Sentenza 12 marzo 2024
Decreto cautelare 27 marzo 2024
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 17 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 3
- 1. Giurisprudenza italiana (4-2024)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 29 maggio 2024
- 2. Appalti pubblici: non sempre il principio di rotazione è necessarioEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 5 febbraio 2025
Nel caso di una procedura in cui la stazione appaltante non apponga limiti alla partecipazione degli operatori, la totale apertura al mercato è garanzia di concorrenza e di par condicio, senza che sia necessario applicare il criterio della rotazione nei confronti del gestore uscente. È sulla base di questi presupposti che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 366 del 17 gennaio 2025, ha annullato l'esclusione da una procedura di gara per l'affidamento di un servizio deliberata nei confronti del gestore uscente. Nel caso di specie la stazione appaltante, nell'avviso pubblico, aveva specificato che avrebbe invitato tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che …
Leggi di più… - 3. No al principio di rotazione se non ci sono limiti al numero di operatori economiciAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 27 gennaio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03446/2025REG.PROV.COLL.
N. 07256/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7256 del 2024, proposto da Milafarm s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la CA (Sezione prima) n. 254 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza camerale del 10 aprile 2025 l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato per AG; nessuno presente per l’appellante;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.
1.1.- Con diffida datata 15 novembre 2023 Milafarm s.r.l., nella qualità di conduttrice di un’azienda agricola in Viggiano, inoltrava ad AG diffida volta a «rappresentare il disagio della stessa causato dalla omessa erogazione delle somme dovute» a titolo di finanziamento per il sostentamento aziendale in conseguenza della domanda di pagamento «Campagna 2019- n. 90262706789 del 24.4.2019». La predetta domanda del 2019 riguardava: a) l’attivazione dei diritti all’aiuto ex art. 32 Regolamento n. 1307/2013/UE, in relazione alla superficie agricola (22 ettari e 87 are); b) il sostegno accoppiato ex art. 52 del medesimo Regolamento, asseritamente dovuto in regione dell’allevamento dei bovini.
1.2.- Sulla originaria domanda e sulla diffida AG rimaneva inerte.
1.3.- Con il ricorso di primo grado la ricorrente lamentava l’illegittimità del silenzio e chiedeva accertarsi il diritto della medesima ad ottenere il pagamento richiesto con la domanda unica «Campagna 2019».
1.4.- Con sentenza n. 254 del 2024 il T.a.r. per la CA, Sezione I, affermata espressamente la propria giurisdizione, dichiarava la cessazione della materia del contendere:
- «sia con riferimento alla parte della domanda del 24.4.2019, relativa ai contributi del cd. sostegno del regime di pagamento di base, relativo alla superfice agricola di 22 ettari e 87 are, e per l’inverdimento, in quanto: 1) l’AGEA ha affermato, di aver pagato tali contributi in data 29.2.2024, cioè 15 giorni dopo la notifica del presente ricorso e 6 giorni dopo il suo deposito, mediante il versamento della somma di € 5.242,96; 2) poiché tale pagamento non è stato contestato dalla ricorrente Milafarm S.r.l., deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.; 3) il difensore della ricorrente nella Camera di Consiglio dell’8.5.2024 ha confermato il predetto pagamento di € 5.242,96»;
- «sia per quanto riguarda la parte della domanda del 24.4.2019, relativa al contributo ex art. 52 Regolamento UE n. 1307/2013 per il cd. sostegno accoppiato, per il settore latte, cioè per vacche da latte o per vacche da latte associate ad allevamenti montani, per il settore carne bovina, cioè per la macellazione di capi bovini, aventi un’età da 12 a 24 mesi, allevati per almeno 6 mesi o per almeno 12 mesi, in quanto: 1) il predetto pagamento esclusivamente del cd. sostegno del regime di pagamento di base e per l’inverdimento presuppone il vincolato provvedimento implicito di diniego del contributo per il cd. sostegno accoppiato (per una fattispecie analoga, cfr. Cass. Sez. Lavoro Sentenze n. 381 del 23.1.1989 e n. 4775 del 2.10.1985); 2) la ricorrente Milafarm S.r.l. non ha contestato la circostanza che i suoi bovini non sono stati registrati nella suddetta Banca Dati Nazionale, né sono stati indicati nella domanda del 24.4.2019; 3) l’art. 4, comma 4, del D.M. del 7.6.2018, di attuazione del Regolamento UE n. 1307/2013, ha previsto che possono essere considerati i bovini, “registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche” (sul punto cfr. TAR Brescia Sez. II Sent. n. 195 dell’11.3.2024; TAR Parma Sent. n. 238 del 31.7.2023)».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, Milafarm s.r.l.s. la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Error in iudicando; travisamento dei fatti ed eccesso di potere. Sostiene l’appellante che:
- risulterebbe infondato, già sul piano documentale, l’affermato avvenuto pagamento in data 29 febbraio 2024 di € 5.242,96, né a tali conclusioni potrebbe giungersi sulla base del principio di non contestazione;
2) Violazione art. 2 l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto diversi profili. Sostiene l’appellante che sarebbe errata l’affermazione secondo cui il diniego del contributo per il «sostegno accoppiato» sarebbe implicito al pagamento del sostegno base e ciò in considerazione che: a) nessun pagamento del sostegno base vi sarebbe stato e AG avrebbe dovuto concludere il procedimento avviato con domanda del 24 aprile 2019, essendone – in tesi – obbligata; b) non sarebbe condivisibile la tesi di AG secondo cui consultazione del SIAN l’odierna appellante avrebbe dovuto evincere il rigetto della domanda relativa al «sostegno accoppiato» per carenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 52 Regolamento n. 1307/13/UE considerato che il medesimo SIAN avrebbe valore di mera notizia, né assurgerebbe al provvedimento conclusivo del procedimento (che in tal senso sarebbe stato pure adottato in violazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990);
- parimenti infondata sarebbe, in fatto, l’affermazione del T.a.r secondo cui non sarebbero stati indicati i bovini nella domanda del 24 aprile 2019.
3.- AG, costituitasi in giudizio, ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’infondatezza dall’appello sul rilievo che tutti i pagamenti effettuati sarebbero andati a buon fine, come pure emergerebbe dal SIAN. Le norme europee ed interne di attuazione che regolano il procedimento di «pagamento diretto» agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC prevedrebbero un procedimento amministrativo totalmente impostato in modalità telematica e informatica attraverso il SIAN, né sarebbe previsto l’inoltro del preavviso di rigetto. Ha aggiunto che «ai fini dei pagamenti delle misure zootecnie (rientranti nel “sostegno accoppiato” ex art. 52), gli Organismi Pagatori (OP) usufruiscono delle informazioni controllate e certificate fornite dalla BDN. Dunque, gli agricoltori richiedono il pagamento del sostegno specifico apponendo un flag sulle varie misure zootecniche attivabili nella DU senza dichiarare puntualmente i capi richiesti a premio; questi, sono messi direttamente a disposizione dalla BDN agli O.P. ai fini delle relative istruttorie, dell’esecuzione dei controlli amministrativi e in loco. Pertanto, ove dalla BDN non risultino animali ammissibili, l’O.P. non può procedere all’elargizione del “sostegno accoppiato”».
4.1.- Con ordinanza n. 271 del 2025, questo Consiglio di Stato ha disposto l’acquisizione di «documentati chiarimenti sui contestati avvenuti pagamenti, indicando quelli effettivamente intervenuti», facendo carico al Direttore generale di AG del deposito di apposita relazione.
4.2.- All’esito del deposito dei documenti richiesti l’appellante ha evidenziato che se, per un verso, AG ha provato solo il pagamento del «sostegno base», ossia il pagamento di € 5.242,96, a mezzo bonifici bancari corrisposti tra agosto 2019 e ottobre 2020, per altro verso nulla avrebbe provato con riguardo al pagamento del «sostegno accoppiato».
4.3.- L’appellante ha, quindi, ribadito le proprie tesi difensive.
5.- All’udienza camerale del 13 aprile 2025, presente la sola procuratrice di parte pubblica, l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello è fondato nei termini appresso specificati e deve essere accolto.
7.- In via preliminare deve rilevarsi che al di là della natura delle risultanze SIAN in presenza di apposita diffida della parte privata AG era tenuta a concludere il procedimento con un a pronuncia espressa, anche in via semplificata. D’altronde, all’esito della misura istruttoria disposta da questo Consiglio di Stato con apposita ordinanza, è emersa la non completa perspicuità, a partire dagli elementi fattuali (tant’è che ancor oggi Milafarm s.r.l.s. continua a sostenere la mancata erogazione del c.d. sostegno accoppiato), della vicenda amministrativa di cui trattasi, con la conseguenza che l’Amministrazione, espletati i necessari approfondimenti, avrebbe dovuto rendere una risposta, entro i prescritti termini procedimentali, alla parte privata con apposito provvedimento espresso, con garanzia di una adeguata partecipazione procedimentale.
8.- In tal senso, la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’obbligo di provvedere si palesa, quantomeno per la parte riguardante le somme ancora rivendicate, errata. AG è tenuta a concludere il procedimento riattivato con la diffida con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, tenendo conto del complessivo assetto fattuale della vicenda per quanto di residuo interesse. Non può farsi luogo qui all’accertamento di fondatezza, in parte qua, della pretesa sostanziale in ragione degli ulteriori approfondimenti istruttori che l’Amministrazione, rispetto anche a quanto qui è stato contestato, è chiamata a porre in essere.
9.- Per l’ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato è nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, con facoltà di delega a funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio territoriale del Governo il quale, su istanza di parte e con oneri a carico di AG, darà luogo agli adempimenti discendenti dalla presente sentenza nell’ulteriore termine di gironi trenta.
10.- Gli specifici profili della vicenda procedimentale processuale consentono la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO