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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1057 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
, nata a [...] Parte_1
Gotto il 13/01/1981, c.f.: , e , nata a C.F._1 Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto il 10/03/1973, c.f.: elettivamente C.F._2 domiciliate in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto I n. 417, presso lo studio dell'avv.
Letteria Rosalba Lentini, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrici -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto C.F._3
I n. 396, presso lo studio dell'avv. Claudio Cannas, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto - avente per OGGETTO: azione di ripetizione di debiti ereditari ai sensi dell'art. 754 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9/06/2018, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio , esponendo: che, in Controparte_1 Controparte_2 data 15/02/2014, decedeva senza lasciare alcun testamento, per cui la Persona_1 sua eredità veniva devoluta ex lege per ½ al figlio e per la rimanente Controparte_2 metà alle odierne attrici, subentrate per rappresentazione alla premorta madre Per_2
venuta a mancare il 22/07/2006; che, mentre era ancora in vita, con atto ricevuto
[...] dal Notaio da Terme Vigliatore in data 23/07/2009, rep. 35694/5386, Persona_3 registrato a Barcellona P.G. il 30/07/2009 al n. 1607, aveva donato al Persona_1 figlio , per la quota di 2/36, ed alle nipoti e Controparte_2 Parte_1 CP_1
per la quota di 10/36, i suoi diritti – pari a complessivi 12/36 - sul fabbricato a
[...] piano terra, piano primo e piano secondo individuato in Catasto al foglio 52, particella
152, sub. 5 (piano terra), sub. 2 (piano primo) e sub. 3 (piano secondo), riservandosi l'usufrutto a vita sul medesimo;
che, contestualmente, con lo stesso atto, a
[...]
era stata attribuita l'unità immobiliare sita al piano terra, a CP_2 Parte_1
l'unità immobiliare sita al primo piano ed a l'unità immobiliare sita al Controparte_1 secondo piano;
che con l'atto de quo era stato ulteriormente disposto che
[...]
avrebbe continuato ad abitare l'appartamento sito al primo piano del predetto Per_1 fabbricato (part. 152 sub. 2); che, con atto ricevuto dal Notaio da Persona_4
Barcellona P.G. in data 15/07/2009, rep. 64966/16236, registrato a Barcellona P.G. il
21/07/2009 al n. 1510, trascritto in Messina il 22/07/2009 ai nn. 25385/17202,
[...]
, rappresentata dalle odierne parti in causa, aveva venduto a Per_1 Controparte_3
e l'appezzamento di terreno sito in Barcellona P.G., contrada San
[...] CP_4
Giovanni Panno o Petaro, individuato in Catasto al foglio 19, part. 994 di are 7,00 e part. 996 di are 5,70, per il prezzo di euro centomila;
che il predetto prezzo era stato corrisposto per metà a e per la rimanente metà alle odierne attrici;
che la vendita di Controparte_2 detto terreno aveva generato plusvalenze non dichiarate da ed accertate Persona_1 dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n. TYX01H603603/2013, notificato alla in data 30/10/2013; che, successivamente, dopo la morte di Per_1 Persona_1
e precisamente il 15.04.2015, le attrici ricevevano notifica di cartella SERIT avente ad oggetto il citato accertamento, col quale veniva loro intimato di pagare la somma di euro
30.575,50; che le stesse, dopo i vani tentativi di mettersi in contatto con l'odierno convenuto per concordare il pagamento del debito ereditario, al fine di scongiurare l'eventualità di un'azione esecutiva da parte del creditore e di interrompere l'ulteriore maturazione di interessi sulla somma dovuta, rivolgevano all'ente di riscossione, in data
20/04/2017, formale istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata, la quale veniva accolta, con conseguente riduzione del debito ad euro 26.660,09, oltre ad interessi per la dilazione pari ad euro 386,83 per un totale complessivo di euro 27.046,26, da corrispondere in cinque rate, di cui le prime quattro già pagate rispettivamente il 28.7.17, il 26.9.17, il 27.11.17 e il 27.04.18 e l'ultima, in scadenza il 30.09.18, da pagare;
che, avendo dovuto versare anche la quota spettante a , le odierne attrici Controparte_2 reiteravano invano delle richieste in cui gli chiedevano, quale coerede ed obbligato in solido per i debiti contratti dalla madre di partecipare per la quota di Persona_1 metà al pagamento delle rate di condono;
che, successivamente, con raccomandate a.r. prot. nn. 5637 e 5639 del 16/01/2018, veniva intimato a il pagamento Controparte_1 per il canone di servizio idrico relativo ai contatori nn. G62014 e 759539 intestati a
[...]
, marito di che misuravano il consumo di acqua CP_5 Persona_1 nell'appartamento in cui viveva quest'ultima, quantificato – per l'anno 2013 – nella complessiva somma di euro 1.185,84, corrisposta con versamenti eseguiti il 9.03.2018; che, al fine di reperire le risorse economiche necessarie a sostenere i superiori esborsi, le odierne attrici si trovavano inoltre costrette a vendere gli immobili ricevuti con il succitato atto in Notar del 23/07/2009. Per_3
Ciò premesso e dedotto l'obbligo del convenuto di pagare la Controparte_2 metà delle somme sborsate dalle attrici a titolo di debiti del de cuius, di cui gli eredi sono coobbligati in solido, le attrici hanno chiesto al Tribunale adito di: “in via principale: ritenere e dichiarare che il signor è obbligato in solido per i debiti Controparte_2 ereditari della defunta madre;
ritenere e dichiarare che il signor Persona_1
era tenuto al pagamento della quota di metà dei debiti ereditari;
Controparte_2 condannare il signor al pagamento della quota di metà del debito
Controparte_2 ereditario accertato pari ad euro 14.116,38, oltre interessi e spese dalla domanda al soddisfo;
condannare il signor al risarcimento, anche in via equitativa,
Controparte_2 dei danni subiti dalle attrici per aver dovuto anticipare le somme dallo stesso dovute. In via subordinata: si richiede che il signor sia condannato per l'indebito
Controparte_2 arricchimento di cui lo stesso ha beneficiato omettendo di pagare i debiti ereditari”.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.02.2019, si è costituito in giudizio
, il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 essendo stato chiamato in giudizio in proprio e non nella qualità di erede di Per_5
Nel merito, il convenuto ha dedotto: di non avere mai ricevuto alcuna notifica da
[...] parte di e che difetta la prova della riferibilità dell'avviso di accertamento CP_6 notificato il 30.10.2013 e della cartella ricevuta il 15.04.2015, non prodotti in giudizio, ad un debito ereditario;
che la quota pretesa relativamente al canone del servizio idrico a servizio dell'appartamento di cui al primo piano (particella 512 sub 2) non era dovuta in quanto l'appartamento, nel periodo di riferimento – anno 2013 - e già dall'anno 2012, non era abitato da domiciliata per ragioni di salute presso la casa di riposo Persona_1
“Padre Giuseppe Materia” di Barcellona Pozzo di Gotto, quanto piuttosto nell'esclusivo possesso di , come da atto in Notar Parte_1 Persona_3
del 23/07/2009; in via subordinata, la sussistenza del diritto delle attrici alla
[...] ripetizione dei debiti ereditari relativi al fabbricato identificato catastalmente al foglio 52, particella 152, sub 5, sub 2 e sub 3 nei limiti della quota ricevuta in donazione del
23.07.2009 e, quindi, dei 2/36 del valore del bene;
l'assenza dei presupposti per il positivo esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Pertanto, il convenuto ha chiesto di: “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_2
l'estromissione di questi dal procedimento, in ragione del fatto che la chiamata in causa
è stata notificata solo in proprio e non anche n.q. di erede della sig.ra . Persona_6
Nel merito: accertare e dichiarare che nessuna somma dovrà corrispondere il signor
alle sigg.re e , a titolo Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 di debiti ereditari della sig.ra per le ragioni esposte in parte motiva e, Persona_1 in ogni caso, perché non v'è prova che le somme richieste derivano da debiti ereditari riconducibili alla sig.ra ; conseguentemente rigettare la domanda di Persona_1 pagamento della somma di euro 14.116,38 richiesta dalle attrici nei confronti del sig. NG.
, perché non dovuta, non provata e, comunque, non giustificata per i Controparte_2 motivi esposti nel corpo del presente atto;
conseguentemente rigettare la domanda di pagamento della somma di euro 592,92 (canoni acquedotto) poiché riferibili ad appartamenti nel pieno possesso delle attrici;
accertare e dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda per ingiustificato arricchimento per mancanza dei requisiti di legge;
condannare le sigg.re e – in Parte_1 Controparte_1 solido tra di loro – al risarcimento dei danni in favore del sig. NG. , ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., anche in via equitativa e, in ogni caso, nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Con provvedimento emesso all'udienza del 18/10/2019, il Giudice, a suo tempo assegnatario del procedimento, rilevato che il convenuto era stato citato in proprio e non nella qualità di coerede di ha onerato le attrici di rinnovare la citazione Persona_1 nei confronti di , rinviando la causa a successiva udienza per la prima Controparte_2 comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata da nuovo procuratore in data 29.01.2021 ha insistito nelle difese e istanze già articolate, eccependo altresì il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva per avere rifiutato l'eredità di con atto Persona_1 pubblico del 5.09.2017, chiedendo in via preliminare di “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_2
l'estromissione di questi dal procedimento”.
La causa è stata istruita mediante la concessione dei termini ex art. 183, comma VI
c.p.c.
Frattanto riassegnato il procedimento alla scrivente con decreto n. 12/2024 del
Presidente del Tribunale, con ordinanza dell'8.01.2025 sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in att.
2. Preliminarmente, occorre prendere posizione sulla richiesta di “estromissione” avanzata da parte convenuta sull'assunto della propria carenza di legittimazione passiva.
Orbene, va premesso che nel caso di specie non viene in rilievo una problematica relativa alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge ai fini dell'esperimento della domanda giudiziale, nel cui novero rientra la legittimazione passiva, ovvero a contraddire, della parte nei cui confronti la stessa sia stata proposta, evincendosi dall'atto di citazione che è stato chiamato in giudizio per il pagamento dei debiti ereditari e, Controparte_2 quindi, in qualità di erede o, meglio di coerede, di Persona_1
Piuttosto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2156), viene in evidenza una questione di titolarità dal lato passivo della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, di cui il possesso della qualità di erede in capo al debitore convenuto costituisce presupposto indefettibile, questione invero inerente il merito della controversia.
Ciò premesso, va osservato che l'istituto dell'estromissione, invocato da
[...]
, previsto dall'art. 111, comma 3, c.p.c., si caratterizza per un regime di CP_2 operatività limitato alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, che si riducono a quella del dante causa o successore a titolo universale, il quale “può essere estromesso” nel caso in cui il successore a titolo particolare abbia esercitato la facoltà di intervenire nel giudizio o ivi sia stato chiamato e vi sia il consenso di tutte le parti (“il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”).
In via assorbente ad ogni ulteriore profilo, va ritenuto che l'inapplicabilità dell'istituto in esame ad ipotesi diverse da quelle testé descritte, non ricorrenti nel caso sottoposto all'attenzione del decidente, implica il rigetto della relativa istanza.
Ciò posto, va esaminata la domanda proposta da Parte_1
Ausiliatrice e , con la quale queste ultime hanno chiesto la condanna di Controparte_1
al pagamento pro quota, ovvero in ragione di metà, dei debiti ereditati Controparte_2 dalla defunta consistenti nell'imposta sulla plusvalenza realizzata a Persona_1 seguito della stipula dell'atto di compravendita in Notar del 15/07/2009 e Persona_4 nel canone di servizio idrico relativo all'anno 2013, dovuto in ragione del consumo di acqua rilevato nell'appartamento sito al primo piano del fabbricato individuato in Catasto al foglio 52, part. 152, sub 2, goduto da in forza di riserva di usufrutto. Persona_1
L'esame della suddetta domanda non può prescindere dall'accertamento del possesso della qualità di erede in capo al convenuto, il quale costituisce – come già osservato – presupposto indispensabile ai fini del positivo esperimento della pretesa attorea.
Sul punto, si osserva che, in ossequio all'art. 2697 c.c. – ai sensi del quale chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento – il relativo onere incombe sulle attrici, le quali sono tenute a fornire la prova che il convenuto abbia accettato l'eredità, ovvero che lo stesso abbia posto in essere atti di gestione del patrimonio della de cuius che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede.
Nel caso di specie, detto onere non è stato assolto.
In tal senso assume carattere dirimente l'atto di rinuncia all'eredità del 5/09/2017 di e prodotto da parte convenuta. Controparte_2
Al riguardo, non merita di essere condivisa la contestazione articolata dalle attrici secondo la quale detta rinuncia non sarebbe loro opponibile a causa del mancato inserimento della stessa nel registro delle successioni, in quanto, per costante giurisprudenza, detta inserzione non incide sulla validità della rinuncia e l'onere probatorio circa l'assolvimento di detto adempimento grava sul creditore che agisca in giudizio per conseguire il pagamento dei debiti ereditari.
In materia, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale
“L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del “de cuius” a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto
“de quo” nel registro delle successioni” (Cass. Civ., sez. III, n. sez. III, 13/02/2014,
n.3346).
Nessuna rilevanza assume, inoltre, sotto il profilo in esame, la circostanza che
, nell'ambito dello scambio epistolare avuto con le attrici abbia omesso Controparte_2 di contestare la propria qualità di erede, sia perché detta omissione non risulta, di per sé, idonea ad integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità o a rendere la relativa rinuncia inopponibile agli eventuali creditori ereditari, sia perché, affinché la non contestazione di un fatto produca gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., occorre che la stessa abbia luogo nel giudizio nell'ambito del quale detto fatto sia stato dedotto, essendo invece irrilevante la mancata contestazione avvenuta in sede stragiudiziale.
Per le medesime ragioni, risulta priva di conseguenze la circostanza che la suddetta omissione sia stata reiterata nell'ambito della procedura di mediazione avviata dalle odierne attrici precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, dovendosi aggiungere, in tal caso, che la forma solenne richiesta dalla legge ai fini della redazione dell'atto di rinuncia implica la inammissibilità di una revoca tacita della stessa, conseguendone l'irrilevanza dei comportamenti posti in essere dal chiamato successivamente al compimento dell'atto de quo.
La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, a forma solenne
(art. 519 c.c.), mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla.
Il compimento di tale atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato, non essendo peraltro ammissibile – per consolidata giurisprudenza di legittimità - una revoca tacita della rinuncia, né un'accettazione tacita dell'eredità successivamente alla rinuncia dell'eredità medesima
(cfr. Cass. Civ., sez. II, 28/12/2022, n.37927).
Altresì infondata, al fine di inferire l'accettazione tacita dell'eredità e l'inefficacia della rinuncia, si rivela la prospettazione delle odierne attrici relativa al possesso dei beni ereditari da parte di nel periodo immediatamente successivo alla morte Controparte_2 della de cuius, nonché all'asserito compimento, da parte dello stesso ed anteriormente alla formalizzazione della superiore rinuncia, di atti di gestione del patrimonio ereditario.
In primo luogo, infatti, va osservato che la ricostruzione dei fatti operata dalle istanti non risulta supportata da adeguati riscontri probatori, non essendo stato dimostrato né che il convenuto abbia avuto la piena disponibilità dell'appartamento per essergli stata consegnata, alla morte del de cuius, la chiave dell'abitazione sul quale insisteva il diritto di usufrutto della madre né che abbia sottratto parte Persona_1 Controparte_2 dei mobili e delle suppellettili ivi presenti, risultando peraltro dette circostanze dedotte solo in seno alle note conclusive allorquando erano spirati i termini perentori oltre i quali maturano le preclusioni assertive e probatorie.
