TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2599/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2599/2022, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF / p.iva: ), in persona del suo sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to PIPERISSA FABIANA (CF:
) , elettivamente domiciliato in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa C.F._1
78 00054 , presso lo studio del predetto difensore. Parte_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF / p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutto quanto su esposto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del , nonché il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva del , per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
nullo, privo degli elementi essenziali e, comunque, illegittimo e privo di effetti l'Avviso
di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal avente ad oggetto: “benefit ambientale ex DC n. Controparte_1
15/2015 smi, Allegato A cap.
9.3.6.2 anni 2017 -2020 conferimenti al TMV di
[...]
per il tramite di , con ogni conseguenza di legge. In subordine, CP_2 CP_3
accertare e dichiarare infondata ogni avversa pretesa anche nel merito e in punto di quantum e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, privo degli elementi essenziali e,
comunque, illegittimo e privo di effetti il su indicato Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal Controparte_1
. Confermare la non esecutività dell'atto opposto in pendenza del giudizio di
[...]
opposizione e/o sospendere, per tutto quanto su esposto, l'eventuale (denegata) efficacia esecutiva che medio tempore dovesse acquisire lo stesso atto opposto. Con vittoria di spese, rimborso di spese forfettarie, compenso professionale oltre imposte di legge”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
(CF/p.iva: ) conveniva in Parte_1 P.IVA_1
giudizio Controparte_1 Controparte_1
(CF/p.iva: ) dinanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le
[...]
pagina 2 di 10 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutto quanto su esposto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del , nonché il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva del , per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
nullo, privo degli elementi essenziali e, comunque, illegittimo e privo di effetti l'Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal avente ad oggetto: “benefit ambientale ex DC n. Controparte_1
15/2015 smi, Allegato A cap.
9.3.6.2 anni 2017 -2020 conferimenti al TMV di
[...]
per il tramite di , con ogni conseguenza di legge. In CP_2 CP_3
subordine, accertare e dichiarare infondata ogni avversa pretesa anche nel merito e in punto di quantum e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, privo degli elementi essenziali e, comunque, illegittimo e privo di effetti il su indicato Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal
[...]
. Confermare la non esecutività dell'atto opposto in pendenza del Controparte_1
giudizio di opposizione e/o sospendere, per tutto quanto su esposto, l'eventuale
(denegata) efficacia esecutiva che medio tempore dovesse acquisire lo stesso atto opposto. Con vittoria di spese, rimborso di spese forfettarie, compenso professionale oltre imposte di legge”.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, nessuno si costituiva per il CP_1
.
[...]
Ciò posto in fatto, l'opposizione va accolta,
Come anticipato, l'opponente ha contestata la propria legittimazione passiva ritenendosi estraneo ad ogni rapporto con il ritenendo che siano gestore Controparte_1
dell'impianto ovvero gli altri operatori chiamati a trattare i rifiuti destinati a quella discarica, i soggetti tenuti in via esclusiva al pagamento del benefit ambientale.
pagina 3 di 10 Questo Giudice condivide l'assunto dell'opponente.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, questo Giudice condivide le valutazioni compiute dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 6104/22,
emessa il 3/10/2022 con riferimento a una fattispecie analoga a quella di cui ci si occupa e proprio sul tema alla responsabilità unica dell'affidatario del sito ciociaro.
La fattispecie presa in considerazione dalla Corte territoriale è identica salvo che per l'identità delle amministrazione coinvolte, in particolar essendo nel presente giudizio la pretesa di pagamento fatta valere nei confronti del e nel giudizio Parte_1
deciso dalla C.A. nei confronti dell CP_4
Appare utile riportare alcuni del capi della pronuncia, condivisi dal Tribunale per quanto attiene alla ricostruzione della portata della normativa applicabile al caso e alle conseguenze che possono farsene derivare dal punto di vista dell'individuazione dell'ente tenuto a versare gli importi in contestazione:
Contro
“l deduce, nel proporre appello avverso la sentenza n. 469/2017 emessa dal
Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 5.4.2017, l'erroneità della sentenza di primo grado, deducendo come: 1) in primo luogo, la disciplina regionale riguardi solo lo smaltimento e conferimento di rifiuti urbani e non anche il conferimento di rifiuti speciali, a cui deve essere ricondotto il CDR e 2) secondo luogo, in quanto unico soggetto obbligato al pagamento della percentuale di tariffa corrispondente al benefit ambientale in favore del comune o dei comuni è esclusivamente il gestore dell'impianto ricevente, e quindi nel nostro caso Controparte_2
pagina 4 di 10 L'appello è fondato e merita accoglimento avuto riguardo a tale secondo rilievo, e restando assorbita la questione relativa alla natura del rifiuto conferito nel caso in esame all'impianto gestito da sito nel territorio del Comune di Controparte_2 [...]
, e la sua assimilabilità o meno ai rifiuti urbani alla luce della Controparte_1
disciplina normativa vigente.
L'art. 29, co II, della L.R. 9.7.1998, n. 27 dispone: "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma I deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".
Si tratta, quindi, di un ristoro, seppure inteso in senso non tecnico (cfr, Cons. Stato,
ord. 24.6.2020, n. 4035), che a certe condizioni
Sentenza n. 1343/2023) i Comuni i quali conferiscono i rifiuti a un impianto devono pagare per il tramite del gestore al nei quale l'impianto ha sede CP_1
La disciplina di dettaglio di questo benefit è stata successivamente stabilita con il decreto del Commissario straordinario n. 15/2005 e con la deliberazione della Giunta
regionale 17.7.2008, 516, che la ha recepito.
Come ha osservato il Consiglio di Stato "Tali provvedimenti, che hanno l'evidente natura di regolamenti di attuazione della legge, hanno individuato più specificamente gli impianti per i quali il benefit è dovuto, che sarebbero le discariche, gli impianti di pagina 5 di 10 preselezione, quelli di termovalorizzazione e le stazioni di trasferenza " (cosi Cons,
Staro, ard. 24.6.2020, n. 4035).
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe considerato CP_4
l'ultima parte del punto 9.3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 del Commissario
delegato per l'Emergenza ambientale laddove si stabilisce che " il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finali. In tal caso sarà cura della
[...]
, restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma Parte_2
ricevuta".
Secondo , tale disposto normativo dimostra che il soggetto tenuto a versare CP_4
le, somme al é in realtà in quanto il Controparte_1 Controparte_2
privato conferente è , e la "società ricevente" è, nel caso in esame, CP_4 [...]
che sarebbe dunque l'unico soggetto obbligato a versare il benefit al Controparte_2
attore. CP_1
Secondo il Comune di , invece, "con tale disposizione, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto, si è voluto far riferimento ai soggetti privati che
Contro conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti di selezione (ovvero di stabilendo anche in questo caso l'obbligo per CP_4
(società ricevente) di restituire integralmente al ove ha sede l'impianto la CP_1
somma ricevuta.
Tale disposizione, lungi dall'esonerare casomai stabilisce l'obbligo per la CP_4 pagina 6 di 10 società appellante di girare al comune di anche tutte le somme Controparte_1
incassate dai 'soggetti privati (e non solo pubblici) che conferiscono rifiuti presso i loro impianti".
E' opportuno chiarire che, nel fare riferimento al "suddetto benefit", la disposizione punto 9-3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 fa riferimento al "benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio"
previsto dal capoverso precedente, che riguarda il caso di conferimento presso impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani siti nel territorio di un'altra provincia". È questo il caso in esame. in cui un privato, e non un Comune o un ATO di comuni, ha conferito un rifiuto a un impianto sito fuori dalla provincia in cui il rifiuto e stato prodotto ( che è la provincia di Roma, in cui si trova rimpianto gestito deìa
Contro
Contro
, e sempre che il CDR conferito da costituisca un rifiuto urbano.
Parte appellante ha richiamato la ordinanza n. 4035 emessa dal Consiglio di Stato 7
24.6.2020, laddove ha precisato the il benefit ambientale secondo corte percentuali della tariffa spetti ai Comuni sede d'scarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione ed infine di stazioni di trasferenza da parte del comuni conferenti,
tenuti a corrisponderlo al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato ritenendo dunque che il soggetto passivo del benefit, in primo luogo, è il gestore dell' impianto, che incassa la tariffa e deve riversare la percentuale corrispondente al benefit".
pagina 7 di 10 Anche questa Corte ritiene che, come deduce l'appellante ,, unico soggetto CP_4
passiva del rapporto obbligatorio costruito dalla suddetta previsione normativa è il gestore della discarica o dell'impianto e, quindi nel caso in esame Controparte_2
gestore dell'impianto di termovalorizzazione sito nel territori del Comune di , e non Controparte_1 [...]
o anche Quest'ultima era obbligata soltanto a corrispondere al gestore CP_4 CP_4
dell'impianto la tariffa prevista a fronte del conferimento di CDR effettuato. E ciò in via assorbente sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è - come si è
detto - il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che la ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale impone un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti.
Con riguardo alla condanna di a tenere indenne di CP_4 Controparte_2
quanto questa é stata condannata, in solido con la prima, a pagare al
[...]
, la transazione dell'obbligazione di quest'ultima fa venire meno anche Controparte_1
l'obbligazione di garanzia c.d. Impropria azionata nel giudizio di primo grado.
Anche in relazione a tale richiesta, svolta dall' e dunque cessata la materia Parte_3
del contendere che deve essere dunque dichiarata con la presente sentenza.
Ne consegue, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale che CP_4
chiede a questo giudicante di sollevare non è rilevante ai fini del presente giudizio.
Infatti, una volta che: (a) è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia nel pagina 8 di 10 merito in ordine ai rapporto obbligatorio tra e il Controparte_5 [...]
, e che (b) si vitrere che non sia soggetto passivo del Controparte_1 CP_4
rapporto obbligatorio costituito dalla previsione di cui all'art, 29, co. 2, della L.R. n,
27/1998, nonché dalla successiva normativa secondaria di attuazione, la sussistenza del dedotto contrasto di tale disposizione normativa con la norma parametro dell'art, 118
Cost., come anche di eventuali altre disposizioni della Carta, non può essere sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi nell'ambito del presente giudizio per difetto di rilevanza”
Ad avviso del Tribunale si tratta di conclusioni pienamente estensibili alla fattispecie trattata in questa sede e che vengono fatte proprie in quanto condivise da questo giudice.
L'opposizione va quindi accolta ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del opponente. CP_1
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
(CF/p.iva: ) nei confronti di P.IVA_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto accoglie l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal Comune di
[...]
avente ad oggetto: “benefit ambientale ex DC n. 15/2015 smi, Controparte_1 pagina 9 di 10 Allegato A cap.
9.3.6.2 anni 2017 -2020 conferimenti al TMV di CP_2
[... per il tramite di CP_3
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
che si liquidano in € 2.540,00, per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 17/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2599/2022, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF / p.iva: ), in persona del suo sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to PIPERISSA FABIANA (CF:
) , elettivamente domiciliato in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa C.F._1
78 00054 , presso lo studio del predetto difensore. Parte_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF / p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutto quanto su esposto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del , nonché il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva del , per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
nullo, privo degli elementi essenziali e, comunque, illegittimo e privo di effetti l'Avviso
di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal avente ad oggetto: “benefit ambientale ex DC n. Controparte_1
15/2015 smi, Allegato A cap.
9.3.6.2 anni 2017 -2020 conferimenti al TMV di
[...]
per il tramite di , con ogni conseguenza di legge. In subordine, CP_2 CP_3
accertare e dichiarare infondata ogni avversa pretesa anche nel merito e in punto di quantum e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, privo degli elementi essenziali e,
comunque, illegittimo e privo di effetti il su indicato Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal Controparte_1
. Confermare la non esecutività dell'atto opposto in pendenza del giudizio di
[...]
opposizione e/o sospendere, per tutto quanto su esposto, l'eventuale (denegata) efficacia esecutiva che medio tempore dovesse acquisire lo stesso atto opposto. Con vittoria di spese, rimborso di spese forfettarie, compenso professionale oltre imposte di legge”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
(CF/p.iva: ) conveniva in Parte_1 P.IVA_1
giudizio Controparte_1 Controparte_1
(CF/p.iva: ) dinanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le
[...]
pagina 2 di 10 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutto quanto su esposto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del , nonché il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva del , per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
nullo, privo degli elementi essenziali e, comunque, illegittimo e privo di effetti l'Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal avente ad oggetto: “benefit ambientale ex DC n. Controparte_1
15/2015 smi, Allegato A cap.
9.3.6.2 anni 2017 -2020 conferimenti al TMV di
[...]
per il tramite di , con ogni conseguenza di legge. In CP_2 CP_3
subordine, accertare e dichiarare infondata ogni avversa pretesa anche nel merito e in punto di quantum e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, privo degli elementi essenziali e, comunque, illegittimo e privo di effetti il su indicato Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal
[...]
. Confermare la non esecutività dell'atto opposto in pendenza del Controparte_1
giudizio di opposizione e/o sospendere, per tutto quanto su esposto, l'eventuale
(denegata) efficacia esecutiva che medio tempore dovesse acquisire lo stesso atto opposto. Con vittoria di spese, rimborso di spese forfettarie, compenso professionale oltre imposte di legge”.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, nessuno si costituiva per il CP_1
.
[...]
Ciò posto in fatto, l'opposizione va accolta,
Come anticipato, l'opponente ha contestata la propria legittimazione passiva ritenendosi estraneo ad ogni rapporto con il ritenendo che siano gestore Controparte_1
dell'impianto ovvero gli altri operatori chiamati a trattare i rifiuti destinati a quella discarica, i soggetti tenuti in via esclusiva al pagamento del benefit ambientale.
pagina 3 di 10 Questo Giudice condivide l'assunto dell'opponente.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, questo Giudice condivide le valutazioni compiute dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 6104/22,
emessa il 3/10/2022 con riferimento a una fattispecie analoga a quella di cui ci si occupa e proprio sul tema alla responsabilità unica dell'affidatario del sito ciociaro.
La fattispecie presa in considerazione dalla Corte territoriale è identica salvo che per l'identità delle amministrazione coinvolte, in particolar essendo nel presente giudizio la pretesa di pagamento fatta valere nei confronti del e nel giudizio Parte_1
deciso dalla C.A. nei confronti dell CP_4
Appare utile riportare alcuni del capi della pronuncia, condivisi dal Tribunale per quanto attiene alla ricostruzione della portata della normativa applicabile al caso e alle conseguenze che possono farsene derivare dal punto di vista dell'individuazione dell'ente tenuto a versare gli importi in contestazione:
Contro
“l deduce, nel proporre appello avverso la sentenza n. 469/2017 emessa dal
Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 5.4.2017, l'erroneità della sentenza di primo grado, deducendo come: 1) in primo luogo, la disciplina regionale riguardi solo lo smaltimento e conferimento di rifiuti urbani e non anche il conferimento di rifiuti speciali, a cui deve essere ricondotto il CDR e 2) secondo luogo, in quanto unico soggetto obbligato al pagamento della percentuale di tariffa corrispondente al benefit ambientale in favore del comune o dei comuni è esclusivamente il gestore dell'impianto ricevente, e quindi nel nostro caso Controparte_2
pagina 4 di 10 L'appello è fondato e merita accoglimento avuto riguardo a tale secondo rilievo, e restando assorbita la questione relativa alla natura del rifiuto conferito nel caso in esame all'impianto gestito da sito nel territorio del Comune di Controparte_2 [...]
, e la sua assimilabilità o meno ai rifiuti urbani alla luce della Controparte_1
disciplina normativa vigente.
L'art. 29, co II, della L.R. 9.7.1998, n. 27 dispone: "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma I deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".
Si tratta, quindi, di un ristoro, seppure inteso in senso non tecnico (cfr, Cons. Stato,
ord. 24.6.2020, n. 4035), che a certe condizioni
Sentenza n. 1343/2023) i Comuni i quali conferiscono i rifiuti a un impianto devono pagare per il tramite del gestore al nei quale l'impianto ha sede CP_1
La disciplina di dettaglio di questo benefit è stata successivamente stabilita con il decreto del Commissario straordinario n. 15/2005 e con la deliberazione della Giunta
regionale 17.7.2008, 516, che la ha recepito.
Come ha osservato il Consiglio di Stato "Tali provvedimenti, che hanno l'evidente natura di regolamenti di attuazione della legge, hanno individuato più specificamente gli impianti per i quali il benefit è dovuto, che sarebbero le discariche, gli impianti di pagina 5 di 10 preselezione, quelli di termovalorizzazione e le stazioni di trasferenza " (cosi Cons,
Staro, ard. 24.6.2020, n. 4035).
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe considerato CP_4
l'ultima parte del punto 9.3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 del Commissario
delegato per l'Emergenza ambientale laddove si stabilisce che " il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finali. In tal caso sarà cura della
[...]
, restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma Parte_2
ricevuta".
Secondo , tale disposto normativo dimostra che il soggetto tenuto a versare CP_4
le, somme al é in realtà in quanto il Controparte_1 Controparte_2
privato conferente è , e la "società ricevente" è, nel caso in esame, CP_4 [...]
che sarebbe dunque l'unico soggetto obbligato a versare il benefit al Controparte_2
attore. CP_1
Secondo il Comune di , invece, "con tale disposizione, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto, si è voluto far riferimento ai soggetti privati che
Contro conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti di selezione (ovvero di stabilendo anche in questo caso l'obbligo per CP_4
(società ricevente) di restituire integralmente al ove ha sede l'impianto la CP_1
somma ricevuta.
