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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3353/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice nella causa promossa, ex art. 473 bis 39 c.p.c., da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] INT 4 P 2, assistita e difesa dall'avv.
Cristina Elia, giusta procura in atti;
contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Mangiafico, giusta procura in atti;
sentito il Giudice relatore, con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 7.10.2024 premettendo di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (a Siracusa il CP_1 PE
01.12.2017), riconosciuta da entrambi i genitori e che una volta interrottasi la relazione,
pagina 1 di 4 con decreto emesso (nel proc. n. RGVG 254/2023) in data 15.12.2023, il Tribunale di
Siracusa ha ratificato l'accordo delle parti sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedeva al Tribunale di ammonire il sig. ad adempiere al corretto CP_1
svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia astenendosi dal reiterare i comportamenti non adeguati. PE
A fondamento della domanda la ricorrente rilevava che il , ha disatteso le Parte_2
prescrizioni del Tribunale, mostrandosi carente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nello specifico riferiva di essere venuta a conoscenza, nell'estate dell'anno 2023, tramite la figlia che il padre, in una occasione, durante l'esercizio del diritto di visita, mentre PE la figlia si trovava a casa sua, si era appartato con l'attuale compagna, all'interno della camera da letto, abbandonandosi ad atteggiamenti intimi, ai quali la minore le ha riferito di aver assistito.
A sostegno degli assunti di cui sopra ha allegato al ricorso video in cui racconta PE alla madre l'accaduto.
La ricorrente ha aggiunto inoltre che il non esercita adeguatamente il diritto di CP_1
visita e di rado chiama al telefono la figlia e che, peraltro, incurante dei sentimenti di l'ha messa a conoscenza dell'esistenza di altri fratelli, senza adeguatamente PE
prepararla psicologicamente, inserendo una foto con i suoi figli sullo stato di whatsapp.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 3.01.2025,
ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente, contestando quanto CP_1
asserito.
All'udienza del 4.02.2025 il Tribunale, sentite le parti e i rispettivi difensori, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto in punto di fatto, occorre rilevare in diritto che l'art. 473 bis 39 c.p.c. stabilisce che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice può, d'ufficio,
pagina 2 di 4 modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente ammonire il genitore inadempiente.
Ebbene, la domanda della ricorrente non merita accoglimento.
Non sono emerse infatti gravi inadempienze o situazioni di pregiudizio tali da giustificare l'applicazione della sanzione dell'ammonimento a carico di . CP_1
Con riferimento, innanzitutto, ai presunti atteggiamenti intimi intrattenuti dal con la CP_1
compagna e a cui la minore avrebbe assistito, la fumosità della vicenda per come narrata e, in ogni caso, l'occasionalità del comportamento, unitamente all'assenza di riscontrate condizioni di pregiudizio per la minore, escludono la necessità di ammonire il genitore.
Ed invero, da un lato la ricorrente ha sostenuto che le ha raccontato di aver visto il PE padre “mezzo nudo” sul letto della camera da letto con la compagna, mimando con una bambola i rapporti intimi;
dall'altra, il si è difeso negando l'accaduto e dicendo che CP_1
la figlia, nel momento in cui lui le aveva chiesto come mai avesse detto delle cose non vere alla madre, le aveva risposto di aver fatto un sogno.
Ed in effetti, dagli audio prodotti in atti emerge che, se è vero che parla PE dell'accaduto nei termini indicati dalla ricorrente (ad eccezione del mimo con la bambola),
e, altrettanto vero, che la bambina stessa poi ha riferito al padre di aver sognato quei fatti, salvo poi ritrattare con la madre, su sua sollecitazione, dicendo di non aver sognato.
E' evidente come in assenza di certezza sulla reale dinamica dei fatti e tenuto conto, in ogni caso, dell'occasionalità e della non particolare gravità del presunto comportamento del padre, non appare necessario ammonire il genitore per tale episodio.
D'altro canto, la non particolare gravità dell'episodio è confermata dalla seconda richiesta della ricorrente affinchè il padre rispetti il diritto di visita e lo eserciti in maniera continuativa;
diversamente, ove la stessa avesse percepito un disagio della figlia nel recarsi dal genitore presumibilmente non avrebbe avanzato tale istanza.
Ebbene, anche con riferimento all'asserito mancato esercizio in forma continuativa del diritto di visita paterno, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, atteso che non vi sono elementi a dimostrazione di tale asserzione e che, invece dagli atti emerge il buon rapporto esistente tra padre e figlia.
pagina 3 di 4 Infine, con riferimento alle modalità “non adeguate” con cui la minore sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza di fratelli si ritiene che, posto che era compito di entrambi i genitori quello di portare a conoscenza la figlia dell'esistenza di suoi fratelli, senza così privarla del loro affetto, in ogni caso, le modalità fortuite con le quali è venuta a PE
conoscenza dei fatti (tramite il cellulare della madre) e l'assenza di provati stati di disagio o malessere di non legittimano un provvedimento di ammonimento del genitore. PE
Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico della ricorrente.
Le somme da liquidarsi saranno parametrate alla natura del giudizio e della semplicità delle questioni trattate, come di seguito indicato.
