TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2128/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SCIORTINO CRISTINA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCIORTINO CRISTINA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia fissare udienza di comparizione delle parti avanti a sé per ivi, previo rituale tentativo di conciliazione, autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti: CONDIZIONI - I coniugi vivranno separati, mostrandosi reciproco rispetto;
la casa familiare, sita in Ovada (AL), Corso
1 Saracco n. 67/12, che risulta attualmente condotta in locazione con contratto 4+4, intestato ad entrambi, verrà assegnata alla SI.ra ove la medesima continuerà a vivere;
- il SI. CP_1 Pt_1
continuerà temporaneamente ad abitare nel medesimo appartamento, finché non reperirà una differente abitazione, e si impegna sin d'ora a comunicare al coniuge il nuovo indirizzo di residenza dopo aver ottemperato a tutte le formalità anagrafiche;
- il SI. attualmente intestatario delle Pt_1
forniture della corrente elettrica, del gas e della rete internet, si impegna ad effettuare le volture presso i gestori competenti con associazione del Rid sul conto corrente a favore del coniuge, invece la SI.ra continuerà a pagare le spese condominiali del predetto immobile, e la TARI, alla CP_1
medesima già intestate;
- i coniugi danno atto che ha già corrisposto a euro 35.000 a Pt_1 CP_1
compensazione delle spese già fatte e programmate dai coniugi;
i coniugi nulla prevedono in ordine al reciproco mantenimento essendo autosufficienti;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente
a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 settembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 21 settembre 2003 in Ovada (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti rappresentavano che la convivenza era divenuta intollerabile e, pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
2 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e C.F. ), che avevano C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Ovada (AL), in data 21 settembre 2003 (Anno 2003 Parte 2 Serie A N.
22);
dà atto che la casa sita in Ovada (AL), Corso Saracco n. 67/12, che risulta attualmente condotta in locazione con contratto 4+4, intestato ad entrambi i coniugi, verrà assegnata alla SI.ra CP_1
ove la medesima continuerà a vivere;
dà atto che il SI. continuerà temporaneamente ad abitare nel medesimo appartamento, finché Pt_1
non reperirà una differente abitazione, e si impegnerà sin d'ora a comunicare al coniuge il nuovo indirizzo di residenza, dopo aver ottemperato a tutte le formalità anagrafiche;
dà atto che il SI. attualmente intestatario delle forniture della corrente elettrica, del gas e Pt_1
della rete internet, si impegnerà ad effettuare le volture presso i gestori competenti con associazione del RID sul conto corrente a favore del coniuge, invece la SI.ra continuerà CP_1
a pagare le spese condominiali del predetto immobile, e la TARI, alla medesima già intestate;
dà atto che ha già corrisposto a euro 35.000 a compensazione delle spese già fatte e Pt_1 CP_1
programmate dai coniugi;
dà atto che i coniugi nulla prevedono in ordine al reciproco mantenimento essendo autosufficienti;
dà atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Antonella Dragotto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2128/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SCIORTINO CRISTINA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCIORTINO CRISTINA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia fissare udienza di comparizione delle parti avanti a sé per ivi, previo rituale tentativo di conciliazione, autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti: CONDIZIONI - I coniugi vivranno separati, mostrandosi reciproco rispetto;
la casa familiare, sita in Ovada (AL), Corso
1 Saracco n. 67/12, che risulta attualmente condotta in locazione con contratto 4+4, intestato ad entrambi, verrà assegnata alla SI.ra ove la medesima continuerà a vivere;
- il SI. CP_1 Pt_1
continuerà temporaneamente ad abitare nel medesimo appartamento, finché non reperirà una differente abitazione, e si impegna sin d'ora a comunicare al coniuge il nuovo indirizzo di residenza dopo aver ottemperato a tutte le formalità anagrafiche;
- il SI. attualmente intestatario delle Pt_1
forniture della corrente elettrica, del gas e della rete internet, si impegna ad effettuare le volture presso i gestori competenti con associazione del Rid sul conto corrente a favore del coniuge, invece la SI.ra continuerà a pagare le spese condominiali del predetto immobile, e la TARI, alla CP_1
medesima già intestate;
- i coniugi danno atto che ha già corrisposto a euro 35.000 a Pt_1 CP_1
compensazione delle spese già fatte e programmate dai coniugi;
i coniugi nulla prevedono in ordine al reciproco mantenimento essendo autosufficienti;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente
a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 settembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 21 settembre 2003 in Ovada (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti rappresentavano che la convivenza era divenuta intollerabile e, pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
2 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e C.F. ), che avevano C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Ovada (AL), in data 21 settembre 2003 (Anno 2003 Parte 2 Serie A N.
22);
dà atto che la casa sita in Ovada (AL), Corso Saracco n. 67/12, che risulta attualmente condotta in locazione con contratto 4+4, intestato ad entrambi i coniugi, verrà assegnata alla SI.ra CP_1
ove la medesima continuerà a vivere;
dà atto che il SI. continuerà temporaneamente ad abitare nel medesimo appartamento, finché Pt_1
non reperirà una differente abitazione, e si impegnerà sin d'ora a comunicare al coniuge il nuovo indirizzo di residenza, dopo aver ottemperato a tutte le formalità anagrafiche;
dà atto che il SI. attualmente intestatario delle forniture della corrente elettrica, del gas e Pt_1
della rete internet, si impegnerà ad effettuare le volture presso i gestori competenti con associazione del RID sul conto corrente a favore del coniuge, invece la SI.ra continuerà CP_1
a pagare le spese condominiali del predetto immobile, e la TARI, alla medesima già intestate;
dà atto che ha già corrisposto a euro 35.000 a compensazione delle spese già fatte e Pt_1 CP_1
programmate dai coniugi;
dà atto che i coniugi nulla prevedono in ordine al reciproco mantenimento essendo autosufficienti;
dà atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Antonella Dragotto
3