Va evidenziato, poi, come non risulterebbero idonei – quand'anche provati – ad integrare la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità gli atti di gestione del patrimonio ereditario asseritamente posti in essere dall'odierno convenuto nell'intervallo di tempo compreso tra la morte della de cuius e la formalizzazione dell'atto di rinuncia e consistenti nel prelievo di somme di denaro dal libretto postale di risparmio n. 17878437 intestato a Persona_1
Quanto alle somme asseritamente prelevate dal libretto di risparmio intestato alla de cuius, va osservato anzitutto come detti atti non costituiscono necessariamente accettazione tacita dell'eredità.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di successioni per causa di morte, non configura accettazione tacita dell'eredità ex se l'atto del prelievo quanto piuttosto, per un verso, l'accertamento del pagamento di un debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità e, per altro verso, la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio non può ritenersi per ciò stesso che quest'ultimo abbia accettato l'eredità (cfr. Cass. Civ., sez. II, 22/02/2018, n.4320).
Nel presente giudizio non solo non vi è prova che i prelievi annotati sull'estratto del libretto prodotto in atti siano stati eseguiti da , ma non è stata allegata Controparte_2
e dimostrata la causale di detti prelevamenti, risultando non configurabile alcuna accettazione tacita.
I documenti depositati dalle attrici, sulle quali gravava l'onere di prova, si limitano ad attestare la frequenza e l'entità dei movimenti che hanno interessato il libretto de quo nel periodo considerato, senza tuttavia rivelare informazioni utili ai fini di cui sopra.
Né altri elementi di prova sono stati offerti, dovendosi ribadire in questa sede, stante la richiesta reiterata nelle note conclusive, che non era ammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. articolata dalle attrici nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., considerata in parte la genericità della richiesta svolta in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c., che espressamente prevede che l'istanza debba contenere specifica indicazione del documento di cui si chiede l'esibizione, nonché considerato che detta istanza ha ad oggetto sia informazioni già acquisite in atti mediante la produzione dell'elenco dei movimenti eseguiti sul libretto di risparmio n. 17878437, sia informazioni acquisibili dalla parte anteriormente all'instaurazione del giudizio (non potendo – come è noto – sopperire l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ad un onere probatorio di parte)
Inoltre, nel caso di libretto di deposito intestato a più persone, come nella specie, i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall'art 1298, comma 2, c.c. in virtù del quale vige una presunzione per la quale il credito si divide in quote uguali salvo che risulti diversamente, dovendosi in nuce escludere la natura di bene ereditario dell'intero saldo attivo del libretto, non senza considerare che non è nota l'identità del soggetto cointestatario, né la provenienza degli accrediti, né la natura e titolarità degli atti dispositivi operati sul libretto, valendo in parte qua quanto già osservato in ordine all'istanza attorea ex art. 210 c.p.c.
A tutto quanto sopra si aggiunga che la qualità di erede in capo a Controparte_2 non può validamente inferirsi dagli atti provenienti da Agenzia delle Entrate – Riscossione
(vedi all. 4 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Il difetto della qualità di erede assume valenza dirimente per ritenere l'infondatezza della domanda di ripetizione ex art. 754 c.c., che pertanto va rigettata, divenendo assorbito il vaglio giudiziale circa la riferibilità delle somme sborsate dalle attrici a debiti ereditari.
La superiore statuizione implica, altresì, il rigetto della domanda avanzata dalle attrici nei confronti di , avente ad oggetto il risarcimento del danno dalle Controparte_2 stesse asseritamente patito per aver dovuto anticipare le somme asseritamente dovute dal convenuto, pregiudizio in ogni caso genericamente allegato e rimasto sfornito di prova.
Infine, il difetto della qualità di erede, in uno alla mancata prova dell'ingiustificato arricchimento del convenuto in danno delle attrici, non consentono di ritenere fondata la chiesta condanna di ai sensi dell'art. 2041 c.c. Controparte_2
3. Nonostante la soccombenza di parte attrici, la circostanza che la rinuncia all'eredità sia stata dichiarata e documentata dal convenuto solo in seno alla comparsa di costituzione depositata il 29.01.2021, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali della fase studio e della fase introduttiva, mentre vanno poste a carico delle attrici quelle della fase istruttoria e della fase decisionale, nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta – azione che, come noto, va inquadrata entro lo schema della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alle condizioni richieste per il suo positivo esperimento ed al relativo regime probatorio – va evidenziata l'assenza, nel caso di specie, di elementi idonei a configurare tanto gli estremi dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave del soccombente, quanto quelli dell'elemento oggettivo, individuato nei danni conseguenti alla condotta processuale di quest'ultimo.
Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1057/2018 R.G. così provvede:
– rigetta le domande proposte da e Parte_1 CP_1 nei confronti di;
[...] Controparte_2
– condanna parte attrice alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da per la fase istruttoria e per la fase decisionale, liquidate in € 3.381,00 a titolo Controparte_2 di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario;
– rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Controparte_2 confronti di e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1057 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
, nata a [...] Parte_1
Gotto il 13/01/1981, c.f.: , e , nata a C.F._1 Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto il 10/03/1973, c.f.: elettivamente C.F._2 domiciliate in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto I n. 417, presso lo studio dell'avv.
