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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3879 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonello Urso;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di notifica. CP_1
All'udienza odierna l' chiedeva la declaratoria di inammissibilità e CP_1
improcedibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento della prestazione sanitaria relativa ai benefici ex Legge 104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 3/12/2024 nessuna delle parti ha depositato note scritte e l' non risultava costituita in CP_1 giudizio. La procedura veniva differita all'udienza del 18/2/2025 all'esito della quale l' , pur costituendosi, rilevava il mancato rispetto dei termini di legge CP_1 ai fini della notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Devesi osservare che è stato violato il principio del contraddittorio ex lege anche in ragione di quanto rilevato dall' in sede di costituzione. CP_1
Tutto quanto verificatosi deve essere valutato in maniera impeditiva ai fini della prosecuzione del giudizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la mancata costituzione dell' CP_1
devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3879 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonello Urso;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di notifica. CP_1
All'udienza odierna l' chiedeva la declaratoria di inammissibilità e CP_1
improcedibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento della prestazione sanitaria relativa ai benefici ex Legge 104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 3/12/2024 nessuna delle parti ha depositato note scritte e l' non risultava costituita in CP_1 giudizio. La procedura veniva differita all'udienza del 18/2/2025 all'esito della quale l' , pur costituendosi, rilevava il mancato rispetto dei termini di legge CP_1 ai fini della notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Devesi osservare che è stato violato il principio del contraddittorio ex lege anche in ragione di quanto rilevato dall' in sede di costituzione. CP_1
Tutto quanto verificatosi deve essere valutato in maniera impeditiva ai fini della prosecuzione del giudizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la mancata costituzione dell' CP_1
devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari