarebbe stato posto in essere.
Contestava, inoltre, l'assoluta non riferibilità del provvedimento al Prefetto allora vigente essendo stato lo stesso sottoscritto dalla Dott.ssa , dirigente Parte_2
d'area sanzionatoria, senza che fosse prodotto alcun provvedimento di incarico e senza che lo stesso, semplicemente richiamato, potesse essere rinvenibile nel Portale della Controparte_1
La non si costituiva in giudizio;
il Giudice di Pace Controparte_1
dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e compensava per intero tra le parti le spese di lite.
Avverso tale provvedimento, proponeva appello , chiedendo, in Parte_1
riforma della sentenza: annullare l'ordinanza prefettizia Prot. M-IT-PR-NAUTG
00358067 del 13.09.2018 e per l'effetto revocare il relativo provvedimento cautelare.
La non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.1 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
2.2 Il primo motivo di appello proposto è però inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i seguenti motivi.
Giova premettere, in generale, che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, vigente a far data dall'11 settembre 2012, dispone al primo comma: "l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
La norma, pur prestandosi a diverse interpretazioni, va letta nel senso di privilegiare anzitutto un'esegesi sostanzialistica del primo requisito, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico, come per lo più già avveniva sulla scorta della normativa previgente (cfr., ad es.,
Cass. 29 maggio 2012, n. 8548; Cass. 31 maggio 2011, n. 12032; Cass. 29 ottobre
2010, n. 22193; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068).
Quanto poi al secondo requisito, il carattere di novità del medesimo consiste, come sottolineato da attenta dottrina, nell'imporre all'appellante "l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta" al giudice di secondo grado, riconnettendosi lo stesso per il resto al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono" (così Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924; cfr. altresì, in tema di specificità dei motivi, ex multis, Cass. 25 maggio 2012, n. 8355; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; Cass. I luglio 2009, n.
15468; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
Infine, con riferimento al requisito di cui al punto 2 dell'art. 342, conformemente ai primi commenti in materia, è da escludere che il legislatore pretenda l'enunciazione di specifici errores in procedendo o in iudicando, esigendo semplicemente che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate), sicché "l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati"(cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione
n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso, in generale, in ordine ai criteri interpretativi dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, è da osservare che, nella specie, il primo motivo di appello proposto risulta costruito in maniera difforme dall'art. 342 c.p.c.
Come già sopra osservato, l'appello, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dalla norma appena citata, deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata ed il suo rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ora, nel caso in esame, sebbene nell'atto di appello siano indicate le violazioni di legge denunziate, nonché le modifiche richieste all'impugnata sentenza, non può sottacersi che le doglianze con riferimento al dedotto difetto di motivazione sono del tutto generiche e prive di qualsivoglia argomentazioni in diritto.
2.3 Peraltro, si aggiunge che l'appellante, per la prima volta in sede di appello, ha mosso delle censure all'ordinanza prefettizia non invece sollevate in primo grado. Ne consegue che le censure relative al ritardo nell'emissione del provvedimento di sospensione, nonché alla sospensione della patente per un periodo superiore al limite di legge, in quanto nuove sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, per tale ragione, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
3. Con riguardo invece all'ultimo motivo di appello, lo stesso è infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
Invero, il provvedimento prefettizio è sottoscritto dal Dirigente dell'area
Viceprefetto aggiunto dott.ssa e dal testo dell'atto emergono gli estremi Parte_2
del provvedimento di conferimento dell'incarico e della delega.
“In applicazione dei principi in materia di esercizio di poteri vicari i vice
Prefetti, al pari di ogni altro organo vicario dello Stato, possono legittimamente esercitare i poteri spettanti al Prefetto non solo sulla base di esplicite deleghe ma anche senza alcuna delega qualora quest'ultimo risulti assente e/o impedito” (T.A.R.
Perugia, sez. I, con sentenza 29 agosto 2008, n. 542). CP_2
Consegue da quanto innanzi che l'appello proposto da non può Parte_1
trovare accoglimento.
4. Nulla deve disporsi per le spese stante la contumacia della CP_1
in entrambi i gradi di giudizio.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese.
Torre Annunziata, 8 luglio 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Mariacristina Carpinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rapp.to e difeso, giusta delega versata in calce e su foglio Parte_1
separato, dall'Avv. Luigi Marchignoli e presso di lui elett.te dom.to in Frosinone, Via
G. De Matthaeis n. 12
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t., avente sede in Controparte_1
alla via A. Vespucci n. 172 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
******************
FATTO E DIRITTO
1. proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata, avverso l'ordinanza di sospensione provvisoria della patente di guida da parte del Prefetto di recante il n. prot. 00358067 del CP_1 NumeroDiPa_1
13.09.2018 Area III Ter emesso a seguito di violazione degli artt. 186/2 e 187/1
C.d.S.