Letteria Rosalba Lentini, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrici -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto C.F._3
I n. 396, presso lo studio dell'avv. Claudio Cannas, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto - avente per OGGETTO: azione di ripetizione di debiti ereditari ai sensi dell'art. 754 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9/06/2018, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio , esponendo: che, in Controparte_1 Controparte_2 data 15/02/2014, decedeva senza lasciare alcun testamento, per cui la Persona_1 sua eredità veniva devoluta ex lege per ½ al figlio e per la rimanente Controparte_2 metà alle odierne attrici, subentrate per rappresentazione alla premorta madre Per_2
venuta a mancare il 22/07/2006; che, mentre era ancora in vita, con atto ricevuto
[...] dal Notaio da Terme Vigliatore in data 23/07/2009, rep. 35694/5386, Persona_3 registrato a Barcellona P.G. il 30/07/2009 al n. 1607, aveva donato al Persona_1 figlio , per la quota di 2/36, ed alle nipoti e Controparte_2 Parte_1 CP_1
per la quota di 10/36, i suoi diritti – pari a complessivi 12/36 - sul fabbricato a
[...] piano terra, piano primo e piano secondo individuato in Catasto al foglio 52, particella
152, sub. 5 (piano terra), sub. 2 (piano primo) e sub. 3 (piano secondo), riservandosi l'usufrutto a vita sul medesimo;
che, contestualmente, con lo stesso atto, a
[...]
era stata attribuita l'unità immobiliare sita al piano terra, a CP_2 Parte_1
l'unità immobiliare sita al primo piano ed a l'unità immobiliare sita al Controparte_1 secondo piano;
che con l'atto de quo era stato ulteriormente disposto che
[...]
avrebbe continuato ad abitare l'appartamento sito al primo piano del predetto Per_1 fabbricato (part. 152 sub. 2); che, con atto ricevuto dal Notaio da Persona_4
Barcellona P.G. in data 15/07/2009, rep. 64966/16236, registrato a Barcellona P.G. il
21/07/2009 al n. 1510, trascritto in Messina il 22/07/2009 ai nn. 25385/17202,
[...]
, rappresentata dalle odierne parti in causa, aveva venduto a Per_1 Controparte_3
e l'appezzamento di terreno sito in Barcellona P.G., contrada San
[...] CP_4
Giovanni Panno o Petaro, individuato in Catasto al foglio 19, part. 994 di are 7,00 e part. 996 di are 5,70, per il prezzo di euro centomila;
che il predetto prezzo era stato corrisposto per metà a e per la rimanente metà alle odierne attrici;
che la vendita di Controparte_2 detto terreno aveva generato plusvalenze non dichiarate da ed accertate Persona_1 dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n. TYX01H603603/2013, notificato alla in data 30/10/2013; che, successivamente, dopo la morte di Per_1 Persona_1
e precisamente il 15.04.2015, le attrici ricevevano notifica di cartella SERIT avente ad oggetto il citato accertamento, col quale veniva loro intimato di pagare la somma di euro
30.575,50; che le stesse, dopo i vani tentativi di mettersi in contatto con l'odierno convenuto per concordare il pagamento del debito ereditario, al fine di scongiurare l'eventualità di un'azione esecutiva da parte del creditore e di interrompere l'ulteriore maturazione di interessi sulla somma dovuta, rivolgevano all'ente di riscossione, in data
20/04/2017, formale istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata, la quale veniva accolta, con conseguente riduzione del debito ad euro 26.660,09, oltre ad interessi per la dilazione pari ad euro 386,83 per un totale complessivo di euro 27.046,26, da corrispondere in cinque rate, di cui le prime quattro già pagate rispettivamente il 28.7.17, il 26.9.17, il 27.11.17 e il 27.04.18 e l'ultima, in scadenza il 30.09.18, da pagare;
che, avendo dovuto versare anche la quota spettante a , le odierne attrici Controparte_2 reiteravano invano delle richieste in cui gli chiedevano, quale coerede ed obbligato in solido per i debiti contratti dalla madre di partecipare per la quota di Persona_1 metà al pagamento delle rate di condono;
che, successivamente, con raccomandate a.r. prot. nn. 5637 e 5639 del 16/01/2018, veniva intimato a il pagamento Controparte_1 per il canone di servizio idrico relativo ai contatori nn. G62014 e 759539 intestati a
[...]