PQM
Rigetta la domanda della ricorrente.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre spese forfettarie (15%) iva e cpa,
[...]
come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, del
7.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice nella causa promossa, ex art. 473 bis 39 c.p.c., da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] INT 4 P 2, assistita e difesa dall'avv.
Cristina Elia, giusta procura in atti;
contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Mangiafico, giusta procura in atti;
sentito il Giudice relatore, con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 7.10.2024 premettendo di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (a Siracusa il CP_1 PE
01.12.2017), riconosciuta da entrambi i genitori e che una volta interrottasi la relazione,
pagina 1 di 4 con decreto emesso (nel proc. n. RGVG 254/2023) in data 15.12.2023, il Tribunale di
Siracusa ha ratificato l'accordo delle parti sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedeva al Tribunale di ammonire il sig. ad adempiere al corretto CP_1
svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia astenendosi dal reiterare i comportamenti non adeguati. PE
A fondamento della domanda la ricorrente rilevava che il , ha disatteso le Parte_2
prescrizioni del Tribunale, mostrandosi carente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nello specifico riferiva di essere venuta a conoscenza, nell'estate dell'anno 2023, tramite la figlia che il padre, in una occasione, durante l'esercizio del diritto di visita, mentre PE la figlia si trovava a casa sua, si era appartato con l'attuale compagna, all'interno della camera da letto, abbandonandosi ad atteggiamenti intimi, ai quali la minore le ha riferito di aver assistito.
A sostegno degli assunti di cui sopra ha allegato al ricorso video in cui racconta PE alla madre l'accaduto.
La ricorrente ha aggiunto inoltre che il non esercita adeguatamente il diritto di CP_1
visita e di rado chiama al telefono la figlia e che, peraltro, incurante dei sentimenti di l'ha messa a conoscenza dell'esistenza di altri fratelli, senza adeguatamente PE
prepararla psicologicamente, inserendo una foto con i suoi figli sullo stato di whatsapp.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 3.01.2025,
ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente, contestando quanto CP_1
asserito.
All'udienza del 4.02.2025 il Tribunale, sentite le parti e i rispettivi difensori, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto in punto di fatto, occorre rilevare in diritto che l'art. 473 bis 39 c.p.c. stabilisce che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice può, d'ufficio,
pagina 2 di 4 modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente ammonire il genitore inadempiente.
Ebbene, la domanda della ricorrente non merita accoglimento.
Non sono emerse infatti gravi inadempienze o situazioni di pregiudizio tali da giustificare l'applicazione della sanzione dell'ammonimento a carico di . CP_1
Con riferimento, innanzitutto, ai presunti atteggiamenti intimi intrattenuti dal con la CP_1
compagna e a cui la minore avrebbe assistito, la fumosità della vicenda per come narrata e, in ogni caso, l'occasionalità del comportamento, unitamente all'assenza di riscontrate condizioni di pregiudizio per la minore, escludono la necessità di ammonire il genitore.
Ed invero, da un lato la ricorrente ha sostenuto che le ha raccontato di aver visto il PE padre “mezzo nudo” sul letto della camera da letto con la compagna, mimando con una bambola i rapporti intimi;
dall'altra, il si è difeso negando l'accaduto e dicendo che CP_1
la figlia, nel momento in cui lui le aveva chiesto come mai avesse detto delle cose non vere alla madre, le aveva risposto di aver fatto un sogno.
Ed in effetti, dagli audio prodotti in atti emerge che, se è vero che parla PE dell'accaduto nei termini indicati dalla ricorrente (ad eccezione del mimo con la bambola),
e, altrettanto vero, che la bambina stessa poi ha riferito al padre di aver sognato quei fatti, salvo poi ritrattare con la madre, su sua sollecitazione, dicendo di non aver sognato.
E' evidente come in assenza di certezza sulla reale dinamica dei fatti e tenuto conto, in ogni caso, dell'occasionalità e della non particolare gravità del presunto comportamento del padre, non appare necessario ammonire il genitore per tale episodio.
D'altro canto, la non particolare gravità dell'episodio è confermata dalla seconda richiesta della ricorrente affinchè il padre rispetti il diritto di visita e lo eserciti in maniera continuativa;
diversamente, ove la stessa avesse percepito un disagio della figlia nel recarsi dal genitore presumibilmente non avrebbe avanzato tale istanza.
Ebbene, anche con riferimento all'asserito mancato esercizio in forma continuativa del diritto di visita paterno, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, atteso che non vi sono elementi a dimostrazione di tale asserzione e che, invece dagli atti emerge il buon rapporto esistente tra padre e figlia.
pagina 3 di 4 Infine, con riferimento alle modalità “non adeguate” con cui la minore sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza di fratelli si ritiene che, posto che era compito di entrambi i genitori quello di portare a conoscenza la figlia dell'esistenza di suoi fratelli, senza così privarla del loro affetto, in ogni caso, le modalità fortuite con le quali è venuta a PE
conoscenza dei fatti (tramite il cellulare della madre) e l'assenza di provati stati di disagio o malessere di non legittimano un provvedimento di ammonimento del genitore. PE
Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico della ricorrente.
Le somme da liquidarsi saranno parametrate alla natura del giudizio e della semplicità delle questioni trattate, come di seguito indicato.
PQM
Rigetta la domanda della ricorrente.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre spese forfettarie (15%) iva e cpa,
[...]
come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, del
7.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4