A fondamento del ricorso deduceva che: in qualità di titolare di patente di guida , in data 18.10.2018, si vedeva notificare la suindicata ordinanza, NumeroD_2
di contestazione della violazione commessa in data 09.06.2018, alle ore 02:00, in
Torre del Greco, alla via De Gasperi, alla guida del veicolo VW Polo Tg. EL533GY. In ragione della violazione degli artt. 128, 186, 187 e 223 del c.d. Nuovo
Codice della Strada, la ordinava la sospensione della patente di Controparte_1
guida per un periodo di mesi 36.
Il ricorrente lamentava la carenza e/o difetto di motivazione, la carenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento, l'esistenza di manifeste omissioni nel verbale e la violazione dell'art. 24 Cost. In particolare, contestava l'assoluta carenza motivazionale del provvedimento dal quale non era stato possibile in alcun modo desumere a quale tipo di sostanza e in che percentuale il ricorrente sarebbe risultato positivo e, soprattutto, la modalità con cui tale esame sarebbe stato posto in essere.
Contestava, inoltre, l'assoluta non riferibilità del provvedimento al Prefetto allora vigente essendo stato lo stesso sottoscritto dalla Dott.ssa , dirigente Parte_2
d'area sanzionatoria, senza che fosse prodotto alcun provvedimento di incarico e senza che lo stesso, semplicemente richiamato, potesse essere rinvenibile nel Portale della Controparte_1
La non si costituiva in giudizio;
il Giudice di Pace Controparte_1
dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e compensava per intero tra le parti le spese di lite.
Avverso tale provvedimento, proponeva appello , chiedendo, in Parte_1
riforma della sentenza: annullare l'ordinanza prefettizia Prot. M-IT-PR-NAUTG
00358067 del 13.09.2018 e per l'effetto revocare il relativo provvedimento cautelare.
La non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.1 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
2.2 Il primo motivo di appello proposto è però inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i seguenti motivi.
Giova premettere, in generale, che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, vigente a far data dall'11 settembre 2012, dispone al primo comma: "l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
La norma, pur prestandosi a diverse interpretazioni, va letta nel senso di privilegiare anzitutto un'esegesi sostanzialistica del primo requisito, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico, come per lo più già avveniva sulla scorta della normativa previgente (cfr., ad es.,
Cass. 29 maggio 2012, n. 8548; Cass. 31 maggio 2011, n. 12032; Cass. 29 ottobre
2010, n. 22193; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068).
Quanto poi al secondo requisito, il carattere di novità del medesimo consiste, come sottolineato da attenta dottrina, nell'imporre all'appellante "l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta" al giudice di secondo grado, riconnettendosi lo stesso per il resto al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono" (così Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924; cfr. altresì, in tema di specificità dei motivi, ex multis, Cass. 25 maggio 2012, n. 8355; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; Cass. I luglio 2009, n.
15468; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
Infine, con riferimento al requisito di cui al punto 2 dell'art. 342, conformemente ai primi commenti in materia, è da escludere che il legislatore pretenda l'enunciazione di specifici errores in procedendo o in iudicando, esigendo semplicemente che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate), sicché "l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati"(cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione
n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso, in generale, in ordine ai criteri interpretativi dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, è da osservare che, nella specie, il primo motivo di appello proposto risulta costruito in maniera difforme dall'art. 342 c.p.c.
Come già sopra osservato, l'appello, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dalla norma appena citata, deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata ed il suo rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ora, nel caso in esame, sebbene nell'atto di appello siano indicate le violazioni di legge denunziate, nonché le modifiche richieste all'impugnata sentenza, non può sottacersi che le doglianze con riferimento al dedotto difetto di motivazione sono del tutto generiche e prive di qualsivoglia argomentazioni in diritto.
2.3 Peraltro, si aggiunge che l'appellante, per la prima volta in sede di appello, ha mosso delle censure all'ordinanza prefettizia non invece sollevate in primo grado. Ne consegue che le censure relative al ritardo nell'emissione del provvedimento di sospensione, nonché alla sospensione della patente per un periodo superiore al limite di legge, in quanto nuove sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, per tale ragione, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
3. Con riguardo invece all'ultimo motivo di appello, lo stesso è infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
Invero, il provvedimento prefettizio è sottoscritto dal Dirigente dell'area
Viceprefetto aggiunto dott.ssa e dal testo dell'atto emergono gli estremi Parte_2
del provvedimento di conferimento dell'incarico e della delega.
“In applicazione dei principi in materia di esercizio di poteri vicari i vice
Prefetti, al pari di ogni altro organo vicario dello Stato, possono legittimamente esercitare i poteri spettanti al Prefetto non solo sulla base di esplicite deleghe ma anche senza alcuna delega qualora quest'ultimo risulti assente e/o impedito” (T.A.R.
Perugia, sez. I, con sentenza 29 agosto 2008, n. 542). CP_2
Consegue da quanto innanzi che l'appello proposto da non può Parte_1
trovare accoglimento.
4. Nulla deve disporsi per le spese stante la contumacia della CP_1
in entrambi i gradi di giudizio.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese.
Torre Annunziata, 8 luglio 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Mariacristina Carpinelli