, marito di che misuravano il consumo di acqua CP_5 Persona_1 nell'appartamento in cui viveva quest'ultima, quantificato – per l'anno 2013 – nella complessiva somma di euro 1.185,84, corrisposta con versamenti eseguiti il 9.03.2018; che, al fine di reperire le risorse economiche necessarie a sostenere i superiori esborsi, le odierne attrici si trovavano inoltre costrette a vendere gli immobili ricevuti con il succitato atto in Notar del 23/07/2009. Per_3
Ciò premesso e dedotto l'obbligo del convenuto di pagare la Controparte_2 metà delle somme sborsate dalle attrici a titolo di debiti del de cuius, di cui gli eredi sono coobbligati in solido, le attrici hanno chiesto al Tribunale adito di: “in via principale: ritenere e dichiarare che il signor è obbligato in solido per i debiti Controparte_2 ereditari della defunta madre;
ritenere e dichiarare che il signor Persona_1
era tenuto al pagamento della quota di metà dei debiti ereditari;
Controparte_2 condannare il signor al pagamento della quota di metà del debito
Controparte_2 ereditario accertato pari ad euro 14.116,38, oltre interessi e spese dalla domanda al soddisfo;
condannare il signor al risarcimento, anche in via equitativa,
Controparte_2 dei danni subiti dalle attrici per aver dovuto anticipare le somme dallo stesso dovute. In via subordinata: si richiede che il signor sia condannato per l'indebito
Controparte_2 arricchimento di cui lo stesso ha beneficiato omettendo di pagare i debiti ereditari”.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.02.2019, si è costituito in giudizio
, il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 essendo stato chiamato in giudizio in proprio e non nella qualità di erede di Per_5
Nel merito, il convenuto ha dedotto: di non avere mai ricevuto alcuna notifica da
[...] parte di e che difetta la prova della riferibilità dell'avviso di accertamento CP_6 notificato il 30.10.2013 e della cartella ricevuta il 15.04.2015, non prodotti in giudizio, ad un debito ereditario;
che la quota pretesa relativamente al canone del servizio idrico a servizio dell'appartamento di cui al primo piano (particella 512 sub 2) non era dovuta in quanto l'appartamento, nel periodo di riferimento – anno 2013 - e già dall'anno 2012, non era abitato da domiciliata per ragioni di salute presso la casa di riposo Persona_1
“Padre Giuseppe Materia” di Barcellona Pozzo di Gotto, quanto piuttosto nell'esclusivo possesso di , come da atto in Notar Parte_1 Persona_3
del 23/07/2009; in via subordinata, la sussistenza del diritto delle attrici alla
[...] ripetizione dei debiti ereditari relativi al fabbricato identificato catastalmente al foglio 52, particella 152, sub 5, sub 2 e sub 3 nei limiti della quota ricevuta in donazione del
23.07.2009 e, quindi, dei 2/36 del valore del bene;
l'assenza dei presupposti per il positivo esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Pertanto, il convenuto ha chiesto di: “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_2
l'estromissione di questi dal procedimento, in ragione del fatto che la chiamata in causa
è stata notificata solo in proprio e non anche n.q. di erede della sig.ra . Persona_6
Nel merito: accertare e dichiarare che nessuna somma dovrà corrispondere il signor
alle sigg.re e , a titolo Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 di debiti ereditari della sig.ra per le ragioni esposte in parte motiva e, Persona_1 in ogni caso, perché non v'è prova che le somme richieste derivano da debiti ereditari riconducibili alla sig.ra ; conseguentemente rigettare la domanda di Persona_1 pagamento della somma di euro 14.116,38 richiesta dalle attrici nei confronti del sig. NG.
, perché non dovuta, non provata e, comunque, non giustificata per i Controparte_2 motivi esposti nel corpo del presente atto;
conseguentemente rigettare la domanda di pagamento della somma di euro 592,92 (canoni acquedotto) poiché riferibili ad appartamenti nel pieno possesso delle attrici;
accertare e dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda per ingiustificato arricchimento per mancanza dei requisiti di legge;
condannare le sigg.re e – in Parte_1 Controparte_1 solido tra di loro – al risarcimento dei danni in favore del sig. NG. , ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., anche in via equitativa e, in ogni caso, nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Con provvedimento emesso all'udienza del 18/10/2019, il Giudice, a suo tempo assegnatario del procedimento, rilevato che il convenuto era stato citato in proprio e non nella qualità di coerede di ha onerato le attrici di rinnovare la citazione Persona_1 nei confronti di , rinviando la causa a successiva udienza per la prima Controparte_2 comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata da nuovo procuratore in data 29.01.2021 ha insistito nelle difese e istanze già articolate, eccependo altresì il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva per avere rifiutato l'eredità di con atto Persona_1 pubblico del 5.09.2017, chiedendo in via preliminare di “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_2
l'estromissione di questi dal procedimento”.
La causa è stata istruita mediante la concessione dei termini ex art. 183, comma VI
c.p.c.
Frattanto riassegnato il procedimento alla scrivente con decreto n. 12/2024 del
Presidente del Tribunale, con ordinanza dell'8.01.2025 sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in att.
2. Preliminarmente, occorre prendere posizione sulla richiesta di “estromissione” avanzata da parte convenuta sull'assunto della propria carenza di legittimazione passiva.
Orbene, va premesso che nel caso di specie non viene in rilievo una problematica relativa alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge ai fini dell'esperimento della domanda giudiziale, nel cui novero rientra la legittimazione passiva, ovvero a contraddire, della parte nei cui confronti la stessa sia stata proposta, evincendosi dall'atto di citazione che è stato chiamato in giudizio per il pagamento dei debiti ereditari e, Controparte_2 quindi, in qualità di erede o, meglio di coerede, di Persona_1
Piuttosto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2156), viene in evidenza una questione di titolarità dal lato passivo della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, di cui il possesso della qualità di erede in capo al debitore convenuto costituisce presupposto indefettibile, questione invero inerente il merito della controversia.
