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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al numero 16375/18 R.G. (n. 16375/2018
RG e n. 17194/2018 RG) promosse
DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele C.F._1
Gullo, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, , Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
e rappresentati e difesi dagli avv.ti CP_5 Controparte_6
Riccardo Caponnetto e Carmelo Moschella, giusta procura in atti;
- opponenti -
CONTRO
_7
[...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
[...] P.IVA_1
Munafò, giusta procura in atti;
- opposto -
Avente ad oggetto: oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
4265/2018.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190, comma 1, c.p.c..
1 FATTO E DIRITTO
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4265/2018
con cui CP_7 _7 _7
ha ingiunto loro il pagamento di € 5.799,01
[...]
per contributi e sanzioni pecuniarie.
Si è costituita _7
contestando le difese di
[...]
controparte.
Ciò premesso, la domanda proposta da
[...]
nei _7
confronti degli odierni opponenti è improcedibile.
E invero, con ordinanza comunicata in data 27/02/2023 il Giudice - ritenuto che “avuto riguardo all'oggetto del contendere, al valore della controversia e ai rapporti tra le parti, le parti vanno rimesse in mediazione c.d. delegata” ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 - ha assegnato “termine ordinatorio di giorni quindici a far
tempo dalla comunicazione del presente provvedimento per
l'esperimento, a cura della parte più diligente, della procedura di mediazione delegata” ex art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha disposto “che al primo incontro innanzi al mediatore l'attività di mediazione sia concretamente espletata, anche mediante comparizione
personale delle parti e/o di loro procuratori speciali, discussione nel merito delle questioni in fatto ed in diritto sottese alla controversia,
nonché mediante formulazione, da parte del mediatore, di idonea proposta conciliativa, anche in assenza di concorde richiesta delle parti”, e ha fissato “l'udienza del 24/01/2024 ore 09:30 per l'eventuale prosieguo del giudizio, riservando all'esito ogni determinazione nell'eventualità di mancata conciliazione della lite.”.
Alla udienza fissata per il proseguo del giudizio - ovverosia quella del 24/01/2024 (rinviata d'ufficio al 14/02/2024 e poi al 09/7/2024 per trasferimento del Giudice) - le parti, tuttavia, non hanno documentato la
2 conclusione della procedura di mediazione, nonostante il decorso di un anno e mezzo dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il Giudice la disponeva.
Va al riguardo evidenziato che le parti con decreto comunicato il
03/7/2024 erano state espressamente onerate dal Giudice a documentare
l'esito della mediazione delegata.
In particolare, l'opposto con note del giorno 08/07/2024 ha dichiarato soltanto di avere presentato istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Catania
(depositando la stampa di una “scheda informativa”) e che “ad oggi
l'Organismo non ha convocato le parti”.
Le parti opponenti, d'altro canto, hanno negato quanto affermato dall'opposto, hanno dedotto che la non ha promosso e CP_8
correttamente instaurato il procedimento di mediazione delegata, hanno contestato la valenza probatoria della “scheda informativa” e hanno chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto il credito azionato in via monitoria da con conseguente revoca del CP_8
decreto ingiuntivo.
Orbene.
Per come affermato ripetutamente anche da questo Tribunale, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal
Giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni previsto dalla norma
(cfr. Cass. 40035/2021).
Con riguardo alla durata, l'art. 6 del D.Lgs. cit. prevede che “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”.
L'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo, richiamato dall'art. 5 quater, peraltro, dispone che “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
3 giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Ora, risulta dagli atti del procedimento che il Tribunale, con ordinanza comunicata il 27 febbraio 2023, demandò la promozione della mediazione c.d. delegata, rinviando la causa all'udienza del giorno
24/01/2024 (rinviata d'ufficio al 14/02/2024 e poi al 09/7/2024 per trasferimento del Giudice).
A distanza di un anno e mezzo dalla rimessione dei contendenti in mediazione, tuttavia, non è stato provato l'utile esperimento ed esaurimento della procedura suddetta entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice, da intendersi - in applicazione dei principi di diritto espressi
dalla giurisprudenza di legittimità - quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.
La procedura di mediazione, infatti, non si è conclusa entro il
24/01/2024, ovverosia entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice con l'ordinanza in virtù della quale ha rimesso le parti in mediazione (né, invero, entro le successive udienza di differimento del 14/02/2024 e del
09/7/2024).
Gli opponenti, invero, hanno contestato finanche il corretto avvio della mediazione, non risulta agli atti neppure che si sia svolto un incontro dinanzi all'Organismo di mediazione non essendo stato depositato alcun verbale e in ogni caso non si è certamente conclusa detta procedura.
A ciò si aggiunga che la bontà dell'arresto giurisprudenziale sopra citato è confermato anche dall'intervenuta modificazione, per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dell'art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui nuova formulazione conferma ora ancora di più che il rispetto della
“[…] durata non superiore a tre mesi […]” della procedura di media- conciliazione costituisce condizione di procedibilità delle domande delle parti, in quanto il cit. art. 6, nella sua nuova formulazione, dispone ora che “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti” e che, “se pende il
4 giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”.
Infine, con riguardo alle conseguenze derivanti nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal mancato esaurimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio, va osservato che vanno applicati i principi espressi dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 19596/2020 secondo cui “una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la
procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale.
Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, quindi, è più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è l'impugnazione del decreto, ma "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al
giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico
controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (così la sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, di queste Sezioni Unite), tant'è che il giudice può anche revocare il decreto e condannare l'opponente al pagamento di una somma minore.
In conclusione, per quanto esposto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da _7
[...] _7
, non sussistendo la condizione di procedibilità,
[...]
e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia relativa all'onere di promuovere la procedura di mediazione nei giudizi di opposizione a
5 decreto ingiuntivo e alla conseguenze derivanti dal suo mancato assolvimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16375/2018
R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
e, _7 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 08/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu
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