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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessandra Castellano
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Alessandra Castellano
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. - Sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9/5/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23.08.2003.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 20.11.2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Il tutto Per_1 come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 23/08/2003 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno2003 Parte 2 Serie A n. 225.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il sig. corrisponderà al figlio maggiorenne Parte_1 Persona_2 ma non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di €700,00 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione istat;
nel periodo in cui il padre è a terra il predetto assegno, sarà di €350,00;
2) spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le
2 ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/9/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessandra Castellano
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Alessandra Castellano
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. - Sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9/5/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23.08.2003.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 20.11.2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Il tutto Per_1 come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 23/08/2003 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno2003 Parte 2 Serie A n. 225.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il sig. corrisponderà al figlio maggiorenne Parte_1 Persona_2 ma non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di €700,00 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione istat;
nel periodo in cui il padre è a terra il predetto assegno, sarà di €350,00;
2) spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le
2 ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/9/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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