Ciò premesso, va osservato che l'istituto dell'estromissione, invocato da
[...]
, previsto dall'art. 111, comma 3, c.p.c., si caratterizza per un regime di CP_2 operatività limitato alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, che si riducono a quella del dante causa o successore a titolo universale, il quale “può essere estromesso” nel caso in cui il successore a titolo particolare abbia esercitato la facoltà di intervenire nel giudizio o ivi sia stato chiamato e vi sia il consenso di tutte le parti (“il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”).
In via assorbente ad ogni ulteriore profilo, va ritenuto che l'inapplicabilità dell'istituto in esame ad ipotesi diverse da quelle testé descritte, non ricorrenti nel caso sottoposto all'attenzione del decidente, implica il rigetto della relativa istanza.
Ciò posto, va esaminata la domanda proposta da Parte_1
Ausiliatrice e , con la quale queste ultime hanno chiesto la condanna di Controparte_1
al pagamento pro quota, ovvero in ragione di metà, dei debiti ereditati Controparte_2 dalla defunta consistenti nell'imposta sulla plusvalenza realizzata a Persona_1 seguito della stipula dell'atto di compravendita in Notar del 15/07/2009 e Persona_4 nel canone di servizio idrico relativo all'anno 2013, dovuto in ragione del consumo di acqua rilevato nell'appartamento sito al primo piano del fabbricato individuato in Catasto al foglio 52, part. 152, sub 2, goduto da in forza di riserva di usufrutto. Persona_1
L'esame della suddetta domanda non può prescindere dall'accertamento del possesso della qualità di erede in capo al convenuto, il quale costituisce – come già osservato – presupposto indispensabile ai fini del positivo esperimento della pretesa attorea.
Sul punto, si osserva che, in ossequio all'art. 2697 c.c. – ai sensi del quale chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento – il relativo onere incombe sulle attrici, le quali sono tenute a fornire la prova che il convenuto abbia accettato l'eredità, ovvero che lo stesso abbia posto in essere atti di gestione del patrimonio della de cuius che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede.
Nel caso di specie, detto onere non è stato assolto.
In tal senso assume carattere dirimente l'atto di rinuncia all'eredità del 5/09/2017 di e prodotto da parte convenuta. Controparte_2
Al riguardo, non merita di essere condivisa la contestazione articolata dalle attrici secondo la quale detta rinuncia non sarebbe loro opponibile a causa del mancato inserimento della stessa nel registro delle successioni, in quanto, per costante giurisprudenza, detta inserzione non incide sulla validità della rinuncia e l'onere probatorio circa l'assolvimento di detto adempimento grava sul creditore che agisca in giudizio per conseguire il pagamento dei debiti ereditari.
In materia, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale
“L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del “de cuius” a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto
“de quo” nel registro delle successioni” (Cass. Civ., sez. III, n. sez. III, 13/02/2014,
n.3346).
Nessuna rilevanza assume, inoltre, sotto il profilo in esame, la circostanza che
, nell'ambito dello scambio epistolare avuto con le attrici abbia omesso Controparte_2 di contestare la propria qualità di erede, sia perché detta omissione non risulta, di per sé, idonea ad integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità o a rendere la relativa rinuncia inopponibile agli eventuali creditori ereditari, sia perché, affinché la non contestazione di un fatto produca gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., occorre che la stessa abbia luogo nel giudizio nell'ambito del quale detto fatto sia stato dedotto, essendo invece irrilevante la mancata contestazione avvenuta in sede stragiudiziale.
Per le medesime ragioni, risulta priva di conseguenze la circostanza che la suddetta omissione sia stata reiterata nell'ambito della procedura di mediazione avviata dalle odierne attrici precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, dovendosi aggiungere, in tal caso, che la forma solenne richiesta dalla legge ai fini della redazione dell'atto di rinuncia implica la inammissibilità di una revoca tacita della stessa, conseguendone l'irrilevanza dei comportamenti posti in essere dal chiamato successivamente al compimento dell'atto de quo.
La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, a forma solenne
(art. 519 c.c.), mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla.
Il compimento di tale atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato, non essendo peraltro ammissibile – per consolidata giurisprudenza di legittimità - una revoca tacita della rinuncia, né un'accettazione tacita dell'eredità successivamente alla rinuncia dell'eredità medesima
(cfr. Cass. Civ., sez. II, 28/12/2022, n.37927).
Altresì infondata, al fine di inferire l'accettazione tacita dell'eredità e l'inefficacia della rinuncia, si rivela la prospettazione delle odierne attrici relativa al possesso dei beni ereditari da parte di nel periodo immediatamente successivo alla morte Controparte_2 della de cuius, nonché all'asserito compimento, da parte dello stesso ed anteriormente alla formalizzazione della superiore rinuncia, di atti di gestione del patrimonio ereditario.
In primo luogo, infatti, va osservato che la ricostruzione dei fatti operata dalle istanti non risulta supportata da adeguati riscontri probatori, non essendo stato dimostrato né che il convenuto abbia avuto la piena disponibilità dell'appartamento per essergli stata consegnata, alla morte del de cuius, la chiave dell'abitazione sul quale insisteva il diritto di usufrutto della madre né che abbia sottratto parte Persona_1 Controparte_2 dei mobili e delle suppellettili ivi presenti, risultando peraltro dette circostanze dedotte solo in seno alle note conclusive allorquando erano spirati i termini perentori oltre i quali maturano le preclusioni assertive e probatorie.