Tale disposizione, lungi dall'esonerare casomai stabilisce l'obbligo per la CP_4 pagina 6 di 10 società appellante di girare al comune di anche tutte le somme Controparte_1
incassate dai 'soggetti privati (e non solo pubblici) che conferiscono rifiuti presso i loro impianti".
E' opportuno chiarire che, nel fare riferimento al "suddetto benefit", la disposizione punto 9-3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 fa riferimento al "benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio"
previsto dal capoverso precedente, che riguarda il caso di conferimento presso impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani siti nel territorio di un'altra provincia". È questo il caso in esame. in cui un privato, e non un Comune o un ATO di comuni, ha conferito un rifiuto a un impianto sito fuori dalla provincia in cui il rifiuto e stato prodotto ( che è la provincia di Roma, in cui si trova rimpianto gestito deìa
Contro
Contro
, e sempre che il CDR conferito da costituisca un rifiuto urbano.
Parte appellante ha richiamato la ordinanza n. 4035 emessa dal Consiglio di Stato 7
24.6.2020, laddove ha precisato the il benefit ambientale secondo corte percentuali della tariffa spetti ai Comuni sede d'scarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione ed infine di stazioni di trasferenza da parte del comuni conferenti,
tenuti a corrisponderlo al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato ritenendo dunque che il soggetto passivo del benefit, in primo luogo, è il gestore dell' impianto, che incassa la tariffa e deve riversare la percentuale corrispondente al benefit".
pagina 7 di 10 Anche questa Corte ritiene che, come deduce l'appellante ,, unico soggetto CP_4
passiva del rapporto obbligatorio costruito dalla suddetta previsione normativa è il gestore della discarica o dell'impianto e, quindi nel caso in esame Controparte_2
gestore dell'impianto di termovalorizzazione sito nel territori del Comune di , e non Controparte_1 [...]
o anche Quest'ultima era obbligata soltanto a corrispondere al gestore CP_4 CP_4
dell'impianto la tariffa prevista a fronte del conferimento di CDR effettuato. E ciò in via assorbente sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è - come si è
detto - il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che la ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale impone un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti.
Con riguardo alla condanna di a tenere indenne di CP_4 Controparte_2
quanto questa é stata condannata, in solido con la prima, a pagare al
[...]
, la transazione dell'obbligazione di quest'ultima fa venire meno anche Controparte_1
l'obbligazione di garanzia c.d. Impropria azionata nel giudizio di primo grado.
Anche in relazione a tale richiesta, svolta dall' e dunque cessata la materia Parte_3
del contendere che deve essere dunque dichiarata con la presente sentenza.
Ne consegue, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale che CP_4
chiede a questo giudicante di sollevare non è rilevante ai fini del presente giudizio.
Infatti, una volta che: (a) è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia nel pagina 8 di 10 merito in ordine ai rapporto obbligatorio tra e il Controparte_5 [...]
, e che (b) si vitrere che non sia soggetto passivo del Controparte_1 CP_4
rapporto obbligatorio costituito dalla previsione di cui all'art, 29, co. 2, della L.R. n,
27/1998, nonché dalla successiva normativa secondaria di attuazione, la sussistenza del dedotto contrasto di tale disposizione normativa con la norma parametro dell'art, 118
Cost., come anche di eventuali altre disposizioni della Carta, non può essere sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi nell'ambito del presente giudizio per difetto di rilevanza”
Ad avviso del Tribunale si tratta di conclusioni pienamente estensibili alla fattispecie trattata in questa sede e che vengono fatte proprie in quanto condivise da questo giudice.
L'opposizione va quindi accolta ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del opponente. CP_1
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
(CF/p.iva: ) nei confronti di P.IVA_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto accoglie l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale (Art.1 comma 792 e sg. L. 160/2019) notificato dal Comune di
[...]
avente ad oggetto: “benefit ambientale ex DC n. 15/2015 smi, Controparte_1 pagina 9 di 10 Allegato A cap.
9.3.6.2 anni 2017 -2020 conferimenti al TMV di CP_2
[... per il tramite di CP_3
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
che si liquidano in € 2.540,00, per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 17/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10