Va evidenziato, poi, come non risulterebbero idonei – quand'anche provati – ad integrare la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità gli atti di gestione del patrimonio ereditario asseritamente posti in essere dall'odierno convenuto nell'intervallo di tempo compreso tra la morte della de cuius e la formalizzazione dell'atto di rinuncia e consistenti nel prelievo di somme di denaro dal libretto postale di risparmio n. 17878437 intestato a Persona_1
Quanto alle somme asseritamente prelevate dal libretto di risparmio intestato alla de cuius, va osservato anzitutto come detti atti non costituiscono necessariamente accettazione tacita dell'eredità.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di successioni per causa di morte, non configura accettazione tacita dell'eredità ex se l'atto del prelievo quanto piuttosto, per un verso, l'accertamento del pagamento di un debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità e, per altro verso, la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio non può ritenersi per ciò stesso che quest'ultimo abbia accettato l'eredità (cfr. Cass. Civ., sez. II, 22/02/2018, n.4320).
Nel presente giudizio non solo non vi è prova che i prelievi annotati sull'estratto del libretto prodotto in atti siano stati eseguiti da , ma non è stata allegata Controparte_2
e dimostrata la causale di detti prelevamenti, risultando non configurabile alcuna accettazione tacita.
I documenti depositati dalle attrici, sulle quali gravava l'onere di prova, si limitano ad attestare la frequenza e l'entità dei movimenti che hanno interessato il libretto de quo nel periodo considerato, senza tuttavia rivelare informazioni utili ai fini di cui sopra.
Né altri elementi di prova sono stati offerti, dovendosi ribadire in questa sede, stante la richiesta reiterata nelle note conclusive, che non era ammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. articolata dalle attrici nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., considerata in parte la genericità della richiesta svolta in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c., che espressamente prevede che l'istanza debba contenere specifica indicazione del documento di cui si chiede l'esibizione, nonché considerato che detta istanza ha ad oggetto sia informazioni già acquisite in atti mediante la produzione dell'elenco dei movimenti eseguiti sul libretto di risparmio n. 17878437, sia informazioni acquisibili dalla parte anteriormente all'instaurazione del giudizio (non potendo – come è noto – sopperire l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ad un onere probatorio di parte)
Inoltre, nel caso di libretto di deposito intestato a più persone, come nella specie, i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall'art 1298, comma 2, c.c. in virtù del quale vige una presunzione per la quale il credito si divide in quote uguali salvo che risulti diversamente, dovendosi in nuce escludere la natura di bene ereditario dell'intero saldo attivo del libretto, non senza considerare che non è nota l'identità del soggetto cointestatario, né la provenienza degli accrediti, né la natura e titolarità degli atti dispositivi operati sul libretto, valendo in parte qua quanto già osservato in ordine all'istanza attorea ex art. 210 c.p.c.
A tutto quanto sopra si aggiunga che la qualità di erede in capo a Controparte_2 non può validamente inferirsi dagli atti provenienti da Agenzia delle Entrate – Riscossione
(vedi all. 4 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Il difetto della qualità di erede assume valenza dirimente per ritenere l'infondatezza della domanda di ripetizione ex art. 754 c.c., che pertanto va rigettata, divenendo assorbito il vaglio giudiziale circa la riferibilità delle somme sborsate dalle attrici a debiti ereditari.
La superiore statuizione implica, altresì, il rigetto della domanda avanzata dalle attrici nei confronti di , avente ad oggetto il risarcimento del danno dalle Controparte_2 stesse asseritamente patito per aver dovuto anticipare le somme asseritamente dovute dal convenuto, pregiudizio in ogni caso genericamente allegato e rimasto sfornito di prova.
Infine, il difetto della qualità di erede, in uno alla mancata prova dell'ingiustificato arricchimento del convenuto in danno delle attrici, non consentono di ritenere fondata la chiesta condanna di ai sensi dell'art. 2041 c.c. Controparte_2
3. Nonostante la soccombenza di parte attrici, la circostanza che la rinuncia all'eredità sia stata dichiarata e documentata dal convenuto solo in seno alla comparsa di costituzione depositata il 29.01.2021, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali della fase studio e della fase introduttiva, mentre vanno poste a carico delle attrici quelle della fase istruttoria e della fase decisionale, nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta – azione che, come noto, va inquadrata entro lo schema della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alle condizioni richieste per il suo positivo esperimento ed al relativo regime probatorio – va evidenziata l'assenza, nel caso di specie, di elementi idonei a configurare tanto gli estremi dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave del soccombente, quanto quelli dell'elemento oggettivo, individuato nei danni conseguenti alla condotta processuale di quest'ultimo.
Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1057/2018 R.G. così provvede:
– rigetta le domande proposte da e Parte_1 CP_1 nei confronti di;
[...] Controparte_2
– condanna parte attrice alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da per la fase istruttoria e per la fase decisionale, liquidate in € 3.381,00 a titolo Controparte_2 di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario;
– rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Controparte_2 confronti di e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile